Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

Web Tax: versamento in scadenza il 16 maggio 2025


Le imprese fornitrici di servizi digitali, il prossimo 16 maggio sono chiamati alla cassa per il versamento della c.d. “Web Tax” o Digital Service Tax (DST).

Vuoi acquistare in asta

Consulenza gratuita

 

L’imposta, introdotta dall’art. 1 c. 35-50 L. 145/2018 e da ultimo modificata dall’art. 1 c. 21-22 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), è determinata applicando l’aliquota del 3% ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali, quali:

  • la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della stessa interfaccia (pubblicità online);
  • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e d’interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);
  • la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Tali servizi, sono caratterizzati dal requisito dell’automazione, in quanto il fornitore, tramite la propria interfaccia digitale, può far fruire all’utente concretamente il servizio digitale con i mezzi a disposizione dell’utente stesso (quindi tramite dispositivo), con un’interazione umana minima da parte del fornitore.

Ambito soggettivo d’applicazione

L’ambito soggettivo d’applicazione dell’imposta sui servizi digitali è definito all’art. 1 c. 36 L. 145/2018 che, prima delle modifiche attuate dalla Legge di Bilancio 2025, ricomprendeva tra i soggetti passivi dell’imposta gli esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, avevano realizzato congiuntamente:

  • un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. prima soglia);
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. seconda soglia).

Il c. 21 L. 207/2024, ridefinisce i soggetti passivi della Web Tax che, dal 2025, sono rappresentati dagli esercenti attività d’impresa che realizzano:

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 

  • nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai servizi digitali di cui all’art. 1 c. 37 L. 145/2018;
  • singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 di euro.

Calcolo della base imponibile

I ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali sono considerati imponibili se l’utente dei servizi medesimi è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso.

Relativamente alla base imponibile da considerare per la determinazione dell’imposta in esame, la stessa si differenzia in funzione della tipologia di servizio offerto.

Servizio digitale offerto

Ricavi imponibili

Veicolazione su interfaccia web di pubblicità mirata

I corrispettivi (anche non monetari) percepiti dalle imprese che:

  • si occupano di collocare il contenuto pubblicitario mirato su siti di terzi;
  • ospitano nell’interfaccia digitale tale contenuto pubblicitario.

Messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

I corrispettivi pagati dagli utenti che utilizzano l’interfaccia digitale per entrare in contatto e/o interagire tra loro (fee d’ingresso, abbonamenti o simili remunerazioni).

N.B. Sono esclusi i corrispettivi per i beni e servizi venduti che costituiscono operazioni indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio digitale.

Trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale

I corrispettivi derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dall’attività degli utenti sulle interfacce digitali (vendita/trasmissione del dato).

L’imposta sui servizi digitali è determinata applicando l’aliquota del 3 per cento ai ricavi imponibili, assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi stessi ed al netto dell’IVA e di altre imposte indirette.

Modalità di versamento dell’imposta

Le disposizioni contenute al c. 42 L. 145/2018 (ante modifica L. 207/2024) prevedevano che il versamento della Web Tax dovesse essere effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui sorge il presupposto impositivo.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Con l’intervento della Legge di Bilancio 2025, cambiano le modalità di versamento dell’imposta sui servizi digitali, essendo previsto non più il pagamento in un’unica soluzione, bensì in due rate:

  • un acconto che i soggetti passivi dovranno versare entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente;
  • un saldo dell’imposta dovuta, da effettuarsi entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di corresponsione dell’acconto.

A seguito delle modifiche attuate dal legislatore, nel 2025 i soggetti passivi della Web Tax dovranno effettuare il versamento:

  • dell’imposta per l’anno solare 2024, il 16 maggio 2025;
  • dell’acconto per l’anno solare 2025, entro il 30 novembre 2025, pari al 30 per cento dell’imposta dovuta per il 2024. Il saldo del 2025 dovrà essere versato, invece, entro il 16 maggio 2026.

Pertanto, per il 16 maggio 2025, il calcolo e la determinazione della Web Tax riferita al 2024, dovrà avvenire secondo la previgente normativa ed il modello F24 per il versamento dovrà contenere i codici tributo istituiti con la Ris. 14/E/2021, ossia:

  • “2700” per l’imposta;
  • “2701” per gli interessi;
  • “2702” per le sanzioni.

Nel caso di soggetti non residenti non aventi un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia ed impossibilitati ad eseguire il pagamento con modello F24, il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%