Governo e parti sociali in campo per gestire l’ondata di calore che ha investito il nostro Paese ma anche per fissare regole certe con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, nei cantieri. Anche l’Ance ha firmato il “Protocollo quadro per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” promosso dal ministero del Lavoro, che recepirà poi il testo in un decreto ministeriale ad hoc. L’accordo rappresenta un quadro di riferimento generale, che demanda la concreta declinazione delle misure ad eventuali protocolli attuativi, anche di carattere settoriale.
L’obiettivo prioritario del Protocollo, sottoscritto alla presenza del ministro del Lavoro, dalle parti sociali confederali comparativamente più rappresentative, tra cui Confindustria e, per l’appunto, dall’Associazione nazionale dei costruttori edili, è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
I datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d. lgs. n. 81/2008), che già fornisce il quadro per la protezione dei lavoratori, faranno riferimento ai protocolli attuativi che saranno eventualmente stipulati, nell’ottica della piena tutela delle condizioni psicofisiche dei lavoratori stessi.
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (cantieri temporanei o mobili) – ricorda il nuovo Protocollo – il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima e prevedere, quindi, misure di prevenzione come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.
Si ricorda che anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi Piani operativi di sicurezza (Pos), misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc. (art. 96, co. 1, lett. d, d. lgs. n. 81/2008).
Tra i possibili temi di intervento dei protocolli attuativi, l’accordo quadro cita l’informazione/formazione, la sorveglianza sanitaria, l’abbigliamento/indumenti/Dpi, la rimodulazione dell’orario di lavoro.
Con riferimento all’adozione dei protocolli attuativi, potranno essere previsti dall’Inail criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per perseguire le finalità del Protocollo, potranno, poi, essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa congiunta dei soggetti firmatari del Protocollo quadro, specifici Gruppi di lavoro, anche con il coinvolgimento delle Asl e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per la gestione delle emergenze climatiche.
Nell’accordo quadro è previsto, infine, un apposito paragrafo denominato “Supporto al Protocollo”, in cui le parti sottoscrittrici richiedono espressamente al ministero del Lavoro di recepirlo formalmente, con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie al perseguimento delle seguenti finalità:
- – assicurare ai lavoratori i necessari interventi di tutela, inclusi quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (tra cui, su richiesta dell’Ance, è stato espressamente menzionato lo scomputo dei periodi di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata degli ammortizzatori stessi);
- – supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione (finalità introdotta nel Protocollo quadro su richiesta dell’Ance, che peraltro aveva chiesto al Ministero di impegnarsi a promuovere l’adozione di una norma che consentisse alle imprese di svolgere la propria attività eventualmente anche in deroga alle cosiddette ordinanze antirumore);
- – qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi considerati (istanza il cui inserimento nel Protocollo quadro è stata fortemente voluta da Ance, da Confindustria e da tutte le altre parti datoriali firmatarie).
In considerazione della sottoscrizione del Protocollo quadro, l’Ance ha già avviato i contatti con le altre parti sociali di settore, con l’obiettivo di avviare al più presto un confronto finalizzato alla definizione di un Protocollo attuativo specifico per l’edilizia.
Nel corso delle riunioni dedicate al tema dell’emergenza climatica, il Ministero ha anticipato alle parti sociali l’intenzione di ripresentare quanto prima le disposizioni di legge in materia di integrazioni salariali già adottate nei due anni precedenti, ossia, per quanto riguarda specificamente l’edilizia, quella che prevede lo scomputo, per il secondo semestre del 2025, dei periodi di Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) per eventi oggettivamente non evitabili (come, ad esempio, gli eventi meteo) dal limite massimo di durata della stessa cassa integrazione. In occasione di tali riunioni, l’Ance, nel manifestare il proprio apprezzamento per l’iniziativa del Ministero, ha chiesto di anticipare la decorrenza di tale disposizione al 1° giugno 2025 (anziché al 1° luglio come nei due anni precedenti), considerato che il fenomeno delle alte temperature si è manifestato già a partire da tale mese.
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