È attesa per fine settembre la pubblicazione del testo del nuovo decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (cd. DL Sicurezza), frutto di un lungo confronto tra Governo e parti sociali iniziato lo scorso maggio.
Il provvedimento, di natura eterogenea, si inserisce nella scia del Testo Unico sulla Sicurezza – TUSL (D.Lgs. 81/2008) e di norme collegate, con interventi sia di carattere sistemico sia settoriale.
L’impianto normativo introdurrà probabilmente, secondo le bozze in circolazione, modifiche rilevanti articolate attorno a quattro macro-ambiti:
- Rafforzamento della formazione e dei controlli sulla qualità dell’offerta formativa;
- Digitalizzazione dei rapporti di lavoro e tracciabilità dei percorsi formativi e assicurativi;
- Sostegno alle imprese nella adozione di sistemi di gestione della sicurezza;
- Introduzione di un nuovo Titolo XI-bis dedicato agli spazi confinati, con disciplina organica e specifiche previsioni sanzionatorie.
Fascicolo sociale e lavorativo e badge digitale
L’art. 10 del decreto interviene introducendo il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, strumento integrato con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Ad esso è associato un badge digitale che funge da documento elettronico del lavoratore.
Tale badge, oltre a costituire mezzo identificativo, consente la tracciabilità dei percorsi contrattuali, assicurativi e formativi e il coordinamento con gli strumenti di valutazione e pianificazione aziendale (DVR, POS, registri formativi). Ne deriva un rafforzamento dei poteri di controllo dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli organi di vigilanza territoriali, nonché una maggiore trasparenza nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore.
Rafforzamento della formazione
Sul piano formativo, il decreto si innesta sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, art. 37 e sul nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Le principali novità sono:
- obbligo di formazione esclusivamente in presenza per i preposti, con divieto di modalità e-learning;
- potenziamento del ruolo di INAIL, che è autorizzato a finanziare campagne formative e informative aggiuntive nei settori ad alto rischio (edilizia, logistica, trasporti);
- inserimento, nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e nell’educazione civica, di moduli dedicati alla sicurezza, con metodologie esperienziali (realtà aumentata e simulazioni) e testimonianze di infortunati;
- definizione di criteri più selettivi per gli enti accreditati alla formazione, al fine di contrastare fenomeni di bassa qualità o improvvisazione.
L’intervento normativo ribadisce così la centralità della formazione come misura generale di tutela ex art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché come strumento di responsabilizzazione personale e collettiva.
Supporto alle imprese e sistemi di gestione
Il decreto mira a promuovere una gestione aziendale integrata della sicurezza attraverso:
- incentivi economici per le PMI che adottano Modelli di organizzazione e gestione (MOG) o Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL);
- possibilità per INAIL di predisporre modelli semplificati di SGSL, calibrati sulle esigenze delle micro e piccole imprese;
- consultazione gratuita delle norme UNI pertinenti in materia di salute e sicurezza, con copertura economica da parte di INAIL.
Il legislatore riconosce così l’efficacia dei sistemi certificati nella riduzione del rischio (con dati INAIL che attestano una riduzione fino al 30% degli indici infortunistici nelle aziende certificate) e li promuove come strumento organizzativo privilegiato.
Estensione delle tutele assicurative
Il provvedimento estende la copertura INAIL a nuove categorie di soggetti:
- studenti di istruzione secondaria superiore, percorsi ITS e formazione terziaria professionalizzante, impegnati in attività di laboratorio, tirocini e alternanza scuola-lavoro;
- docenti e formatori nei medesimi percorsi;
- conviventi di fatto, equiparati a coniugi e unioni civili per le prestazioni economiche in caso di decesso da infortunio o malattia professionale.
La ratio è quella di adeguare l’ordinamento alla pluralità dei rapporti formativi e familiari oggi esistenti, garantendo parità di trattamento sul piano delle tutele economiche e previdenziali.
Il nuovo Titolo XI-bis sugli spazi confinati
L’innovazione di maggiore rilievo è rappresentata dall’introduzione nel D.Lgs. 81/2008 di un Titolo XI-bis interamente dedicato agli spazi confinati, che sostituisce e supera la disciplina frammentaria sinora affidata al DPR 177/2011 e agli artt. 66 e 121 del Testo Unico.
Campo di applicazione e definizioni
Sono considerati spazi confinati gli ambienti chiusi, con accessi limitati e ventilazione difficoltosa, caratterizzati dalla possibilità di formazione di atmosfere pericolose (gas, vapori, polveri infiammabili) o di rischi di intrappolamento. Restano esclusi gli scavi, le gallerie di diametro superiore a 3.000 mm, i cassoni ad aria compressa e i lavori subacquei.
Obblighi del datore di lavoro
Tra gli adempimenti più rilevanti:
- valutazione dei rischi con cadenza almeno quadriennale o a seguito di modifiche organizzative;
- predisposizione di documenti di autorizzazione all’ingresso (per Classi A e B);
- designazione di un preposto con obblighi di verifica preventiva (DPI, strumenti di monitoraggio, comunicazioni, emergenza);
- adozione di DPI di III categoria, strumentazioni per il controllo della qualità dell’atmosfera e procedure di emergenza;
- limitazione del numero di lavoratori esposti e, ove possibile, sostituzione con attrezzature robotizzate.
Formazione e addestramento
Prevista una formazione teorico-pratica specifica, da ripetersi almeno ogni tre anni, con rapporto massimo 1 docente ogni 6 allievi per la parte pratica. L’obbligo riguarda non solo i lavoratori ma anche i datori di lavoro direttamente impegnati.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori destinati ad attività in spazi confinati sono sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva, periodica (almeno annuale) e alla cessazione del rapporto. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio, con obbligo di aggiornamento e trasmissione agli organi di vigilanza.
Estensione a lavoratori autonomi e imprese familiari
Gli obblighi di formazione, DPI e sorveglianza sanitaria si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai componenti dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c.
Misure di emergenza e qualificazione delle imprese
Il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano di emergenza specifico, con indicazione di modalità di intervento, attrezzature di salvataggio e DPI da utilizzare. È altresì prevista l’adozione di un Decreto Presidenziale per fissare i criteri di qualificazione delle imprese operanti in spazi confinati.
Regime sanzionatorio
Il decreto introduce un apparato sanzionatorio particolarmente incisivo:
- per il datore di lavoro, l’arresto da tre a sei mesi o ammende fino a 9.112,57 euro per violazioni della valutazione dei rischi;
- arresto da due a quattro mesi o ammende fino a 6.388,23 euro per omissioni in materia di formazione e addestramento;
- responsabilità penale anche per il preposto (arresto fino a due mesi) e per il medico competente (arresto fino a due mesi);
- sanzioni amministrative e penali anche per lavoratori autonomi e imprese familiari inadempienti.
Il sistema sanzionatorio appare calibrato per assicurare la responsabilità diffusa di tutti i soggetti coinvolti nella catena della sicurezza.
Ulteriori modifiche normative
Il decreto interviene inoltre su disposizioni storiche:
- DPR 520/1955 e DPR 1124/1965: i ricorsi avverso i provvedimenti ispettivi passano alla competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, eliminando residui riferimenti al Ministero del Lavoro;
- DPR 177/2011 : sostituita la locuzione “ambienti sospetti di inquinamento” con “spazi confinati” e rafforzati i requisiti di qualificazione, incluso l’obbligo di patente a crediti ex art. 27 D.Lgs. 81/2008 per imprese e autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili;
- art. 121 D.Lgs. 81/2008 : nuova formulazione sulla presenza di gas tossici, asfissianti o infiammabili negli scavi, con prescrizioni tecniche aggiornate.
Il decreto-legge 2025 rappresenta il più ampio intervento in materia di sicurezza sul lavoro degli ultimi dieci anni. L’approccio è quello di un rafforzamento multilivello, che incide su:
- cultura della prevenzione (formazione, scuole, ITS);
- strumenti di tracciabilità (badge digitale, fascicolo lavorativo);
- organizzazione aziendale (SGSL, MOG, incentivi);
- discipline settoriali (spazi confinati, ricorsi ispettivi, assicurazione INAIL).
Per le imprese, l’impatto operativo sarà significativo: DVR da aggiornare, nuovi obblighi formativi, piani di emergenza specifici, sanzioni più severe. Per i professionisti della sicurezza, si apre una stagione di profondo aggiornamento giuridico e tecnico, che richiederà adeguamenti rapidi e puntuali.
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