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come indicarli correttamente nel quadro RW e calcolare l’IVAFE – Finanza & Fisco


In assenza di valore nominale e di rimborso, l’Agenzia chiarisce che va indicato il costo di acquisto. 

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Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF e del quadro W del modello 730 per gli investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi, conformi alla direttiva 2009/65/CE (cd. fondi armonizzati), detenuti da persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d’impresa. L’intervento dell’Agenzia nasce da un’istanza presentata da un ordine professionale, che ha raccolto i dubbi di diversi iscritti in merito alla corretta indicazione di tali quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, soprattutto nel caso di fondi di private equity istituiti, ad esempio, in Lussemburgo e gestiti da società di gestione estere.

La questione più rilevante della risposta riguarda la valorizzazione delle quote, trattandosi di strumenti non quotati, privi di un valore nominale e senza un valore di rimborso. Al riguardo i contribuenti si chiedevano quale riferimento utilizzare per la dichiarazione e il calcolo dell’IVAFE.

 

La valorizzazione delle quote

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L’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di un valore di mercato, nominale o di rimborso, le quote di tali fondi debbano essere valorizzate “al loro costo di acquisto” ai fini:

  • della compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF (o quadro W del modello 730),
  • della determinazione della base imponibile IVAFE.

“Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.”

 

Indicazione dello Stato estero

 

Altro chiarimento rilevante riguarda la corretta indicazione dello Stato estero nel quadro RW/W.

L’Agenzia specifica che:

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“Nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.”

 

Conclusioni

 

La Risposta richiama e conferma l’applicazione dei principi già espressi in precedenti documenti di prassi (circolari n. 28/E del 2012 e n. 38/E del 2013), secondo cui: “In mancanza di un valore nominale o di rimborso, il valore da assumere è pari al costo di acquisto.” Questo criterio si applica tanto per il monitoraggio fiscale (ex art. 4 del D.L. n. 167/1990) quanto per l’IVAFE (art. 19, D.L. n. 201/2011). Il NAV (Net Asset Value), pur comunicato agli investitori, non può essere utilizzato come base imponibile.

Inoltre, chiarisce che deve essere indicato lo Stato di istituzione del fondo, e non quello della società di gestione.

 

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Link al testo della risposta all’ istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, con oggetto: MONITORAGGIO FISCALE – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Obblighi di dichiarazione nel quadro RW del modello Redditi PF e quadro W del modello 730 -OICR esteri non quotati – Adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ed in materia di IVAFE di cui dell’articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari – Criteri di valorizzazione delle quote non negoziate in mercati regolamentati – Fondi armonizzati conformi alla direttiva 2009/65/CE – Le quote dei fondi esteri non quotati, prive di valore nominale e di rimborso, devono essere valorizzate al costo di acquisto, in quanto: non negoziate in mercati regolamentati; il NAV non costituisce un parametro fiscalmente rilevante – Determinazione della base imponibile IVAFE – La base imponibile IVAFE è rappresentata dal costo di acquisto delle quote, in mancanza di valori di mercato, nominali o di rimborso – Codice Stato estero da indicare – Deve essere indicato lo Stato in cui è istituito il fondo, e non quello della società di gestione (management company) – Art. 4 del DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, comma da 18 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/06/2012

 

Obblighi di compilazione del modulo RW (monitoraggio fiscale), introduzione delle ritenute sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria e mitigazione delle sanzioni: il punto sull’applicazione del D.L. n. 167/1990 dopo le modifiche della Legge europea 2013

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 23 dicembre 2013: «MONITORAGGIO FISCALE – Modifiche alla disciplina – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello UNICO) – Casi di esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW – Applicazione della ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari – Violazioni degli obblighi di dichiarazione – Riduzioni sanzionatorie – Applicabilità del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 – Proporzionalità sanzioni ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997 – Violazioni commesse in relazione all’obbligo dichiarativo delle Sezione I e III del modulo RW ora soppresso – Applicazione del principio di legalità e del favor rei – Art. 9 della L. 06/08/2013, n. 97 (Legge europea 2013) – Artt. 4 e 5 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18/12/2013»

 

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Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 2 luglio 2012: «IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Primi chiarimenti – Art. 19, commi da 13 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05/06/2012 – Primi chiarimenti»



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