L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a 20 nuovi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online.
ADM fornisce dei chiarimenti in merito ad alcune questioni tra cui lo schema di contratto di gioco, garanzia bancaria e assicurativa, solidità patrimoniale, i requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale.
Di seguito riportato il testo integrale.
a) Le amministrazioni centrali dello Stato devono far riferimento all’IBAN della Tesoreria di Roma; mentre le amministrazioni periferiche a quello del relativo capoluogo di regione;
b) Nella causale devono essere riportati quattro gruppi di informazioni ossia i) cognome e nome o ragione sociale; ii) codice identificativo dell’amministrazione cauzionata coincidente con il codice univoco ufficio disposto dall’Indice della PA; iii) codice identificativo del versamento che coincide con il codice identificativo della gara; iv) codice fiscale del depositante.
La medesima circolare indica che è la stazione appaltante a confermare l’IBAN di riferimento nonché il “ii) codice identificativo dell’amministrazione cauzionata coincidente con il codice univoco ufficio disposto dall’Indice della PA” e il “iii) codice identificativo del versamento che coincide con il codice identificativo della gara”. In ragione di quanto sopra, si domanda quanto segue:
1) Con riferimento al punto a) che precede, di confermare che tutti i candidati devono far riferimento unicamente all’IBAN della Tesoreria di Roma, a prescindere se la loro sede legale è dislocata in altro Stato situato nello Spazio economico europeo ovvero se invece hanno sede legale in Italia e, in caso di risposta affermativa, di confermare l’IBAN della Tesoreria di Roma;
2) con riferimento al punto b), sub ii) che precede, di specificare il codice dell’ufficio da riportare nella causale di versamento;
3) con riferimento al punto b), sub iii) che precede, di confermare che il codice identificativo del versamento coincide con il CIG, ossia B4DF5D6BCF.
Infine, circa le modalità operative di presentazione della cauzione tramite deposito provvisorio, si chiede di confermare che all’interno della busta amministrativa vada allegata la ricevuta di bonifico eseguita contenente (i) i dettagli dell’ordinante, anche se non coincidente con il candidato, (ii) i dettagli del destinatario, (iii) causale, (iv) importo e (v) il Transaction Reference Number e se tale ricevuta di bonifico debba essere sottoscritto digitalmente dal candidato prima del caricamento in detta busta amministrativa.
RISPOSTA: Si forniscono di seguito i dati e i chiarimenti richiesti, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Ragioneria dello Stato:
Quesito sub 1): per l’apertura dei depositi cauzionali, i codici IBAN sono suddivisi per provincia. Su Roma vengono effettuati esclusivamente i versamenti che si riferiscono alla Regione Lazio, quindi, da parte di società che hanno sede nel Lazio. Se una società, ad esempio, ha sede a Milano, verserà in conto dell’IBAN riferito alla Tesoreria di Milano e la successiva restituzione o incameramento verranno disposti dalla Ragioneria Territoriale di Milano. Per quanto riguarda i soggetti con sede in altri Paesi dello Spazio economico europeo, i depositi potranno essere effettuati presso la Tesoreria di Roma.
Di seguito si forniscono gli IBAN delle Tesorerie provinciali:
Quesito sub 2): Il codice univoco da riportare è MD5GPS
Quesito sub 3): si conferma che il codice identificativo del versamento coincide con il CIG della gara B4DF5D6BCF
Quesito sub 4) Per quanto riguarda i documenti da inserire nella busta amministrativa si conferma che deve essere allegata la ricevuta di bonifico sottoscritta digitalmente dal candidato. Qualora sia effettuato da soggetto non coincidente con il candidato, nella causale del bonifico devono essere indicati in modo chiaro i dati identificativi del candidato per il quale viene effettuato il bonifico.
RISPOSTA: Si conferma
Si chiede, dunque, di voler chiarire se detto consenso sia effettivamente necessario anche a fronte di una mera variazione della ragione sociale del concessionario e, comunque, di voler chiarire le ragioni della necessaria acquisizione di tale consenso.
RISPOSTA: Si conferma la validità del contenuto di quanto disposto al comma 1, lettera k, dell’articolo 12 “Obblighi e responsabilità del Concessionario” dello Schema di Contratto di Conto di Gioco atteso che quanto riportato nello Schema di Convenzione di Concessione, e precisamente all’articolo 31, comma 3, si riferisce agli “Obblighi in materia di trattamento dei dati personali” previsti dalla normativa vigente.
2. si chiede di confermare che, in generale, è idonea alla comprova del possesso del requisito la produzione di una relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente che dichiara il possesso della capacità tecnico infrastrutturale di cui all’articolo 7.3.1, lett. a), delle regole tecniche, corroborandola con:
a. l’illustrazione delle attività di esercizio di giochi con partecipazione a distanza esercitate da parte del candidato, sulla base di titoli autorizzativi rilasciati dall’ADM e dalle Autorità del gioco di Stati dello Spazio Economico Europeo, e/o
b. la presentazione delle strutture e unità organizzate, attraverso le quali sono realizzati e gestiti i sistemi tecnico-infrastrutturali per l’esercizio dei giochi negli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché delle risorse umane e materiali e dei mezzi tecnologici posseduti e, comunque, utilizzati sulla base di contratti di licenza d’uso e di contratti di servizio; e/o
c. l’illustrazione dei sistemi e delle soluzioni tecnico infrastrutturali in generale, anche con riferimento all’innovazione tecnologica ed alla cybersicurezza, realizzati e gestiti, o anche in via di acquisizione e sviluppo, dalle predette strutture e unità di cui al punto b.), applicati nei sistemi con i quali sono esercitati i giochi sulla base di titoli autorizzativi; e/o
d. il possesso di eventuali attestati e certificazioni che testimoniano le competenze tecnico infrastrutturali possedute dalle predette strutture e unità e dalle relative risorse.
RISPOSTA: La risposta è affermativa per il primo quesito, ferma restando la necessità che sia asseverata la capacità tecnica-infrastutturale del candidato anche per le specificità e novità (rispetto all’esistente) previste dalle regole tecniche. Il contenuto della relazione tecnica asseverata e la sua idoneità alla dimostrazione del possesso dei requisiti è oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
– non applicabile al candidato, risultato aggiudicatario, società estera senza stabile organizzazione o sede secondaria in Italia;
– applicabile solo al candidato, risultato aggiudicatario, società costituita e vigente secondo le leggi dell’ordinamento italiano o società estera con stabile organizzazione o sede secondaria in Italia. In tal caso, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, si chiede di precisare quale sia il riferimento al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività esercitata dal concessionario.
RISPOSTA: Si conferma. Al personale dipendente del settore del gioco sono applicabili diversi contratti collettivi, non essendocene un unico di riferimento. Sarà la società, quindi, a dover indicare a quale contratto collettivo fa riferimento, sulla base dell’attività svolta.
Ciò premesso, l’interpretazione delle disposizioni sopracitate, involgendo tematiche di stretto carattere giurisprudenziale e di dottrina, non può che competere alla Commissione preposta agli atti di gara, né il RUP può esporre la propria interpretazione che avrebbe l’unico effetto di predeterminare l’indirizzo di altro organismo, limitandone la discrezionalità. La commissione di gara, quindi, procederà all’ermeneusi delle norme relative alla questione, assumendo le conseguenti decisioni.
-pienamente coerente con gli oggetti previsti dall’articolo 8, lettera b) del medesimo Schema di convenzione.
Data la seguente ipotesi, si richiede di confermare – anche alla luce di quanto riportato nella risposta al quesito n. 28 delle FAQ del 24/03/2025 (“Si ritiene possibile inserire nel piano degli investimenti quelli tecnologici realizzati prima della data di stipula della convenzione di concessione purché producano effetti nel primo biennio di concessione e siano strettamente correlati con gli adeguamenti tecnologici richiesti con le regole tecniche”) – se nel Piano degli investimenti possa essere ricompreso l’investimento di euro 50.000 già sostenuto che produrrà i suoi effetti anche nel primo biennio di concessione.
Se tale affermazione non fosse corretta si richiede di meglio definire il significato della risposta “Si ritiene possibile inserire nel piano degli investimenti quelli tecnologici realizzati prima della data di stipula della convenzione di concessione purché producano effetti nel primo biennio di concessione e siano strettamente correlati con gli adeguamenti tecnologici richiesti con le regole tecniche”.
RISPOSTA: Le condizioni indicate dal richiedente relative alle spese che si intende inserire non sono sufficientemente chiare. Si ribadisce e si chiarisce che le spese sostenute prima della data di stipula della convenzione di concessione possono essere inserite nel piano degli investimenti solo se abbiano effetto nei primi due anni di concessione e siano necessarie per implementare e/o sviluppare degli adeguamenti tecnologici dei sistemi espressamente richiesti dalle Regole tecniche e, pertanto, non già esistenti.
b) l’impresa Alpha in qualità di membro del raggruppamento e di ausiliaria procederà alla compilazione di un unico DGUE.
RISPOSTA: L’impresa non può allo stesso tempo essere parte di un RTI ed esserne altresì ausiliario.
2) Si chiede di confermare che, con riferimento all’impegno riportato all’Art. 6 dello Schema tipo 1.1 come segue: “Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall’art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall’art. 104 del Codice, Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:
a) la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.
Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.”
il riferimento all’Art. 6 riferito all’art. 93 co. 8 del codice dei contratti pubblici abrogato nel 2023 (il decreto legislativo n. 50/2016) debba essere rimosso. Infatti, tale impegno non trova corrispondenza nell’art. 106 del codice dei contratti pubblici vigente, il decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023, richiamato dalla procedura di gara.
In linea generale, si chiede conferma che l’operatore economico partecipante alla gara e il soggetto garante debbano procedere ad elaborare un testo della garanzia provvisoria che sia allineato al codice dei contratti pubblici vigente, perciò riadattando e superando, laddove necessario, lo schema tipo previsto per la garanzia provvisoria approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 perché riferito al codice dei contratti pubblici abrogato nel 2023 e non ancora aggiornato dal competente Ministero. RISPOSTA Si conferma
– in casi particolari, per l’anno in corso stesso.
RISPOSTA: In caso di motivate esigenze o novità sopravvenute sarà possibile procedere alla modifica del Piano degli investimenti con altri investimenti di valore equivalente
Articolo 4.6 delle Regole Amministrative “Nel semestre successivo al rilascio delle concessioni restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, fermo restando l’obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà.”
FAQ 8 del 17 aprile 2025 “DOMANDA – Con riferimento alle misure da adottare in materia di gioco responsabile si chiede di confermare che – fermo l’obbligo del candidato di produrre nell’ambito della documentazione tecnica la relazione di cui al paragrafo 7.3 lett. d. delle Regole Amministrative attestante l’adozione, già alla data di presentazione della domanda di partecipazione, delle policy di gioco responsabile che comprendano l’attuazione delle misure minime ivi specificate – l’effettiva implementazione tecnica di tutte le misure che saranno descritte in tale relazione nonché di tutte le misure previste ai sensi dell’articolo 20 dello schema di atto di convenzione (Misure di tutela e protezione del giocatore) – dovrà essere garantita entro il termine dei sei mesi successivi alla data di rilascio della concessione, mediante stipula del relativo atto di convenzione, anche per i soggetti ad oggi già titolari di concessione per l’esercizio della raccolta di gioco a distanza, posto che, come già chiarito (vedasi chiarimento n. 16 del 12 marzo 2025) “Nel semestre successivo al rilascio delle concessioni restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, fermo restando l’obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà.” RISPOSTA – Si conferma.
RISPOSTA Si conferma
2. sia altresì necessario che il candidato produca una asseverazione di conformità distinta rispetto alla documentazione resa da Autorità estera e/o da soggetti non residenti in Italia e caricata dal candidato nell’offerta; oppure,
3. se si rende necessario il deposito della predetta documentazione in originale presso gli uffici di codesta stazione appaltante.
RISPOSTA: Si ritiene necessario procedere come da ipotesi sub 1)
-può essere comprovato dal Candidato sulla base dell’ultimo bilancio al 31/12/2024 approvato, o estratto di esso, corredato della nota integrativa, ancorché il bilancio sia riferito al 2024, e perciò antecedente alla predetta acquisizione del Candidato da parte della società A;
oppure
-deve essere comprovato sulla base di una dichiarazione resa dalla società di revisione preposta al controllo contabile della società, riguardante la situazione finanziaria del Candidato riferita ad una data successiva all’acquisizione.
2)Si chiede se il possesso del requisito di cui all’articolo 9.1.1, lett. f), delle regole amministrative:
-può essere comprovato dal Candidato sulla base degli ultimi bilanci al 31/12/2024 approvati, corredati della nota integrativa, o estratti di essi, rispettivamente, del (i) Candidato e della (ii) società capogruppo C (che è la diretta controllante della società A che è l’attuale società controllante del Candidato così come di altre società che fanno parte del gruppo internazionale), tenuto conto che il bilancio per il 2024 della società A non sarà approvato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, ancorché i bilanci siano riferiti al 2024, e perciò antecedenti alla predetta acquisizione del Candidato da parte della società A; oppure
– deve essere comprovato sulla base dell’ultimo bilancio approvato al 31/12/2024 del Candidato, o estratto di esso, e sulla base di una dichiarazione resa dalla società di revisione preposta al controllo contabile della società, riguardante la situazione finanziaria della società A sua attuale controllante, riferita ad una data successiva all’acquisizione; oppure
– deve essere comprovato sulla base di dichiarazioni rese dalle società di revisione preposte al controllo contabile delle società, riguardanti la situazione finanziaria del Candidato e quella della società A sua attuale controllante, entrambe riferite ad una data successiva all’acquisizione.
3)Si chiede, inoltre, se è consentito che i requisiti di cui all’articolo 9.1.1, lett. dalla a) alla f), delle regole amministrative vengano comprovati dal Candidato, in linea con le risposte relative ai due quesiti precedenti, utilizzando gli ultimi bilanci approvati del Candidato e/o della società A sua attuale controllante o della società C capogruppo controllante la A, o estratti di essi, assieme a dichiarazioni rese dalla società di revisione preposta al controllo contabile delle società, riguardanti la situazione finanziaria del Candidato e/o della società A riferite a data successiva all’acquisizione, sottoscritti da differenti società di revisione.
RISPOSTA: Per quanto riguarda il quesito sub 1), in ragione delle operazioni societarie intervenute in un momento successivo al periodo di riferimento dei bilanci approvati si ritiene necessaria la presentazione di una dichiarazione resa dalla società di revisione preposta al controllo contabile della società, riguardante la situazione finanziaria del Candidato riferita ad una data successiva all’acquisizione. Allo stesso modo si ritiene valida, per il quesito sub 2), l’ipotesi avanzata alla lettera c). Il fatto che possano essere sottoscritte da differenti società di revisione non inficia la validità delle dichiarazioni, di cui le società di revisione assumono la piena responsabilità.
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