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Siena, approvato il nuovo regolamento per tutelare il patrimonio culturale e le attività del centro storico e del territorio comunale


Il Consiglio Comunale di Siena, nella seduta che si è tenuta oggi, giovedì 19 giugno, ha approvato la variazione al “Regolamento per la tutela del patrimonio culturale e delle attività del centro storico e del territorio comunale (Zone 1 / 1Bis / 2 / 2 Bis / 3)”. L’atto, illustrato dall’assessore al commercio e alle attività produttive, Vanna Giunti, è stato approvato con diciotto voti favorevoli e nove astenuti da parte dei ventisette consiglieri presenti.

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“Ritengo – ha sottolineato l’assessore – che sia un importante traguardo quello di presentare oggi al Consiglio comunale un Regolamento che ha come obiettivo, e quindi come oggetto, quello della tutela del patrimonio culturale e delle attività del centro storico e del territorio comunale. Questa amministrazione ha voluto, fin dal suo insediamento, porre grande attenzione alla salvaguardia e alla promozione delle aree di particolare interesse del centro storico, patrimonio Unesco, e la sua valorizzazione attraverso un miglior presidio del territorio, anche tramite una più uniforme e diffusa localizzazione degli esercizi commerciali e artigianali, rappresenta un obiettivo strategico”.

“Un regolamento – ha proseguito Giunti – atteso, sopratutto dagli operatori, che a più riprese hanno chiesto interventi in tal senso, alla luce dell’evoluzione economica, sociale e ambientale della nostra città, del Paese, ma anche di un sistema di consumo che cambia con grande rapidità trasformando anche in modo significativo modalità e comportamenti di cittadini, visitatori e turisti. Il processo è stato lungo, ma importante poiché ha visto maturare, in momenti di ascolto e confronto, l’ipotesi definitiva che questa mattina viene presentata e, come ho detto, ha come obiettivi quello della tutela, della conservazione e della valorizzazione del centro storico della città di Siena e che sono, altresì, strettamente connessi al mantenimento del decoro, della fruibilità e della sicurezza dell’intero sito. A tal proposito voglio ringraziare tutti i portatori di interessi che hanno partecipato a questo processo, con il loro significativo e fattivo contributo che ha permesso di mettere a terra uno strumento che, a mio avviso, rappresenta una base importante e un punto di partenza, poiché nulla è scritto nella pietra, tutto è rivedibile, rivalutabile, anche e soprattutto, e mi ripeto, in tempi di trasformazione tanto rapidi come quelli che viviamo”.

“Il regolamento – ha poi spiegato l’assessore Giunti – si divide in sei titoli, di cui il primo è un aggiornamento del precedente regolamento mentre tutti gli altri costituiscono la novità e il miglioramento. ‘Si può fare qualcosa di nuovo se si può fare qualcosa di meglio’ è una citazione del filosofo e architetto Adolf Loos. In sintesi, ogni nuovo elemento o stile in architettura non avrebbe dovuto essere proposto solo per il semplice gusto di novità, ma solo se effettivamente portava un miglioramento funzionale, estetico o tecnico rispetto a quello esistente. Questo è ciò che abbiamo voluto fare”.

Il Regolamento, si legge nell’articolo 1, “contiene disposizioni per la salvaguardia e la promozione delle aree di particolare interesse del centro storico patrimonio Unesco. Il testo dispone limitazioni e propone incentivi per favorire l’insediamento e l’esercizio delle attività economiche operanti in sede fissa e su suolo pubblico con l’obiettivo di promuovere gli elementi caratterizzanti e identitari della comunità. E’ parimenti obiettivo strategico la generale valorizzazione del centro storico Unesco attraverso un miglior presidio del territorio e una più uniforme e diffusa localizzazione degli esercizi commerciali e artigianali”. Il Regolamento contiene, in particolare, “la suddivisione del territorio per la tutela delle aree di particolare interesse, le iniziative per la valorizzazione dei locali sfitti, le disposizioni da osservare per il decoro, le modalità per la concessione di benefici per le nuove attività, la disciplina per le botteghe storiche e le sanzioni”.

Al titolo I del Regolamento si affronta la suddivisione del territorio del Comune di Siena per la tutela delle aree di particolare interesse. “Il territorio – si legge all’articolo 2 – viene suddiviso nelle seguenti Zone: Zona 1 (nucleo del centro storico), Zona 1 bis (comprendente via di Pantaneto, via di San Pietro, via dei Rossi – dal civico 57 al 127 e dal civico 50 al 108 – e via di Camollia), Zona 2 (restante territorio intra moenia, eccetto piazza Caduti Forze dell’Ordine, viale della Vecchia e piazza della Libertà), Zona 2 bis (comprendente piazza caduti Forze Dell’Ordine, viale della Vecchia e piazza della Libertà) e Zona 3 (territorio comunale extra moenia)”.

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Importanti limitazioni sono quelle che riguardano la Zona 1: “È incompatibile – specifica il regolamento all’articolo 3 – l’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. […] È incompatibile […] l’avvio di attività commerciali e/o artigianali di preparazione e/o vendita in forma esclusiva o prevalente di tutti quegli alimenti idonei ad essere immediatamente consumati quali, a titolo esemplificativo: yougurterie, pizzerie al taglio, gelaterie, creperie, friggitorie, paninoteche, piadinerie, kebabberie e sushi shop, nonché le attività di panificazione insistenti su immobili notificati dalla Soprintendenza. È incompatibile […] l’apertura di attività commerciali del settore alimentare, sia esercitate in forma esclusiva che congiunte ad altre attività, con superficie di vendita inferiore a 40 metri quadrati a eccezione di attività che vendano: prodotti di filiera corta del territorio toscano; prodotti di alta qualità dell’eccellenza e tradizione italiana con certificazione di alta qualità biologica, Dop, Igp, Stg, Igt, Doc e Docg del settore agroalimentare. È incompatibile […] l’apertura di attività di money change, phone center, lavanderie a gettone, internet point e money transfer, esercitate in maniera esclusiva o prevalente”. Questa disciplina viene estesa anche alla Zona 1 bis (via di Pantaneto, via di San Pietro, via dei Rossi – dal civico 57 al 127 e dal civico 50 al 108 – e via di Camollia). Agli articoli 4, 5, 6 e 7 viene specificata la disciplina per le altre zone del territorio comunale.

Il titolo II del Regolamento affronta il tema della valorizzazione dei locali sfitti. “L’amministrazione ha facoltà di permettere l’avvio di nuove attività di somministrazione alimenti nella Zona 2” si legge nell’articolo 8, a patto che “le stesse si insedino in locali che abbiano destinazione urbanistica commerciale e risultino sfitti da oltre dodici mesi; il proprietario del fondo sottoscriva un contratto di locazione commerciale […] con una durata minima di sei anni e rinnovo automatico di ulteriori sei anni”.

Il titolo III si occupa delle “Disposizioni per il mantenimento del decoro e altri comportamenti che incidono sul decoro e la sicurezza”. “Tutte le attività operanti nel territorio del Comune di Siena – recita l’articolo 9 – sono tenute al pedissequo rispetto del Piano del colore, quale norma tecnica di attuazione del Regolamento edilizio. Il Piano del colore dispone in particolare in merito a tende, insegne, vetrine, bacheche, infissi e arredi”. In merito al mantenimento del decoro, che viene affrontato nell’articolo 10, “è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all’interno del perimetro del centro storico patrimonio mondiale Unesco, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività: pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande; per i locali sfitti: oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del centro; divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell’attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo, a eccezione di manifesti, locandine e materiale grafico di iniziative patrocinate del comune di Siena; rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi; mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse. […] L’amministrazione ha facoltà di invitare i proprietari dei fondi sfitti a iniziative poste in essere dall’amministrazione comunale per: promuovere l’immagine coordinata della città; migliorare la percezione del decoro e della sicurezza cittadina; attuare iniziative finalizzate alla generale valorizzazione delle attività economiche del centro storico”. L’articolo 11 contiene “Ulteriori disposizioni per la tutela di aree di particolare sensibilità del centro storico”. In particolare, “nelle vie di Camollia, Montanini, Pianigiani, Banchi di Sopra, Banchi di Sotto, Città, Pellegrini, in piazza San Giovanni e nel Campo, nei locali direttamente prospicienti la pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività: commercio al dettaglio del settore di alta moda e/o abbigliamento firmato e/o del made in Italy; librerie; farmacie, nell’ambito della normativa di riferimento; gallerie d’arte e antiquari; arredamento e design; banche e assicurazioni; commercio di oggetti preziosi e orologi; commercio di oggetti d’arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia; commercio al dettaglio di fiori e piante; artigianato tradizionale e artistico; prodotti alimentari; erboristerie; complementi di arredo e articoli da regalo con possibilità di vendita abbinata di prodotti alimentari, esclusivamente confezionati, non vendibili separatamente; cartolerie/cartolibrerie, articoli per disegno, grafica, belle arti; giocattoli di marchi a diffusione nazionale e internazionale, certificati Ce, e giochi d’epoca; tessuti, filati, passamanerie; profumerie; abbigliamento e articoli sportivi; parafarmacie; store monomarca del settore informatico e dell’hi-tech”.

Il titolo IV del Regolamento introduce la “Concessione di benefici a nuove attività che si insediano nel centro storico”. L’articolo 12 indica le finalità del provvedimento: “Il Comune di Siena, al fine di incentivare l’apertura di nuove attività, la locazione di locali sfitti e la rivitalizzazione del centro storico cittadino, […] disciplina la concessione di agevolazioni tributarie a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale nel centro storico del Comune di Siena”. Nell’articolo 13 si individuano i beneficiari: “Sono sostenute con le agevolazioni tributarie previste dal presente titolo le imprese e/o le unità locali di nuova costituzione, intese come quelle che risultano avviate da non più di tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento o successivamente all’entrata in vigore dello stesso. Le stesse debbono avere la sede operativa nel perimetro del centro storico del Comune di Siena”. All’articolo 14 sono elencati i requisiti per l’ammissibilità, all’articolo 15 sono individuate le iniziative ammissibili e i settori di intervento, all’articolo 16 sono specificati gli obblighi del beneficiario, all’articolo 17 è presente il rinvio alla norma e ai regolamenti del settore. Le agevolazioni concedibili sono esplicitate nell’articolo 18: “Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l’attività per un periodo di tempo pari ai primi cinque anni di esercizio della stessa: esenzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (Tari); esenzione dall’Imposta comunale sulla pubblicità e dal Diritto sulle pubbliche affissioni per trenta giorni all’anno”. “Il Comune – prosegue l’articolo 18 – si impegna, attraverso società partecipate, […] a sostenere le attività economiche del centro storico con contributi in conto abbattimento interesse sulle condizioni applicate ai finanziamenti, sia per esigenze di liquidità sia in presenza di investimenti per ristrutturazione dei locali”. Sono previsti, all’articolo 19, anche incentivi economici una tantum: “E’ concesso un contributo una tantum a fondo perduto, previa partecipazione ad apposito bando da pubblicarsi da parte della direzione Commercio e statistica entro 90 giorni l’approvazione del bilancio di previsione, per l’apertura di nuove attività di artigianato artistico, compatibili con la destinazione urbanistica, nelle seguenti lavorazioni: abbigliamento su misura; cuoio pelletteria e tappezzeria; decorazioni; fotografia, riproduzione disegni e pittura; lavorazione del legno; lavorazione di metalli comuni, pregiati e di pietre preziose; fabbricazione di strumenti musicali; lavorazione del vetro e della ceramica; lavorazione della carta. Il contributo […] è aumentato del 50 per cento qualora siano espressamente previste lavorazioni relative ai costumi del Palio: manutenzione delle monture e accessori, riparazione e pittura di bandiere, costruzione di tamburi, scarpe, bandoliere e oggetti in pelle e cuoio, manutenzione e realizzazione armi e armature nonché per fabbricazione di strumenti musicali. Il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento qualora il titolare dell’impresa artigiana richiedente il contributo sia di età inferiore ai trentacinque anni. 4”. La concessione del contributo è sottostante ad alcune condizioni: “il proprietario del fondo sottoscrive un contratto di locazione commerciale ex lege con una durata minima di 6 anni e rinnovo automatico di ulteriori 6 anni; il titolare dell’attività si impegna a non cedere l’attività per almeno cinque anni; in caso di cessazione anticipata dell’attività, il contributo è revocato in modo proporzionale al periodo di attività svolta”. L’articolo 20 introduce l’incentivazione per la riconsegna delle licenze “ex cartolinai”: “Fino al 31 dicembre 2030 è compatibile […] l’apertura di attività di commercio di souvenir nel caso la stessa segua la riconsegna volontaria del titolo abilitativo per il commercio in posteggi fuori mercato collocati nel Campo e in Piazza Duomo (‘ex cartolinai’)”. Gli articoli 21, 22, 23 e 24 si occupano rispettivamente della cumulabilità con altre agevolazioni, della procedura per il riconoscimento delle agevolazioni, delle revoche e della norma finanziaria.

Il titolo V affronta il tema delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi storici. All’articolo 25 si spiega: “Il Comune di Siena riconosce e valorizza le attività commerciali, le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l’istituzione di apposti albi, favorendo la conservazione degli immobili e degli arredi delle sedi delle attività nonché il mantenimento delle peculiari produzioni svolte”. L’argomento viene esplicitato nell’articolo 26: “Il Comune di Siena costituisce gli albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti da almeno trenta anni ad albi ed elenchi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente comma”. L’articolo 27 specifica quali siano le attività storiche di eccellenza: “Sono definite ‘Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza’ le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che: abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell’ambito dei quali non sono computati 18 periodi di interruzione o sospensione non superiori a un anno, un’attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico; siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell’attività storica e con il mantenimento della qualità e dell’eccellenza […]; siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali; abbiano conservato, per quanto possibile, l’aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta; le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da un’elevata qualità progettuale e dei materiali”. Gli articoli 28 e 29 si occupano rispettivamente della normativa regionale e della procedura per l’iscrizione negli albi. Le attività per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche sono contenute nell’articolo 30: “Il Comune di Siena dà adeguata informazione nel sito internet dell’ente delle attività iscritte nei propri albi e attua azioni che a vario titolo possano tutelare, valorizzare e conservare le botteghe storiche. A titolo non esaustivo può: progettare e realizzare attività di comunicazione e promozione; promuovere indagini, studi e ricerche per migliorare la conoscenza del settore; costituire tavoli di lavoro tra soggetti pubblici e privati per coordinare attività e progetti finalizzati; facilitare attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni; indire bandi specifici a supporto del settore; svolgere attività dirette in favore delle botteghe storiche sulla base della normativa vigente”.

Al titolo VI, composto dagli articoli 31, 32, 33 e 34, si elencano sanzioni, provvedimenti e disposizioni finali. In particolare, si dispone l’entrata in vigore del Regolamento “immediatamente dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Siena”.



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