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chi potrà chiedere trasferimento già per il 2026/27


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Dalle GM dei concorsi PNRR scuola secondaria, come sappiamo, sono stati assunti (e lo saranno) docenti abilitati e non. Tipologie di contratto e possibilità di chiedere trasferimento già per l’a.s. 26/27.

Immissioni in ruolo GM PNRR: a tempo determinato e indeterminato

I docenti individuati dalle GM dei concorsi PNRR scuola secondaria sono stati assunti:

  1. a tempo indeterminato, se in possesso dell’abilitazione;
  2. a tempo determinato, se privi di abilitazione.

I contratti dei docenti di cui al punto 2 sopra riportato, qualora gli stessi conseguano l’abilitazione entro il 31/12/25, saranno trasformati a tempo indeterminato (tale misura, inizialmente prevista per i docenti che saranno assunti entro il 31/12 da GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12, è stata estesa anche a coloro i quali sono stati assunti entro il 31/08) e gli interessati saranno avviati all’anno di prova.

Vincolo neoassunti

I docenti neoassunti, compresi quelli di cui sopra, sono soggetti al vincolo triennale nella scuola di assunzione di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. In base a tali disposizioni, il vincolo:

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  • riguarda gli assunti dall’a.s. 2023/24;
  • consiste nella permanenza – per tre anni scolastici – nella scuola di assunzione;
  • non si applica ai docenti in soprannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE;
  • permette comunque di presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolaritànonché accettare – ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21 – supplenze, per cui si abbia titolo, su posto intero al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diversi da quelli di titolarità, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova;
  • è superato dai docenti rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, i quali possono pertanto presentare domanda di trasferimento/passaggio, utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciale anche durante il triennio di vincolo.

Mobilità

Come detto, dunque, durante gli anni di vincolo, è possibile presentare domanda di trasferimento e/o passaggio (provinciale e/o interprovinciale), a condizione di rientrare in una delle previste deroghe (art. 2/6 CCNI 25/28 mobilità):

a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Primo anno assunzione: chi può chiedere trasferimento

Le deroghe permettono la presentazione della domanda di trasferimento già nel primo anno di assunzione, ma non a tutti i docenti suddetti. Infatti, l’istanza di trasferimento può essere presentata soltanto da coloro i quali sono già a tempo indeterminato.

Pertanto, nel caso degli assunti dalle GM dei concorsi PNRR scuola secondaria:

– possono presentare domanda di trasferimento nel primo anno di assunzione (quindi per il 26/27):

  • i docenti assunti a tempo indeterminato (quindi abilitati) e rientranti in una delle suddette deroghe;
  • i docenti assunti a tempo determinato, i quali conseguano l’abilitazione entro il 31/12 (con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato) e rientrino in una delle suddette deroghe;
  • i docenti assunti a tempo indeterminato (quindi abilitati) che risulteranno soprannumerari ovvero i beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE;

– non possono presentare domanda di trasferimento:

  • i docenti assunti a tempo indeterminato (quindi abilitati) ma non rientranti in una delle suddette deroghe;
  • i docenti assunti a tempo determinato che non conseguono l’abilitazione entro il 31/12;
  • i docenti assunti a tempo determinato che conseguono l’abilitazione entro il 31/12 ma non rientrano in nessuna deroga.

Precisiamo che colori i quali potranno presentare domanda di trasferimento nel primo anno di assunzione, non potranno presentare istanza di passaggio in quanto devono ancora superare l’anno di prova (requisito richiesto ai fini del passaggio di cattedra e di ruolo).

Quesito 1

Ciao, ho ricevuto il ruolo con abilitazione in una provincia lontana… Qualcuno avrebbe la pazienza di aiutarmi a capire come riavvicinarmi il prossimo anno? Non ho particolari requisiti se non genitori over 65..

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Procedura celere

 

Rispondiamo al nostro lettore che, essendo assunto a tempo indeterminato e rientrando in una delle deroghe succitate (genitore over 65), potrà presentare domanda di trasferimento già nel corso del corrente anno scolastico per l’a.s. 26/27.

Qualora il trasferimento non andasse a buon fine, il nostro lettore potrebbe chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale, sempre grazie alla citata deroga.

Quesito 2

Ho un quesito a cui non trovo risposta. Sono vincitrice di concorso non abilitata e quindi sto svolgendo un anno con contratto determinato finalizzato al ruolo durante il quale conseguirò l’abilitazione. So che quest’anno è conteggiabile negli anni necessari a il vincolo triennale ma mi chiedevo, partendo ufficialmente questo dall’anno di prova, è possibile chiedere il trasferimento alla fine di questo anno in una diversa sede e far partire il vincolo triennale dall’anno di prova che svolgerò il prossimo anno presso diversa sede? Spero sia chiara la domanda e vi ringrazio anticipatamente,

Come detto sopra, solo i docenti che fruiscono di una deroga e siano già a tempo indeterminato, nel momento in cui si presentano le domande di mobilità, possono presentare istanza. Mancando una delle due condizioni (contratto a tempo indeterminato e deroga), non è possibile presentare domanda.

Le risposte ai quesiti

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