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Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord


Il ruolo chiave della Partita IVA nei nuovi incentivi per l’autoimpiego.

I nuovi bandi Resto al Sud 2.0 e ACN – Autoimpiego Centro Nord richiedono, tra i requisiti essenziali, l’avvio formale di un’attività economica nel mese precedente alla presentazione della domanda.

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Questo implica l’apertura di una partita IVA, sia per i liberi professionisti che per le imprese individuali o società.

L’attivazione della partita IVA è quindi un passaggio obbligato per accedere a queste misure di incentivo, poiché certifica l’effettivo avvio dell’attività economica secondo i criteri stabiliti dai bandi.

L’iniziativa punta a incentivare l’imprenditorialità giovanile, ma vincola la partecipazione a un impegno concreto, da dimostrare attraverso la costituzione formale di un’impresa o l’avvio effettivo di un’attività economica.

Affrontare l’apertura della partita IVA può suscitare dubbi, ma con le giuste informazioni è possibile orientarsi con sicurezza e intraprendere un percorso imprenditoriale solido e consapevole.

Tipologie di attività economica e l’importanza della partita IVA

Come anticipato, un requisito fondamentale per partecipare al bando è l’avvio di un’attività economica, che può avvenire tramite:

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  • Impresa individuale o società, con iscrizione al Registro delle Imprese;
  • Lavoro autonomo, mediante apertura di partita IVA, sia per professionisti iscritti a un albo, sia per coloro che non ne hanno l’obbligo.
  • In forma societaria (S.n.c., S.a.s., S.r.l, Società cooperativa)

L’avvio di un’attività economica comporta l’assegnazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della partita IVA: un codice numerico di 11 cifre che identifica in modo univoco l’impresa all’interno dei registri fiscali.

Differenza fondamentale tra impresa individuale e lavoratore autonomo

Uno degli snodi fondamentali nella scelta della partita IVA riguarda la distinzione tra lavoratore autonomo e impresa individuale (con iscrizione al Registro delle Imprese).

Il lavoratore autonomo, o professionista, è colui che esercita principalmente attività intellettuali, come consulenti, professionisti tecnici o artisti. Questi non sono tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Al contrario, chi avvia un’attività imprenditoriale nel settore artigianale, commerciale o creativo, solitamente opera come impresa individuale e deve iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente.

È importante specificare che alcune categorie professionali possono operare esclusivamente come lavoratori autonomi con partita IVA, in particolare i soggetti iscritti ad Albi e Ordini professionali, come medici, avvocati e ingegneri. Questi professionisti possono svolgere la loro attività anche tramite società tra professionisti (quindi in forma societaria, con iscrizione al Registro delle Imprese).

Quindi, se l’attività ha principalmente un carattere intellettuale (consulenza, prestazione d’opera) verrà inquadrata come lavoro autonomo, mentre se ha caratteristiche artigianali o commerciali è inquadrata come impresa individuale.

Esempio:

Un musicista che lavora su commissione, ad esempio esibendosi in matrimoni o suonando in orchestre, viene inquadrato come lavoratore autonomo. Se invece decidesse di aprire uno studio dove vende prodotti musicali, offre servizi specifici o impartisce lezioni, potrebbe essere considerato un’impresa individuale e, di conseguenza, sarebbe tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente.

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Le tipologie di società e le principali differenze

Le società rappresentano una forma organizzata di esercizio dell’attività economica, in cui due o più soggetti decidono di collaborare per raggiungere uno scopo comune.

Le società si distinguono in:

  • Società di persone:

    • Società semplice (S.s.)
    • Società in nome collettivo (S.n.c.)
    • Società in accomandita semplice (S.a.s.)
  • Società di capitali:

    • Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
    • Società unipersonale a responsabilità limitata;
    • Società semplificata a responsabilità limitata;
    • Società per azioni (S.p.a.);
    • Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

NB la società di capitali può essere anche unipersonale.

La principale differenza riguarda il concetto di personalità giuridica, nonché il riconoscimento della società come soggetto di diritto autonomo distinto dalle persone fisiche che lo compongono (i soci), più nel dettaglio:

  • Le società di capitali hanno personalità giuridica: ciò significa che la società è un’entità separata dai soci: è essa stessa a rispondere delle obbligazioni sociali e, di conseguenza, i debiti della società non ricadono sui soci, i quali rischiano solo il capitale che hanno investito all’interno della società.
  • Le società di persone non hanno personalità giuridica autonoma: quindi, per lo Stato, non sono soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone fisiche dei soci. Possono essere titolari di diritti e obblighi, ma la responsabilità per eventuali inadempienze ricade direttamente sui soci, i quali rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale con il proprio patrimonio personale.

Tipologie di società:

Società di persone:
    • Società semplice (S.S.): forma più elementare di società, non può essere utilizzata per l’attività commerciale, ma solo agricola, professionale o gestione di proprietà immobiliari. I soci rispondono personalmente, illimitatamente e solidalmente per i debiti della società. Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo.
    • Società in nome collettivo (S.N.C.): è usata per attività commerciali. Tutti i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Ogni socio può amministrare la società, a meno che l’atto costitutivo preveda diversamente. È una forma basata sulla fiducia reciproca tra soci.
    • Società in accomandita semplice (S.A.S.): è una forma di società di persone che può esercitare sia attività commerciali che non commerciali. Si distingue per la presenza di due categorie di soci con ruoli e responsabilità differenti:

      • gli accomandatari, che hanno il compito di amministrare la società e rispondono illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali;
      • gli accomandanti, che non partecipano alla gestione e rispondono solo nei limiti della quota conferita.
Società di capitali:
      • Società a responsabilità limitata (S.R.L.): è una forma di società di capitali, particolarmente adatta alle piccole e medie imprese. Dotata di piena personalità giuridica, la S.r.l. garantisce una netta separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci. Questi ultimi rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del capitale conferito, senza coinvolgimento del proprio patrimonio personale. Il capitale sociale minimo richiesto è di 10.000 euro, suddivisibile tra uno o più soci.
      • Società unipersonale a responsabilità limitata: è una variante della S.r.l. in cui tutte le quote sono detenute da un unico socio, che esercita il pieno controllo dell’azienda. Anche in questo caso, la società gode di personalità giuridica autonoma, e il socio risponde delle obbligazioni sociali solo nei limiti del capitale investito, senza compromettere il proprio patrimonio personale.
      • Società semplificata a responsabilità limitata (S.R.L.S.): può essere costituita solo da persone fisiche, con un capitale minimo di 1 euro e fino a un massimo di 9.999 euro. La costituzione avviene tramite un atto costitutivo standard, che non può essere modificato successivamente.
      • Società per azioni (S.P.A.): è dotata di personalità giuridica e un’autonomia patrimoniale perfetta. Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da azioni, la gestione è delegata a uno specifico organo (Consiglio di amministrazione). È obbligatoria per le società che intendono quotarsi in borsa o operare in settori regolamentati (come banche o assicurazioni).
      • Società in accomandita per azioni (S.A.P.A.): il capitale della società è costituito da azioni, dove però coesistono due gruppi di azionisti con specifici ruoli e responsabilità:

        • i soci accomandanti: sono esclusi dall’amministrazione e sono responsabili solo limitatamente al capitale conferito;
        • i soci accomandatari, amministratori di diritto, inoltre, personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

 Resto al Sud 2.0 e ACN: Quali Società Possono Accedere ai Contributi

I bandi ACN – Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0 prevedono l’accesso alle agevolazioni esclusivamente per determinate forme societarie ammesse, tra cui: Società in nome collettivo (S.n.c.), Società in accomandita semplice (S.a.s.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.), Società cooperative e Società tra professionisti costituite secondo le medesime forme giuridiche.

Queste tipologie societarie garantiscono un coinvolgimento diretto dell’imprenditore, anche con responsabilità solidale, oltre a offrire maggiore tracciabilità e trasparenza grazie all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e alla tenuta delle scritture contabili.

La scelta di queste forme giuridiche riflette l’obiettivo principale degli incentivi: sostenere la nascita e lo sviluppo di micro e piccole imprese locali, favorendo l’autoimpiego e l’imprenditoria diffusa nei territori di riferimento.

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Ti offriamo una consulenza iniziale gratuita per aiutarti a capire se hai i requisiti per accedere al bando di finanziamento agevolato. Durante il nostro supporto analizzeremo se il tuo investimento può rientrare nei criteri del bando e se la tua idea progettuale ha le potenzialità per ottenere l’incentivo.

Dal primo incontro conoscitivo fino all’erogazione del contributo, restiamo sempre al tuo fianco, guidandoti passo dopo passo in tutte le fasi legate al bando di finanziamento. Ti supportiamo nella redazione della domanda di partecipazione, nella creazione di un solido business plan, nell’interazione con i fornitori e, soprattutto, nella fase cruciale della richiesta di erogazione del contributo.



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