Faq dell’Ispettorato su cantieri boschivi, attività di pulizia, riparazione di macchinari edili, fornitura e posa in opera di UPS, allestimento di fiere, sagre e palchi
A distanza di circa un mese dalla pubblicazione delle precedenti risposte, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso il 25 luglio 2025 un importante aggiornamento alle FAQ relative alla “patente a crediti” prevista dal D.Lgs. 81/2008, fornendo chiarimenti fondamentali su casi operativi particolarmente ricorrenti nei cantieri edili.
Le nuove precisazioni – rivolte a imprese, tecnici e operatori – rispondono a dubbi interpretativi relativi alle figure professionali e alle imprese coinvolte, la validità del titolo abilitante, la posizione del responsabile dei lavori in caso di dichiarazioni mendaci dell’impresa, le modalità di accesso alle informazioni contenute nella piattaforma.
Tra i temi affrontati nelle nuove risposte dell’INL figurano:
Nei paragrafi seguenti, analizziamo punto per punto le principali novità introdotte dall’INL e il loro impatto concreto sul settore delle costruzioni.
In calce all’articolo, puoi scaricare la versione aggiornata della guida in PDF sulla patente a crediti con tutte le FAQ dell’INL.
Coordinatori della sicurezza e responsabile dei lavori
L’accesso alla piattaforma informativa della patente da parte dei coordinatori per la sicurezza e del responsabile dei lavori non comporta una responsabilità aggiuntiva nel caso in cui emergano carenze nei requisiti dell’impresa affidataria o del lavoratore autonomo. Il loro obbligo si limita alla verifica del possesso della patente o di un titolo equivalente al momento dell’affidamento dei lavori, come stabilito dall’art. 90, comma 9, lett. b-bis) del D.Lgs. 81/2008. L’autodichiarazione dei requisiti resta a carico del legale rappresentante dell’impresa, che ne risponde penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Considerato che nel paragrafo “Contenuti informativi della patente” della circolare n. 4 del 23/09/2024 è riportato che possono accedere alle informazioni contenute nella patente all’interno della piattaforma, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori che operano nei cantieri temporanei o mobili, queste figure potranno incorrere in una specifica responsabilità qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo?
Ai sensi dell’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. 81/2008 in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori. Ai sensi dell’art. 27, comma 2 “il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445 (…)” e, dunque, secondo quanto disposto dall’art. 76 del menzionato decreto, la responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso.
Restauratori e iscrizione alla CCIAA
Come già chiarito per gli archeologi, anche i restauratori, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio. Tuttavia, ai fini della richiesta della patente, la dichiarazione di iscrizione alla CCIAA può essere intesa in senso indicativo dei necessari requisiti professionali: partita IVA, iscrizione alla Gestione Separata e iscrizione all’elenco ministeriale dei restauratori.
Anche il restauratore, come l’archeologo, è un professionista che svolge la propria attività, sia in forma puramente intellettuale, sia per mezzo di attività operative in forma diretta all’interno nei cantieri temporanei e mobili. Si chiede pertanto di voler precisare che, nell’ambito della richiesta della patente a crediti, la dichiarazione di iscrizione alla CCIA per i restauratori liberi professionisti sia da intendersi come indicativa del possesso dei necessari requisiti professionali (iscrizione nell’elenco ministeriale, possesso della partita IVA e iscrizione alla Gestione separata), alla stregua di quanto indicato in relazione agli archeologi.
In riferimento al quesito posto si rappresenta che il restauratore, alla stregua dell’archeologo, in quanto libero professionista, non è tenuto all’iscrizione alla Camera di commercio. Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
Imprese UE e documentazione equivalente
Le imprese stabilite in uno Stato dell’Unione Europea possono richiedere la patente attraverso il portale INL, presentando l’autodichiarazione del possesso dei documenti equivalenti previsti nel proprio Paese:
- iscrizione CCIAA: iscrizione in un registro delle imprese nazionale;
- DURC: certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC;
- DURF: regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;
- per gli obblighi relativi alla salute e sicurezza (formazione, DVR, RSPP), le imprese UE devono comunque rispettare la normativa italiana (D.Lgs. 81/2008).
In merito alle imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, ai fini del rilascio della patente quali sono i documenti corrispondenti ai requisiti richiesti?
Si rappresenta che, al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, auto dichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:
- iscrizione CCIA: inteso come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;
- DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;
Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che operano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.
Validità della patente a crediti
La patente non ha una scadenza prestabilita: resta valida fino a revoca o sospensione, come previsto dalle disposizioni normative vigenti.
La Patente a crediti è sempre valida? ovvero ha una scadenza per cui deve essere nuovamente richiesta ?
La patente mantiene la sua validità nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa.
Personale dell’azienda committente in cantiere
Se l’azienda committente impiega propri dipendenti in attività operative all’interno del cantiere (es. manutenzione impianti), è tenuta al possesso della patente a crediti. La norma si applica a tutti i soggetti che operano fisicamente in cantiere, indipendentemente dalla qualifica o dalla tipologia contrattuale.
Un’azienda committente deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione, per attività operative sugli impianti tecnologici, nel cantiere per la costruzione di uno stabilimento. Deve essere in possesso della patente a punti?
Come esplicitato nella circolare 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri; dunque, in merito al quesito posto si rappresenta che l’azienda committente deve essere in possesso della patente a crediti in quanto opera in un cantiere.
Possesso della patente a crediti per le aziende aventi 2 sedi (stato membro UE e Italia) e con P.IVA differenti
Nel caso di un’impresa con sede principale in un Paese UE e sede secondaria in Italia, ciascuna sede – avendo partita IVA distinta – deve dotarsi di patente a crediti qualora operi fisicamente in cantiere, anche in assenza di dipendenti. Se una delle due sedi non svolge attività operative in cantiere, non è tenuta all’obbligo.
Alcune società hanno sede legale in un paese UE e sede secondaria in Italia. Risulta necessario richiedere la patente a crediti per entrambe le sedi, dato che hanno P.Iva differenti? Inoltre, nel caso siano necessarie n. 2 patenti, questo è richiesto anche nel caso in cui non ci siano lavoratori dipendenti assunti nella sede secondaria italiana?
Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Conseguentemente la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l’obbligo del possesso della patente a crediti.
Imprese per la fornitura e posa in opera di UPS presso un cantiere edile e obbligo patente
Anche le microimprese che si occupano di installazione e manutenzione di UPS (gruppi statici di continuità), se operano fisicamente in cantiere – pur non svolgendo attività edile in senso stretto – sono soggette all’obbligo della patente a crediti.
L’esenzione si applica esclusivamente quando le attività di manutenzione o assistenza avvengono in luoghi che non rientrano nella definizione di “cantiere temporaneo o mobile” di cui all’Allegato X del D.Lgs. 81/2008.
Una micro impresa che applica CCNL metalmeccanico e che si occupa principalmente di fornitura e posa in opera di UPS (Gruppi statici di continuità) con la susseguente manutenzione degli stessi, nel caso in cui fornisca e installi una propria apparecchiatura (dunque non lavori di ingegneria civile o edile) presso un cantiere, ha necessità di avere la patente a punti? Tale necessità è valida anche nel momento in cui si eseguono lavori di manutenzione e/o assistenza tecnica su apparecchiature esistenti in loco?
Chiunque operi fisicamente in cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso della patente a crediti, anche se la prestazione lavorativa sia inerente alla sola manutenzione e/o assistenza delle apparecchiature installate. Non si è soggetti al possesso della patente a crediti esclusivamente nel caso in cui si effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Riparazione di macchinari in cantiere e obbligo di patente a crediti
Le imprese o i lavoratori autonomi che svolgono attività di riparazione di macchinari direttamente all’interno dei cantieri edili sono obbligati a possedere la patente a crediti, salvo che si tratti di prestazioni intellettuali o di semplici forniture.
Un’azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all’interno del cantiere edile, è tenuto al possesso della patente a crediti?
Chiunque operi fisicamente all’interno di cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso del titolo abilitante: patente a crediti o attestazione SOA in classifica superiore alla III o un documento equivalente.
Allestimenti artistici vs allestimenti di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal decreto palchi
Gli allestimenti eseguiti in musei, gallerie d’arte o spazi espositivi non sono soggetti alla patente a crediti. Fanno eccezione gli allestimenti rientranti nel perimetro del “Decreto Palchi” (spettacoli, fiere, concerti, ecc.), in quanto regolati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 come cantieri temporanei o mobili.
Chi effettua allestimenti artistici di gallerie d’arte, musei e altri spazi espositivi e non è iscritto alla camera di commercio, è soggetto al possesso della patente a crediti ?
Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto per le attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l’intero settore dell’allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal “Decreto Palchi” e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.
Cantiere boschivo con lavori edili
Se in un cantiere boschivo si svolgono esclusivamente attività forestali senza opere edili o di ingegneria civile, l’obbligo della patente non sussiste. Tuttavia, se nel cantiere sono previste anche lavorazioni edili (es. bonifiche o sterri), tutte le imprese coinvolte devono essere in possesso della patente, indipendentemente dal tipo di attività svolta.
Nel caso di un cantiere boschivo nel quale si effettuano abbattimenti di piante sulla base di un’ autorizzazione forestale e un piano di taglio, si richiede se sia necessario ottenere la patente a crediti per le imprese che svolgono le lavorazioni in tale cantiere, sia nel caso di lavori boschivi e nessun lavoro edile, oppure nel caso in cui vi sia svolta anche una parte di lavorazioni edili, ed in questo caso se la patente sia richiesta solo alle imprese che svolgono lavori edili o di ingegneria civile oppure a tutte le imprese che lavorano in cantiere?
Si rappresenta che nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X rientrano “(…) solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”, conseguentemente le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Nel caso in cui vi siano anche delle lavorazioni edili o di ingegneria civile, tutta le imprese che in tale cantiere vi operano “fisicamente” necessitano della patente a crediti.
Imprese di pulizia nei cantieri edili
Le imprese di pulizia che operano all’interno di un cantiere temporaneo o mobile sono tenute al possesso della patente a crediti, anche se non qualificabili come imprese edili, mentre, l’obbligo non si applica se l’attività viene svolta in luoghi diversi da quelli definiti “cantiere” (es. negozi, uffici, fabbriche).
Le aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili sono soggette al possesso della patente a crediti? Invece, nel caso in cui operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili (negozi, uffici, officine, fabbriche e altro)?
Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Pertanto, un’impresa di pulizia che svolge le attività all’interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.
Alla luce dell’aggiornamento continuo delle FAQ, la corretta gestione della documentazione della sicurezza del cantiere e dell’impresa non può essere lasciata al caso e per tale motivo, è fondamentale dotarsi di un software per la gestione documentale della sicurezza in grado di semplificare tutti gli adempimenti con lo scopo principale di evitare decurtazioni e il monitoraggio costante della posizione dell’impresa o del lavoratore autonomo.
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