Carta di credito con fido

Procedura celere

 

legge 1° agosto 2025, n. 113


Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali

(Ondate di calore e integrazione salariale)

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori a fronte di eccezionali ondate di calore, il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025), coordinato con la legge 1° agosto 2025, n. 113) consente alle imprese di accedere al trattamento di integrazione salariale. Il periodo preso in considerazione va dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025.

Ondate di calore e integrazione salarialeLa disposizione è contenuta nell’articolo 10-bis della legge di conversione («Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali»).

La disponibilità finanziaria prevista è pari a 10,5 milioni di euro per il 2025.

La tua casa dei sogni ti aspetta

partecipa alle aste immobiliari!

 

Qui di seguito la parte del provvedimento di interesse.

 

Ondate di calore e integrazione salariale

Testo coordinato del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92

 

Testo del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale
– Serie generale – n. 146 del 26 giugno 2025), coordinato con la
legge di conversione 1° agosto 2025, n. 113 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di
sostegno ai comparti produttivi ((e disposizioni nel settore del
lavoro e delle politiche sociali))». (25A04473)

(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025) Vigente al 5 agosto 2025

Capo I
Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i
segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita’ produttiva
degli stabilimenti ex ILVA

 

1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di
ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche’ di sostenere
gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalita’ e
continuita’ produttiva degli impianti siderurgici di proprieta’ della
societa’ ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e
di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di specifica e
motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalita’ di cui
al presente comma, sono erogati uno o piu’ finanziamenti a titolo
oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima
societa’, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2025.
((La societa’ ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)) puo’
procedere direttamente all’utilizzo delle risorse ovvero trasferirle,
su richiesta dell’organo commissariale, ((alla societa’ Acciaierie
d’Italia)) in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo
di destinazione. Il finanziamento prevede l’applicazione di un tasso
di interesse calcolato a condizioni di mercato.
2. L’amministrazione straordinaria della societa’ ILVA S.p.A.
provvede alla restituzione allo Stato dell’importo corrispondente ai
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi
e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di
cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte
quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni
dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione
rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in
deroga all’articolo 222 del codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di
euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 11.

 

Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 

((Art. 1 bis
Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo
sviluppo produttivo dell’area del Polo siderurgico di Piombino

(…)

Art. 2
Disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del
preridotto

(…)

Art. 3
Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse
strategico nazionale

(…)

Art. 4
Ulteriori misure a favore dell’indotto degli stabilimenti di
interesse strategico nazionale

(…)

 

Art. 5
Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi

(…)

Capo II
Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali ((e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali))

Art. 6

(…)

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Art. 7
Misure urgenti a sostegno degli occupati
in gruppi di imprese

(…)

 

Art. 8
Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di
cessazione dell’attivita’ produttiva

(…)

 

Art. 9
Modifica all’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n.
213

(…)

 

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Art. 10
Misure urgenti in favore della filiera
produttiva della moda

(…)

((Art. 10 bis
Tutele per emergenze climatiche

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le
sospensioni o riduzioni dell’attivita’ lavorativa effettuate nel
periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di
cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli
interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili
richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del
2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale
ai sensi del primo periodo si applica l’esonero dal pagamento del
contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente
comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro
per l’anno 2025. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via
prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo
periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di
spesa.
2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il
trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
previsto nei casi di intemperie stagionali, e’ riconosciuto agli
operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo
determinato, anche in caso di riduzione dell’attivita’ lavorativa
pari alla meta’ dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a
prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni
al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del
raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e
sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di
effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della predetta legge n. 457
del 1972. In deroga all’articolo 14 della citata legge n. 457 del
1972, il trattamento di cui al presente comma e’ concesso dalla sede
dell’INPS territorialmente competente ed e’ erogato direttamente
dall’Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono
riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l’anno
2025. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche
in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui
al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto
limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 33 milioni di euro
per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce
l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali
in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi
lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di
lavoro. Alle attivita’ di cui al presente comma le amministrazioni
pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.))

 

((Art. 10 ter
Interventi straordinari in materia di Assegno
di inclusione per l’anno 2025

(…)

 

Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

 

Art. 11
Disposizioni finanziarie

(…)

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

 

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

(Ondate di calore e integrazione salariale)

Photo credits

(Ondate di calore e integrazione salariale)

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!