Prestito personale

Delibera veloce

 

Conto Termico 3.0 in G.U.: regole, incentivi e beneficiari



Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 





Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 224 del 26 settembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 agosto 2025 recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”, il cosiddetto Conto Termico 3.0.

Il provvedimento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, dunque il 25 dicembre 2025. Fino a tale data opera un regime transitorio: le domande presentate prima dell’entrata in vigore restano soggette al DM 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0); inoltre, per specifiche casistiche della Pubblica Amministrazione, il DM 2016 continua ad applicarsi secondo le condizioni puntualmente indicate dall’art. 30 (prenotazioni già accolte con lavori non conclusi; interventi con generatori a condensazione con contratti/forniture anteriori al 1° gennaio 2025 e istanza entro un anno dall’entrata in vigore).

Sotto il profilo sistematico, il DM 7 agosto 2025 si suddivide in 31 articoli suddivisi in sei Titoli, con Allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante:

Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1–3);
Titolo II – Interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici (artt. 4–6);
Titolo III – Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (artt. 7–9);
Titolo IV – Disposizioni comuni (artt. 10–23);
Titolo V – Disposizioni specifiche per le imprese (artt. 24–28);
Titolo VI – Disposizioni finali (artt. 29–31);

seguiti dagli Allegati 1 e 2.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Soggetti ammessi e perimetro degli edifici

Il Conto Termico 3.0 amplia e ridefinisce la platea dei beneficiari, distinguendo tra Pubbliche Amministrazioni, privati ed Enti del Terzo Settore (ETS), con regole differenziate in base alla tipologia di intervento e alla destinazione d’uso degli edifici.

Pubbliche Amministrazioni (PA)
Le Pubbliche Amministrazioni hanno accesso a tutte le tipologie di intervento, sia di efficienza energetica sia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. L’agevolazione riguarda sia gli edifici residenziali sia quelli non residenziali. Inoltre, alle PA è riconosciuta la possibilità di accedere agli incentivi attraverso la modalità semplificata di prenotazione dell’incentivo (ex art. 14), anche mediante contratti di prestazione energetica (EPC) stipulati con ESCO.

Enti del Terzo Settore (ETS)
Il decreto equipara gli ETS non svolgenti attività economica alle Pubbliche Amministrazioni: anch’essi possono quindi accedere a entrambe le macrocategorie di interventi incentivabili e su qualsiasi tipologia di edificio. La ratio è quella di riconoscere il ruolo sociale e pubblico che tali enti svolgono in settori come l’assistenza, la cura e la gestione di strutture collettive.

Privati
La disciplina differenzia due ambiti di applicazione:
Privati in ambito residenziale, possono beneficiare degli incentivi esclusivamente per interventi relativi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (es. pompe di calore, generatori a biomassa, solare termico, microcogenerazione). Sono invece esclusi, per questa categoria, gli interventi di efficienza energetica sugli edifici residenziali.
Privati in ambito non residenziale (terziario). Ammessi sia agli interventi di efficienza energetica (art. 5) sia a quelli per la produzione di energia termica da rinnovabili (art. 8). Rientrano in tale perimetro, ai sensi dell’art. 2, gli edifici classificati nelle categorie catastali A/10, gruppo B, gruppo C (eccetto C/6 e C/7), gruppo D (eccetto D/9), gruppo E (eccetto E/2, E/4, E/6).

NOTA BENE – Per tutti i soggetti, la norma impone che gli interventi siano effettuati su edifici o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione. Tale requisito è indispensabile per garantire la coerenza con gli obiettivi del meccanismo, finalizzati alla sostituzione, riqualificazione o efficientamento di sistemi già in esercizio. Nelle Regioni e Province autonome dotate di catasti energetici degli impianti, l’impianto deve risultare correttamente censito.

Risorse finanziarie e finalità dell’incentivo

Il Conto Termico 3.0 dispone di uno stanziamento complessivo di 900 milioni di euro annui, ripartito come segue:

  • 400 milioni di euro riservati agli interventi promossi dalle Pubbliche Amministrazioni;
  • 500 milioni di euro destinati ai soggetti privati (ambito residenziale e terziario);
  • 20 milioni di euro dedicati in via specifica a coprire in anticipo i costi delle diagnosi energetiche delle PA, strumento preliminare per l’avvio di interventi complessi di riqualificazione.

NOTA BENE: Una volta raggiunti i tetti di spesa, il decreto stabilisce che, decorso il termine di 60 giorni, non saranno più accettate nuove richieste di incentivo per l’anno di riferimento. Questo meccanismo di salvaguardia consente di garantire la sostenibilità finanziaria della misura e la trasparenza nella gestione delle risorse.

La misura è finalizzata a sostenere, tramite contributi diretti erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), interventi di piccola scala che contribuiscano alla riduzione dei consumi energetici, all’incremento dell’efficienza e alla diffusione delle fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e con le politiche di decarbonizzazione.

Investi nel futuro

scopri le aste immobiliari

 

Gli interventi finanziabili si articolano in due macro-categorie.

  1. Efficienza energetica, che comprende:
    • interventi di isolamento termico delle superfici opache;
    • sostituzione degli infissi;
    • installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC);
    • soluzioni volte alla trasformazione degli edifici esistenti in NZEB (nearly zero energy buildings).
  2. Produzione di energia termica da rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, comprendente:
    • pompe di calore elettriche e a gas ad alta efficienza;
    • impianti solari termici, inclusi i sistemi di solar cooling;
    • microcogenerazione da fonti rinnovabili;
    • teleriscaldamento e teleraffrescamento;
    • impianti a biomassa destinati al riscaldamento di serre e fabbricati rurali.

Il decreto MASE del 7 agosto 2025 prevede inoltre l’ammissibilità di interventi in ambito industriale, artigianale, agricolo e per le piscine, garantendo così un ampio raggio di applicazione che va oltre l’edilizia residenziale, estendendosi a comparti produttivi e ricreativi.

Spese ammissibili

Il Conto Termico 3.0 individua con precisione le spese riconosciute come ammissibili, differenziandole a seconda che l’intervento riguardi l’efficienza energetica (Titolo II) o la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Titolo III).

Spese ammissibili per interventi di efficienza energetica
Rientrano tra i costi riconosciuti:
• la fornitura e posa in opera dei materiali e degli impianti;
• le opere necessarie per l’eventuale demolizione e ricostruzione (purché coerenti con la normativa urbanistica vigente);
• l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC), ove richiesta per garantire la salubrità dei locali a seguito di interventi di isolamento;
• le spese per adeguamenti impiantistici connessi agli interventi di riqualificazione;
• i costi relativi a building automation, sistemi di controllo e contabilizzazione;
• le spese per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e per gli impianti fotovoltaici con accumulo, ove previsti come integrativi della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore;
• le prestazioni professionali strettamente connesse (diagnosi energetiche, APE ante e post intervento, relazioni tecniche, direzione lavori e collaudi).

Spese ammissibili per interventi di rinnovabili e sistemi ad alta efficienza
Sono considerate ammissibili:
• i costi per lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti;
• la fornitura e posa delle nuove apparecchiature e dei sistemi connessi;
• le opere idrauliche, murarie ed elettriche necessarie al corretto funzionamento dell’impianto;
• i sistemi di controllo e contabilizzazione del calore, compresi quelli per impianti a biomassa di potenza superiore a 200 kW;
• la realizzazione di reti di distribuzione interne e l’allaccio a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti;
• gli oneri di connessione alla rete elettrica nel caso di impianti di microcogenerazione;
• le spese per diagnosi energetiche e APE riferite agli interventi realizzati.

NOTA BENE: Le spese devono essere tracciabili (mediante bonifico, carta di credito o strumenti equivalenti) e comprovate da fatture regolari. Devono essere corredate da documentazione tecnica (dichiarazioni di conformità, certificazioni, fotografie, relazioni tecniche ove necessarie). Ai fini del calcolo dell’incentivo, concorrono sia i costi diretti (impianti e materiali) sia quelli indiretti (opere accessorie, progettazione, consulenze e verifiche).

Misura dell’incentivo e percentuali di copertura

Il Conto Termico 3.0 non prevede un importo forfetario, bensì un incentivo calcolato in funzione della tipologia di intervento e delle spese riconosciute come ammissibili. La percentuale di sostegno varia in base alla tecnologia adottata, con un meccanismo modulato per garantire maggiore equità ed efficacia.

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

Percentuali ordinarie di copertura
• In generale, l’incentivo copre dal 20% al 65% delle spese sostenute.
• Gli interventi di efficienza più avanzati, come la trasformazione in edifici a energia quasi zero (NZEB), possono beneficiare delle percentuali massime.
• Per tecnologie meno incisive in termini di riduzione dei consumi, come ad esempio impianti fotovoltaici con accumulo o colonnine di ricarica, la percentuale si attesta su valori più bassi (circa 20–40%).

Deroghe fino al 100%
Il decreto prevede un innalzamento dell’incentivo fino al 100% delle spese ammissibili nei seguenti casi:

• interventi su edifici pubblici situati in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
• interventi su scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
• interventi su ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza e ricovero inserite nel Sistema Sanitario Nazionale.

Erogazione
Privati (anche tramite ESCO): in unica rata per importi fino a 15.000 €; oltre tale soglia, erogazione in rate annuali costanti (generalmente su 2 o 5 anni, in funzione della tecnologia e della taglia dell’impianto).
PA: oltre alle rate annuali, è prevista la possibilità di ricevere acconti e stati di avanzamento nell’ambito della procedura di prenotazione.

Spese incluse nel calcolo
Nel computo dell’incentivo rientrano non solo i costi di acquisto e posa delle apparecchiature, ma anche:
• lo smontaggio degli impianti esistenti;
• le opere murarie e idrauliche;
• le reti di distribuzione interne;
• i sistemi di controllo e contabilizzazione;
• le diagnosi energetiche e gli APE pre e post intervento.
In questo modo il contributo risulta organico e realistico, tenendo conto non soltanto del costo dell’impianto in sé, ma anche delle attività accessorie necessarie a garantirne il funzionamento e la conformità normativa.

Modalità di accesso agli incentivi e funzionamento del Portaltermico GSE

Il Conto Termico 3.0 prevede una procedura di accesso interamente gestita attraverso il Portaltermico del GSE, piattaforma telematica dedicata alla presentazione e al monitoraggio delle istanze. Il sistema garantisce trasparenza, tracciabilità e controlli automatici sulla conformità dei requisiti e sulla congruità delle spese dichiarate. Inoltre, il GSE provvederà all’aggiornamento del portale e delle Regole Applicative entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Opportunità unica

partecipa alle aste immobiliari.

 

Modalità di accesso
Sono previste due modalità alternative di accesso all’incentivo:

  1. Accesso diretto
    • La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento.
    • Il richiedente carica sul portale tutta la documentazione obbligatoria: fatture, ricevute di pagamento tracciabile, certificazioni tecniche, fotografie e relazioni ove richieste.
    • Per i privati, se l’importo dell’incentivo non supera i 15.000 €, il GSE eroga il contributo in unica soluzione; oltre tale soglia, l’erogazione avviene in rate annuali costanti (generalmente su 2 o 5 anni, in funzione della tecnologia e della taglia dell’impianto).
  2. Prenotazione dell’incentivo (riservata a PA ed ETS assimilati)
    • Consente di “bloccare” le risorse prima dell’avvio dei lavori, presentando al GSE la relativa scheda-domanda a preventivo.
    • È necessaria la disponibilità di una diagnosi energetica o di un contratto di prestazione energetica (EPC) con una ESCO qualificata, oppure un atto amministrativo che attesti l’impegno all’esecuzione dei lavori.
    • Sono previsti acconti, stati di avanzamento e saldo finale, a seconda della dimensione e della durata del progetto.

Domanda semplificata
Per impianti di piccola taglia (generatori ≤ 35 kW e impianti solari termici ≤ 50 m²) è disponibile una procedura semplificata tramite Catalogo degli apparecchi, che include tecnologie certificate e prequalificate dal GSE. In questo caso, la compilazione della domanda è più rapida e la verifica dei requisiti avviene in maniera automatica.

Controlli e documentazione
Il GSE effettua controlli documentali e, ove necessario, ispezioni in sito per verificare la corretta esecuzione degli interventi. Il soggetto responsabile ha l’obbligo di:
• conservare la documentazione originale (contratti, fatture, titoli di spesa, certificazioni tecniche) per tutta la durata dell’incentivo e per i cinque anni successivi all’ultima rata;
• comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in domanda;
• garantire la tracciabilità delle spese sostenute.

Novità e prospettive del Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0, introdotto dal DM 7 agosto 2025, rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al precedente Conto Termico 2.0. Le principali novità riguardano:

• l’ampliamento della platea dei beneficiari, con l’estensione agli Enti del Terzo Settore assimilati alle PA;
• l’allargamento del perimetro degli interventi, che include ora anche impianti fotovoltaici con accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, purché abbinate alla sostituzione degli impianti termici con pompe di calore elettriche;
• la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche tramite Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo, nel rispetto della disciplina vigente;
• una maggiore semplificazione delle procedure, con accesso diretto, prenotazione e domanda semplificata tramite Catalogo apparecchi;
• l’adeguamento dei massimali di spesa e delle percentuali di incentivo ai costi attuali di mercato, con copertura ordinaria fino al 65% e deroghe fino al 100% per scuole, ospedali e comuni minori.

Questo strumento, finanziato con un plafond annuo di 900 milioni di euro, si pone come leva strategica per la riqualificazione energetica diffusa, supportando sia la Pubblica Amministrazione sia i privati nella transizione verso edifici e impianti più efficienti e sostenibili. Le prospettive applicative sono ampie, soprattutto per i piccoli comuni, le strutture sanitarie e le imprese del terziario, chiamate a cogliere l’opportunità di un incentivo diretto, certo e non diluito nel tempo come le tradizionali detrazioni fiscali.

Contabilità

Buste paga

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio