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La Ue taglia il costo dell’energia per le imprese energivore. “È compatibile con gli aiuti di Stato”


La Commissione ritiene che, affinché gli aiuti di Stato siano proporzionato, “tali riduzioni non devono comportare un prezzo ridotto inferiore a 50 EUR/MWh per il consumo ammissibile”.

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La Commissione europea ha deciso di aiutare le imprese energivore europee modificando la normativa sugli aiuti di Stato. Per il momento si tratta di una bozza che deve ricevere ancora il via libera di Bruxelles (probabilmente oggi).

TROPPO RISCHIO CHE LE IMPRESE DELOCALIZZINO

“Le misure delineate nel Clean Industrial Deal trasformeranno l’economia dell’Unione in linea con gli ambiziosi obiettivi climatici dell’UE. Finché la decarbonizzazione del sistema elettrico dell’Unione non si tradurrà pienamente in una riduzione dei prezzi dell’elettricità, le industrie dell’Unione continueranno a sostenere costi più elevati rispetto ai concorrenti di giurisdizioni con politiche climatiche meno ambiziose”, è la premessa dell’esecutivo Ue.

Secondo cui “questa situazione pone particolari problemi ai settori particolarmente esposti alle tensioni internazionali e fortemente dipendenti dall’elettricità per la creazione di valore. I prezzi elevati dell’elettricità aumentano il rischio che queste industrie delocalizzino al di fuori dell’Unione in luoghi dove le normative ambientali sono assenti o meno ambiziose. Inoltre, i costi elevati dell’elettricità rischiano di scoraggiare l’elettrificazione dei processi produttivi, che è fondamentale per il successo della decarbonizzazione dell’economia dell’Unione”.

Per attenuare questi rischi e gli impatti negativi sull’ambiente, gli Stati membri, ha quindi deciso l’Ue “possono concedere sgravi temporanei sul prezzo dell’elettricità per le imprese attive nei settori economici interessati”.

GLI AIUTI SOTTO FORMA DI SGRAVI TEMPORANEI SUI PREZZI DELL’ELETTRICITÀ COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO

Per questo la Commissione Ue “considererà compatibili con il mercato interno, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti sotto forma di sgravi temporanei sui prezzi dell’elettricità per le imprese che operano in settori in cui tali rischi sono particolarmente elevati. Per ottenere un impatto duraturo, i beneficiari sono tenuti a realizzare investimenti che contribuiscano alla transizione energetica e a ridurre i costi del sistema energetico nel medio-lungo periodo (ad esempio, sostituendo i combustibili fossili con le energie rinnovabili)”.

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Bruxelles ha deciso che gli Stati membri “possono concedere riduzioni del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica per una determinata quota di consumo” “indipendentemente dalla fonte di approvvigionamento (autoproduzione, contratti di fornitura di energia elettrica o fornitura di rete)”.

IL CRITERIO DELL’INTENSITA’ ENERGETICA

Il rischio, a livello settoriale, che le attività si spostino al di fuori dell’Unione europea verso luoghi in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose “dipende in larga misura dall’intensità elettrica del settore in questione e dalla sua apertura al commercio internazionale. Ciò vale per i settori (…) per i quali la moltiplicazione dell’intensità commerciale e dell’elettrointensità a livello dell’Unione raggiunge almeno il 2% e la cui intensità commerciale ed elettrointensità a livello dell’Unione è almeno del 5% per ciascun indicatore”.

“Anche un settore o un sottosettore che soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al punto ll3) ma non è incluso nell’elenco di cui a tale punto, sarà considerato ammissibile a condizione che gli Stati membri lo dimostrino con dati rappresentativi del settore o del sottosettore a livello dell’Unione, verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di almeno i tre anni più recenti per i quali sono disponibili i dati”.

GLI AIUTI SARANNO CONCESSI SULLA BASE DI UN REGIME CON UN BILANCIO STIMATO.

Gli aiuti saranno concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato. “Gli Stati membri possono limitare gli aiuti a specifici settori economici in base alla loro esposizione ai costi dell’elettricità o a settori di particolare importanza per l’economia o per la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non portare a una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari. All’interno del settore ammissibile, gli Stati membri devono garantire che la scelta dei beneficiari avvenga sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che gli aiuti siano concessi, in linea di principio, allo stesso modo a tutti i concorrenti dello stesso settore se si trovano in una situazione di fatto simile”, si legge nella bozza della Commissione europea.

LE RIDUZIONI NON DEVONO COMPORTARE UN PREZZO RIDOTTO INFERIORE A 50 EUR/MWH PER IL CONSUMO AMMISSIBILE

Affinché l’aiuto abbia un effetto di incentivazione e prevenga effettivamente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,” deve essere applicato e versato al beneficiario nell’anno in cui sono sostenuti i costi o nell’anno successivo”. La Commissione europea “considererà l’aiuto proporzionato per i beneficiari” “se copre al massimo una riduzione del 50% del prezzo medio annuo del mercato all’ingrosso nella zona di offerta, in cui il beneficiario è stato classificato, per non più del 50% del suo consumo annuo di elettricità, rispettivamente. Il consumo totale annuo di elettricità può essere misurato nell’anno in cui si verifica il costo ammissibile o nell’anno precedente. La Commissione ritiene inoltre che, affinché l’aiuto sia proporzionato, tali riduzioni non devono comportare un prezzo ridotto inferiore a 50 EUR/MWh per il consumo ammissibile”.

I BENEFICIARI DELL’AIUTO DEVONO ESSERE TENUTI A DESTINARE ALMENO IL 50% DELL’IMPORTO DELL’AIUTO PREVISTO DA QUESTA MISURA A TALI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ NUOVE O AMMODERNATE.

Nell’istituire i regimi di aiuto, “gli Stati membri devono definire i tipi di investimenti di cui si possa dimostrare in modo misurabile che contribuiscono ulteriormente a ridurre i costi del settore elettrico, in funzione delle esigenze del mercato e del sistema nello Stato membro in questione, senza comportare un aumento del consumo di combustibili fossili. I beneficiari dell’aiuto devono essere tenuti a destinare almeno il 50% dell’importo dell’aiuto previsto da questa misura a tali investimenti in attività nuove o ammodernate. Le attività di investimento ammissibili possono comprendere, ad esempio, lo sviluppo di capacità di generazione di energia rinnovabile, l’immagazzinamento di energia che influisce sulla domanda di elettricità, misure per aumentare la flessibilità della domanda, miglioramenti dell’efficienza energetica e lo sviluppo di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. Sono ammissibili anche gli investimenti finalizzati all’elettrificazione. Gli Stati membri possono stabilire un elenco più limitato di investimenti ammissibili, ma gli investimenti per aumentare la flessibilità della domanda devono essere ammissibili”.

“Tali investimenti non devono beneficiare di altre misure di aiuto. L’attività di investimento ammissibile deve entrare in funzione entro 48 mesi dalla concessione dell’aiuto ai sensi della presente sezione, a meno che il beneficiario non dimostri allo Stato membro che un termine più lungo è appropriato per motivi tecnici”. Oltre alle regole generali sul cumulo “gli aiuti (…) possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato o aiuto de minimis, o combinati con fondi UE gestiti a livello centrale in relazione alle misure di investimento di cui alla presente sezione”.

AIUTI PER MASSIMO TRE ANNI E NON OLTRE IL 2030

Infine “gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere erogati ai beneficiari per una durata massima di tre anni. I pagamenti non devono avvenire dopo il 31 dicembre 2030”.

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