Ai sensi dell’art. 2403, c.c., il Collegio sindacale è tenuto a vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il CNDCEC ha completamente innovato il documento Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate a dicembre 2024, per recepire le innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 al CCII.
La norma 11.1 di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società, risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita di continuità aziendale.
In base alla norma 3.5, per assetto organizzativo si intende il sistema di funzioni e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e di responsabilità; mentre, sulla base della norma di comportamento 3.7, il sistema amministrativo-contabile è l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i Principi contabili adottati dall’impresa.
Il sistema, pertanto, è adeguato, se presenta una struttura idonea alle dimensioni dell’impresa e alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale e possa consentire all’organo amministrativo l’adozione delle misure più idonee per il suo superamento.
Qualora nel corso dell’attività di vigilanza, il Collegio sindacale dovesse evidenziare rischi di inadeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile, il Collegio sindacale dovrà richiedere all’organo amministrativo l’adozione di immediate azioni correttive e monitorarne l’attuazione.
Nel caso in cui l’organo amministrativo non fornisca risposta alla segnalazione (o la fornisca in modo inadeguato), l’organo di controllo dovrà verbalizzare le proprie ragioni nel corso della riunione dell’organo amministrativo (norma di comportamento 3.3), esprimendo il proprio dissenso ed evidenziando la possibilità di convocazione dell’assemblea dei soci per mancata attivazione da parte degli amministratori o per omissioni ovvero per ingiustificato ritardo (ex art. 2406, c.c.).
Peraltro, gli strumenti a disposizione dell’organo di controllo sono molteplici, come previsti dal Codice civile, e includono:
- il potere di ispezione e di controllo diretto sugli amministratori la possibilità di chiedere informazioni sulle operazioni sociali e le società controllate, lo scambio di informazioni con organi di controllo di società controllate, e l’accesso alla documentazione aziendale ( 2403-bis, c.c.);
- In caso di inadempienze, l’organo di controllo può richiedere l’adozione di provvedimenti (come l’impugnazione di delibere nulle o annullabili ( 2377 e 2406, c.c.) o anche denunciare i fatti all’autorità giudiziaria in caso di gravi irregolarità o crisi (art. 2446, 2447 e 2482-bis – art. 2487, c.c.).
Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 2408, c.c., i sindaci debbono raccogliere la denunzia del socio che ritiene censurabili le modalità di gestione. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale o 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve, altresì, nelle ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 2406, c.c., convocare l’assemblea. Occorre, inoltre, precisare che lo statuto della società può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
L’obbligo di segnalazione di cui all’art. 25-octies, CCII
L’art. 25-octies, CCII, prevede, a carico dell’organo di controllo societario e del soggetto incaricato della revisione legale (a seguito del terzo Correttivo, il D.Lgs. n. 136/2024), nell’esercizio delle rispettive funzioni, l’onere di comunicare, per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII, per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi d’impresa, di cui all’art. 17, CCII.
La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403, c.c..
I presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII, si riferiscono rispettivamente alla situazione di:
a) «crisi», ovverosia lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi;
b) «insolvenza», vale a dire lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il medesimo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo, ai sensi del comma 1 dell’art. 25-octies, CCII, e la vigilanza sull’andamento delle trattative, sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407, c.c., nonché per l’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407, c.c., o dall’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010.
La segnalazione è, in ogni caso, considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), CCII, da parte dell’organo di controllo o di revisione. Quindi, la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, che rende probabile l’insolvenza.
Resta sottinteso che gli organi di controllo e il revisore devono sempre tenere un comportamento diligente nell’esercizio dei doveri di verifica e controllo che incombono su di essi, nell’esercizio delle rispettive funzioni, in quanto hanno l’obbligo di monitorare la sostenibilità dell’esposizione di debito della società e le sue proiezioni finanziarie future a livello di adeguatezza dei flussi di cassa prospettici, che debbono consentire di far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
I sindaci, come noto, ai sensi dell’art. 2407, comma 1, c.c., devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
Nel caso di organo di controllo, la suddetta segnalazione deve essere effettuata dall’organo in via collegiale, nel suo complesso, e non dai singoli componenti.
Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 25-decies, CCII, le banche e gli altri intermediari finanziari, di cui all’art. 106, TUB, quando comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo del rating creditizio o del grado di affidabilità, oltreché sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Le verifiche da parte dell’organo di revisione
L’art. 25-octies, CCII, fa espresso riferimento alla necessità di intercettare lo stato di crisi inteso come «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi» o l’insolvenza che «si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Pertanto, appare necessario che l’organo di revisione contabile proceda a un controllo dei flussi di cassa prospettici e in particolare del piano di tesoreria a 12 mesi, per verificare eventuali tensioni finanziarie e/o deficit di cassa; situazione da segnalare anche in assenza di criticità immediate e che vi siano frequente interlocuzioni con l’organo di controllo.
Il revisore e l’organo di controllo dovranno, altresì, tenere in considerazione i segnali previsti dal Legislatore all’art. 3, comma 4, CCII, al fine di agevolare la tempestiva emersione della crisi.
Segnale di crisi | Condizioni | Documentazione da richiedere |
Debiti per Retribuzioni | Scaduti da oltre 30 giorni e superiori alla metà dell’ammontare complessivo delle retribuzioni mensili | Libro unico del lavoro – scheda contabile personale dipendente con evidenza pagamenti eseguiti – conto corrente bancario. |
Debiti verso Fornitori | Scaduti da almeno 90 giorni e di ammontare superiore ai debiti non scaduti. | Esame scadenziario fornitori per anzianità – bilancio di verifica con evidenza movimentazioni schede fornitori |
Esposizioni Bancarie | Scadute da oltre 60 giorni o sconfinamenti scaduti da almeno 60 giorni, purché rappresentino il 5% del totale delle esposizioni. | Esame della centrale rischi Banca D’Italia – estratti conto bancari con liquidazioni evidenza liquidazioni. |
Debiti Tributari e Contributivi ed esposizioni ADRi | Superamento di soglie previste dall’art. 25-novies, CCII, riguardo all’INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate per IVA, e ADR per i debiti iscritti a ruolo. | Confronto uniEmens e modello di versamento F24 per l’INPS, oltreché estratto contributivo ditta – denuncia annuale INAIL e modello di versamento F24 – Confronto comunicazione LIPE trimestrale con i modelli F24 di versamento per quanto concerne l’IVA – controllo EQUIPRO per verificare la presenza di cartelle ADR |
In caso di emersione di segnali di allarme, il revisore contabile deve agire richiedendo tempestivamente, in forma scritta e tramite PEC, all’organo amministrativo, le ragioni per le quali sussistono tali scostamenti.
Qualora l’organo amministrativo dia conferma della situazione di crisi, l’organo di revisione dovrà eseguire tempestivamente la segnalazione per iscritto, con indicazione delle motivazioni e del termine massimo di risposta di 30 giorni e inviarla a mezzo PEC entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi all’organo amministrativo e per conoscenza al Collegio sindacale, che dovrà monitorare la risposta dell’organo amministrativo medesimo in ragione di quanto disposto dall’art. 2403, c.c..
Resta inteso che, se a seguito della segnalazione e della sussistenza di incertezze in ordine alla continuità aziendale (going concern), il giudizio del revisore sul bilancio non potrà che essere negativo.
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