Nel concordato con riserva, il Tribunale può autorizzare misure cautelari, come il rilascio del DURC e la prosecuzione di contratti di factoring, se strettamente funzionali alla continuità aziendale. È invece inammissibile l’inibitoria all’escussione delle garanzie statali in assenza di un piano strutturato e di trattative effettive con i creditori coinvolti.
Tribunale Milano, Sez. II, 22 giugno 2025
Così si è espresso il Tribunale di Milano, all’esito della richiesta di misure cautelari presentata da una società che aveva depositato domanda di accesso al c.d. concordato “in bianco” o “prenotativo” ai sensi dell’art. 44 CCII.
Il contesto: concordato prenotativo e richiesta di misure cautelari
Nel caso di specie, la società, manifestando l’intenzione di accedere a un concordato in continuità diretta, ha richiesto l’adozione di misure cautelari ritenute indispensabili per garantire la prosecuzione dell’attività aziendale, chiedendo in particolare l’accertamento del diritto al rilascio del DURC, necessario per operare regolarmente, ottenere nuove commesse e riscuotere i crediti maturati; la conservazione della linea di factoring attiva con un istituto bancario, considerata essenziale per mantenere un adeguato livello di liquidità; nonché l’inibizione dell’escussione delle garanzie pubbliche e della segnalazione in Centrale Rischi.
DURC e factoring: le misure funzionali alla continuità
Il giudice ha accolto le prime due richieste ritenendo che il rilascio del DURC e la continuità del contratto di factoring costituiscano misure fondamentali per garantire la prosecuzione dell’attività aziendale nella fase di accesso alla procedura.
Invece, con riferimento in particolare alla inibitoria all’escussione di una garanzia statale il Giudice ha rigettato la richiesta, affermando che non è sufficiente la presentazione di una domanda prenotativa per ottenere l’inibizione all’escussione di garanzie pubbliche, se non viene fornita una dimostrazione concreta della strumentalità della misura rispetto al percorso di risanamento.
In particolare, nel caso di specie la società non aveva allegato alcuna trattativa in corso con la banca o con il garante pubblico, né indicato come e in che termini la sospensione dell’escussione avrebbe agevolato un eventuale accordo di ristrutturazione.
Inoltre, il Giudice ha ritenuto insussistente anche il necessario requisito del periculum in mora: . Secondo il Tribunale non risultava né imminente né formalmente attivato alcun procedimento di escussione da parte dell’ente garante e in ogni caso l’eventuale attivazione della garanzia avrebbe comportato soltanto l’obbligo per la società di tener conto del relativo super-privilegio riservato al garante pubblico nel piano concordatario (come previsto dall’art. 87 co. 1 lettera p bis) CCII).
La distinzione tra concordato in bianco e composizione negoziata
Nel motivare il rigetto dell’inibitoria all’escussione delle garanzie pubbliche, il Tribunale di Milano ha operato una distinzione netta tra il concordato con riserva e la composizione negoziata della crisi. Secondo il Tribunale in quest’ultima, trattandosi di uno strumento stragiudiziale fondato su un percorso negoziale, misure cautelari come il blocco dell’escussione appaiono giustificate dalla stretta funzionalità al buon esito delle trattative ai fini del risanamento, che costituiscono il fulcro dell’istituto.
Nel procedimento giudiziale unitario, invece, e in particolare nella fase prenotativa del concordato ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII l’assenza di trattative avviate, di una proposta concreta e di un piano finanziario strutturato, come nel caso di specie, priva la misura del requisito della strumentalità, rendendola inammissibile.
Non è sufficiente di per sé l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi per comprimere i diritti del creditore garantito, se non è dimostrato in modo specifico il legame tra la cautela richiesta e il percorso di risanamento.
Segnalazione in Centrale Rischi: no alla misura anti-sofferenza
In merito invece alla misura cautelare della inibizione dalla segnalazione in Centrale Rischi il Giudice ha rigettato la richiesta affermando che nella specie sul piano delle regole che disciplinano l’attività bancaria deve farsi riferimento alle vigenti disposizioni dell’Autorità di Vigilanza, che prevedono che le esposizioni creditizie di imprese che accedono alla procedura di Concordato preventivo – testualmente “ai sensi degli artt. 40 e ss. CCII”, vanno “segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza (ad esempio, apertura del Concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall’art. 47 CCII Codice o giudizio di omologazione del Concordato in continuità aziendale ai sensi dell’art. 48 CCII). È infatti questo il momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie, salvo che l’esposizione fosse stata già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda, oppure che ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a classificare il debitore nell’ambito delle “sofferenze”.
Per questo motivo secondo il Tribunale non vi è spazio per la concessione della invocata misura cautelare, non potendo questa essere giustificata dal generico e paventato rischio di una segnalazione “a sofferenza” che allo stato apparirebbe del tutto remoto ed ipotetico e, peraltro anche contrario alle indicazioni della Banca d’Italia. Inoltre, il Giudice ha accertato che non vi era alcun periculum in mora o elemento tangibile o concreto sintomatico di una imminente (o anche solo probabile/possibile) segnalazione “illegittima” che potesse pregiudicare la continuità aziendale della società ricorrente.
In conclusione, è possibile affermare che le misure cautelari in fase prenotativa, per poter essere concesse, devono risultare concretamente funzionali al risanamento e sorrette da un percorso chiaro e strutturato.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link