Prestito personale

Delibera veloce

 

BONUS VEICOLI ELETTRICI 2025: REQUISITI E BENEFICIARI


09 Set 2025

Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MASE contenente i criteri e le modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel PNRR che ai fini dell’attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici, con la rottamazione di un veicolo termico prevede l’acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero.
La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR del MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento del presente decreto.
Con comunicazione pubblicata sull’apposita sezione Bandi e avvisi il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rende nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare, sino ad esaurimento del plafond disponibile, l’accesso alla piattaforma informatica.
Tramite successivi atti resi disponibili nella pagina del sito istituzionale dedicata all’iniziativa il Ministero potrà altresì definire termini e modalità per lo svolgimento di ogni altra azione necessaria ai fini del presente decreto e dell’erogazione del contributo spettante.

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

In particolare il decreto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici per:
a) alle persone fisiche per l’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi. L’incentivo é riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed é pari a:
o 11.000 euro, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
o 9.000 euro, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro;
b) alle microimprese con sede legale in un’area urbana funzionale per l’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l’importo dell’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.
Il bonus per i privati di cui alla lettera a) è riconosciuto per l’acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi; per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno 6 mesi e può generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell’ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l’acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell’incentivo concesso.
Il bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l’acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi. Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l’acquisto di ogni singolo veicolo é subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno 6 mesi al titolare della microimpresa.
I bonus di cui alla lettera a) sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
I bonus di cui alla lettera b) sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento “de minimis”» e del «Regolamento “de minimis” settore agricolo».
Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all’acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

Sul sito istituzionale saranno altresì resi periodicamente noti tutti gli aggiornamenti anche relativi al residuo plafond disponibile di cui all’art. 4.

Per ottenere il bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, in base alle comunicazioni di cui al successivo art. 12.
La persona fisica richiedente il bonus all’atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all’inserimento:
a) della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta di essere residente in un’area urbana funzionale;
b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno 6 mesi;
c) dell’indicazione se il bonus sarà generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell’ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il titolare della microimpresa richiedente il bonus all’atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all’inserimento:
a) della necessaria dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
1) di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;
2) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
3) di avere meno di dieci dipendenti;
4) di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;
5) di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
6) l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei 36 mesi precedenti all’atto della registrazione;
7) di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento “de minimis”» o dal «Regolamento “de minimis” settore agricolo»;
8) che la microimpresa abbia sede legale in un’area urbana funzionale;
b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno 6 mesi al titolare della microimpresa.
La persona fisica, all’esito della registrazione di cui al precedente art. 6, comma 2, può generare sulla piattaforma informatica il bonus di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), il cui valore sarà uguale a:
• 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
• 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.
Il bonus é riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare così come definito ai fini dell’ISEE
La microimpresa, all’esito della registrazione nella piattaforma informatica può generare il bonus previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori
Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un’unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento “de minimis”» e «Regolamento “de minimis” settore agricolo» nell’arco di tre anni.
Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.

La registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili
Gli esercenti che si possono registrare nella piattaforma informatica sono:
• venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
• venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;
aventi un codice ATECO prevalente congruente con l’iniziativa così come risulta dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
La registrazione dell’esercente avverrà in base alle comunicazioni di cui all art. 12 del decreto.
All’atto della registrazione, il venditore dovrà inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l’iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso in linea con i principi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. «eco-score», che valuta l’impronta di carbonio di un veicolo per l’intero ciclo di vita potrà altresì essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione. In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili sarà cura del MASE provvedere alla pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del predetto elenco dei veicoli incentivabili.
Per ogni punto vendita, il venditore dovrà inserire, all’atto della registrazione, il link alla vetrina dei veicoli acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»
La piattaforma informatica metterà a disposizione nell’area pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all’iniziativa.

Attenzione al fatto che il bonus deve essere validato entro 30 giorni dalla sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto termine di 30 giorni dalla sua generazione, l’importo del bonus sarà integralmente riversato nel plafond residuo disponibile.
Il soggetto che non ha ottenuto la validazione del bonus da parte del venditore prima della scadenza potrà richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo disponibile. La validazione del bonus, in ogni caso, non potrà avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto.
Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo afferente all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’indicazione dell’importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto. Il bonus non potrà essere utilizzato ai fini dell’acconto.
I venditori provvedono all’imputazione dei dati nella piattaforma informatica entro il termine di 30 giorni per la validazione del bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo.
I venditori, entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del bonus, hanno l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
L’esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e quella della rottamazione del veicolo termico.
I venditori provvedono all’emissione delle fatture in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell’art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA.
I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Bonus veicoli elettrici: rimborso per i rivenditori
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l’importo dei contributi spettanti a seguito della vendita dei veicoli effettuata con le modalità ed in relazione ai bonus riconosciuti sulla base dei dati presenti sulla piattaforma.

Le modalità operative per il rimborso dei contributi spettanti e per l’espletamento delle pertinenti verifiche a cura del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono definite con successive FAQ/Circolari/Linee guida adottate dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile al PNRR ed il relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.).



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%