Con la circolare direttoriale n. 2006 del 5 settembre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito in modo dettagliato criteri, modalità e condizioni per accedere alle agevolazioni previste dalla Legge n. 181/1989, rivolte alle imprese che intendono realizzare programmi di investimento nelle aree di crisi industriale. La nuova disciplina rappresenta un importante aggiornamento rispetto alla precedente circolare n. 237343 del 16 giugno 2022, che viene ora integralmente sostituita.
Con un comunicato ufficiale pubblicato l’8 settembre 2025 nella sezione dedicata ai Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è tornato a richiamare l’attenzione dei professionisti iscritti sul fondamentale adempimento della comunicazione e dell’aggiornamento dell’indirizzo PEC. Il MEF segnala come, nonostante le ripetute indicazioni, persistano numerosi casi di inadempienza in merito all’obbligo di inserimento o aggiornamento della casella di Posta Elettronica Certificata da parte dei revisori legali.
Con la circolare congiunta n. 6/2025, diffusa l’8 settembre 2025, Invitalia e Mediocredito Centrale hanno comunicato una scadenza cruciale per le imprese di carattere strategico e, più precisamente, per quelle appartenenti al relativo indotto industriale. A partire dal 1 ottobre 2025, non sarà più possibile presentare domanda per ottenere il contributo in conto interesse previsto nell’ambito del sistema di sostegno legato all’amministrazione straordinaria di tali imprese.
Nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, il regime del margine rappresenta una disciplina speciale destinata a evitare fenomeni di doppia imposizione IVA per taluni beni, in particolare quelli usati, oggetti da collezione o d’antiquariato, provenienti da cessioni da privati o soggetti che non hanno detratto l’imposta a monte. Tale regime, previsto dall’articolo 36 del decreto-legge n. 41/1995, prevede che la base imponibile IVA sia costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato esclusivamente delle spese di riparazione e accessorie che presentino una connessione con l’acquisizione o l’eventuale adattamento del bene.
Nell’ambito della lotta ai fenomeni evasivi e alle imprese fittizie, la Corte di giustizia tributaria di Prato, con sentenza n. 163 del 14 agosto 2025, ha offerto importanti chiarimenti sulla legittimità della cessazione della partita IVA disposta dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di elementi di “rischio” emersi a seguito di controlli automatizzati e accessi presso i luoghi dichiarati come sede dell’attività. Le cosiddette società apri e chiudi sono veicoli spesso utilizzati per finalità elusive o fraudolente.
Con l’Interpello 232/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare alla vendita di un complesso immobiliare aziendale, avvenuta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, a seguito del decesso dell’imprenditore esecutato. La questione affronta un intreccio complesso tra successione ereditaria, soggettività IVA, e trasferimento forzoso di immobili strumentali.
Con l’Interpello 231/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della detrazione IVA in relazione alla cessione di fabbricati strumentali, con particolare riferimento all’esclusione dal calcolo del pro-rata previsto dall’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. 633/1972. L’istanza di interpello trae origine da una vicenda concreta riguardante una fondazione non lucrativa, che svolge principalmente l’attività di casa di riposo (in regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 21 del d.P.R. 633/1972) e, secondariamente, attività di locazione immobiliare imponibile.
Si riportano le risposte dell’Agenzia Entrate, pubblicate nel mese di agosto 2025, alle istanze di interpello, evidenziando, in sintesi, i relativi chiarimenti per quelle di maggiore interesse/rilevanza.
L’art. 51 dell’allegato 1 al D.lgs. 141/2024 prevede le seguenti disposizioni: competente ufficio dell’ADM: può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali per la sola fiscalità nazionale; condizioni e criteri da soddisfare per la concessione dei benefici: sono stabilite con Provv. dell’ADM; concessione dei benefici: può essere revocata, in qualsiasi momento, nel caso sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario, il quale, entro 5 gg dalla notifica della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.
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