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Più risorse al Terzo settore nel dl “Imprese”


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 il dl 30 giugno 2025, n. 95 che prevede disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

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Il decreto legge prevede una variegata serie di misure di sostegno alle imprese che spaziano, tra l’altro, dal rifinanziamento di opere pubbliche indifferibili, all’ampliamento del sistema di protezione civile regionale, fino a misure specifiche per il settore sanitario e turistico, enti del Terzo settore (Ets), per il sostegno all’innovazione nel settore dell’agricoltura, dell’industria e strumenti di sostegno a start-up e PMI innovative.

Qui di seguito le misure di più stretto interesse per il Terzo settore.

Risorse finanziarie per il Terzo settore

Per il Terzo settore sono anzitutto previsti incrementi di risorse per le attività di interesse generale e per i controlli sugli enti.

Nello specifico si tratta di un incremento, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025, della dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) (art. 5, comma 5).

Il Fondo in questione è inteso a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale (come definite dall’art. 5 dlgs 117/2027 codice del Terzo settore), costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi dagli Ets. Il fondo è stabilito dell’art. 72 del codice del Terzo settore.

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Inoltre vengono stanziati 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 per ripristinare la dotazione originaria di 5 milioni di euro annui previsti dall’art. 96 del Cts (dotazione che era stata ridotta appunti di 1,2 milioni di euro dalla Legge di bilancio 2025) per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato sulla base della disciplina di cui all’art. 93 del codice del Terzo settore (art.5, comma 6).

Viene inoltre incrementata di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore non commerciali, colmando una lacuna presente da tempo (art.5, comma 7).

Già in fase pandemica era stato previsto l’accesso al Fondo per enti non commerciali e religiosi, misura che aveva prodotto oltre 3.000 operazioni di finanziamento a favore degli Ets, salvo poi interrompersi nel 2022 (art. 1, comma 12-bis, del dl 23/2020).

L’articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 (convertito dalla legge n. 191 del 2023) ha rivisto la disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024 (poi prorogato).

Nello stesso decreto legge si include, quali soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nonché al Repertorio economico amministrativo (Rea) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila euro, e senza l’applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle Disposizioni Operative (DO) (art. 15-bis, comma 1, lettera d)).

Invece, gli enti del terzo settore non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono accedere alla garanzia del Fondo, se essa è rilasciata interamente a valere su una sezione speciale dedicata, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze. Alle risorse apportate alla sezione speciale dall’Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

Lo stanziamento qui previsto consente di attivare la sezione speciale e dare così avvio all’accesso al Fondo di Garanzia anche agli Ets non iscritti al Rea.

Sport

Il decreto legge autorizza la spesa di 228,24 milioni di euro per l’anno 2025 da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi sportivi (art. 2, comma 8).

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Agricoltura

 

Rigenerazione urbana

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana” (art. 2, comma 9).

I criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse, sono rinviati a un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno.

Ets e misure antiriciclaggio e antiterrorismo

Previsti anche aggiornamenti della disciplina in materia di antiterrorismo, contenuta nel dlgs n. 109 del 2007, in particolare modificando alcune disposizioni relative al Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) istituito presso il Ministero dell’economia (art. 11, comma 1).

La disposizione attribuisce al Comitato di sicurezza finanziaria il ruolo di punto di contatto centrale per le richieste provenienti da Paesi esteri relative al rischio di abuso del finanziamento degli enti del Terzo settore a fini di finanziamento del terrorismo, nonché per condurre attività di sensibilizzazione rivolte agli enti non profit sulla medesima questione.

© Foto in copertina di Franca Catellani, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

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