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Conto Termico 3.0: incentivi, durate e massimali | Articoli


Il Conto Termico 3.0 semplifica l’accesso agli incentivi per efficienza e rinnovabili, con durate di erogazione differenziate (2 o 5 anni) in base a potenza/superficie e tecnologia. La guida riepiloga soggetti ammessi (PA, privati residenziali e terziario), massimali per intervento, cumulabilità, modalità di pagamento (rate o unica soluzione) e casi di abbinamento.

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Il Conto Termico 3.0 rappresenta un tassello chiave per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica del settore civile, in coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Attraverso un meccanismo di incentivazione dedicato a interventi di piccole dimensioni, sia per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili sia per l’efficientamento energetico, il Conto Termico si propone di accelerare l’ammodernamento del patrimonio edilizio italiano.

La nuova versione 3.0 introduce significative semplificazioni procedurali, ampliamento dei soggetti ammissibili e delle tecnologie incentivabili, con incentivi più elevati e tempi di eogazione più rapidi.

Sommario
> Chi può accedere al Conto Termico 3.0: PA, residenziale e terziario
> Durata degli incentivi: schema 2 mmessi e durata (5 anni)
>> Rinnovabili termiche: PDC, biomasse, solare termico (2–5 anni)
>> I nterventi abbinati: fotovoltaico con accumulo e ricarica EV
> Massimali per intervento: importi unitari e tetti di spesa
> Cumulabilità: quando non si possono sommare gli incentivi
> Erogazione: rate annuali, unica soluzione e prenotazione PA
> Plafond annuale e stop alle domande: come monitorare il tetto
> Strumenti GSE e diagnosi: documenti, portale e verifiche

    

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Chi può accedere al Conto Termico 3.0: PA, residenziale e terziario

Il sistema di incentivazione è rivolto a:

  • Pubbliche Amministrazioni (PA): con possibilità di accedere a tutte le tipologie di intervento, anche attraverso modalità semplificate.
  • Privati Residenziali: limitatamente agli interventi per la produzione di energia termica da rinnovabili (come pompe di calore, biomasse, solare termico).
  • Privati Non Residenziali (terziario): ammessi sia per interventi di efficienza energetica sia per quelli rinnovabili.

È prevista una differenziazione per durata dell’incentivo in base a potenze, superfici e tecnologie adottate.

    

Durata degli Incentivi per Tipologia di Intervento

Interventi di Efficienza Energetica: interventi ammessi e durata (5 anni)

Gli interventi di efficienza energetica riguardano la riqualificazione dell’involucro edilizio e degli impianti di climatizzazione e illuminazione, nonché l’integrazione di sistemi intelligenti di gestione e controllo. Queste misure consentono una significativa riduzione dei fabbisogni energetici, migliorando il comfort e la sostenibilità ambientale. La durata dell’incentivo per tali interventi è fissata uniformemente a 5 anni, come riportato nella seguente tabella:

Tipologia Durata incentivo
Isolamento termico dell’involucro opaco 5 anni
Sostituzione infissi 5 anni
Schermature solari (ombreggiamento) 5 anni
Sistemi di illuminazione efficienti 5 anni
Building automation / contabilizzazione / termoregolazione 5 anni
Building automation / contabilizzazione / termoregolazione 5 anni

  

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili: PDC, biomasse, solare termico (2–5 anni)

Questa categoria comprende impianti che producono calore da fonti rinnovabili, come pompe di calore, biomasse e solare termico.

La durata dell’incentivo varia in base alla potenza utile o alla superficie solare installata. L’obiettivo è promuovere l’adozione di tecnologie efficienti in grado di sostituire impianti termici obsoleti e ad alta emissione. La tabella seguente illustra la durata prevista per ciascuna tecnologia:

 

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Tipologia Potenza / Superficie Durata incentivo
Pompe di calore (elettriche o a gas) ≤ 35 kW 2 anni
> 35 kW e ≤ 2.000 kW 5 anni
Sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore ≤ 35 kW 2 anni
> 35 kW e ≤ 2.000 kW 5 anni
Caldaie a biomassa ≤ 35 kW 2 anni
> 35 kW e ≤ 2.000 kW 5 anni
Solare termico / solar cooling ≤ 50 m² 2 anni
> 50 m² e ≤ 2.500 m² 5 anni
Scaldacqua a pompa di calore 2 anni
Allaccio a teleriscaldamento efficiente 5 anni
Microcogenerazione da fonti rinnovabili < 50 kWe 5 anni

  

LEGGI ANCHE Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi sugli edifici residenziali

 

Interventi abbinati: fotovoltaico con accumulo e ricarica EV

Il Conto Termico consente di incentivare alcuni interventi solo se eseguiti in abbinamento a misure principali, in particolare alla sostituzione di impianti termici con soluzioni rinnovabili. Questo approccio premia l’integrazione tecnologica e consente di massimizzare i benefici energetici. Di seguito sono riportate le condizioni specifiche:

Intervento Condizione Durata
Fotovoltaico con accumulo Solo se abbinato a pompa di calore elettrica Come intervento abbinato
Infrastrutture di ricarica elettrica Solo se abbinate a sostituzione impianto termico con pompa di calore elettrica Come intervento abbinato

Nel caso in cui su uno stesso edificio vengano realizzati più interventi incentivabili, il meccanismo stabilisce che la durata dell’incentivo si uniformi a quella più lunga tra quelle previste per ciascun intervento. Questo criterio semplifica la gestione amministrativa e garantisce una maggiore stabilità economica per l’intero progetto.

Quando si realizzano più interventi sullo stesso edificio, la durata dell’incentivo si uniforma a quella più lunga tra quelle previste.

Esempio:
infissi (5 anni) + pompa di calore ≤ 35 kW (2 anni) → durata complessiva: 5 anni.

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LEGGI ANCHE Conto Termico 3.0 e Bonus Casa 2025: guida agli incentivi per il fotovoltaico

 

Cumulabilità: quando non si possono sommare gli incentivi

Il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali, regionali o europei che insistano sui medesimi costi ammissibili. In particolare, non può essere sommato a:

  • Superbonus 110%
  • Ecobonus 50%-65%
  • Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni
  • Bandi regionali con fondi strutturali UE

Tuttavia, è cumulabile con altri incentivi locali (es. contributi comunali o regionali) solo se riferiti a costi diversi o a beni/servizi non coperti dal Conto Termico. La regola chiave è che non si superi mai il 100% della spesa sostenuta e che non si configuri doppio finanziamento.

 

  

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Massimali per intervento: importi unitari e tetti di spesa

Interventi di efficienza energetica

  • Isolamento termico delle superfici opache: fino a 350 €/m² per un massimo di 100.000,00 €
  • Sostituzione di serramenti e infissi: fino a 800 €/m² per un massimo di 500.000,00 €
  • Schermature solari mobili: fino a 250 €/m² per un massimo di 90.000,00 €
  • Building automation e sistemi di contabilizzazione: fino a 60 €/m² per un massimo di 100.000,00 €
  • Sistemi di illuminazione ad alta efficienza: fino a 35 €/m² per un massimo di 140.000,00 €
  • Trasformazione in nZEB: fino a 1.300 €/m² per un massimo di 3.000.000,00 €
  • Fotovoltaico:
  • a) per l’installazione dell’impianto fotovoltaico:
    • 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
    • 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;
    • 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;
    • 1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW.
  • b) 1.000 €/kWh per l’installazione del sistema di accumulo.

 

Interventi con rinnovabili termiche

L’incentivo varia in funzione di tecnologia, potenza, zona climatica, coefficiente di prestazione (SCOP, SPER, PES, ecc.).

 

Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi

Accanto alle regole sulle durate, da bozza decreto si stabilisce anche dei tetti massimi di spesa annua cumulata per garantire la sostenibilità complessiva del meccanismo. Il plafond complessivo è di 900 milioni di euro/anno, suddiviso tra soggetti pubblici e privati:

  • 400 milioni €/anno
    riservati a interventi delle Pubbliche Amministrazioni;
  • 500 milioni €/anno
    per interventi dei privati, inclusi i privati residenziali e il terziario;
  • 20 milioni €/anno
    dedicati a interventi di soluzioni innovative o sperimentali;
  • Per le imprese valgono inoltre i limiti indicati nell’art. 28, legati anche alle regole sugli aiuti di Stato.

Il decreto prevede che, trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dei limiti, non vengano accettate ulteriori richieste. Inoltre, i valori possono essere rimodulati
con provvedimento ministeriale in funzione dell’andamento della spesa e delle esigenze di politica energetica. Questo meccanismo rende il monitoraggio periodico del GSE essenziale per programmare gli investimenti.

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