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gli incentivi per i piccoli interventi


Il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 si rivolge a imprese e Pa

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Rinnovabili ed efficienza: incentivi per i piccoli interventi sono previsti nel decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 (in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025, n. 224).

Rinnovabili ed efficienza gli incentivi per i piccoli interventi

Soggetti ammessi

a) le amministrazioni pubbliche;

b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.

 

Tetto massima di spesa

I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi sono complessivamente pari a 900 milioni  di euro annui, sia nel caso in cui i soggetti ammessi intendano accedere direttamente sia nel caso in cui intendano avvalersi di Esco.

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Definiti anche:

  • le tipologie di interventi incentivabili;
  • le condizioni di ammissibilità;
  • l’erogazione e durata dell’incentivo
  • la procedura di accesso agli incentivi;
  • la diagnosi e certificazione energetica da allegare alla richiesta;
  • gli adempimenti a carico del soggetto responsabile, del Gse e dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
  • verifiche, controlli e sanzioni;
  • il monitoraggio e le relazioni
  • i requisiti specifici di ammissibilità agli incentivi degli interventi realizzati dalle imprese.

Di seguito il testo del D.M. 7 agosto 2025; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

Rinnovabili ed efficienza: gli incentivi per i piccoli interventi

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 

 

Incentivazione di interventi di piccole dimensioni  per  l’incremento
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica  da
fonti rinnovabili. (25A05263)

 

(Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025, n. 224)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

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IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(omissis)

                               Art. 1

                  Finalita’ e ambito d’applicazione

1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per  l’incentivazione

di interventi di piccole dimensioni per l’incremento  dell’efficienza

energetica  e  per  la  produzione  di  energia  termica   da   fonti

rinnovabili   secondo   principi   di   semplificazione,   efficacia,

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diversificazione e innovazione tecnologica, nonche’ di  coerenza  con

gli obiettivi di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  della

pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto  disposto  all’art.

10, comma 1, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del

Piano nazionale integrato per  l’energia  e  il  clima,  concorre  al

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raggiungimento   degli   obiettivi   di   decarbonizzazione   e    di

efficientamento energetico del settore civile.

2. La misura di  incentivazione  di  cui  al  presente  decreto  e’

sottoposta  ad  aggiornamento  periodico  con  decreto  del  Ministro

dell’ambiente e della sicurezza  energetica,  previa  intesa  con  la

Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all’art. 28, comma  2,

lettera g),  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  ove

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necessario, secondo le modalita’ previste all’art. 22, comma  2,  del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla  legge  11

novembre 2014, n. 164.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui

al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo

30 maggio 2008, n. 115, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,

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al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e  al

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si  applicano,  inoltre,

le seguenti definizioni:

a) ambito residenziale: gli edifici o le  unita’  immobiliari  di

categoria catastale appartenenti al gruppo  A,  ad  esclusione  della

classe A/8, A/9 e A/10;

b) ambito terziario: gli  edifici  e  le  unita’  immobiliari  di

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categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di  C/6  e

C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2,  E4,

E6;

c) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui  all’art.

1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  i  loro

consorzi o  associazioni  per  qualsiasi  fine  istituiti,  gli  enti

pubblici economici e le autorita’ di sistema portuale,  compresi  gli

ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e  trasformati

dalle regioni, nonche’, ai sensi della legge  11  novembre  2014,  n.

164, le cooperative di abitanti  iscritte  all’Albo  nazionale  delle

societa’ cooperative edilizie  di  abitazione  e  dei  loro  consorzi

costituito presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  base

all’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del  presente

decreto sono, inoltre,  ricompresi  gli  enti  contenuti  nell’elenco

delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto nazionale  di

statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196; le societa’ in  house  come  definite

dall’art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo  19  agosto

2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli  articoli

5 e 8 del presente decreto,  sugli  immobili  dell’amministrazione  o

delle amministrazioni controllanti; i  concessionari  che  gestiscano

servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o  locali;

le societa’ cooperative sociali  costituite  ai  sensi  dell’art.  1,

della legge 8 novembre 1991, n. 381,  e  successive  modificazioni  e

iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all’art.  9,  comma  1,

della medesima disposizione;

d) apparecchio o componente ricondizionato: prodotto, o parte  di

esso, gia’ immesso nel mercato, che, dopo essere stato  dismesso,  e’

stato  sottoposto  ad  azioni  di  pulizia,  manutenzione,  eventuale

riparazione  e  infine  testato   al   fine   di   ripristinarne   la

funzionalita’ e le prestazioni  originarie,  cosi’  da  poter  essere

riutilizzato per  lo  scopo  previsto  senza  modifiche  sostanziali,

contribuendo a promuovere l’economia circolare  e  la  riduzione  dei

rifiuti,  in  linea  con  gli  obiettivi  di  sostenibilita’  UE.  Il

fabbricante, ovvero l’operatore, che effettua il ricondizionamento e’

responsabile   di   verificare   la   conformita’   del    componente

ricondizionato  alle  specifiche  normative  di   prodotto   e   alle

disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo  nuovamente

sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti

ricondizionati;

e) azienda agricola: impresa al cui titolare e’ stata  rilasciata

la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo  professionale)  da  parte

dell’amministrazione competente, ai sensi  dell’art.  1  del  decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

f) catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo:  elenco,  reso

pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente  apparecchi,

macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la ricarica

dei veicoli elettrici, per  la  microcogenerazione  e  produzione  di

energia termica per gli interventi ammessi  ai  benefici  di  cui  al

presente decreto;

g) contratto di partenariato pubblico privato: forma contrattuale

disciplinata dall’art. 174 e segg. del decreto legislativo  31  marzo

2023, n. 36;

h) data di conclusione  dell’intervento:  data  di  effettuazione

dell’intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i  lavori  e

le attivita’ correlate all’intervento medesimo e  per  i  quali  sono

state sostenute spese  ammissibili  agli  incentivi  ai  sensi  degli

articoli 6 e 9 del presente decreto.  Le  prestazioni  professionali,

comprese  la  redazione  di  diagnosi  e  attestati  di   prestazione

energetica, anche quando espressamente previste dal presente  decreto

per l’intervento, non rientrano tra le attivita’  da  considerare  ai

fini dell’individuazione della data di  conclusione  dell’intervento.

Con  riferimento  agli  interventi  realizzati   da   amministrazioni

pubbliche, per data di conclusione dell’intervento e’ da intendersi:

i. la data di collaudo  ai  sensi  dell’art.  116  del  decreto

legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  o  la  data  del  certificato  di

regolare esecuzione ai sensi dell’art. 50, comma  7  e  dell’allegato

II.14, e dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,

in caso di  appalto  specifico  recante  l’intervento  oggetto  della

richiesta di concessione d’incentivo;

ii. in caso di appalto riferito ad una pluralita’  d’interventi

tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo,

la data di emissione dello stato avanzamento lavori (SAL) finale  nel

quale e’ incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per  il

quale si richiede l’incentivo;

i) edifici esistenti e fabbricati  rurali  esistenti:  edifici  e

fabbricati  rurali,  comprese  le  pertinenze,  iscritti  al  catasto

edilizio urbano, con eccezione  delle  opere  destinate  alla  difesa

nazionale, alla data di presentazione dell’istanza di  incentivazione

ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F);

l) edificio:  un  sistema  costituito  dalle  strutture  edilizie

esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture

interne che ripartiscono  detto  volume  e  da  tutti  gli  impianti,

dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo  interno;  la

superficie esterna che delimita un edificio puo’ confinare con  tutti

o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno,  il  terreno,  altri

edifici, di cui all’art. 1, comma  1,  lettera  a)  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

m) elementi infrastrutturali per la ricarica privata  di  veicoli

elettrici: l’insieme dei punti di ricarica e delle infrastrutture  di

canalizzazione comprensive dei necessari cavi elettrici interconnessi

a un punto di prelievo della rete pubblica per la ricarica di veicoli

elettrici intestato al  soggetto  ammesso,  come  definiti  ai  sensi

dell’art. 2, comma 1, lettera  e-ter),  del  decreto  legislativo  16

dicembre 2016, n. 257;

n) enti del terzo settore: enti definiti all’art. 4  del  decreto

legislativo 3 luglio 2017,  n.  117  e  inclusi  nel  registro  unico

nazionale del Terzo settore di cui all’art. 11 del  medesimo  decreto

legislativo;

o) esecuzione a regola d’arte: interventi e prestazioni  eseguiti

e/o forniti secondo quanto previsto dalle vigenti normative  tecniche

in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;

p)  GSE:  Gestore  dei  servizi   energetici   S.p.a.,   soggetto

responsabile della gestione degli incentivi e delle attivita’ di  cui

al presente decreto;

q) impegno di spesa annua cumulata:  sommatoria  degli  incentivi

annui che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente

decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi

erogati  e  da  erogare  dal  GSE,  su  base  annua,   nell’anno   di

riferimento, calcolati secondo un criterio di cassa,  ovvero  secondo

le modalita’ di cui all’art. 19 del presente decreto, sulla base  dei

contratti  attivati  e  delle  richieste   ammesse   dall’avvio   del

meccanismo i cui ratei sono in pagamento  nell’anno  di  riferimento.

Per le amministrazioni pubbliche, la spesa  annua  cumulata  indicata

all’art. 3, comma 1 del presente decreto, comprende anche le  risorse

erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell’intervento,

secondo la procedura di cui all’art. 11, comma 5;

r)  impianto  solare  fotovoltaico:  impianto  di  produzione  di

energia  elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione

solare,  tramite  l’effetto  fotovoltaico,  come  definito  ai  sensi

dell’art. 2, comma 1, lettera  e)  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 6 agosto 2010;

s)  impresa:  qualsiasi   entita’   che   eserciti   un’attivita’

economica, indipendentemente dalla forma giuridica,  dalle  modalita’

di finanziamento e dal  perseguimento  di  uno  scopo  di  lucro.  In

particolare,  sono  considerate  tali  le  entita’   che   esercitano

un’attivita’ artigianale o altre attivita’  a  titolo  individuale  o

familiare, le societa’ di persone o le  associazioni  che  esercitano

regolarmente  un’attivita’  economica.  Tra  le  imprese  di  cui  al

precedente periodo sono incluse  anche  quelle  costituite  in  forma

aggregata, quali a titolo non esaustivo  associazioni  temporanee  di

impresa, i raggruppamenti di  imprese,  le  societa’  di  scopo  e  i

consorzi;

t) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta  alla

Camera  di  commercio  che  svolge  prioritariamente   attivita’   di

«silvicoltura e altre attivita’ forestali» (codice Ateco 02.10.00)  o

«utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);

u) installazione  di  tecnologie  di  building  automation  degli

impianti  termici  ed  elettrici  degli  edifici:  installazione   di

tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti  termici

ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento  dell’efficienza

energetica  nel   riscaldamento,   raffrescamento,   ventilazione   e

condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria,  illuminazione,

controllo delle  schermature  solari,  centralizzazione  e  controllo

integrato  delle  diverse  applicazioni,  diagnostica  e  rilevamento

consumi  unitamente  al  miglioramento  dei  parametri,  conformi  ai

requisiti tecnici previsti nell’allegato I del presente decreto;

v) interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza

energetica: interventi di cui all’art. 5, che soddisfano i  requisiti

previsti dall’allegato I;

z) interventi di piccole  dimensioni  di  produzione  di  energia

termica da  fonti  rinnovabili  e  di  sistemi  ad  alta  efficienza:

interventi di cui all’art. 8, che  soddisfano  i  requisiti  previsti

dall’allegato I. Tali interventi riguardano impianti con una  potenza

termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici  con  una

superficie minore o uguale a 2.500 mq;

aa) interventi di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione

invernale: interventi  di  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di

impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’art.  8

e  contestuale  messa  a  punto  ed  equilibratura  dei  sistemi   di

distribuzione,   regolazione   e    controllo,    ed    introduzione,

esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu’

unita’  immobiliari  e/o  edifici,  di   un   efficace   sistema   di

contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per  la

conseguente ripartizione delle spese. Ad eccezione dell’intervento di

cui al comma 1, lettera c) dell’art. 8, sono  considerati  interventi

di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli

che comportano il distacco da una rete di  teleriscaldamento  purche’

questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente;

bb) interventi sull’involucro di edifici esistenti: interventi su

edifici esistenti, parti di edifici esistenti  o  unita’  immobiliari

esistenti, riguardanti strutture opache verticali,  strutture  opache

orizzontali  (coperture,  anche  inclinate,  e  pavimenti),  finestre

comprensive  di  infissi,  strutture  tutte  delimitanti  il   volume

riscaldato,   installazione   di   sistemi   di    schermatura    e/o

ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure

trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), fissi o

mobili, non trasportabili, nonche’  scuri,  persiane,  avvolgibili  e

cassonetti solidali con l’infisso, che rispettano i requisiti di  cui

all’allegato I del presente decreto;

cc)  multintervento:  realizzazione  contestuale   sul   medesimo

edificio di piu’ interventi di cui agli articoli 5 e 8  del  presente

decreto, progettati e pianificati come un unico progetto;

dd) parcheggi adiacenti: gli spazi pubblici o  privati  destinati

al parcheggio dei veicoli, adiacenti o prossimi all’edificio  oggetto

di intervento;

ee) pertinenze: gli spazi di pertinenza e funzionali all’edificio

oggetto di intervento, compresi quelli coperti;

ff) pompa di calore «add on»: sistema costituito da un generatore

a pompa di  calore  installato  ad  integrazione  di  una  caldaia  a

condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa  al

fine di costituire un sistema bivalente;

gg) Portaltermico: portale internet di cui all’art. 14,  comma  1

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

hh) potenza termica  nominale  o  potenza  termica  utile  di  un

impianto termico: somma delle potenze nominali, come  dichiarate  dal

costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento. Valgono  inoltre

le definizioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26

agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);

ii) progetto integrato: progetto costituito da una o  piu’  linee

di attivita’ progettuali approvate nell’ambito di programmi correlati

e funzionali alla realizzazione degli interventi;

ll) punto di ricarica: un’interfaccia per la ricarica di  veicoli

elettrici definita ai sensi dell’art. 2,  comma  1,  lettera  c)  del

decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

mm)  regolamento  GBER:  il  regolamento  (UE)  2023/1315   della

Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

dell’Unione europea L 167 del 30 giugno 2023,  recante  modifica  del

regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie  di  aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473;

nn) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica  che

caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli  edifici,  i

soggetti coinvolti nonche’ le clausole contrattuali, resa disponibile

dal GSE tramite il Portaltermico;

oo)   sistema   di   accumulo:   un   insieme   di   dispositivi,

apparecchiature e logiche di  gestione  e  controllo,  funzionale  ad

assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare  in

maniera  continuativa  in  parallelo  con  la  rete  con  obbligo  di

connessione di terzi o in  grado  di  comportare  un’alterazione  dei

profili di scambio con la rete elettrica (immissione  e/o  prelievo).

Il sistema di accumulo puo’ essere integrato o  meno  con  l’impianto

solare fotovoltaico;

pp) sistema bivalente: sistema costituito da una pompa di calore,

intesa  come  generatore  principale,  abbinata  ad  una  caldaia   a

condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario  non

assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente puo’  essere  costituito

anche dall’abbinamento di una pompa di calore  con  un  generatore  a

biomassa;

qq)  sistema  o  apparecchio  ibrido  factory  made:  sistema   o

apparecchio che integra due o piu’ sotto unita’ funzionali (a  titolo

esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a

condensazione a gas  o  a  biomassa)  per  mezzo  di  un  sistema  di

regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica o factory  made  e

corredato da specifica documentazione tecnica, resa  disponibile  dal

fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno:

i. le  modalita’  di  installazione,  uso  e  manutenzione  del

sistema/apparecchio ibrido;

ii. gli schemi tecnici e funzionali riportanti  le  indicazioni

dei collegamenti idronici ed elettrici;

iii. una dichiarazione di prodotto ibrido;

rr) soggetto delegato: persona  fisica  o  giuridica  che  opera,

tramite delega, per nome e per conto del  soggetto  responsabile  sul

portale  predisposto  dal  GSE;  puo’  coincidere  con   il   tecnico

abilitato;

ss)  soggetti   privati:   tutti   i   soggetti   diversi   dalle

amministrazioni pubbliche;

tt) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per

l’esecuzione degli interventi di cui al presente  decreto  e  che  ha

diritto all’incentivo e stipula il  contratto  con  il  GSE.  Per  la

compilazione della scheda-domanda e  per  la  gestione  dei  rapporti

contrattuali  con  il  GSE,  puo’  operare  attraverso  un   soggetto

delegato;

uu) sostituzione di sistemi per l’illuminazione: sostituzione  di

sistemi per l’illuminazione  d’interni  e  delle  pertinenze  esterne

degli edifici esistenti con sistemi efficienti di  illuminazione  che

rispettano i requisiti di cui all’allegato I del presente decreto;

vv) sostituzione funzionale: intervento di  installazione  di  un

nuovo generatore presso un impianto termico  esistente,  al  fine  di

provvedere  ad  alimentare  le   medesime   utenze   del   generatore

precedentemente  installato,  senza  provvedere  ad  effettuarne   la

rimozione;

zz) stazione  di  ricarica  o  infrastruttura  di  ricarica:  una

singola installazione fisica per la ricarica  dei  veicoli  elettrici

posta in un luogo specifico,  costituita  da  uno  o  piu’  punti  di

ricarica, definita all’art. 1, comma 1, lettera o)  del  decreto  del

Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024, n.

109;

aaa) superficie solare  lorda:  superficie  totale  dell’impianto

solare ottenuta moltiplicando il numero  di  moduli  che  compone  il

campo solare per l’area lorda del singolo modulo;

bbb) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione  di

edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad  esso  attribuite

dalla legislazione  vigente  ed  iscritto  agli  specifici  ordini  e

collegi professionali;

ccc) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia

quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla

trasformazione di un edificio in «edificio  a  energia  quasi  zero»,

come definito all’art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010,  anche

attraverso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria,

nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente  agli

edifici, o  gruppi  di  edifici  di  proprieta’  dell’amministrazione

pubblica, e’ ammessa la demolizione  degli  edifici  esistenti  e  la

conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite

di  incremento  delle  volumetrie  totali  del  25%,  anche  in   una

localizzazione  differente,  purche’  nell’ambito  di  un   «progetto

integrato» e nel medesimo territorio comunale;

ddd) unita’ di microcogenerazione alimentata a fonti rinnovabili:

un’unita’ di cogenerazione con una capacita’ di  generazione  massima

inferiore a 50 kWe, di cui  all’art.  2,  comma  1,  lettera  e)  del

decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,  che  sia  alimentata  da

fonti energetiche rinnovabili.

 

                               Art. 3

          Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi

1. I limiti di spesa annua cumulata per gli  incentivi  di  cui  al

presente decreto sono complessivamente pari a  900  milioni  di  euro

annui. I limiti di spesa annua cumulata ivi indicati operano sia  nel

caso di accesso diretto all’incentivo da parte dei  soggetti  ammessi

di cui agli articoli 4 e 7,  sia  nel  caso  in  cui  gli  stessi  si

avvalgano di ESCO o altri soggetti abilitati, ai sensi dell’art. 13.

2. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di  un  impegno  di

spesa annua cumulata  pari  a  400  milioni  di  euro  per  incentivi

riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare  da  parte  dei

soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e all’art.  7,  comma

1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli

incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti.

3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di  un  impegno  di

spesa annua cumulata  pari  a  500  milioni  di  euro  per  incentivi

riconosciuti ad interventi realizzati da parte dei  soggetti  di  cui

all’art. 4, comma 1, lettera b) e all’art. 7, comma  1,  lettera  b),

non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli  incentivi  di

cui al presente decreto, da parte di tali soggetti.  Per  le  imprese

restano ferme le disposizioni specifiche e i limiti di spesa indicati

all’art. 28 del presente decreto.

4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di  un  impegno  di

spesa annua  cumulata  pari  a  20  milioni  di  euro  per  incentivi

riconosciuti ad interventi di cui all’art. 15, comma 6  del  presente

decreto, non sono  accettate  ulteriori  richieste  di  accesso  agli

incentivi di cui al presente decreto, per tali interventi.

5. Fermo restando il limite complessivo di spesa annua cumulata per

incentivi riconosciuti ai sensi del  presente  decreto,  con  decreto

della competente direzione generale  del  Ministero  dell’ambiente  e

della sicurezza energetica, i valori limite di spesa  annua  previsti

ai commi  1,  2,  3  e  4  del  presente  articolo,  potranno  essere

rimodulati per tener conto dell’effettivo impegno di spesa registrato

in applicazione del  presente  decreto  e  della  necessita’  di  non

limitare  la  realizzazione  di  interventi  di  miglioramento  della

prestazione energetica degli edifici.

 

Titolo II

INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI
PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA NEGLI EDIFICI

                               Art. 4

                          Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai  benefici  previsti  dal  presente  decreto,  in

relazione a uno o piu’ interventi di cui all’art. 5:

a) le amministrazioni pubbliche;

b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti  su

edifici appartenenti all’ambito terziario di  cui  alla  lettera  b),

dell’art. 2, del presente decreto.

2.  Ai   fini   del   presente   decreto   sono   assimilati   alle

amministrazioni pubbliche gli enti del  terzo  settore  di  cui  alla

lettera n)  dell’art.  2,  del  presente  decreto  che  non  svolgono

attivita’ di carattere economico.

 

                               Art. 5

                Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono  incentivabili  uno  o  piu’  dei  seguenti  interventi  di

incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti  di

edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti dotati  di  impianto

di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti  il  volume

climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi

di ventilazione meccanica;

b) sostituzione di chiusure trasparenti  comprensive  di  infissi

delimitanti il volume climatizzato;

c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o

sistemi di filtrazione solare esterni per  chiusure  trasparenti  con

esposizione  da  Est-sud-est   a   Ovest,   fissi   o   mobili,   non

trasportabili;

d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici  a  energia

quasi zero»;

e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e  delle

pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti  di

illuminazione;

f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico

(building automation)  degli  impianti  termici  ed  elettrici  degli

edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di  termoregolazione

e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati

stessi;

g) installazione di elementi  infrastrutturali  per  la  ricarica

privata di  veicoli  elettrici,  anche  aperta  al  pubblico,  presso

l’edificio e  le  relative  pertinenze,  ovvero  presso  i  parcheggi

adiacenti,   a   condizione   che   l’intervento    sia    realizzato

congiuntamente  alla  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione

invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale  dotati

di pompe di calore elettriche;

h) installazione  di  impianti  solari  fotovoltaici  e  relativi

sistemi di accumulo e/o opere  di  allacciamento  alla  rete,  presso

l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento

sia  realizzato  congiuntamente  alla  sostituzione  di  impianti  di

climatizzazione invernale esistenti con impianti  di  climatizzazione

invernale dotati di pompe di calore elettriche.

2. Gli interventi di cui al comma  1  del  presente  articolo  sono

incentivabili alle condizioni e secondo  le  modalita’  di  cui  agli

allegati I e II al  presente  decreto,  e  in  relazione  alle  spese

ammissibili di cui all’art. 6 del presente decreto.

 

                               Art. 6

        Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all’art. 5 del  presente

decreto, concorrono alla determinazione delle  spese  ammissibili  ai

fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive  di  IVA,

dove essa costituisca un costo:

a)  per  gli  interventi   finalizzati   alla   riduzione   della

trasmittanza termica degli elementi  opachi  costituenti  l’involucro

edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:

i. la fornitura e la messa in opera di materiale  coibente  per

il  miglioramento  delle  caratteristiche  termiche  delle  strutture

esistenti;

ii. la fornitura e la messa in  opera  di  materiali  ordinari,

necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso

di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere  di  cui

al punto i), per  il  miglioramento  delle  caratteristiche  termiche

delle strutture esistenti;

iii.  la   demolizione   e   la   ricostruzione   dell’elemento

costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

iv.  l’installazione  di  sistemi  di  ventilazione   meccanica

qualora gli stessi risultino l’unica  soluzione  tecnica  o  la  piu’

conveniente, a seguito  della  verifica  di  formazioni  di  muffe  e

condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, cosi’  come

previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26  giugno

2015;

b)  per  gli  interventi   finalizzati   alla   riduzione   della

trasmittanza termica U di chiusure  apribili  o  assimilabili,  quali

porte, finestre e vetrine, anche  se  non  apribili,  comprensive  di

infissi e di eventuali  sistemi  di  schermatura  e/o  ombreggiamento

integrati nell’infisso stesso:

i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure  apribili

o assimilabili;

ii.  il  miglioramento  delle  caratteristiche   termiche   dei

componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

iii.  lo   smontaggio   e   la   dismissione   delle   chiusure

preesistenti;

c)   per   gli   interventi   che   comportino    la    riduzione

dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:

i. la  fornitura  e  la  messa  in  opera  di  tende  tecniche,

schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di  filtrazione

solare esterni o assimilabili;

ii. la fornitura e la messa in opera di  meccanismi  automatici

di regolazione e controllo;

iii.  l’eventuale  smontaggio  e  la  dismissione  delle  tende

tecniche e schermature solari preesistenti;

d) per gli interventi di trasformazione degli edifici  a  energia

quasi zero:

i. la fornitura e la messa in opera di materiali  e  tecnologie

finalizzati al conseguimento della qualifica di  «edifici  a  energia

quasi zero»;

ii.  la  demolizione,  il   recupero   o   lo   smaltimento   e

ricostruzione  degli  elementi  costruttivi  dell’involucro  e  degli

impianti per i servizi di riscaldamento,  raffrescamento,  produzione

di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo  della

prestazione energetica), ove coerente con gli  strumenti  urbanistici

vigenti;

iii.  la  demolizione  e  la  ricostruzione   delle   strutture

dell’edificio,  incluso  gli  eventuali  costi  aggiuntivi  derivanti

dall’applicazione di pratiche di demolizione selettiva in  linea  con

la strategia per la circolarita’ materica nel settore dell’edilizia e

delle costruzioni;

iv. gli eventuali interventi per  l’adeguamento  sismico  delle

strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono

anche all’isolamento termico;

e)  per  gli  interventi   di   sostituzione   di   sistemi   per

l’illuminazione d’interni e delle pertinenze  esterne  degli  edifici

esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:

i. la fornitura e la messa in opera di  sistemi  efficienti  di

illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti  nell’allegato  I

al presente decreto;

ii. l’adeguamenti  dell’impianto  elettrico,  ivi  compresa  la

messa a norma;

iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione  dei  sistemi  per

l’illuminazione preesistenti;

f) per gli interventi di installazione di tecnologie di  gestione

e controllo automatico (building automation) degli  impianti  termici

ed elettrici degli edifici:

i. la fornitura e la messa in  opera  di  sistemi  di  building

automation finalizzati  al  controllo  dei  servizi  considerati  nel

calcolo delle prestazioni energetiche  dell’edificio  e  conformi  ai

requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;

ii.   gli   adeguamenti   dell’impianto    elettrico    e    di

climatizzazione invernale ed estiva;

g)   per   gli   interventi   di   installazione   di    elementi

infrastrutturali per la ricarica di mobilita’ elettrica:

i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;

ii. la fornitura e la messa in  opera  di  materiali  ordinari,

necessari alla realizzazione di opere edili per  l’installazione  dei

punti  di  ricarica  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture   di

canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso  in

cui l’intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva

UE 2018/844;

iii. il contributo in quota potenza di cui al  Testo  integrato

delle  connessioni  attive  –  TICA  per  la  richiesta  di   potenza

addizionale in prelievo;

h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e

relativi sistemi di accumulo:

i. la fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico e

dell’eventuale sistema di accumulo e relativi costi di  allacciamento

alla rete;

i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli

interventi di cui alle lettere  da  a)  a  h)  e  alla  redazione  di

diagnosi  energetiche  e  di  attestati  di  prestazione   energetica

relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui  all’art.  15,

del presente decreto.

 

Titolo III

INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA
DA FONTI RINNOVABILI

                               Art. 7

                          Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai  benefici  previsti  dal  presente  decreto,  in

relazione a uno o piu’ interventi di cui all’art. 8:

a) le amministrazioni pubbliche;

b)  i  soggetti  privati,  per  interventi  eseguiti  su  edifici

appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera  b),  dell’art.

2,  del  presente  decreto  e  per  interventi  eseguiti  su  edifici

appartenenti  all’ambito  residenziale  di  cui  alla   lettera   a),

dell’art. 2, del presente decreto;

2.  Ai   fini   del   presente   decreto   sono   assimilati   alle

amministrazioni pubbliche gli enti del  terzo  settore  di  cui  alla

lettera n) dell’art. 2, del presente decreto.

 

                               Art. 8

                Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o piu’ dei seguenti interventi di piccole

dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di

sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di  edifici

esistenti o unita’  immobiliari  esistenti,  dotati  di  impianto  di

climatizzazione:

a)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale

esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche  combinati

per la produzione di  acqua  calda  sanitaria,  dotati  di  pompe  di

calore,  elettriche  o  a  gas,  utilizzanti   energia   aerotermica,

geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi  di

contabilizzazione del calore per gli  impianti  con  potenza  termica

utile superiore di 200 kW;

b)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale

esistenti con sistemi ibridi factory made  o  bivalenti  a  pompa  di

calore   unitamente   all’installazione    di    sistemi    per    la

contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica

utile superiore a 200 kW;

c)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale

esistenti o di riscaldamento delle  serre  e  dei  fabbricati  rurali

esistenti o  per  la  produzione  di  energia  termica  per  processi

produttivi   o   immissione   in   reti   di   teleriscaldamento    e

teleraffreddamento con impianti di climatizzazione  invernale  dotati

di generatore di calore alimentato da biomassa,  compresi  i  sistemi

ibridi factory  made  o  bivalenti  a  pompa  di  calore,  unitamente

all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore  nel

caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

d) installazione di impianti solari termici per la produzione  di

acqua  calda  sanitaria  e/o   ad   integrazione   dell’impianto   di

climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling,

o per la produzione di energia  termica  per  processi  produttivi  o

immissione in reti di  teleriscaldamento  e  teleraffreddamento.  Nel

caso di superfici del campo solare superiori a 100  m²  e’  richiesta

l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua  a

pompa di calore;

f) interventi di  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione

invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o  parziale,  di

impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti  con  impianti  di

climatizzazione invernale utilizzanti  unita’  di  microcogenerazione

alimentate da fonti rinnovabili.

2.  Per  gli  interventi  per  i   quali   e’   incentivata   anche

l’installazione  di  sistemi  di  contabilizzazione  del  calore,  il

soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo  le  modalita’  e  le

tempistiche definite in attuazione di quanto  previsto  all’art.  19,

comma  11  del  presente  decreto,  le  misure  dell’energia  termica

annualmente prodotta  dagli  impianti  e  utilizzata  per  coprire  i

fabbisogni termici.

3. Sono ammessi gli interventi, di cui  al  comma  1  del  presente

articolo, volti, anche  in  parte,  alla  produzione  di  calore  per

processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento  di

piscine o di componenti dei centri benessere.

4. Gli interventi di cui al comma 1  del  presente  articolo,  sono

incentivabili, alle condizioni e secondo le  modalita’  di  cui  agli

allegati I e II,  e  in  relazione  alle  spese  ammissibili  di  cui

all’art. 9 del presente decreto.

 

                               Art. 9

        Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all’art. 8 del  presente

decreto, concorrono alla determinazione delle  spese  ammissibili  ai

fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive  di  IVA,

dove essa costituisca un costo:

a. per gli interventi impiantistici concernenti la produzione  di

energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling,

alla climatizzazione estiva:

i. lo smontaggio  e  la  dismissione  dell’impianto  esistente,

parziale o totale;

ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature

termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche’ delle opere

idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola  d’arte

degli impianti organicamente collegati alle utenze, comprensiva della

dotazione del nuovo libretto d’impianto;

b.   per   gli   interventi    impiantistici    concernenti    la

climatizzazione   invernale   e   la   connessione    a    reti    di

teleriscaldamento efficienti:

i.  lo  smontaggio  e  la  dismissione,  parziale   o   totale,

dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;

ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature

termiche,  meccaniche,  elettriche  ed  elettroniche,   delle   opere

idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte,

di impianti di climatizzazione invernale o  di  produzione  di  acqua

calda sanitaria preesistenti nonche’ i sistemi  di  contabilizzazione

individuale,  comprensiva  della   dotazione   del   nuovo   libretto

d’impianto. Negli  interventi  ammissibili  sono  compresi,  oltre  a

quelli  relativi  al  generatore  di  calore,  anche  gli   eventuali

interventi sulla rete di distribuzione, sui  sistemi  di  trattamento

dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione,  nonche’  sui

sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese  tutte  le  opere  e  i

sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio  termico

con il sottosuolo. Per gli interventi di generazione  simultanea,  in

un unico processo, di energia termica ed elettrica sono incluse anche

le spese per gli  interventi  connessi  all’allacciamento  alla  rete

elettrica nazionale. Per lo specifico intervento di cui  all’art.  8,

comma  1,  lettera  f)  sono  inoltre  ammesse  le   spese   relative

all’installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla

rete  di  telecontrollo,  e  le  spese  sostenute  per  le  opere  di

allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali:  scavi,

reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni  e  relative  opere

accessorie;

c. prestazioni professionali connesse  alla  realizzazione  degli

interventi di cui alle lettere a) e b) e alla redazione  di  diagnosi

energetiche e di attestati di prestazione  energetica  relativi  agli

edifici oggetto degli interventi, di cui all’art. 15.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

                               Art. 10

                    Condizioni di ammissibilita’

1. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente  decreto,

i soggetti ammessi devono avere  la  disponibilita’  dell’edificio  o

unita’ immobiliare  ove  l’intervento  viene  realizzato,  in  quanto

proprietari  o  titolari  di  altro  diritto  reale  o  personale  di

godimento.

2. Sono ammissibili gli interventi di cui agli articoli 5 e  8  del

presente decreto solo se realizzati su edifici o  unita’  immobiliari

dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti  alla  data

di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di piu’ edifici o

unita’ immobiliari, gli stessi devono essere dotati  di  impianti  di

climatizzazione invernale  e  ciascun  generatore  preesistente  deve

essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II al

presente  decreto.  L’impianto  e’  registrato  presso  i  pertinenti

catasti regionali, ove presenti.

3. Gli  interventi  di  cui  agli  articoli  5  e  8,  in  caso  di

sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  esistenti  di

piu’ edifici o piu’ unita’ immobiliari, con impianti centralizzati di

climatizzazione invernale,  sono  incentivabili  nel  rispetto  delle

seguenti condizioni:

a)  il  dimensionamento  della   potenza   nominale   del   nuovo

generatore, asseverato da un tecnico abilitato,  deve  essere  basato

sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell’insieme di edifici,  in

conformita’ alla normativa tecnica UNI;

b) gli edifici  e  le  unita’  immobiliari  devono  essere  nella

disponibilita’ di un  unico  soggetto  ammesso  e  l’intervento  deve

essere nella disponibilita’ di un unico soggetto responsabile;

c) nel caso di piu’ edifici, gli stessi devono essere  dotati  di

impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore  preesistente

deve essere compatibile con le condizioni previste all’allegato I  al

presente decreto.

Il nuovo impianto di climatizzazione invernale puo’ essere  adibito

anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.

4. Sono ammissibili gli interventi  che  utilizzano  esclusivamente

apparecchi e componenti di  nuova  costruzione  o  ricondizionati,  i

quali devono essere  correttamente  dimensionati,  sulla  base  della

normativa tecnica di settore, in funzione  dei  reali  fabbisogni  di

energia termica asseverati da un tecnico abilitato.

5. Gli interventi incentivati  devono  mantenere  i  requisiti  che

hanno consentito l’accesso  agli  incentivi  durante  il  periodo  di

incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di  erogazione

degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione  dell’ultima

rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli  incentivi  e  recupero

delle somme gia’ erogate l’accertamento del mancato rispetto di  tali

condizioni.

6. Le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi

da 1 a 5 del  presente  articolo,  sono  definite  nell’ambito  delle

regole applicative di cui all’art. 19, comma 2, del presente decreto.

7. A seguito dell’ottenimento degli incentivi per la  realizzazione

di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia  termica

da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui  all’art.

8,  non  sono  incentivabili  ulteriori  interventi  della   medesima

tipologia, ivi inclusi  potenziamenti  di  impianti,  realizzati  nel

medesimo edificio o nella  medesima  unita’  immobiliare  e  relative

pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima  serra  e

relative pertinenze per almeno un anno  dalla  data  di  stipula  del

contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.

 

                               Art. 11

                 Erogazione e durata dell’incentivo

1. Nel rispetto dei principi di cumulabilita’ di  cui  all’art.  17

del presente decreto, l’ammontare dell’incentivo erogato al  soggetto

responsabile ai sensi del presente decreto non puo’ eccedere  il  65%

delle spese sostenute.

2. In deroga a quanto previsto  al  comma  1,  per  gli  interventi

realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000  abitanti

e da essi utilizzati, nonche’ per gli interventi  realizzati  su  gli

edifici pubblici previsti all’art. 48-ter del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre

2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti

a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante e’ determinato

nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi  i  limiti

per unita’ di potenza e unita’ di superficie stabiliti  dal  presente

decreto  e  ferma  restando  l’applicazione   dei   livelli   massimi

dell’incentivo spettante.

3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del  presente  decreto

sono incentivati in rate annuali costanti,  per  la  durata  definita

nella Tabella 1,  secondo  le  modalita’  di  cui  agli  allegati  al

presente decreto.

Tabella 1
Durata dell’incentivo in relazione alla tipologia di intervento
Tipologia di intervento
Durata dell’incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato 5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato 5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili  

5

Trasformazione “edifici a energia quasi zero” 5
Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti 5
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore  

5

Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche  

Come intervento abbinato

Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche  

Come intervento abbinato

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW  

 

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW  

 

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW 2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW  

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW  

 

 

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW  

 

 

5

Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati  

 

2

Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati  

 

5

Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore 2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti 5
Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili  

5

 

In caso di  multi-intervento,  i  pagamenti  sono  uniformati  alla

durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono.

4. Per i soggetti privati che accedono all’incentivo anche  tramite

una ESCO, l’erogazione dell’incentivo viene  effettuata  in  un’unica

rata, nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore

o uguale a euro 15.000.

5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di

una  ESCO  o  tramite  altri  soggetti  che   sostengono   le   spese

dell’intervento ai sensi di quanto  previsto  dall’art.  14,  per  la

procedura  di  accesso  tramite  prenotazione,   possono   richiedere

l’erogazione di una rata di acconto al  momento  della  comunicazione

dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di  saldo

a valle della realizzazione dell’intervento. La rata  di  acconto  e’

pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la

durata dell’incentivo e’ di cinque anni, ovvero al 50%, nel  caso  in

cui la durata sia di due  anni.  La  restante  quota  e’  distribuita

uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo. Le  modalita’

e  le  tempistiche  di  richiesta  ed  erogazione  delle  rate   sono

dettagliate nelle regole applicative di cui all’art. 29 del  presente

decreto.

6. Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura  di

accesso diretto, anche per il tramite di una ESCO o di altri soggetti

che sostengono le spese dell’intervento ai sensi di  quanto  previsto

dall’art. 14 del presente decreto, l’erogazione dell’incentivo  viene

effettuato in un’unica rata.

7. Nel rispetto dei  valori  massimi  dell’incentivo  previsti  dal

presente   decreto,   nel   caso   di   piu’   interventi    eseguiti

contestualmente, l’ammontare dell’incentivo e’ pari alla somma  degli

incentivi relativi ai singoli interventi.

 

                               Art. 12

                        Soggetti non ammessi

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo V,  non  e’  consentito

l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di

esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del  decreto  legislativo  31

marzo 2023, n. 36;

b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle  cause  di

divieto, decadenza o sospensione  di  cui  all’art.  67  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

                               Art. 13

                  Modalita’ di accesso tramite ESCO

                     ed altri soggetti abilitati

1. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente,  le

amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualita’ di soggetto

responsabile, alternativamente:

a)  di  una  ESCO,  mediante  la  stipula  di  un  contratto   di

prestazione energetica;

b) di  altro  soggetto  pubblico  deputato  alla  gestione  degli

immobili oggetto degli interventi o  di  quelli  preposti,  ai  sensi

della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi,  tra

i  quali,  l’Agenzia  del  demanio  o  i  provveditorati  alle  opere

pubbliche, qualora tali soggetti agiscano  in  qualita’  di  soggetto

responsabile;

c) di un soggetto privato nell’ambito di  forme  di  partenariato

pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei  limiti

delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell’ambito  del

medesimo contratto;

d) delle comunita’ energetiche  ovvero  delle  configurazioni  di

autoconsumo di cui sono membri.

2. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgano di una

ESCO per l’accesso agli incentivi, a garanzia  dell’erogazione  degli

acconti, e’ richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.

3. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che  direttamente,  i

soggetti privati, possono avvalersi di una ESCO, mediante la  stipula

di un contratto di servizio energia o di un contratto di  prestazione

energetica, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti

i requisiti del contratto di servizio energia da definire nell’ambito

delle regole applicative di  cui  all’art.  19,  comma  2,  dal  GSE.

Limitatamente agli interventi realizzati in ambito  residenziale  che

prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione

energetica o di servizio energia deve avere ad oggetto interventi  di

dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi  di  sostituzione

di impianti di climatizzazione  invernale  o  superiore  a  20  metri

quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.

4. Ai fini dell’applicazione di commi 1 e 3 del presente  articolo,

possono presentare al GSE richiesta di concessione dell’incentivo, in

qualita’ di soggetto responsabile, solo le  ESCO  in  possesso  della

certificazione, in corso di  validita’,  secondo  la  norma  UNI  CEI

11352.

5. In relazione ai precedenti commi 3 e  4,  le  ESCO  in  possesso

della certificazione, in corso di validita’, secondo la norma UNI CEI

11352  possono  presentare  al  GSE  la  richiesta   di   concessione

dell’incentivo anche:

a) in qualita’ di societa’ mandataria, nei casi  di  Associazioni

temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa

(RTI) ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

36 alla quale sia stato conferito, con  un  unico  atto,  un  mandato

collettivo speciale con rappresentanza, per operare  in  nome  e  per

conto dei mandanti, per le finalita’ di cui al presente decreto;

b) in qualita’ di consorziata di un consorzio stabile,  nei  casi

di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera  d),

e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.

36;

c) in qualita’ di societa’ di  scopo  di  cui  all’art.  194  del

decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  che  sottoscrive  il

contratto.

6. I contratti di cui ai commi 3 e  4,  in  aggiunta  ai  requisiti

richiamati  per  i  contratti  di  prestazione  energetica  e  per  i

contratti di servizio energia dovranno altresi’ prevedere:

a) una durata e delle clausole rescissorie che  devono  garantire

il rispetto delle previsioni di cui all’art. 10, comma 5;

b) un quadro economico finanziario che  preveda  fra  le  entrate

anche gli incentivi di cui al presente decreto da  trasmettere  nella

documentazione richiesta nella scheda-domanda.

7. Qualora gli  interventi  incentivati  siano  stati  eseguiti  su

impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso  di  scadenza

del contratto di cui al comma 1 nell’arco dei cinque anni  successivi

all’ottenimento  degli  incentivi,  assicurano  il  mantenimento  dei

requisiti mediante l’inserimento di  apposite  clausole  contrattuali

relative alle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

8. Ai fini dell’accesso agli incentivi i soggetti  privati  possono

avvalersi   anche   delle   comunita’   energetiche   ovvero    delle

configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

 

                               Art. 14

                 Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente  decreto,

il soggetto responsabile  presenta  domanda  al  GSE,  esclusivamente

tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.

2.  L’accesso  agli  incentivi  avviene  attraverso  due  modalita’

alternative:

a) tramite accesso diretto: la richiesta deve  essere  presentata

entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena  la  non

ammissibilita’ ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti puo’

protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei  pagamenti  per

le prestazioni professionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera i) e

all’art. 9, comma  1,  lettera  c).  Esclusivamente  per  i  soggetti

privati, e’ ammessa  una  dilazione  dei  pagamenti  per  un  periodo

maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota  pagata

sia  superiore  al  10%  della  spesa   totale   sostenuta   per   la

realizzazione dell’intervento;

b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di  cui  all’art.  4,

comma 1, lettera a) e all’art. 7, comma 1,  lettera  a)  che  operano

direttamente o attraverso la ESCO che agisce per  loro  conto  per  i

successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda  a

preventivo  per  la  prenotazione  dell’incentivo.  La  richiesta  di

prenotazione puo’ essere presentata  al  verificarsi  di  almeno  una

delle seguenti condizioni:

i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento  o

altro atto  amministrativo  attestante  l’impegno  all’esecuzione  di

almeno uno degli interventi ricompresi nella  diagnosi  energetica  e

coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del  presente

decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto  di

prestazione energetica, lo  schema  tipo  dello  stesso  e’  allegato

all’atto amministrativo. Per gli edifici  interessati  da  eventi  di

calamita’ naturale, in  deroga  all’obbligo  di  presentazione  della

diagnosi energetica, e’ possibile inviare il progetto esecutivo;

ii.  presenza  di  un  contratto  di   prestazione   energetica

stipulato con una ESCO, qualora  la  ESCO  sia  qualificata  soggetto

responsabile;

iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un

altro  contratto  di  fornitura  integrato  per  la  riqualificazione

energetica dei sistemi interessati da cui  poter  desumere  le  spese

ammissibili previste per  l’intervento  proposto,  nel  caso  in  cui

l’amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda

e’ allegata, oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  3  del  presente

articolo  con  riferimento  all’intervento  da  eseguire,  copia  del

contratto firmato da entrambe le parti  ed  immediatamente  esecutivo

dalla data del riconoscimento della  prenotazione  dell’incentivo  da

parte del GSE;

iv. presenza di un provvedimento o  altro  atto  amministrativo

attestante  l’avvenuta  assegnazione   dei   lavori   oggetto   della

scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori  redatto

dal direttore  dei  lavori  secondo  quanto  prescritto  dal  decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di

cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad  impegnare  a  favore

del richiedente la somma corrispondente  all’incentivo  spettante  da

intendersi come massimale a  preventivo.  L’atto  di  conferma  della

prenotazione rilasciato dal GSE  costituisce  impegno  all’erogazione

delle  risorse  fermo  restando,  a  tal  fine,  il  rispetto   delle

condizioni  di  cui  al  presente  decreto.   In   particolare,   ove

espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2,  lettera  b),

punto ii., l’amministrazione pubblica richiedente puo’  chiedere  che

le  somme  prenotate  a   proprio   favore   siano   erogate,   anche

parzialmente, dal GSE  alla  ESCO  firmataria  del  contratto,  sotto

propria responsabilita’ circa la corretta esecuzione dei lavori e  la

quantificazione  richiesta.  Alla  procedura  d’accesso  di  cui   al

presente comma, e’ riservato un contingente di spesa  cumulata  annua

per incentivi non superiore al 50% di  quanto  previsto  all’art.  3,

comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate  secondo

tale  modalita’   fino   al   sessantesimo   giorno   successivo   al

raggiungimento di tale  contingente  di  spesa,  provvedendo  a  dare

evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate  a

tale scopo.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la

scheda-domanda  e’  firmata  dal  soggetto  responsabile  e  contiene

l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei  termini  previsti  dal

contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di  cui  al

comma 2 del presente articolo. A pena di decadenza dal  diritto  alla

prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile:

a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:

i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di  accettazione,

da parte del GSE, della  prenotazione  dell’intervento,  presenta  la

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che  attesti  l’avvio

dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;

ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE  della

dichiarazione  che  attesti  l’avvio  dei  lavori  di  cui  al  punto

precedente,  presenta  la  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di

notorieta’ che attesti la conclusione  dei  lavori  di  realizzazione

dell’intervento previsto. Tale termine e’ esteso a trentasei mesi nel

caso degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettera d);

b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti  ii.  e  iii.  e

iv.:

i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione,

da parte del GSE, della  prenotazione  dell’intervento,  presenta  la

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che  attesti  l’avvio

dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;

ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE  della

dichiarazione  che  attesti  l’avvio  dei  lavori  di  cui  al  punto

precedente,  presenta  la  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di

notorieta’ che attesti la conclusione  dei  lavori  di  realizzazione

dell’intervento previsto. Tale termine e’ esteso a trentasei mesi nel

caso degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettera d);

c) con riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione, per

quanto disposto dall’art. 4-quinquies del  decreto-legge  9  dicembre

2023, n. 181, deve:

i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di  accettazione,

da parte del GSE, della  prenotazione  dell’intervento,  presenta  la

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che  attesti  l’avvio

dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;

ii. entro quarantotto mesi dalla data di presentazione  al  GSE

della dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori di  cui  al  punto

precedente,  presenta  la  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di

notorieta’ che attesti la conclusione  dei  lavori  di  realizzazione

dell’intervento previsto;

d)  nel  caso  in  cui  il  soggetto  responsabile  non   intenda

richiedere l’erogazione in acconto degli incentivi,  deve  comunicare

tale decisione entro il termine ultimo previsto per la  presentazione

della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta’  con  cui

comunica l’avvio dei  lavori.  Resta  confermato  il  rispetto  delle

tempistiche per la comunicazione della conclusione dei lavori,  entro

i termini indicati ai precedenti punti ii.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3,  comporta  la

decadenza dal diritto alla prenotazione. Decorsi tali termini, il GSE

comunica la decadenza  dal  diritto  alla  prenotazione  e  avvia  il

recupero di quanto gia’ erogato a titolo di acconto.  Ai  fini  della

determinazione di tali termini, non  vengono  computati  i  tempi  di

fermo  nella  realizzazione  dell’intervento  derivanti   da   eventi

calamitosi che risultino attestati  dall’autorita’  competente  e  da

altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

5. Per gli interventi  riguardanti  l’installazione  di  generatori

fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 metri quadri, e’ prevista una

richiesta  di  accesso  agli  incentivi   semplificata   tramite   la

precompilazione  dei  campi  della  scheda-domanda,   nel   caso   di

installazione di componenti con caratteristiche  garantite  che  sono

contenuti nel  catalogo  degli  apparecchi  domestici,  pubblicato  e

aggiornato periodicamente dal GSE.

6. Nell’ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui  al

presente decreto, da effettuare tramite  il  Portaltermico,  e’  resa

disponibile al soggetto responsabile la scheda-domanda.  Il  soggetto

responsabile  prende  visione  delle   condizioni   contenute   nella

scheda-domanda,  ivi  incluse  le  clausole  contrattuali  e,  previa

accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante.

Il   soggetto   responsabile   ottiene   copia   informatica    della

scheda-domanda contenente il  codice  identificativo  dell’intervento

effettuato.

7. Le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi

da 1 a 6, sono definite nell’ambito delle regole applicative  di  cui

all’art. 19, comma 2, del presente  decreto.  Le  regole  applicative

stabiliscono altresi’  procedure  di  accesso  semplificate  per  gli

interventi di dimensione non superiore alle soglie di cui al comma  5

del  presente  articolo,  nonche’  le  modalita’  e  tempistiche   di

erogazione degli incentivi richiamate nella scheda-domanda, inclusiva

delle clausole contrattuali  attivate  alla  data  di  emissione  del

provvedimento di ammissione agli incentivi.

 

                               Art. 15

                Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 5, comma

1, lettera a) e d) del presente decreto, le  richieste  di  incentivo

sono corredate da diagnosi energetica precedente  l’intervento  e  da

attestato di prestazione energetica  successivo  all’intervento.  Nel

caso di realizzazione di interventi  di  cui  all’art.  5,  comma  1,

lettere b) e c) e all’art. 8,  comma  1,  lettere  da  a)  a  g)  del

presente decreto, quando l’intervento e’ realizzato su interi edifici

con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale  maggiori  o

uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi

energetica precedente l’intervento  e  da  attestato  di  prestazione

energetica successivo all’intervento.

2.  La   diagnosi   e   l’attestato   di   prestazione   energetica

dell’edificio  non  sono  richieste  per  installazioni  di  impianti

abbinati a sistemi per la produzione  di  calore  di  processo  e  ad

impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

3. La diagnosi energetica e l’attestato di  prestazione  energetica

dell’edificio  devono  essere  redatti  secondo  quanto   specificato

all’allegato I e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali  o

regionali, ove presenti.

4. Per gli interventi richiamati al comma 1 del presente  articolo,

nei casi di prenotazione dell’incentivo di cui all’art. 14, comma  2,

lettera b), punti ii., iii. e iv., le diagnosi energetiche precedenti

l’intervento devono essere allegate gia’ all’atto della prenotazione.

Per gli altri interventi, la diagnosi energetica e’ sostituita da una

relazione  tecnica  descrittiva  dell’intervento  atta  a  dimostrare

l’ammissibilita’ dell’intervento al meccanismo di incentivazione  del

presente decreto.

5. Le spese sostenute dall’amministrazione pubblica  o  dalla  ESCO

che  esegue  l’intervento  per  suo  conto,   ad   esclusione   delle

cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l’esecuzione

della  diagnosi  e  la  redazione   dell’attestato   di   prestazione

energetica per gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo, nel  rispetto  di  quanto  indicato  all’allegato  I,  sono

incentivate nella misura del 100% della spesa sostenute.

6. Per le amministrazioni pubbliche, e’ previsto il  riconoscimento

di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere  per

la redazione della diagnosi energetica. Il contributo e’  determinato

in misura pari al 50% delle spettanze massime contenute nell’allegato

II, paragrafo 3, tabella 21. Il restante 50%  e’  erogato  a  seguito

della realizzazione di almeno uno degli interventi  ricompresi  nella

diagnosi energetica, nell’ambito della successiva trasmissione al GSE

della domanda di accesso agli incentivi di cui all’art. 14, comma 1.

7. Il soggetto responsabile presenta non piu’ di una  richiesta  di

anticipazione  del  contributo  per  la  realizzazione  di   diagnosi

energetica   per   il   medesimo   edificio   e   per   la   medesima

amministrazione. L’ammissione al contributo di  cui  al  comma  6  e’

concessa, per ciascuna tipologia di soggetto ammesso  al  contributo,

nel limite di tre richieste annue, ovvero cinque richieste annue  per

comuni con piu’ di 30.000 abitanti,  province,  regioni  e  pubbliche

amministrazioni centrali.

8. Il GSE eroga il contributo di cui al comma  6,  nel  limite  del

contingente di cui all’art. 3, comma 4, del presente decreto.

9. Entro dodici mesi dalla data di accettazione della richiesta, la

diagnosi energetica deve essere trasmessa al GSE, pena  la  decadenza

dal diritto al contributo e il recupero delle somme erogate.

10. In caso di ottenimento del contributo di cui al comma  6  e  di

successiva  trasmissione  al  GSE  della  domanda  di  accesso   agli

incentivi,  la  spesa  sostenuta  per  la  redazione  della  diagnosi

energetica non e’ inclusa nelle spese ammissibili ai fini del calcolo

dell’incentivo di cui agli articoli 6 e 9 e del presente decreto.

11.  Le  spese  sostenute  dai  soggetti  privati,  nonche’   dalle

cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l’esecuzione

della  diagnosi  energetica  e   la   redazione   dell’attestato   di

prestazione energetica per gli adempimenti di  cui  al  comma  1  del

presente decreto, nel rispetto di  quanto  indicato  all’allegato  I,

sono incentivate nella misura del 50% della spesa.

12. L’incentivo di cui ai commi 5 e 11 del  presente  articolo  non

concorre alla determinazione dell’incentivo  complessivo  nei  limiti

del valore massimo erogabile.  Al  contrario,  nei  casi  in  cui  la

diagnosi e la certificazione energetica non  siano  obbligatorie,  le

spese professionali per  queste  sostenute  possono  rientrare  nelle

spese ammissibili previste dagli articoli 6 e 9 del presente decreto.

13. Il valore massimo erogabile dell’incentivo e’  determinato  nei

limiti indicati nell’allegato II.

14. Le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai commi

da 1 a 13, sono definite nell’ambito delle regole applicative di  cui

all’art. 19, comma 2, del presente decreto.

 

                               Art. 16

              Modalita’ di presentazione delle domande

1. L’ammissione agli incentivi di cui al presente decreto,  avviene

sulla  base   della   presentazione   per   via   telematica,   della

scheda-domanda di cui all’art. 14, comma 1. La scheda-domanda  indica

il tipo di  intervento  effettuato  e  la  spesa  totale  ammissibile

calcolata a consuntivo per la  realizzazione  dell’intervento  ed  e’

firmata  dal  soggetto  responsabile,  ai  sensi  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  accompagnata,

ove richiesto, da copia di un documento  di  identita’  in  corso  di

validita’.

2. Nell’ambito delle regole applicative di cui all’art.  19,  comma

2,  il   GSE   definisce   la   documentazione   da   allegare   alla

scheda-domanda, in base  a  quanto  richiesto  per  ciascun  tipo  di

intervento dagli allegati I e II.

3. I dati inseriti nella scheda-domanda di  cui  al  comma  1  sono

sottoposti ad una verifica, in forma automatica,  di  rispondenza  ai

requisiti minimi per gli interventi, specificati  negli  allegati  al

presente decreto, e di congruita’ dei costi dell’intervento. Per  gli

apparecchi ricompresi nel catalogo,  la  verifica  del  rispetto  dei

requisiti  minimi  previsti   dal   decreto   si   intende   superata

positivamente. In caso di esito negativo della verifica,  la  domanda

e’ respinta e il GSE da’ comunicazione del motivato respingimento  al

soggetto responsabile. Resta ferma, anche nella fase  di  istruttoria

tecnico-amministrativa ai fini della  qualifica  dell’intervento,  la

possibilita’ per il GSE di eseguire le verifiche di cui all’art. 21.

4. Le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi

da 1 a 3 sono definite nell’ambito delle regole  applicative  di  cui

all’art. 19, comma 2, del presente decreto.

 

                               Art. 17

                            Cumulabilita’

1. Gli incentivi di  cui  al  presente  decreto  sono  riconosciuti

esclusivamente agli interventi per la  cui  realizzazione  non  siano

concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia,  i

fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

2.  Limitatamente  agli  edifici  di  proprieta’   della   pubblica

amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto  al

comma 1, fermo restando quanto previsto  all’art.  11,  comma  1  del

presente decreto gli incentivi di cui al di cui al  presente  decreto

sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque

denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo

massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

3. Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo  e

alle comunita’ energetiche rinnovabili, gli  incentivi  del  presente

decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall’art.  6,

del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7

dicembre 2023, n. 414.

 

                               Art. 18

           Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti  dal  GSE,

nonche’  ai  fini  dell’accertamento   da   parte   delle   autorita’

competenti,  il  soggetto  responsabile  che  presenta  richiesta  di

incentivo conserva, per tutta la durata dell’incentivo stesso e per i

cinque anni successivi all’anno di corresponsione, da parte del  GSE,

dell’ultima rata dell’incentivo concesso, gli originali dei documenti

di cui all’art. 16, comma 2, le fatture attestanti le spese sostenute

e  le  relative   ricevute   di   pagamento,   nonche’   ogni   altra

documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso  ai

benefici di cui al presente decreto. Se le  cessioni  di  beni  e  le

prestazioni  di  servizi  sono  effettuate  da  soggetti  non  tenuti

all’osservanza delle disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle  spese  puo’

essere  costituita  da  altra  idonea  documentazione,  da   definire

nell’ambito delle regole applicative di cui all’art. 19, comma 2, del

presente decreto.

2. Il soggetto  responsabile  comunica  al  GSE  ogni  sopravvenuta

modifica o variazione degli interventi  incentivati,  realizzata  nel

periodo   di   incentivazione   e   nei   cinque   anni    successivi

all’ottenimento  degli  incentivi.  Le   modifiche   apportate   agli

interventi incentivati non comportano, in nessun caso,  il  ricalcolo

in aumento dell’incentivo riconosciuto. L’esecuzione di modifiche e/o

variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno

dei requisiti previsti  dalla  specifica  normativa  di  riferimento,

realizzate durante il periodo di incentivazione  e  nei  cinque  anni

successivi  all’ottenimento  degli  incentivi,  puo’  comportare,  la

decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi,  o  parte  di

essi,  la  risoluzione  del  contratto  stipulato  tra  il   soggetto

responsabile e il GSE, nonche’ il recupero delle somme erogate.

3. Ai fini della copertura delle spese sostenute  dal  GSE  per  le

attivita’ amministrative, di controllo e di verifica sui dati e sulle

informazioni  fornite  dai  soggetti  responsabili,   nonche’   sugli

interventi, e  per  le  attivita’  finalizzate  all’erogazione  degli

incentivi  di  cui  al  presente   decreto,   in   attuazione   delle

disposizioni dell’art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il

soggetto responsabile e’ tenuto a corrispondere un corrispettivo pari

all’1%  del  valore  del  contributo  totale  spettante  al  medesimo

soggetto. Tale contributo e’ trattenuto dal GSE a valere  sulle  rate

annuali dell’incentivo spettante, fino a una somma massima pari a 250

euro.

 

                               Art. 19

                    Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE e’ responsabile  dell’attuazione  e  della  gestione  del

sistema  di  incentivazione  nel  rispetto  delle  disposizioni   del

presente decreto.

2. Il GSE provvede all’assegnazione,  all’erogazione,  alla  revoca

degli  incentivi  secondo  modalita’  e  tempistiche  specificate  in

apposite regole applicative di cui all’art. 29 del presente  decreto,

emanate entro sessanta giorni dall’entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

3. Il GSE effettua le verifiche ai sensi dell’art. 42  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  nel  rispetto  di  quanto  previsto

all’art. 21 del presente decreto.

4. Il GSE, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori  sui

prodotti ad alta efficienza presenti sul  mercato  e  rispondenti  ai

requisiti tecnici richiesti per l’accesso  agli  incentivi,  pubblica

sul proprio sito e  aggiorna  annualmente,  anche  in  considerazione

dell’evoluzione della normativa tecnica di settore  o  dei  requisiti

richiesti per l’accesso all’incentivo, il catalogo  degli  apparecchi

idonei, finalizzati a installazioni ad uso  domestico,  nel  rispetto

dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento e  tutela

del libero  mercato  dei  prodotti.  I  produttori  di  apparecchi  e

tecnologie presentano al  GSE  richiesta  di  iscrizione  dei  propri

prodotti al catalogo, secondo modalita’ e  tempistiche  definite  dal

medesimo GSE. Accedono al catalogo solo gli apparecchi  per  i  quali

sia verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita

dal  produttore,  la  rispondenza  ai  requisiti   tecnici   di   cui

all’allegato  I  al  presente  decreto.   Resta   fermo   il   valore

esemplificativo e non esaustivo del catalogo con riguardo ai prodotti

in possesso dei requisiti tecnici richiesti.

5. Al fine di semplificare le procedure di accesso  agli  incentivi

e’ promossa la  sottoscrizione  di  accordi  per  l’integrazione  dei

sistemi informativi da parte del GSE  con  l’Agenzia  delle  entrate,

istituti bancari e con INVITALIA.

6. Il GSE aggiorna con continuita’ sul proprio  sito  istituzionale

il contatore riportante l’impegno di spesa annua  cumulata  raggiunta

per l’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, al  fine

di monitorare il raggiungimento dei limiti  di  spesa  annua  di  cui

all’art. 3 e  del  limite  stabilito  per  il  contingente  di  spesa

cumulata annua riservato alla procedura d’accesso di cui all’art. 14,

comma 2, lettera b). L’impegno di spesa annua coincide con  la  somma

degli importi di incentivi erogati e da erogare annualmente,  secondo

un criterio di cassa, per tutte le richieste ammesse agli  incentivi.

Ai fini della determinazione della spesa  cumulata  annua  conseguita

mediante accesso alla procedura di cui all’art. 14, comma 2,  lettera

b), il GSE effettua delle stime della  data  presunta  di  erogazione

degli incentivi tenendo  conto  della  durata  tipica  osservata  dei

lavori di realizzazione degli interventi,  delle  tempistiche,  delle

procedure di ammissione  agli  incentivi  e  delle  scadenze  di  cui

all’art. 15 per le diverse tipologie di  intervento.  Ai  fini  della

determinazione del limite di spesa medio annuo di 150 milioni di euro

di cui all’art. 28, per l’erogazione degli incentivi alle imprese, il

GSE tiene conto degli incentivi complessivamente erogati nel corso di

ciascun anno di riferimento.

7. Il GSE, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del  presente

decreto, fornisce all’Autorita’ di regolazione  per  energia  reti  e

ambiente gli elementi per l’aggiornamento delle clausole contrattuali

incluse nella scheda-domanda prevedendo la prima  rata  di  pagamento

entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in  cui  ricade

la data di attivazione del contratto, corrispondente con la  data  di

emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.

8. Il GSE predispone la relazione  annuale  sul  funzionamento  del

sistema incentivante secondo quanto previsto dall’art. 22,  comma  4,

segnalando eventuali misure per il miglioramento dell’efficacia dello

strumento di incentivazione nell’ambito degli aggiornamenti  previsti

all’art. 1, comma 2.

9.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita’  previste  dal  presente

decreto, il GSE puo’ avvalersi, oltre  che  delle  societa’  da  esso

controllate, anche di altre societa’ o enti di comprovata esperienza.

10. Il  GSE  si  avvale  del  Comitato  termotecnico  Italiano  per

l’analisi  e  per  approfondimenti  su   interventi   o   fattispecie

ricorrenti che mostrino caratteristiche di  particolare  complessita’

rispetto alle disposizioni del presente decreto.

11. Il GSE, nell’ambito delle regole applicative di cui al comma 2,

definisce  le  modalita’  e  le  tempistiche  per   la   trasmissione

telematica dei dati relativi all’energia  termica  prodotta  per  gli

interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e c)  nel  caso  di

impianti con potenza termica  utile  superiore  a  200  kW,  per  gli

interventi di cui all’art.  8,  comma  1,  lettera  d)  nel  caso  di

superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, nonche’  nei

casi di cui all’art. 8, comma 2.

 

                               Art. 20

Adempimenti dell’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente

1. Entro  sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente

decreto, l’Autorita’ di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente

aggiorna, su proposta del GSE, il contratto-tipo di cui all’art.  28,

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate  alla

copertura dei costi  sostenuti  dal  GSE  per  lo  svolgimento  delle

attivita’ di cui al presente decreto, l’Autorita’ di regolazione  per

energia reti e ambiente, a seguito della trasmissione  da  parte  del

GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la  gestione  delle

attivita’ ivi attribuite, provvede tempestivamente alla compensazione

dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non gia’ coperti dalle  entrate

previste all’art. 18, comma 3, del presente decreto.

 

                               Art. 21

                   Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il  GSE  effettua  le  verifiche  sugli  interventi  incentivati

mediante sia controlli documentali sia mediante sopralluogo in  situ,

al  fine  di  accertarne  la   regolarita’   di   realizzazione,   il

funzionamento e la sussistenza e la permanenza dei presupposti e  dei

requisiti,  oggettivi  e  soggettivi,  per  il  riconoscimento  o  il

mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del  presente  decreto,

sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione  al

Ministero dell’ambiente e della sicurezza  energetica.  Le  verifiche

sono effettuate a campione, per un totale non inferiore all’1%  delle

richieste ammesse agli incentivi nell’anno precedente, anche  durante

la  fase  di  istruttoria   tecnico-amministrativa   finalizzata   al

riconoscimento  degli  incentivi  e  comunque  entro  i  cinque  anni

successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla

data di corresponsione dell’ultima rata.  Per  lo  svolgimento  delle

verifiche il GSE puo’ avvalersi, oltre che  delle  societa’  da  esso

controllate, anche di altre societa’ o enti di comprovata esperienza.

2. Le attivita’ di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in  un

contesto di trasparenza ed  equita’  nei  confronti  degli  operatori

interessati e in contraddittorio con il  soggetto  responsabile.  Nei

casi di  accesso  agli  incentivi  tramite  ESCO  ed  altri  soggetti

abilitati secondo quanto stabilito all’art. 13, nonche’ nei  casi  di

mandato irrevocabile all’incasso, i soggetti ammessi  e  i  mandatari

sono informati in merito alle attivita’ di controllo.

3. Le attivita’ di controllo sono svolte  nell’interesse  pubblico,

da personale  che  costituisce  il  gruppo  di  verifica,  dotato  di

adeguata  qualificazione  tecnica  ed  esperienza,  che   opera   con

indipendenza e autonomia di giudizio e  che  nell’esercizio  di  tali

attivita’ riveste la qualifica di pubblico  ufficiale  ed  e’  tenuto

alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

4. Il termine di  conclusione  del  procedimento  di  controllo  e’

fissato in  centottanta  giorni,  fatti  salvi  i  casi  di  maggiore

complessita’. Il procedimento di controllo si conclude con l’adozione

di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse

nel corso dell’attivita’ di controllo e delle eventuali  osservazioni

presentate dall’interessato.

5. Nell’ambito di tali verifiche i soggetti responsabili,  comprese

le  ESCO  e  gli  altri  soggetti   abilitati,   adottano   tutti   i

provvedimenti necessari affinche’ le suddette verifiche  si  svolgano

in condizioni permanenti di igiene e  sicurezza  nel  rispetto  della

normativa vigente in materia. Il soggetto responsabile e’,  altresi’,

obbligato   ad   inviare   preliminarmente   all’effettuazione    dei

sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le  informazioni  necessarie

atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attivita’.

6. Nell’ambito dello svolgimento delle verifiche, anche  nel  corso

delle  operazioni  di  sopralluogo,  il  gruppo  di   verifica   puo’

richiedere e acquisire atti, documenti, schemi  tecnici,  registri  e

ogni altra informazione ritenuta  utile  nonche’  effettuare  rilievi

fotografici, purche’ si tratti di elementi strettamente connessi alle

esigenze di controllo. Al termine dello  svolgimento  delle  suddette

operazioni,  il  gruppo  di  verifica  redige  un  processo   verbale

contenente   l’indicazione   delle   operazioni   effettuate,   della

documentazione  esaminata,  delle  informazioni  acquisite  e   delle

eventuali dichiarazioni rese dal soggetto responsabile e ne  rilascia

una copia al soggetto responsabile.  Nel  caso  in  cui  il  soggetto

responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale,  ne  viene  dato

atto nel verbale stesso.

7. Ai sensi dell’art. 10 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  il

soggetto responsabile ha il diritto di presentare memorie  scritte  e

documenti  con  riguardo  ai  rilievi  evidenziati  nel  corso  delle

attivita’ di controllo. Il GSE valuta tali memorie  e  documenti  ove

siano pertinenti ai fini dell’attivita’ di controllo.

8. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate  nell’ambito  dei

controlli di cui al comma 1 del presente articolo siano rilevanti  ai

fini dell’erogazione degli  incentivi,  il  GSE  dispone  il  rigetto

dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonche’ il  recupero

delle somme gia’ erogate, provvedendo,  ai  sensi  dell’art.  42  del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a segnalare  le  istruttorie

all’Autorita’ di regolazione per energia reti  e  ambiente,  ai  fini

dell’irrogazione delle eventuali sanzioni.  Qualora  il  GSE  accerti

violazioni  o  inadempimenti  che  rilevano   ai   fini   dell’esatta

quantificazione degli incentivi ridetermina l’incentivo in base  alle

caratteristiche rilevate nell’ambito del  procedimento  di  verifica,

recuperando le somme indebitamente erogate.

9. Le violazioni,  elusioni,  inadempimenti,  incongruenze  da  cui

consegua  in  modo  diretto   l’indebito   accesso   agli   incentivi

costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 42, comma  3,  del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

10. Costituiscono violazioni rilevanti anche:

a) la presentazione al GSE di  dati  non  veritieri  o  documenti

falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli

incentivi;

b)  l’indisponibilita’  della  documentazione  da  conservare   a

supporto  dei  requisiti  e  delle  dichiarazioni  rese  in  fase  di

richiesta di accesso agli incentivi;

c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del

gruppo  di  verifica,  consistente  anche  nel  diniego  di   accesso

all’edificio  presso  cui   e’   realizzato   l’intervento   o   alla

documentazione richiesta, purche’ strettamente connessa all’attivita’

di controllo;

d) l’utilizzo di componenti contraffatti o rubati;

e) l’insussistenza dei  requisiti  per  il  riconoscimento  e  il

mantenimento degli incentivi.

11. Il GSE, fatti  salvi  i  casi  di  controllo  senza  preavviso,

comunica  al   soggetto   responsabile,   all’atto   dell’avvio   del

procedimento  di  controllo,  l’elenco  dei  documenti   da   rendere

disponibili, in aggiunta ai documenti gia’  previsti  nella  fase  di

ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di  non  aggravio

del procedimento.

12. Fatti salvi i casi di controllo senza  preavviso,  l’avvio  del

procedimento di controllo mediante sopralluogo e’ comunicato, con  un

preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell’art. 7 della legge 7

agosto 1990, n. 241, con lettera  raccomandata  A/R  ovvero  mediante

posta elettronica certificata (PEC).  Tale  comunicazione  indica  il

luogo, la data, l’ora, il nominativo dell’incaricato  del  controllo,

la documentazione da rendere disponibile e reca l’invito al  soggetto

responsabile a collaborare alle relative attivita’.

13. Al fine di garantire  un  efficace  controllo  del  divieto  di

cumulo di cui all’art. 17, per gli interventi di cui agli articoli  5

e 8 del presente decreto, l’ENEA e l’Agenzia delle entrate mettono  a

disposizione  del  GSE,  su  richiesta,  informazioni   puntuali   su

specifici nominativi di soggetti ammessi o responsabili di interventi

ai sensi del presente  decreto.  Il  GSE,  su  richiesta  di  ENEA  o

dell’Agenzia delle entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i

dati relativi all’intervento incentivato.

 

                               Art. 22

                      Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di  monitorare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di

produzione di energia termica da fonte rinnovabile  e  di  efficienza

energetica di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto,  il  GSE

svolge le attivita’ previste dall’art. 48 del decreto  legislativo  8

novembre  2021,  n.  199,  dando  evidenza  degli  effetti  derivanti

dall’attuazione del presente decreto,  con  particolare  riguardo  ai

costi delle  tecnologie  e  delle  materie  prime  riscontrabili  sul

mercato. Il GSE aggiorna con continuita’ sul proprio sito:

a)  i  dati  relativi  alle  richieste   formali   di   incentivo

depositate, ripartiti per tipologia di  intervento,  comprensivi  dei

relativi  dettagli  tecnici  significativi  e  dei  dati   statistici

aggregati a livello nazionale e regionale;

b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore  dei  costi

degli  incentivi,  sia  per  singola  tipologia  di  intervento   che

cumulati.

2. Il GSE analizza i dati relativi ai costi  per  la  realizzazione

degli interventi  incentivabili,  tenendo  conto  dei  dati  raccolti

riguardo agli interventi gia’  realizzati,  nonche’  delle  eventuali

variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti  registrate

sul mercato nazionale ed europeo, anche a  seguito  delle  variazioni

dei tassi di inflazione. Tali  dati  sono  trasmessi  annualmente  al

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

3. A seguito  delle  analisi  previste  al  comma  2  del  presente

articolo, qualora risulti che  il  livello  di  aiuto  stabilito  dal

presente decreto sia, in tutto o in parte, non piu’ necessario o  non

piu’  sufficiente,  il  Ministro  dell’ambiente  e  della   sicurezza

energetica, con proprio decreto, aggiorna i valori dei costi  unitari

massimi  ammissibili  e  dei  valori   massimi   erogabili   di   cui

all’allegato II.  Tali  modifiche  si  applicano  alle  richieste  di

accesso agli incentivi presentate successivamente all’adozione  delle

modifiche stesse.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone  e  trasmette

al Ministero  dell’ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  alle

regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante  di

cui  al  presente  decreto.  La  relazione  contiene,  fra   l’altro,

informazioni  sul  numero  delle  domande  pervenute,  numero   degli

interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati,  entita’

degli incentivi erogati, risparmi  di  energia  primaria  realizzati,

energia  termica  rinnovabile  prodotta  attraverso  gli  interventi,

emissioni di gas serra evitate, nonche’ l’entita’  e  gli  esiti  dei

controlli effettuati, distinti per tipologia d’intervento e regione.

 

                               Art. 23

                      Misure di accompagnamento

1. Il  GSE  promuove  la  conoscenza  del  meccanismo  incentivante

disciplinato dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti

destinatari degli incentivi, in coordinamento  con  le  regioni,  gli

enti locali, anche per il tramite dell’ANCI, e con la Consip  S.p.a.,

gli strumenti utili a promuovere l’effettuazione degli interventi  di

riqualificazione energetica.

2. Nell’ambito del programma di informazione e  formazione  di  cui

all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,

l’ENEA, di concerto con il GSE, dedica  una  specifica  sezione  alla

promozione degli incentivi concessi ai sensi  del  presente  decreto,

con  particolare  riferimento  alle  opportunita’  per  la   pubblica

amministrazione, per i cittadini e per le imprese.

3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie

competenze,  programmi  di  interventi  incentivabili  ai  sensi  del

presente decreto, eventualmente concorrendo  anche  al  finanziamento

delle spese nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la

finanza pubblica. Per tali finalita’, le regioni e  gli  enti  locali

possono avvalersi dei servizi di supporto resi disponibili dal GSE.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE

                               Art. 24

                Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Nel  caso  in  cui  il  soggetto  ammesso  e’  una  impresa,  le

disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   soltanto   ove

compatibili con quelle di cui al presente titolo.

2. Fermo restando quanto previsto all’art. 12, il  presente  titolo

non si applica:

a. alle imprese in difficolta’ secondo la  definizione  riportata

nella comunicazione della Commissione  orientamenti  sugli  aiuti  di

Stato per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  non

finanziarie  in  difficolta’,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b. alle imprese nei confronti delle  quali  pende  un  ordine  di

recupero per effetto di una precedente  decisione  della  Commissione

europea che abbia  dichiarato  gli  incentivi  percepiti  illegali  e

incompatibili con il mercato interno.

 

                               Art. 25

Requisiti specifici di ammissibilita’ agli incentivi degli interventi

                      realizzati dalle imprese

1.  Sono  ammessi  agli  incentivi  gli  interventi  di  efficienza

energetica di cui all’art. 5, in grado di determinare  una  riduzione

della domanda di energia primaria di  almeno  il  10%  rispetto  alla

situazione  precedente   all’investimento,   ovvero,   in   caso   di

multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria  di

almeno il 20% rispetto alla situazione  precedente  all’investimento.

Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonche’ del

miglioramento della prestazione energetica rispetto  alla  situazione

ex-ante, fa fede l’attestato di prestazione energetica  (A.P.E.),  di

cui all’art. 6 del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,

redatto prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato

nella forma della dichiarazione asseverata.

2. Non possono essere ammessi agli incentivi  per  le  imprese  gli

interventi   che   prevedono   l’installazione   di   apparecchiature

energetiche  alimentate  a  combustibili  fossili,  compreso  il  gas

naturale.

3. Non sono ammessi agli incentivi  gli  interventi  per  i  quali,

prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata  una  richiesta

preliminare di  accesso  agli  incentivi  comprensiva  di  almeno  le

seguenti informazioni:

a. nome e dimensioni dell’impresa;

b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;

c. ubicazione del progetto;

d. elenco dei costi del progetto;

e.  tipologia  dell’aiuto   (sovvenzione,   prestito,   garanzia,

anticipo rimborsabile, apporto di capitale o  altro)  e  importo  del

finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Il GSE stabilisce  nell’ambito  delle  regole  applicative  di  cui

all’art. 29 le modalita’ di attuazione del presente comma.

4. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti  nel  settore

forestale  e’  ammessa  all’incentivo,   oltre   alla   sostituzione,

l’installazione  di  impianti  di  climatizzazione  invernale  o   di

riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per  la

produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in

reti  di  teleriscaldamento  e  teleraffreddamento  con  impianti  di

climatizzazione invernale dotati di generatore di  calore  alimentato

da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore,

unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione  del

calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200

kW.

L’installazione deve essere realizzata secondo le modalita’ di  cui

agli allegati I e II al presente decreto.

 

                               Art. 26

Disposizioni  specifiche  per  le  spese  ammissibili  relative  agli

                 interventi realizzati dalle imprese

1. I costi ammissibili sono i costi  complessivi  di  investimento.

Nel  caso  di  interventi  di  efficienza  energetica,  i  costi  non

direttamente connessi al conseguimento di un livello piu’ elevato  di

prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.

2. Per le piccole e  medie  imprese  sono  inclusi,  tra  le  spese

ammissibili anche i costi relativi alla redazione  dell’attestato  di

prestazione energetica ante e post-intervento.

3. Il GSE specifica nell’ambito delle  regole  applicative  di  cui

all’art. 29, l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli  6

e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2  del  presente

articolo.

 

                               Art. 27

       Intensita’ e cumulabilita’ degli incentivi alle imprese

1. Con riferimento agli interventi di cui all’art. 5,  l’intensita’

degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non  supera

il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile.

2. In caso di multi-intervento, l’intensita’ degli incentivi di cui

al comma 1, riconosciuti ai sensi del presente titolo non  supera  il

30% dei costi ammissibili.

3. Le percentuali di intensita’ previste ai commi  1  e  2  possono

essere aumentate:

a. del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese  e

del 10% per interventi realizzati da medie imprese;

b. del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che

soddisfano le condizioni di cui all’art. 107,  paragrafo  3,  lettera

a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e  del  5%  in

caso di interventi realizzati in zone  assistite  che  soddisfano  le

condizioni dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del  Trattato  sul

funzionamento dell’Unione europea;

c. del 15% qualora gli interventi  determinino  un  miglioramento

della  prestazione  energetica  dell’edificio  misurata  in   energia

primaria  di  almeno  il  40%  rispetto  alla  situazione  precedente

all’investimento.

4. Con riferimento agli interventi di cui all’art. 8  del  presente

decreto, l’intensita’  degli  incentivi  riconosciuti  ai  sensi  del

presente titolo non supera il 45% dei costi ammissibili.

5. L’intensita’ di aiuto di cui al comma 4  del  presente  articolo

puo’ essere aumentata  di  venti  punti  percentuali  per  gli  aiuti

concessi alle piccole imprese e di dieci punti  percentuali  per  gli

aiuti concessi alle medie imprese.

6. Fermo restando quanto previsto all’art. 17, gli incentivi di cui

al presente titolo possono essere cumulati:

a. con altri aiuti di Stato, purche’ le misure riguardino diversi

costi ammissibili individuabili;

b. con altri aiuti di  Stato,  in  relazione  agli  stessi  costi

ammissibili in tutto o  in  parte  coincidenti,  unicamente  se  tale

cumulo non porta al superamento dell’intensita’ ai commi precedenti.

7. Ai fini  del  calcolo  dell’intensita’  di  aiuto  e  dei  costi

ammissibili, tutti i  valori  utilizzati  sono  intesi  al  lordo  di

qualsiasi imposta o altro onere. L’IVA applicata ai costi ammissibili

o alle spese rimborsabili non e’ tuttavia presa in considerazione per

il calcolo dell’intensita’ di aiuto e dei costi ammissibili.

 

                               Art. 28

                    Limiti di spesa incentivabile

1. La spesa degli incentivi erogati ai sensi  del  presente  titolo

non puo’ superare il limite annuo di 150 milioni di euro  complessivi

e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 29

                         Regole applicative

1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, sono approvate dal Ministero dell’ambiente e  della

sicurezza energetica, su proposta del GSE, le regole applicative  per

l’accesso alle misure d’incentivazione del presente decreto.

2. Le regole applicative di cui al comma 1 del  presente  articolo,

disciplinano, in particolare:

a)  l’elenco  delle  spese  ammissibili  l’elenco   delle   spese

ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano  le  condizioni

di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26;

b)   le   modalita’   di   applicazione   delle   condizioni   di

ammissibilita’ degli interventi  di  cui  all’art.  10  del  presente

decreto;

c) le modalita’ e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle

rate di cui all’art. 11 del presente decreto;

d) i requisiti dei contratti  di  prestazione  energetica  e  dei

contratti di  servizio  energia  di  cui  all’art.  13  del  presente

decreto;

e) le modalita’ di applicazione delle procedure di  accesso  agli

incentivi di cui all’art. 14 del presente decreto;

f) le  modalita’  di  applicazione  e  le  tempistiche  circa  la

redazione della diagnosi e della  certificazione  energetica  di  cui

all’art. 15 del presente decreto;

g) la modalita’ di presentazione delle domande e  della  relativa

documentazione allegata di cui all’art. 16 del presente decreto;

h) la documentazione di cui all’art. 18 del presente decreto;

i) le modalita’ e le tempistiche per la  trasmissione  telematica

dei dati di cui al comma 11, dell’art. 19 del presente decreto;

l) le modalita’ di attuazione di cui al comma 3, dell’art. 25 del

presente decreto.

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto di  cui

al comma 1 del presente articolo, il GSE aggiorna la piattaforma  per

l’invio delle richieste di accesso all’incentivo di cui ai Titoli II,

III, IV, V e VI.

 

                               Art. 30

                         Disposizioni finali

1. Le domande per la richiesta degli  incentivi,  presentate  prima

dell’entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  soggette  alla

disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico

16  febbraio  2016  recante  «Aggiornamento  della   disciplina   per

l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento

dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica  da

fonti rinnovabili.».

2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,

non comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello

Stato.

3. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica,  laddove

necessario, aggiorna, con proprio decreto, gli allegati  al  presente

decreto.

4. Il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:

a) per le istanze di prenotazione  dell’amministrazione  pubblica

accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data

di entrata in vigore del presente decreto;

b) per gli interventi delle  amministrazioni  pubbliche  inerenti

alla sostituzione  dell’impianto  esistente  e  all’installazione  di

impianti  di  climatizzazione  invernale  utilizzanti  generatori  di

calore a condensazione,  in  presenza  di  contratto  di  prestazione

energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di

contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di  calore

stipulato in data antecedente  al  1°  gennaio  2025,  a  seguito  di

procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti  di

acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali  l’istanza

di accesso agli incentivi sia presentata entro un  anno  dall’entrata

in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 31

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,

e’  trasmesso  agli  organi  di  controllo  ed  entra  in  vigore  il

novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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