Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Concordato Minore E Start-up Innovative


Perfetto. Avvierò la ricerca per redigere una guida completa di oltre 10.000 parole sul concordato minore per le start-up innovative, aggiornata a giugno 2025, con un Hai una start-up innovativa in difficoltà finanziaria e ti stai chiedendo se puoi accedere al concordato minore per gestire i debiti senza perdere tutto? Vuoi capire se questa procedura si applica anche a imprese giovani e tecnologiche, magari con un modello di business ancora in evoluzione?

Microcredito

per le aziende

 

Il concordato minore è uno strumento pensato per le imprese non fallibili – comprese molte start-up – che si trovano in uno stato di crisi o di sovraindebitamento, ma che vogliono provare a salvaguardare la continuità aziendale o liquidare i debiti in modo ordinato.

Vediamo quindi come funziona il concordato minore per le start-up innovative, quali sono i requisiti e come si costruisce una proposta sostenibile.

Una start-up innovativa può accedere al concordato minore?
Sì, se rispetta i limiti previsti per le imprese non soggette a liquidazione giudiziale (ex fallimento). In particolare:

  • ha ricavi inferiori a 200.000 euro annui,
  • ha debiti non superiori a 500.000 euro,
  • ha meno di 10 dipendenti medi annui.

Molte start-up in fase iniziale rientrano perfettamente in questi parametri e possono quindi utilizzare il concordato minore per ristrutturare i debiti o chiudere la propria esperienza in modo protetto.

Quando conviene ricorrere a questa procedura?
Quando la tua start-up ha accumulato debiti verso fornitori, banche o Fisco e non riesce più a far fronte ai pagamenti, ma ha ancora un minimo di patrimonio (anche solo software, know-how o crediti fiscali) o una prospettiva di continuità, magari grazie a un investitore o a un nuovo piano di rilancio.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Cosa permette di fare il concordato minore?
Consente di:

  • sospendere temporaneamente le azioni esecutive da parte dei creditori,
  • proporre un pagamento parziale e rateizzato dei debiti,
  • gestire in modo ordinato la chiusura o il rilancio dell’attività,
  • ottenere l’esdebitazione per l’amministratore o i soci personalmente coinvolti.

Chi ti guida nel percorso?
Serve l’intervento di un gestore della crisi nominato dall’OCC, oltre che l’assistenza di un avvocato esperto. Il gestore valuta la proposta, verifica i conti e relaziona al tribunale. Il tuo avvocato, invece, ti difende e costruisce con te un piano sostenibile.

Cosa succede se il piano viene approvato?
Puoi chiudere i debiti in modo definitivo con un pagamento ridotto, oppure rilanciare la tua impresa con un nuovo equilibrio. Nessun fallimento, nessuna asta, nessun rischio immediato sul patrimonio personale (se non ci sono garanzie personali o atti illeciti).

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in concordato minore, start-up e crisi d’impresa – ti spiega come funziona il concordato minore per le start-up innovative, quando conviene usarlo e come possiamo aiutarti a presentare una proposta solida e a misura della tua realtà.

Hai una start-up in crisi e vuoi evitare che i debiti distruggano tutto quello che hai costruito?

Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo se puoi accedere al concordato minore e ti guideremo verso una soluzione concreta per chiudere i debiti o rilanciare la tua impresa.

Il concordato preventivo minore è un istituto introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) per consentire a imprenditori individuali, professionisti, piccoli agricoltori e start-up innovative in stato di sovraindebitamento (con flussi di cassa futuri insufficienti rispetto ai debiti) di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. Dal punto di vista del debitore, l’obiettivo è evitare la liquidazione (fallimento) e mantenere, se possibile, l’esercizio dell’attività, salvaguardando nel contempo un adeguato soddisfacimento dei creditori. Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 del CCII; si applicano in via suppletiva e compatibile le norme del concordato preventivo ordinario. A differenza del concordato preventivo (riservato ad aziende di dimensioni maggiori), il concordato minore è una procedura più snella, senza giudice delegato e con modalità di voto semplificate.

Per le start-up innovative, l’accesso al concordato minore – e più in generale agli strumenti di composizione della crisi – ha subìto notevoli modifiche normative recenti. Storicamente, le start-up innovative (registrate nella sezione speciale del Registro delle Imprese) erano escluse da fallimento per cinque anni dall’iscrizione (art. 31, comma 1, L. 221/2012), e rientravano quindi tra i soggetti “non fallibili”. Il Codice della Crisi (art. 2, c. 1, lett. c) ha confermato questa impostazione, ponendo però precise verifiche sostanziali sui requisiti di innovatività. Con il “correttivo-ter” (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28/9/2024) sono cambiate le regole applicabili alle start-up: oggi tutte le start-up innovative – anche quelle di dimensioni maggiori – possono, su base volontaria, accedere agli strumenti ordinari di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale). Tuttavia, per le start-up “minori” (ossia con attivo patrimoniale ≤300.000, ricavi ≤200.000 e debiti ≤500.000, art. 2, c. 1, lett. d CCII) rimane l’accesso esclusivo agli strumenti semplificati da sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata. Questo chiarisce che, a seconda delle dimensioni, una start-up innovativa può trovarsi nella categoria dei “piccoli imprenditori” (sottosoglia) o, una volta superati i limiti, tra le imprese “maggiori” che possono optare per il concordato preventivo o persino per la liquidazione giudiziale. In ogni caso, il creditore bancario o fornitore deve sempre valutare la concreta tenuta dell’innovatività; la sola iscrizione nella sezione speciale non esime infatti l’azienda dal possedere realmente i requisiti (come ribadito dalla Cassazione n. 21152/2022).

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

L’esposizione qui di seguito si concentra sulla procedura del concordato minore dal punto di vista del debitore, approfondendo i profili giuridici, gli adempimenti necessari, le opportunità e i rischi specifici per le start-up innovative. Il linguaggio sarà tecnico-giuridico ma divulgativo, adatto sia agli operatori del diritto sia agli imprenditori. Completeremo la trattazione con tabelle sinottiche, domande e risposte frequenti (Q&A) e simulazioni pratiche a fini esemplificativi. In calce troverete tutte le fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali citate.

Quadro normativo di riferimento

  • Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, CCII): Titolo IV – Composizione della crisi da sovraindebitamento – Capo II, Sezione III (artt. 74-83) disciplina il concordato minore. Le regole di base sono state integrate dai Decreti Legislativi 83/2022 e 136/2024.
  • Legge 3/2012 (cooperazione sovraindebitamento): parte della disciplina ante-CCII, oggi abrogata (salvo transizioni), ma storicamente rilevante.
  • Decreto-legge 179/2012 (crescita): art. 25, comma 2, definisce la start-up innovativa, modificato dalla L. 193/2024.
  • Legge 221/2012 (conversione del DL 179/2012) e Circolari MISE (es. n. 3696/2017) forniscono interpretazioni di interesse.
  • Legge 193/2024 (legge annuale concorrenza 2023): ha aggiornato la definizione di start-up innovativa (introducendo, tra l’altro, il requisito che sia PMI, innalzando da 48 a 60 mesi il termine massimo di vita dalla costituzione, vietando attività prevalente di mera consulenza).
  • D.Lgs. 136/2024 (“correttivo-ter” del Codice della crisi): ha esteso agli strumenti giudiziali le opzioni delle start-up ed ha introdotto al concordato minore (ex art. 75) la possibilità di mantenere il piano di ammortamento del mutuo sull’abitazione principale (riservata inizialmente solo ai beni strumentali).
  • Cassazione civ.: ad esempio Cass. 4 luglio 2022 n. 21152 e Cass. 16 gennaio 2024 n. 1587, che hanno ribadito la necessità di un controllo rigoroso dei requisiti di innovatività.
  • Giurisprudenza di merito: Tribunali su casi di concordato minore e start-up (es. Trib. Firenze 29/11/2024 n.249, per questioni di accesso a liquidazione controllata).

Ambito soggettivo: chi può accedere al concordato minore

  • Persone fisiche imprenditori (artigiani, commercianti, ecc., compresi professionisti con partita IVA iscritti al Registro imprese), imprenditori agricoli.
  • Società e imprese familiari: l’istanza è promossa dagli amministratori (o soci nel caso di s.n.c.) e accompagnata dal verbale notarile di autorizzazione (art. 120-bis CCII).
  • Start-up innovative: purché abbiano i requisiti dimensionale di “imprese minori” (attivo ≤300.000, ricavi ≤200.000, debiti ≤500.000), rientrano nei soggetti legittimati al concordato minore. Le start-up più grandi possono comunque scegliere volontariamente strumenti ordinarî (concordato preventivo, liquidazione giudiziale) a norma dell’art. 37 CCII; ma se rimangono nel novero delle “imprese minori” (sottosoglia) devono seguire la via semplificata (concordato minore o liquidazione controllata).
  • Esclusi: consumatori “puri” (senza attività economica) e generalmente gli enti pubblici. Inoltre, un soggetto che stia già fruendo di esdebitazione da altra procedura non può riproporla immediatamente.
  • Punto di vista del debitore: l’accesso è volontario. Non vi è un istanza altrui (come per la liquidazione giudiziale); è il debitore che decide di ricorrere, supportato da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il debitore deve avere effettivamente i requisiti soggettivi e lo stato di sovraindebitamento (art. 2 CCII).

Gli strumenti alternativi alla composizione giudiziale della crisi (di interesse per una start-up) sono principalmente: il piano del consumatore, gli accordi di ristrutturazione del debito, la composizione negoziata della crisi, il concordato preventivo “ordinario”, il concordato minore (semplificato), la liquidazione controllata. Il concordato minore è l’istituto più indicato quando il debitore ha debiti contenuti (inferiori ai 20 milioni, come previsto implicitamente dal combinato disposto di leggi e Codice), e preferisce gestire in autonomia (con l’aiuto dell’OCC) la ristrutturazione.

Caratteristiche essenziali del concordato minore

  1. Proposta del debitore: il piano di concordato minore è interamente predisposto dal debitore (o dai suoi amministratori) con l’assistenza del Gestore nominato dall’OCC. Il contenuto è “libero”: il debitore può proporre qualsiasi forma di soddisfacimento dei creditori (pagamenti rateali, cessione di beni, assegnazioni, ecc.), purché i creditori ottengano in totale almeno quanto avrebbero in liquidazione. In pratica il piano stabilisce tempi/modalità di pagamento e l’eventuale mantenimento dell’attività. Se è in continuità, il piano ha anche carattere industriale/finanziario, con proiezioni di costi-ricavi e strategia di risanamento.
  2. Classi dei creditori: il debitore può (e in alcuni casi deve) dividere i creditori in classi omogenee di trattamento (art. 74, c.3 CCII). All’interno di ogni classe i creditori ricevono lo stesso trattamento. La suddivisione è obbligatoria quando: (a) vi sono creditori con garanzie personali o reali prestate da terzi (ad es. fideiussioni); (b) il piano prevede continuità; (c) il piano è liquidatorio e alcune categorie di creditori privilegiati non ricevono il pagamento integrale oppure alcuni vengono soddisfatti anche con beni anziché denaro. Questo meccanismo tutela le posizioni giuridiche differenziate dei creditori e richiama la disciplina del piano attestato del consumatore.
  3. Protezione del patrimonio (misure sospensive): al ricorso per concordato minore il giudice può (e solitamente lo fa) estendere le misure protettive previste per il concordato preventivo, sospendendo le esecuzioni individuali e i pignoramenti in corso fino all’omologa. Ciò tutela i beni del debitore durante la trattativa con i creditori. Tali misure sono disposte nel decreto di apertura (con la pubblicazione in Reg. Imprese).
  4. Registrazione dell’atto: il ricorso (domanda) di concordato minore, contenente piano e proposta, deve essere depositato telematicamente presso il Tribunale competente. Contestualmente il Tribunale ne dispone la pubblicazione sul Registro delle Imprese (come per il concordato preventivo). Se il piano prevede trasferimenti di immobili, si trascriveranno gli atti nel pubblico registro.
  5. Documentazione da allegare: la domanda deve essere corredata da un pacchetto documentale completo: bilanci degli ultimi 3 esercizi (o ultimi esercizi disponibili), scritture contabili e fiscali, dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, relazione economico-finanziaria aggiornata, elenco creditori con importi e grado di prelazione, la documentazione sui contratti di affitto (se rilevante), e informazioni reddituali del nucleo familiare del debitore (se persona fisica). Se presenti atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni, anche questi vanno allegati. L’OCC verifica preliminarmente la completezza dell’istruttoria contabile e giuridica.
  6. Richieste per il mutuo: in caso di concordato in continuità (ossia con prosecuzione dell’attività), la norma ora prevede anche per il concordato minore la possibilità di mantenere il piano di ammortamento di un mutuo ipotecario concesso sul bene strumentale (es. fabbricato ad uso officina) o, secondo la più recente modifica legislativa, anche sulla prima casa del debitore. Ciò significa che, se il debitore ha già pagato le rate scadute (o ottiene autorizzazione del Tribunale) e l’OCC attesta che il credito ipotecario verrebbe integralmente soddisfatto dalla vendita a valore di mercato, si possono continuare a pagare le rate residue senza estinguere l’ipoteca. Questa facoltà aiuta a non gravare la liquidità del debitore.

Fasi della procedura

Il percorso del concordato minore si articola in queste fasi fondamentali:

  1. Apertura: il debitore deposita la domanda al Tribunale competente (sede del centro principale degli affari, art. 27 CCII), con tutti gli allegati di cui sopra. Il Tribunale verifica l’ammissibilità formale e l’esistenza dei presupposti (competenze, stato di sovraindebitamento). Viene emesso decreto di apertura e, su richiesta del debitore, può disporsi la sospensione delle esecuzioni individuali fino alla omologazione. Il decreto è pubblicato nel Registro delle Imprese. In questa fase l’OCC raccoglie le informazioni necessarie ma non ci sono udienze pubbliche tra il debitore e i creditori (il procedimento è prevalentemente scritto).
  2. Comunicazione ai creditori: con il decreto di apertura il Tribunale fissa un termine (non superiore a 30 giorni) entro il quale l’OCC – su incarico del Giudice – notifica a tutti i creditori ammessi (chirografari, privilegiati, obbligazionisti, ecc.) la proposta del piano e la domanda, invitandoli a esprimere per iscritto la loro adesione o il rifiuto e a presentare eventuali contestazioni. A differenza del concordato preventivo, non ci sono udienze preliminari di ammissione; si procede per corrispondenza gestita dall’OCC.
  3. Raccolta adesioni e classi: l’OCC raccoglie le dichiarazioni dei creditori (adesione / diniego / voto), verifica i crediti documentati e li aggrega in classi se previsto. Se le classi sono obbligatorie (es. creditori con garanzie diverse), l’OCC le compone sulla base delle indicazioni del debitore. Al termine, l’OCC redige l’elenco dei creditori ammessi al voto con le percentuali di soddisfazione previste.
  4. Votazione: la proposta si intende approvata se raccoglie l’adesione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi a voto, secondo le regole ordinarie del concordato preventivo (salvo diverse previsioni nel CCII). Se ci sono classi, va raggiunta la maggioranza per classe e globalmente (c.d. voto delle classi). In sostanza, più del 50% in valore dei crediti dichiara adesione. Se mancano le adesioni necessarie o c’è contenzioso rilevante, i creditori possono opporsi al piano (tramite reclamo).
  5. Omologazione: se il piano è approvato, il debitore chiede al Tribunale l’omologazione del concordato. Il Giudice verifica la regolarità procedurale (completezza documenti, rispetto delle leggi imperative, regolarità delle votazioni) e valuta la fattibilità economico-finanziaria del piano. Accerta in particolare che il trattamento riservato ai creditori privilegiati e chirografari sia almeno pari a quello ottenibile in liquidazione (per non violare il divieto di prelazione alterata). Se tutto è regolare, emette la sentenza di omologazione e conclude la procedura. Dal momento dell’omologazione, le obbligazioni e atti esecutivi pendenti (pignoramenti, sequestri ecc.) restano sospesi; il debitore inizia ad eseguire il piano concordato.
  6. Esecuzione ed esdebitazione: il debitore deve eseguire il piano entro i termini previsti dal piano stesso (normalmente più lunghi rispetto a una liquidazione). Alla conclusione dell’esecuzione (o anche parzialmente), il debitore può chiedere l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti, se ha agito in buona fede e rispettato gli impegni. L’esdebitazione è prevista dal Codice per il concordato minore (analogamente al piano del consumatore e alla liquidazione controllata) a certe condizioni di meritevolezza. Ottenuta l’esdebitazione, il debitore riparte senza macchia sui debiti precedenti.

Se il concordato minore fallisce (piano non approvato o non omologato, insuccesso attuazione), il Tribunale può liquidare i beni del debitore (liquidazione controllata) o, per le imprese non minori, eventualmente passare alla liquidazione giudiziale/fallimento. La procedura è comunque negotiata, non liquidatoria: è il debitore che conduce il processo negoziale, con l’ausilio del gestore, per strappare un accordo ai creditori.

Caratteristiche della proposta di concordato e trattamento dei creditori

  • Contenuto della proposta: libero. Il debitore indica come intende soddisfare i creditori (in misura fissa o percentuale), tempi di pagamento, trasferimenti di cespiti, eventuale cessione di azienda, ecc. Nel concordato minore con continuità, di regola si presenta un piano “finanziario + industriale”, mentre nel concordato liquidatorio il piano può prevedere solo la liquidazione del patrimonio. È però ammesso un piano misto.
  • Classi dei creditori: come detto, possono (e talvolta devono) essere formate. Esempio: i creditori privilegiati (es. Erario) e chirografari vanno generalmente distinti; lo stesso vale per creditori garantiti da terzi o per creditori che accettano pagamenti in natura. I trattamenti sono omogenei all’interno della classe.
  • Crediti privilegiati e garantiti: il piano deve garantire almeno il valore dei privilegi in caso di liquidazione (si deve cioè accantonare quanto realizzeranno in vendita i beni che gravano). Secondo l’art. 75 CCII (c.1), i creditori privilegiati/garantiti possono essere soddisfatti anche parzialmente, purché l’OCC attesti che riceveranno almeno quanto avrebbero in liquidazione. In pratica, si calcola il ricavato stimato dai beni (o dagli atti soggetti a prelazione) e si assicura ai privilegiati quella quota. Nel concordato minore con continuità l’art. 75(3) autorizza espressamente a mantenere “fuori dal piano” il bene strumentale e il relativo mutuo, proseguendo i pagamenti delle rate (condizione: debitore regolare o autorizzato dal giudice). Con il D.Lgs. 136/2024 questa possibilità è stata estesa anche alla casa di abitazione principale del debitore.
  • Crediti chirografari: anche in caso di suddivisione in classi, i chirografari (creditori ordinari) vanno trattati secondo quanto previsto dall’art. 75 CCII: devono ottenere almeno quanto avrebbero in liquidazione. Se alcuni crediti privilegiati vengono pagati non integralmente, occorre isolare i tributi e contributi in una classe separata. In ogni caso, il piano non può ledere l’ordine delle prelazioni: creditori di grado superiore (es. istituti di previdenza) devono essere soddisfatti in maniera non inferiore a quelli di grado inferiore o ai chirografari omogenei.
  • No alterazione di prelazione: come per ogni concordato, vige il principio secondo cui il piano non può ribaltare l’ordine legale dei crediti. Se un creditore privilegiato (o ipotecario) accetta di percepire meno di quanto gli spettava, l’OCC deve attestare che il sacrificio non lede gli interessi dei creditori di rango inferiore.

Start-up innovative: requisiti e specialità

Le start-up innovative sono società di capitali (anche cooperative) con azioni/quote non quotate, che possiedono specifici requisiti (art. 25 DL 179/2012 e s.m.i.). Ad oggi essi comprendono:

  • Essere PMI (in base alla definizione CE 2003/361).
  • Costituite da non più di 60 mesi (in luogo dei precedenti 48).
  • Residenza in Italia o UE/SEE con sede produttiva in Italia.
  • Limiti di fatturato: dal 2° anno in poi il valore della produzione annua non superiore a 5 milioni.
  • Dividendi: non devono aver distribuito utili.
  • Oggetto innovativo: sviluppo e commercializzazione di prodotti/servizi ad alto valore tecnologico, con esclusione di attività prevalentemente di “agenzia e consulenza”.
  • Spese R&S o personale qualificato o proprietà intellettuale: almeno uno dei criteri di innovatività (R&S ≥15% del fatturato, alto contenuto di dottori o laureati, titolarità di brevetti o software).
  • Altri vincoli: non deve derivare da scissione/fusione o cessione azienda.

La sezione speciale del Registro delle Imprese raccoglie le società che si autodefiniscono start-up innovative. L’iscrizione è condizione necessaria per godere dei benefici (esonero concorsuale triennale/quadriennale), ma – come richiamato – non basta. In sede giudiziaria (anche prefalimentare) può essere verificata in modo puntuale l’effettivo possesso dei requisiti. Ciò significa che, prima di promuovere qualsiasi procedura, è opportuno che il legale rappresentante sia sicuro di avere documentazione che dimostri le spese in R&S, le eventuali licenze, la composizione del personale qualificato, ecc. La Cassazione n. 21152/2022 chiarisce che l’iscrizione da sola non esclude il fallimento/concordato: conta la realtà economica sottostante.

Esclusione dalla liquidazione giudiziale: fino al quinto anno dall’iscrizione, la start-up innovativa è esente dalle ordinarie procedure concorsuali (art. 31 DL 179/2012). Il CCII riprende questa disciplina (art. 2, 1-ter, lett. c) definendo le start-up come “non fallibili”. Tuttavia, se il debitore è insolvente e i requisiti non sono realmente sussistenti, i creditori possono comunque istituire una liquidazione giudiziale: anche per questo, la posizione è sottoposta a verifica severa.

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

Dalla linearità di durata a 60 mesi: la Legge 193/2024 ha allungato da 48 a 60 mesi il periodo massimo di iscrizione come start-up. Inoltre, sono stati introdotti meccanismi di estensione fino a 5 anni (o oltre, per il cosiddetto “scale-up”) se la società continua a rispettare criteri premiali (Aumento R&S, contratti con PA, ricavi +50%, riserva patrimoniale da finanziamenti, brevetto). Ciò permette a molte start-up in proiezione di crescita di mantenere più a lungo i benefici delle agevolazioni, anche di accesso alle procedure semplificate.

Impatto sul concordato minore: sotto il profilo pratico, una start-up innovativa che ricorra al concordato minore deve tenere presente:

  • Deve essere rientrata nei limiti dimensionali (minore impresa). Se è “grande”, invece, può scegliere il concordato preventivo ordinario (senza limite di 20 mln di debiti) oppure la liquidazione giudiziale in alternativa.
  • I crediti posti in prelazione sull’eventuale proprietà intellettuale (brevetti, licenze di software) vanno trattati come beni strumentali; non possono essere espunti dal piano perché, in concordato minore, vige la regola della continuazione del mutuo sul bene strumentale (art.75, c.3 CCII).
  • Se invece la start-up ha contratto un mutuo sulla propria abitazione principale, grazie al correttivo-ter potrà, sotto condizioni, continuare a pagarlo senza estinguere l’ipoteca. Prima della modifica, tale possibilità era riservata ai mutui sui beni strumentali; ora è stata estesa a tutti i contratti ipotecari sulla prima casa.
  • Importante la verifica del possesso dei requisiti di innovatività anche da parte del Tribunale: se un creditore dovesse contestare l’effettiva natura innovativa (ad es. dubbi sulla percentuale di R&S o sulla titolarità di brevetti), il tribunale controllerà documentazione e dichiarazioni. Il piano potrebbe subire rallentamenti se bisogna chiarire prima questa questione.

Vantaggi e vincoli per il debitore

Vantaggi principali del concordato minore per una start-up innovativa (o altro debitore non sottoposto a procedura maggiore) dal punto di vista del debitore:

  • Continuità aziendale: se il piano è in continuità, il debitore può mantenere l’attività, sia direttamente (professionista, imprenditore commerciale) sia indirettamente (conferimento, affitto d’azienda a terzi). Ciò tutela posti di lavoro, relazioni commerciali e il valore strategico dell’impresa innovativa.
  • Autonomia gestionale: a differenza della liquidazione controllata, il debitore resta titolare della gestione ordinaria (salvo provvedimenti restrittivi del giudice), guidando la preparazione del piano con l’OCC.
  • Sospensione delle esecuzioni: dal decreto di apertura fino a omologazione i creditori non possono agire singolarmente (salvo casi specifici), il che consente tempo per negoziare e ristrutturare.
  • Esdebitazione: al termine del concordato con esito positivo, se il debitore ha cooperato, i debiti residui vengono cancellati (fresh start). Questo strumento di “pulizia” è particolarmente apprezzato per riprendere l’attività senza gravami passati.
  • Flessibilità nella proposta: il debitore può offrire soluzioni creative (es. equity crowfunding, cessione parziale di quote, contratti misti), rendendo il piano più appetibile ai creditori e meno penalizzante per sé.

Vincoli e rischi:

  • Termini e verifica: se il piano non ottiene l’approvazione di almeno il 50% dei creditori (per valore), la procedura fallisce. Il debitore corre quindi il rischio di avviare una procedura che può non concludersi positivamente.
  • Condizioni di fattibilità: il Tribunale esige che il piano sia effettivamente realizzabile. Se risulta troppo ottimistico o la liquidità è insufficiente, l’omologa può essere negata.
  • Partecipazione creditori garantiti: il debitore deve ottenere il consenso di creditori ipotecari o di garanzia in alcuni casi, specialmente se intende continuare i pagamenti “fuori dal piano” (debito sulla casa). Se il creditore ipotecario non acconsente a proseguire, si potrebbe dover rimborsare anticipatamente o trovare alternative.
  • Costi e impegno: la procedura richiede onorari (OCC e professionista) e una gestione attiva del debitore (collaborazione, documenti contabili, mediazione con creditori).
  • Sviluppo dell’attività: l’imprenditore deve continuare a produrre reddito in linea con il piano; in caso di nuove gravi difficoltà (es. un cliente importante che fallisce) potrebbero ripresentarsi problemi per l’esito del concordato.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Confronto tra strumenti di composizione della crisi (scelta del debitore)

Strumento Legittimati Caratteristiche principali Soglia Debiti Esdebitazione
Concordato minore Imprenditori individuali, professionisti, agricoltori, start-up innovative (sottosoglia) Piano proposto dal debitore, omologato dal tribunale, senza giudice delegato; può essere in continuità o liquidatorio. Vote formale per classi di creditori; può proseguire mutuo casa/azienda (art. 75). Debiti ≤ 20 mln (impianto CCII; art. 2, lett. d CCII) Sì (al termine con merito)
Concordato preventivo (ordinario) Imprese di dimensioni maggiori, compresi gli oltre-soglia (anche start-up non minori) Procedura concorsuale in tribunale con giudice delegato; può essere in continuità o liquidatorio; richiede voto assembleare e pubblicazione più complessa. Offre più tutela in caso di asset complessi. Nessun limite di debito; è strumento “maggioritario” Sì (con similarità concordato minore)
Accordo di ristrutturazione del debito (ADR) Imprese con bilanci certificati (>debito minimo) Strumento giudiziale per piani approvati da almeno 60% creditori; se ratificato dal Tribunale, vincola anche i dissenzienti (efficacia esdebitante estesa). Non prevede esdebitazione automatica. Debiti elevati (no tetti); piani valutati sui bilanci No (si risolvono solo debiti contrattuali, non tributi; non libera da tutti i debiti)
Liquidazione controllata Debitori “sottosoglia” insolventi (anche consumatori) Vendita dei beni per soddisfare creditori. Gestore nominato dall’OCC; plus: tempi accelerati rispetto a liquidazione giudiziale. Fine della procedura: s.b. esdebitazione residui se meritevoli. Debiti ≥ €50.000 (anche 30k per creditori) Sì (per parte di debiti soddisfatti se onesti)

Tabella 2 – Classi obbligatorie nel concordato minore

Opportunità unica

partecipa alle aste immobiliari.

 

  • Garanzia da terzi (fideiussori, avalisti): devono avere classe separata dagli altri creditori ordinarî.
  • Concordato in continuità: tutte le classi di creditori (privilegiati o meno) vanno divise; in particolare tributi/previdenziali (se pagati parzialmente) vanno in classe apposita.
  • Concordato liquidatorio: se crediti tributari/previdenziali non pagati interamente, questi hanno classe propria; se ci sono pagamenti in natura (cesioni di immobili/beni), i creditori corrispondenti formano una classe distinta.

Tabella 3 – Requisiti dimensionali dell’“impresa minore” (art.2 CCII, lett. d)

Parametro Limite massimo
Attivo patrimoniale (totale) € 300.000
Ricavi totali (fatturato) € 200.000
Debiti complessivi (anche non scaduti) € 500.000

Tabella 4 – Requisiti della start-up innovativa (art. 25 DL 179/2012 e s.m.i.)

  • Micro/PMI (def. UE 2003/361)
  • Tempo dalla costituzione: ≤ 60 mesi
  • Sede: Residente in Italia (o UE/SEE con filiale in Italia)
  • Fatturato: ≤ 5 milioni annui (dal 2° esercizio in poi)
  • Utili: no distribuzione di utili finora
  • Oggetto sociale: R&S e produzione di prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico; non attività prevalente di consulenza
  • Ulteriori (almeno uno): spese R&S ≥15% fatturato; almeno 1/3 dipendenti con titolo di dottorato o laurea + 3 anni di ricerca; titolarità di almeno un brevetto o software originale.

Domande e risposte (FAQ)

  • D. Chi può chiedere il concordato minore?
    R. Solo soggetti non fallibili: imprenditori individuali (artigiani, commercianti), professionisti con partita IVA, agricoltori, piccole società, start-up innovative (se nei limiti dimensionali). Non può accedervi il consumatore “puro” né enti pubblici. Tra le start-up, sono escluse solo quelle che hanno superato i limiti di “impresa minore”: queste ultime devono rivolgersi al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale (art. 37 CCII).
  • D. Differenza principale tra concordato minore e concordato preventivo?
    R. Il concordato minore è semplificato: non richiede un giudice delegato, le votazioni avvengono per iscritto, e sono ammessi solo debiti più contenuti (fino a 20 milioni). I creditori di fatto votano attraverso l’OCC. È riservato a soggetti meno strutturati (piccole imprese, professionisti, start-up). Il concordato preventivo ordinario, invece, è per società più grandi e prevede udienze, tribunale specializzato e maggiori garanzie procedurali.
  • D. Cosa succede ai debiti pubblici (tributi/contributi) nel concordato minore?
    R. I debiti verso l’Erario o enti previdenziali, se privilegiati, devono essere soddisfatti almeno nella misura garantita dalle norme (simile al concordato preventivo). Se pagati parzialmente, vanno in una classe separata e riceveranno almeno la quota che avrebbero dalla vendita degli attivi (principio del trattamento minimo garantito). Se sono degradati a chirografari (es. per incapienza), possono venire equiparati agli altri creditori chirografari a parità di trattamento. Il piano non può offrire alle entrate tempi o garanzie peggiori rispetto agli altri creditori dello stesso rango.
  • D. Quali debiti posso includere nel piano?
    R. In linea di massima tutti i debiti esistenti alla data dell’istanza (professionali, bancari, leasing, cartelle esattoriali, ecc.) sono rilevanti. Possono essere inclusi anche debiti scaduti o non scaduti. Unica eccezione: i debiti verso il fisco o previdenza che la legge obbliga a pagare integrali (p.e. ritenute Erario). In un concordato minore il debitore può anche rinunciare all’eventuale risarcimento del pregiudizio per atti di straordinaria amministrazione (fatti solo negli ultimi 2 anni) usati come credito. Se ci sono crediti di terzi (conto deposito cauzionale, locazione), il debito resta fuori dal piano ma non si considerano nel calcolo del passivo.
  • D. Che succede se un creditore si oppone o contesta il piano?
    R. Dopo la sua approvazione, chi non aderisce o si oppone può proporre reclamo al Tribunale (in alcuni casi entro 20 giorni). Il giudice valuta le contestazioni prima di omologare il piano. Se rileva vizi di forma o di sostanza (es. piano irrealistico), può rigettare il concordato o chiedere modifiche. Anche i creditori in classe separata (es. ipotecari) devono manifestarsi, e il debitore è incentivato a trovare loro un accordo preventivo (c.d. pre-accordo) per evitare intoppi.
  • D. Come si ottiene l’esdebitazione e quando non è concessa?
    R. L’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui non pagati) è automatica a norma di CCII se il concordato minoritario si conclude positivamente. Tuttavia, per ottenere formalmente l’esdebitazione il debitore deve dimostrare di aver agito secondo le regole (ad es. reso tutti gli atti richiesti, non avere dichiarato false informazioni, non avere dolosamente causato la crisi). Se ci sono dubbi di frode o malafede, il Tribunale può negarla. In sostanza, il debitore deve essere “meritevole” (buona fede, collaborazione).
  • D. Posso mantenere il pagamento di un mutuo sulla mia casa?
    R. Sì, grazie a una disposizione recente (D.Lgs. 136/2024). Se il mutuo è ipotecario sulla prima casa del debitore, il piano può includere il proseguimento delle rate residue a scadenze convenute, anziché estinguere il debito, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (1) il debitore ha già onorato tutte le rate scadute (o ottiene dal Tribunale un’autorizzazione a regolarizzare i pagamenti arretrati); (2) l’OCC attesta che, qualora si vendesse l’immobile a valore di mercato, il credito ipotecario verrebbe integralmente soddisfatto; (3) il piano non danneggia gli altri creditori (ossia la continuazione del mutuo non riduce la quota che questi ultimi otterrebbero in liquidazione). In precedenza, la legge (art. 75, c.3 CCII) consentiva analoga facoltà solo per i beni strumentali. Ora vale anche per l’abitazione principale. Se non si rispettano queste condizioni (o il creditore ipotecario non acconsente), sarà necessario prevedere la liquidazione dell’immobile.
  • D. Il concordato minore prevede un termine massimo entro cui il piano deve essere eseguito?
    R. Il piano può stabilire tempistiche lunghe (di solito superiori ai 5 anni, anche a rate mensili o annuali). Non c’è un termine prefissato dalla legge, ma il Tribunale controllerà che il piano sia ragionevole (p.e. non 30 anni!). In genere, i piani durano da 3 a 10 anni a seconda dei debiti e delle prospettive di ripresa. Durante l’esecuzione il debitore presenta periodicamente rendiconti al gestore/OCC. Alla scadenza finale, gli eventuali debiti residui vengono cancellati con l’esdebitazione (se concessa).
  • D. Se il concordato minoritario fallisce, cosa succede?
    R. In caso di mancata approvazione o omologazione, il fallimento (liquidazione giudiziale) non è automatico come nel concordato preventivo. Il Tribunale può dichiararlo solo su richiesta di interessati (creditori o debitore) e dopo aver accertato l’insolvenza. Tuttavia, il debitore non fallisce “di diritto” se non ottiene il concordato minore; può ancora tentare altre strade (ad es. liquidazione controllata). Spesso il giudice orienta l’azienda verso la liquidazione controllata, la quale è comunque attivabile dai creditori. La differenza è che, essendo start-up, se sono ancora nel periodo di sospensione (5 anni) non possono essere dichiarate fallite nei primi anni.

Simulazioni pratiche (esempi di concordato minore per start-up)

Esempio 1 – Start-up innovativa “GreenSoft S.r.l.”
Profilo: Società software (PMI) fondata 4 anni fa, con 4 dipendenti tra cui 2 dottori di ricerca. Attivo 280.000€, fatturato 180.000€, debiti complessivi 450.000€. Rientra nei requisiti di start-up innovativa (66% del personale con dottorato) e tra le imprese minori (sotto soglia). Lo stato patrimoniale mostra un mutuo aziendale sulla sede (capannone) con residuo 100.000€, scadenza in 10 anni. La società ha perdite di 60.000 € negli ultimi due esercizi e non riesce a pagare le fatture: si dichiara in sovraindebitamento.

Soluzione proposta: GreenSoft avvia la procedura presso l’OCC. Il piano concordatario prevede:

  • Continuità aziendale: si mantiene l’attività di sviluppo software, puntando a un nuovo contratto di fornitura in R&S con un cliente pubblico entro 6 mesi.
  • Pagamento debiti: i creditori chirografari (fornitori generici per 200.000€) vengono invitati a una classe, con proposta di riconoscere 40% delle ragioni in 8 annualità. I creditori privilegiati (Erario 50.000€, INPS 30.000€) formano un’altra classe, con offerta di 50% in 5 anni, decorrenza da redditi futuri. I crediti bancari (Banca X: residuo mutuo 100.000€ sul capannone) formano classe separata; la proposta prevede di continuare a pagare le rate residui secondo il piano originario di mutuo (tipo ammortamento), anziché estinguere il debito. Poiché il piano è in continuità, i creditori ipotecari acconsentono (sarebbe vantaggioso se la società riparte). L’OCC attesta che, vendendo il capannone a valore di mercato (120.000€), il mutuo sarebbe saldato; pertanto, il mantenimento delle rate non danneggia gli altri creditori.
  • Risorse esterne: GreenSoft simula un piccolo prestito da un business angel di 50.000€ (classico apporto esterno) per far fronte a esigenze di cassa iniziali. Questo importo rientra nel piano come “contributo di terzi” e viene conteggiato tra le risorse disponibili.
  • Piano economico: nel prospetto allegato, la start-up prevede di ridurre i costi fissi (riduzione del 50% dei costi di affitto trasferendo l’attività in smart-working e vendendo una parte dell’ufficio) e di ottenere un incremento dei ricavi del 30% annuo grazie al nuovo cliente pubblico.

Esito: I creditori approvano il piano con maggioranza (45% per i fornitori chirografari, 100% per banche, 80% per tributi) e il Tribunale omologa il concordato. GreenSoft riprende l’attività, incassa i nuovi contratti e onora le rate del mutuo tramite incassi futuri. Alla fine del piano (8 anni) l’eventuale residuo debitorio non coperto per i fornitori viene cancellato con l’esdebitazione, liberando i soci dal debito residuo. Il capannone rimane di proprietà dell’impresa.

Esempio 2 – Professionista startupper
Profilo: Mario Rossi, dottore commercialista con partita IVA, ha costituito 2 anni fa una s.r.l. start-up innovativa di servizi finanziari. Ricavi annui 120.000€, attivo 200.000€, debiti 300.000€ (clienti, fornitori e tributi). È in crisi per mancati pagamenti di alcuni clienti.
Soluzione proposta: Il professionista deposita il concordato minore individuale tramite OCC (anche il professionista può farlo perché imprenditore individuale). Progetta: pagamento rateale dei fornitori (30% in 6 anni), cessione a terzi di una minoranza di quote sociali (utile ai fini del pagamento immediato di una parte dei debiti). Poiché non ci sono mutui sulla casa né beni strumentali cospicui, tutti i creditori sono chirografari e possono formare un’unica classe. Il Tribunale omologa il piano. Terminate le rate, Mario ottiene l’esdebitazione.

Esempio 3 – Start-up innovativa sopra soglia
Profilo: “BioTech S.p.A.”, start-up biotech con attivo 2 milioni, ricavi 1,5 milioni, debiti 3 milioni (tra cui fornitori esteri e mutui). Costituita 4 anni fa, è iscritta come start-up innovativa. Supera i limiti di cui all’art. 2, c.1, lett. d) CCII.
Nota: Questa impresa non può ricorrere al concordato minore (richiesto da CCII per le “imprese minori”). Potrà comunque scegliere se avviare la procedura di concordato preventivo o, forse più opportunamente, l’accordo di ristrutturazione del debito (data la complessità e l’entità del debito). Se ha fiducia nel mercato, potrebbe tentare un concordato ordinario in continuità, cercando l’investimento di un fondo di venture capital come apporto esterno. In ogni caso, il “punto di vista del debitore” vuole evidenziare che solo perché è una start-up innovativa, BioTech non è esclusa da fallimento: dopo 5 anni può essere dichiarata insolvente se non mantiene i requisiti o se fallisce il concordato.

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 

Questi esempi mostrano come, sul piano pratico, il debitore prepara il piano, coinvolge l’OCC, negozia con creditori e procede verso l’omologazione. Le simulazioni aiutano a visualizzare i vari step (formazione classi, voto, effetti protettivi) e il ruolo di OCC e Tribunale.

Conclusioni

Dal punto di vista del debitore (in particolare start-up innovativa), il concordato minore rappresenta un’opportunità significativa per superare la crisi preservando l’attività. L’accesso alla procedura richiede pianificazione, completezza documentale e assistenza di un professionista esperto. Il legislatore ha introdotto di recente nuove regole favorevoli (estensione mutui, estensione temporale dello stato di start-up, ammessi concordati preventivi anche per le startup più grandi). Tuttavia, occorre tenere presente l’onere di dimostrare la situazione e i requisiti in tribunale (come sottolineato da Cass. 21152/2022). Il debitore resta responsabile di proporre un piano realistico che non pregiudichi i diritti dei creditori.

Le fonti normative richiamate (CCII, D.Lgs. 136/2024, DL 179/2012, L. 193/2024) devono essere consultate per la disciplina aggiornata. A esse si affiancano sentenze (di Cassazione e di merito) e dottrina giuridica (articoli, guide operative) che interpretano e applicano la legge. In questa guida abbiamo cercato di unire il dettaglio giuridico con esempi concreti, per fornire all’avvocato, all’imprenditore e al debitore uno strumento completo e aggiornato sull’uso del concordato minore nelle start-up innovative.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), Titolo IV, Capo II, Sez. III (artt. 74-83).
  • D.Lgs. 136/2024, art. 20 e ss., correttivo-ter del Codice della crisi (in particolare introduzione comma II-bis art. 75 sul mutuo sulla casa).
  • Legge 221/2012 (conv. DL 179/2012), art. 25 co.2 (definizione start-up innovativa).
  • Legge 193/2024, art. 28 (modifiche definizione start-up: PMI, 60 mesi, altro).
  • Codice civile, art. 2086 (obblighi gestori), art. 2486 (responsabilità).
  • Cass. civ. 4 luglio 2022, n. 21152 – requisiti sostanziali start-up (Unijuris).
  • Cass. civ. 16 gennaio 2024, n. 1587 – conferma principi di Cass. 21152/22.
  • Trib. Firenze 29/11/2024, n. 249 – liquidazione controllata e verifica requisiti start-up (Monica Mandico).
  • Trib. La Spezia 21/9/2023, est. Barbuto – mutuo ab. principale nel concordato minore (caso analizzato da “ilCaso”).

Anche le start-up innovative, se sovraindebitate ma ancora attive, possono accedere al concordato minore: una procedura pensata per ristrutturare i debiti e continuare l’attività.
Fatti aiutare da Studio Monardo per presentare un piano sostenibile e salvare il tuo progetto imprenditoriale.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Valuta se la tua start-up ha i requisiti per accedere al concordato minore
📑 Ti assiste nella redazione del piano, prevedendo il pagamento parziale dei debiti compatibilmente con le risorse disponibili
⚖️ Presenta la domanda al Tribunale tramite l’OCC e segue la procedura sino all’omologazione
✍️ Ti difende in caso di opposizione dei creditori o contestazioni sul piano
🔁 Ti supporta nel rilancio della tua attività e nella gestione dei rapporti bancari e fiscali

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in crisi d’impresa e ristrutturazione del debito per microimprese e start-up
✔️ Consulente per imprenditori digitali e startupper in difficoltà
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

Il concordato minore è uno strumento flessibile e adatto anche alle start-up innovative che vogliono superare una fase di difficoltà senza chiudere.
Con l’assistenza dell’Avvocato Giuseppe Monardo puoi difendere la tua impresa, i tuoi investimenti e il tuo futuro.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Richiedi prestito online

Procedura celere