La sicurezza non è un optional ma è un obbligo: nel nolo (a freddo o a caldo) come in ogni attività proteggere le persone significa proteggere e garantire il futuro. Nel Nolo e nel subappalto, la vera sicurezza nasce dalla collaborazione e dalla responsabilità condivisa: ogni soggetto, a qualunque titolo presente sul luogo di lavoro, deve essere custode della propria sicurezza e di quella degli altri e poi in base alle reali situazioni può diventare anche posizione di garanzia. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.
(a cura della Dott.ssa Francesca Levato, ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato di area metropolitana di Roma. Quanto contenuto nel presente articolo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non importa alcun coinvolgimento da parte dell’amministrazione di appartenenza)
1. Definizione di nolo a caldo
Il nolo a caldo è un istituto contrattuale, ascrivibile alla tipologia del contratto di locazione (impropriamente definito come noleggio), con cui il locatore mette a disposizione dell’operatore economico locatario (l’impresa esecutrice), oltre a un macchinario o un’attrezzatura, anche un proprio dipendente, con una specifica competenza nel suo utilizzo e, dunque, indispensabile per la conduzione/utilizzo dell’attrezzatura stessa (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 18 settembre 2009, n. 2416).Il nolo a caldo, per esempio nell’ambito di altri contratti tipici quali il trasporto, consiste nella locazione di una macchina/attrezzature e di un dipendente indispensabile al suo utilizzo (autista) ed è necessario comprendere (sulla scorta di diversi altri elementi) se si può considerare come parte essenziale del servizio stesso di trasporto oppure altro. Tuttavia, la classificazione di tale attività come nolo a caldo dipende da diversi fattori (tra cui la modalità di pagamento, il tipo di contratto e da specifiche normative fiscali anche a livello locale). Infatti, rimanendo nell’ambito del contratto tipico del trasporto civilisticamente disciplinato, in ambito fiscale ed amministrativo il nolo a caldo si riferisce solitamente ad un servizio di trasporto in cui il veicolo ed il conducente sono impegnati esclusivamente per un cliente specifico, spesso con una tariffa stabilita e senza spese specifiche di servizio.
Potrebbero interessarti anche:
2. Ratio, distinzione e rilevanza in termini di sicurezza sul lavoro
Il nolo a caldo è certo che però non è appalto. In un effettivo nolo a caldo, il noleggiatore non risulta obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione l’attrezzatura di lavoro e l’addetto al suo utilizzo, non riscontrandosi alcuna attività autonoma per l’esecuzione del lavoro la cui organizzazione rimane sempre nelle mani dell’impresa che deve eseguire il lavoro per conto di un cliente. Nel nolo a caldo, l’aspetto prevalente è la fornitura del mezzo, mentre la prestazione del conducente è marginale. Se però nella realtà la prestazione lavorativa appare l’elemento predominante del contratto, e la scelta dell’impresa per l‘esecuzione del lavoro è valutabile come una precisa scelta del cliente (pseudo committente) non per le qualità del mezzo ma per la competenza professionale dell’operatore, allora non è riscontrabile alcun contratto di “nolo a caldo” ma per l’esecuzione del servizio viene ad essere dissimulato un contratto di appalto o subappalto affidato dal committente/appaltatore. In tale circostanza cambia anche lo scenario ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La sentenza della Cassazione Penale (Sez. IV- 5 giugno 2009- n. 23604), nel suo dispositivo ripropone il problema se: “…colui il quale noleggia un macchinario ad altro imprenditore assuma o meno una posizione di garanzia in relazione ad incidenti che coinvolgano il suo dipendente, ma connessi alla cattiva organizzazione di lavoro dell’altra impresa. Per risolvere il quesito” – dice la Cassazione Penale -” appare opportuno analizzare la natura del contratto di noleggio di un bene. Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all’art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore. “In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell’alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss. Di recente tale schema contrattuale ha trovato notevole sviluppo, in particolare per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario anche nell’ambito di scelte aziendali in base alle commesse in essere. Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra “nolo a caldo” e contratto di appalto (artt. 1655 c.c.). In tale ultimo caso l’appaltatore si impegna con il committente a compiere un’opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario e, eventualmente (nel nolo a caldo), l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione. In caso di appalto in un’azienda, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso un’opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti nonché ad obblighi documentali per la valutazione dei rischi interferenziali (cfr. art 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008). Già in una precedente sentenza, la n. 20478 del 20.05.2007, la Cassazione Penale si esprimeva in merito al” solo noleggio del proprio mezzo guidato da un proprio dipendente” e così argomentava: “trattasi, secondo la qualificazione eseguita dalla giurisprudenza di questa Corte, del c.d. Nolo a caldoche secondo la giurisprudenza della Suprema Cassazione (vedi per tutte Cass. Sent. 39913 del 2005 ma anche Cass Sez. 4 Sent 9455 del 7/3/2023) è costituito dalla concessione in uso di macchinari e la fornitura di personale specializzato per l’uso dello stesso”. Si tratta di un contratto innominato caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario e da una accessoria rappresentata dall’attività del soggetto addetto. Non può quindi essere attribuita al locatore la qualifica di sub appaltatore per il solo fatto di aver fornito una macchina o un mezzo ed un proprio dipendente alla ditta che deve eseguire i lavori (opere o servizi è indifferente). Il nolo “a caldo”, così come definito dalla Cassazione, non è appalto o sub-appalto, ragion per cui chi “Nola” il macchinario e l’operatore, non ha l’obbligo di predisporre il P.O.S. (se rientriamo nell’ambito della disciplina dei cantieri edili di cui all’ ALL X del Tit. IV del T.U. 81/08), mentre chi invece usufruirà del nolo “a caldo”, dovrà inserire sia il mezzo che l’operatore nella sua organizzazione aziendale, curando che il primo sia conforme ai requisiti di legge e che il secondo sia stato formato e addestrato all’uso del medesimo, senza dover predisporre alcun documento ma provvedendo ad un mero coordinamento con uno scambio di informazioni.
3. Posizioni soggettive nel nolo a caldo ai fini del T.U. 81/08. Rischio eccentrico!
Coerente e logica sono le posizioni del locatore e del lavoratore interessati dal nolo a caldo che, nella manovra dell’attrezzatura o della macchina, “devono necessariamente rispettare delle regole di ordinaria prudenza, diligenza e perizia”, cioè, devonoprocedere adottando le cautele previste dalle regole dell’arte, che impongono di proteggere i lavoratori da infortuni, anche al fine di individuare nel caso infortunistico l’assunzione delle rispettive posizioni di garanzia. E’ necessario sempre adottare le debite cautele che valgono a neutralizzare tutti i rischi, anche ai fini della configurazione di eventuali responsabilità o corresponsabilità in casi di infortunio atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare i lavoratori anche dagli infortuni derivanti da loro colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. La Cassazione a tal proposito ribadisce che la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Inoltre, ribadendo il concetto di “rischio eccentrico“, un’altra pronuncia giurisprudenziale del 2019 ha puntualizzato che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico” (con esclusione della responsabilità del garante) è necessario che questi abbia posto in essere anche tutte le cautele prevedibili che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. Si riscontra la genuinità del nolo a caldo con l’esistenza di alcuni elementi: la prestazione principale dell’impresa che “nola” è quella della mera messa a disposizione del bene; la stessa impresa non ingerisce nella attività produttiva e nella organizzazione di chi svolge effettivamente l’opera; l’attività produttiva è svolta esclusivamente dall’impresa che ha “nolato” sia la macchina che l’operatore; l’operatore del mezzo “nolato” agisce in posizione prevalentemente subordinata, ma può essere anche di natura autonoma, rispetto al proprietario Committente e alla direzione dell’impresa che aveva noleggiato il macchinario.
4. Qualificazione dell’impresa che fornisce il nolo: è impresa esecutrice ai fini del T.U. 81/08?
In caso di nolo genuino non si può parlare di impresa esecutrice, nozione che sposa solo l’identità della azienda chesta realizzando effettivamente i lavori. Infatti, ai sensi dell’art. 89 del T.U. 81/08 si intende: i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Allorquando si parla di impresa esecutrice, si deve far riferimento anche alle “qualità” che essa deve avere, e cioè: deve eseguire un’opera o parte di essa; deve impegnare proprie risorse umane; deve impegnare proprie risorse materiali. Si rammenta a questo punto che la prestazione principale dell’impresa che “nola” è quella della messa a disposizione del bene: in pratica l’impresa che “nola” non ha motivo di trasferire sul luogo di lavoro (cantiere o meno ed in tal caso attraverso il POS) la sua organizzazione aziendale. Infatti, essa non è presente con la sua normale attività, cioè quella che risulta dalla visura alla CCIAA ma ha semplicemente “nolato” la macchina all’impresa che sta effettuando i lavori, alla quale aggiunge il lavoratore, ma solo in funzione di operatore del mezzo, fermo restando che l’operatore del mezzo “nolato”, nel momento in cui opera per rispettare il contratto posto in essere dal suo datore di lavoro “naturale”, deve necessariamente sottostare a quello che è il potere direttivo del titolare dell’impresa che aveva noleggiato il macchinario. Ciò in quanto, per il principio di effettività, sarà lui il suo Datore di Lavoro “garante”, fin quando sarà in essere il “nolo a caldo” ed è a lui che farà capo, appunto, il debito di sicurezza verso l’operatore. Da citare anche la Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza n. 109/2012 sempre in tema di noleggio a caldo e subappalto ha precisato che: “il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all’ambiente di lavoro. Non di meno, risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione, cioè al funzionamento della macchina. Il Collegio ha quindi considerato che in caso di noleggio a caldo tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina”.
5. Nolo a caldo e DUVRI
Il nolo a caldo (noleggio di un macchinario con operatore) di per sé non implica automaticamente l’obbligo di redigere un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) nell’ambito di applicazione dell’art 26 del T.U. 81/08. L’obbligo di redigere il DUVRI sorge quando un’azienda committente affida lavori o servizi a un’altra impresa, e i rischi da interferenza tra le diverse attività devono essere valutati. Quindi, se il nolo a caldo è parte di un appalto, e se c’è rischio di interferenza tra le attività del noleggiatore e del noleggiante, allora il DUVRI potrebbe essere necessario e obbligatorio per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il noleggiatore (chi fornisce il macchinario e l’operatore) deve garantire che il macchinario sia conforme alle normative di sicurezza e che l’operatore sia adeguatamente formato e informato sui rischi specifici del cantiere. Il noleggiatore che utilizza il macchinario noleggiato (noleggiante) deve assicurarsi che il macchinario e l’operatore siano inseriti in modo sicuro nella propria organizzazione aziendale e che l’operatore sia adeguatamente istruito sui rischi specifici del cantiere. L’art. 72 d’altro canto, che è riferito ai noleggiatori ed ai concedenti in uso delle attrezzature di lavoro in generale, con il comma 2 ha stabilito che: Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza ”. Ora nel caso di nolo a caldo gli obblighi di cui all’art. 71 e dell’art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del noleggiatore che dovrà pertanto assicurarsi che l’uso dell’attrezzatura sia affidato a lavoratori allo scopo incaricati e che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati tali da consentire l’utilizzo dell’attrezzatura stessa in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone, nonché ad assicurarsi, nel caso che l’attrezzatura sia inserita nell’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, che gli operatori per la conduzione della stessa siano forniti della necessaria abilitazione prevista dal citato Accordo. Il coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, nonché la cooperazione nelle fasi operative è fondamentale nella gestione della sicurezza “GLOBALE”, e di conseguenza spetta all’impresa esecutrice mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza.
Formazione in materia per professionisti
Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni
Il corso intende esaminare, con taglio operativo, le principali novità e criticità nella gestione del rapporto di lavoro privato. Norme, tecnologie e organizzazione del lavoro stanno cambiando: questo percorso aiuta a orientarsi tra i principali temi critici, offrendo strumenti concreti per affrontare le scelte contrattuali, organizzative e gestionali in ambito giuslavoristico.
Un ciclo di quattro incontri con casi pratici, prassi applicative e risposte operative:
● Licenziamenti individuali e collettivi: obblighi procedurali, contenzioso, accordi di uscita
● Lavoro autonomo e parasubordinato: confronto tra i diversi regimi contrattuali, tutele previdenziali e assicurative
● Mobilità internazionale: distacco, permessi di soggiorno, aspetti fiscali e gestione contrattuale
● Lavoro digitale e smart working: diritto alla disconnessione, privacy, controlli a distanza e controlli tecnologici
Il corso è pensato per offrire un supporto ai professionisti che si occupano di diritto del lavoro, con attenzione alle ricadute pratiche delle scelte contrattuali e gestionali, con un approccio concreto e orientato alla pratica professionale quotidiana.
Crediti formativi per avvocati
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link