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Sgravio contributivo per le imprese. Disabilità: certificato medico introduttivo


Bonus psicologo 2025

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DAL 15 SETTEMBRE LA DOMANDA ALL’INPS

Il 9 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Salute Mef) sul riparto delle risorse relative al “bonus psicologo” per l’anno 2025. L’Inps, di intesa con il Ministero della Salute, ha individuato dal 15 settembre al 14 novembre 2025 la finestra temporale per inoltrare l’istanza di ammissione al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

Il beneficio, si ricorda, è destinato ai cittadini con un reddito Isee in corso di validità non superiore ai 50mila euro e riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario, secondo i seguenti scaglioni:

Isee inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è corrisposto a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

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Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è concesso a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (Cnop).

Il contributo è stato introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, all’art. 1-quater, comma 3, ed è stato finanziato anche per gli anni 2023 e seguenti dall’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed ulteriormente rifinanziato dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e viene erogato sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite nel Decretodel Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2025.

La domanda per accedere al contributo può essere presentata annualmente esclusivamente in via telematica accedendo al portale web dell’Istituto di previdenza (tramite Spid, Cie o Cns)

Sul sito dell’Inps sono disponibili tutte le informazioni su entità, modalità e requisiti per l’assegnazione del “bonus psicologo”.

Come funziona

RIVALSA INPS DEL 4% IN FATTURA

I professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno la possibilità di applicare sui compensi fatturati la rivalsa Inps del 4%. A prevedere questa opzione è l’articolo 1, comma 212 della legga n. 622/1996, che consente ad alcuni contribuenti di addebitare questa percentuale nel compenso lordo come contributo previdenziale.

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La rivalsa Inps non è un obbligo, ma una facoltà lasciata al professionista. Una discrezionalità che permette al singolo contribuente di pianificare in modo strategico gli oneri contributivi: è necessario, però, prevedere degli accordi chiari e ben precisi con la clientela, in modo da evitare delle controversie contrattuali in un momento successivo.

Sotto il profilo strettamente operativo siamo davanti ad un meccanismo mediante il quale gli oneri contributivi vengono trasferiti dal professionista al committente: in pratica il cliente finanzia il sistema previdenziale del professionista, versando indirettamente una quota dei contributi alla Gestione Separata Inps.

La rivalsa Inps del 4% è sottoposta alla ritenuta d’acconto, come previsto dall’articolo 25 del Dpr. N. 600/73 e dalla Risoluzione n. 109/E/1996 dell’Agenzia delle Entrate. Ma non solo: concorre alla formazione della base imponibile sulla quale deve essere calcolata l’Iva.

Chi la può applicare

Gli unici soggetti che sono autorizzati ad applicare la rivalsa Inps sono i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps. E cioè alla gestione previdenziale che è stata appositamente creata per i lavoratori autonomi che non hanno una cassa previdenziale di categoria. Sono tenuti a farvi riferimento un’ampia platea di lavoratori dotati di partita Iva, tra i quali ci sono:

chi opera nelle professioni digitali e innovative, come gli sviluppatori software, i consulenti informatici, i copywriter;

chi opera nel settore della formazione e del benessere, come le guide turistiche, i personal trainer e i fisioterapisti;

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quanti operano nei servizi, come i traduttori e gli amministratori di condominio;

i consulenti aziendali non iscritti ad albi specifici e gli esperti nei settori emergenti.

Rimangono esclusi dalla Gestione Separata Inps i professionisti iscritti a degli ordini o a dei collegi.

Nonostante che la rivalsa Inps venga addebitata al cliente finale, al contribuente spetta l’onere di corrispondere integralmente i contributi dovuti all’Inps.

La rivalsa può essere applicata tranquillamente pure ai clienti esteri, anche la fatturazione verso questi soggetti richiede alcune specificità procedurali a cui prestare particolare riguardo (sono operazioni generalmente esenti Iva).

Importante, si raccomanda sempre di valutare attentamente l’aspetto reddituale della rivalsa Inps che viene spesso sottovalutata, ma che ha tuttavia delle implicazioni molto considerevoli nella determinazione del reddito:

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Sgravio contributivo

IMPRESE CON CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

Con il messaggio Inps del 3 settembre scorso, n. 2568, l’Istituto di previdenza elenca le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i cui periodi di Cigs per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Il messaggio illustra, inoltre, le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle imprese, le istruzioni contabili e gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.

Operative dall’8 settembre

NUOVE CAUSALI CONTRIBUTO INPS PER ENTI BILATERALI

Con la risoluzione n. 48/E del 4 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuove causali contributo che consentiranno il versamento dei contributi all’Inps, da destinare a specifici Enti Bilaterali. Questa misura è stata assunta su richiesta dell’Inps ed è entrata in vigore a partire dall’8 settembre 2025.

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La predetta risoluzione introduce cinque nuove causali contributo, che le aziende e i consulenti dovranno utilizzare per il versamento tramite il modello F24 dei contributi dovuti all’Istituto di previdenza destinati agli Enti Bilaterali. Gli Enti coinvolti in questa novità sono:

Ebsc – Ente nazionale bilaterale scuola non statale (Enbiscuns);

Esbi – Ente sviluppo bilaterale imprese per l’Italia (E.s.b.i.i.);

Ebwo – Ente bilaterale Eb Work;

Eiso – Ente bilaterale nazionale innovazione e sviluppo organismo paritetico (Ebinnova);

Fueb – Ente bilaterale Fesica Confsal Unci (Fueb).

L’obiettivo di questa iniziativa è semplificare e rendere più efficienti le operazioni di pagamento dei contributi previdenziali a favore degli Enti Bilaterali. Questi Enti sono spesso coinvolti in attività legate alla formazione professionale, alla tutela del lavoro e allo sviluppo delle imprese, operando nell’ambito della bilateralità. La risoluzione n. 48/E, quindi, facilita il processo di versamento per le aziende, migliorando la gestione delle risorse destinate a questi Enti.

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La risoluzione riguarda tutte le aziende e i consulenti del lavoro che devono corrispondere i contributi all’Inps per i suddetti Enti Bilaterali. In particolare, le nuove causali contributo si applicano a tutte le imprese che hanno stipulato convenzioni con gli Enti Bilaterali, come previsto dall’articolo 2 del Decreto legislativo del 10/09/2003 n. 276. Le causali saranno utilizzabili esclusivamente nel modello F24, in corrispondenza delle somme a debito corrisposte all’Inps.

Come utilizzare le nuove causali nel modello F24

Per utilizzare correttamente le nuove causali contributo, le aziende dovranno compilare la sezione “Inps” del modello F24.

Le nuove causali sono operative dall’8 settembre 2025 e dovranno essere riportate solo nelle righe che indicano gli importi a debito versati all’Inps.

Certificato medico introduttivo

AVVIO DELLA SECONDA FASE SPERIMENTALE

Il decreto legislativo 62/2024 ha previsto una nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base per l’accertamento della condizione di disabilità, che prevede l’invio telematico all’Inps del nuovo certificato medico introduttivo, come unica procedura per la presentazione della domanda.

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Questa modalità di avvio del procedimento valutativo di base sarà operativa, a decorrere dal 30 settembre 2025, anche nelle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza.

Con il messaggio Inps del 5 settembre scorso, n. 2600, l’Istituto di previdenza comunica che tutti i certificati medici introduttivi, redatti fino al 29 settembre secondo le precedenti modalità nelle nove province interessate dalla seconda fase della sperimentazione, devono essere obbligatoriamente completati con l’invio all’Inps della domanda amministrativa entro tale data.

Dal 30 settembre, in queste province l’avvio del procedimento per l’accertamento della disabilità dovrà avvenire unicamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.

Novità

FONDO PERSEO-SIRIO E FONDO ESPERO

Il Fondo Perseo-Sirio ha ottenuto l’autorizzazione alla modifica della modalità di rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare. In particolare, la modifica prevede l’applicazione, alle quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr) destinate al Fondo di previdenza complementare, del rendimento netto realizzato dai singoli comparti di investimento scelti dagli associati.

Con il messaggio Inps del 5 settembre scorso, n. 2601, l’Istituto di previdenza ha comunicato che è stato aggiornato l’applicativo informatico dedicato alla previdenza complementare.

La nuova versione dell’applicativo permette di rivalutare le posizioni individuali con i comparti di investimento scelti dagli aderenti, senza fare più riferimento al paniere di fondi comunicato dalla commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).

Il Fondo Espero, inoltre, ha comunicato che dal 1° novembre 2024 è attivo un nuovo comparto di investimento denominato “Dinamico”. Nel citato messaggio sono riportati tutti i dettagli.

Carlo Pareto



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