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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI | Studio Mattonai


IN BREVE
VERSAMENTI
Il “Decreto fiscale” proroga il versamento delle imposte per i soggetti ISA al 21 luglio
D.L. 17 giugno 2025, n. 84
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, sancisce il rinvio dei versamenti tributari e ridisegna il regime di deducibilità delle spese di trasferta.
La misura di maggior rilievo riguarda lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”. La data del 30 giugno 2025 viene superata dal differimento al 20 luglio 2025. Tuttavia, poiché questa data cade di domenica, il termine di versamento viene posticipato al 21 luglio 2025.
Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA derivanti dalle dichiarazioni. Questa estensione include anche l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024. Naturalmente, rimane la facoltà di versare entro i successivi 30 giorni, e quindi entro mercoledì 20 agosto, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga interessa un ventaglio significativo di operatori economici, tra cui professionisti e imprese di minori dimensioni soggetti agli ISA, soggetti in regime di vantaggio o forfetario e soci o associati di enti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

ADEMPIMENTI
Decreto “Correttivo-bis” pubblicato in G.U.: novità per CPB e altri adempimenti
D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81
È stato pubblicato nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2025 il D.Lgs. n. 81/2025 “Correttivo-bis” in tema di concordato preventivo e adempimenti tributari, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025.
Il decreto “Correttivo-bis” (noto anche come “Secondo correttivo”) è una misura normativa, approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025, che interviene su diversi aspetti della disciplina tributaria italiana, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema fiscale. Il decreto è entrato in vigore dal 13 giugno 2025.

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TRIBUTI LOCALI
Entro il 30 giugno la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2024
Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2024 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2025.

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TRIBUTI LOCALI
Ravvedimento operoso del versamento IMU
Il pagamento dell’acconto IMU 2025 è scaduto lunedì 16 giugno 2025, mentre quello del saldo scadrà martedì 16 dicembre 2025.
Dopo la scadenza è però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso che, a seguito della riforma del sistema sanzionatorio introdotta dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (invece del 30% applicato in precedenza).
Per il 2025 la sanzione in caso di ravvedimento operoso IMU sarà quindi così calcolata:

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

  • 0,083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente;
  • 4,17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,0% annuo.

DICHIARAZIONI
Invio tardivo della dichiarazione IVA entro il 29 luglio 2025
È scaduto il 30 aprile il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2024. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.
Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 29 luglio 2025 si può validamente inviare il modello IVA 2025 per il 2024, pagando, tramite ravvedimento operoso, la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, e/o la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo.
A partire dal 30 luglio 2025, la dichiarazione annuale IVA per il 2024 non presentata si considera omessa.

AGEVOLAZIONI
Nuovo codice tributo per il credito d’imposta 4.0 per gli investimenti in beni materiali Transizione 4.0
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E
Il credito d’imposta 4.0 per gli investimenti in beni materiali Transizione 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero nel termine “lungo” del 30 giugno 2026, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
Per consentire l’utilizzo, con la risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E è stato istituito il codice tributo 7077, denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Per gli investimenti già avviati entro il 31 dicembre 2024, con acconti pari almeno al 20%, continuerà a essere utilizzato il codice tributo 6936, secondo le disposizioni del D.Dirett. 24 aprile 2024.

IMPOSTE DIRETTE
Sopravvenienze “da sentenza” imponibili nell’anno di imposta della pronuncia
Cassazione, Ordinanza 6 maggio 2025, n. 11917
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 11917 del 6 maggio 2025, ha enunciato che “In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito, o dal disconoscimento di un debito preesistente, in sede giudiziale, devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 e sempreché l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa”.

SOCIETÀ
PEC amministratori: CCIAA in ordine sparso ancora a pochi giorni dalla scadenza
La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone) e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle Imprese, affinché sia annotato quale domicilio digitale di questi soggetti.
A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno 2025 (non espressamente prevista dalla norma ma indicata dal MIMIT) regna ancora l’incertezza: alcune Camere di Commercio, conformemente all’orientamento espresso da Unioncamere e CNN, accettano il fatto che il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore possa coincidere con il domicilio digitale (PEC) della società, altre richiedono invece che ciascun amministratore sia titolare di una PEC personale.

AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive
Fino al 5 agosto alle ore 23:59 sarà possibile, per i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali interessati, inviare le domande per richiedere il credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive svolte nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2023.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma dedicata (https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023-3/) disponibile sul sito del Dipartimento dello sport.
Il contributo in questione, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.
I destinatari dell’agevolazione fiscale sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro Coni), in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpici;
  • svolgano attività sportiva giovanile;
  • siano soggetti beneficiari i cui ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR) relativi al periodo d’imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150mila euro e non superiori a 15 milioni di euro.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (IVA esclusa).
L’incentivo era stato introdotto dall’art. 81 del D.L. n. 104/2020 tra le misure di sostegno all’economia durante la pandemia da Covid-19 ed è stato più volte prorogato. Con la legge di Bilancio 2023 è stato esteso alle campagne pubblicitarie realizzate nel primo e nel terzo trimestre 2023 (art. 1, comma 615, lett. a), legge n. 197/2022).

AGEVOLAZIONI
Sono online le misure correttive per il tax credit cinema
Ministero della Cultura e Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 22 aprile 2025, n. 141
È disponibile sul sito della direzione generale Cinema e audiovisivo (Dgca) del Ministero della Cultura, il decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2025, n. 141, contenente “Modifiche al decreto del Ministero della Cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.
Sul sito sono riportate anche le informazioni in merito alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma DGCOL.

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DICHIARAZIONI
730 precompilato: attenzione al termine del 20 giugno
Fino al prossimo 20 giugno si potranno annullare i 730 precompilati già spediti, laddove il contribuente abbia commesso degli errori o abbia necessità di apportare delle rettifiche.
Una volta annullato il 730, il contribuente dovrà trasmettere una nuova dichiarazione entro il prossimo 30 settembre 2025, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.
Superata la scadenza del 20 giugno, il 730 potrà essere corretto nei termini di presentazione della dichiarazione, tramite “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”, altrimenti, per rettificare la dichiarazione, sarà necessario ricorrere a “Redditi integrativo”.
Con dichiarazione a credito presentata entro il 20 giugno, il lavoratore dipendente “potrebbe” ricevere l’eventuale conguaglio già a luglio. Ma tutto resta condizionato alla tempestività con la quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del sostituto d’imposta il modello 730/4.
Per i pensionati le operazioni di rimborso saranno invece effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre.

APPROFONDIMENTI
ADEMPIMENTI
Le novità del decreto “Correttivo-bis”
D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81
È stato pubblicato nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2025 il D.Lgs. n. 81/2025 “Correttivo-bis” in tema di concordato preventivo e adempimenti tributari, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025.
Il decreto “Correttivo-bis” (noto anche come “Secondo correttivo”) è una misura normativa, approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025, che interviene su diversi aspetti della disciplina tributaria italiana, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema fiscale. Il decreto è entrato in vigore dal 13 giugno 2025.

  • Proroga dei coefficienti forfetari – I contribuenti in regime forfetario continueranno ad applicare i coefficienti oggi vigenti.
  • Nuove scadenze fiscali – L’invio della CU per i lavoratori autonomi slitta dal 31 marzo al 30 aprile 2026, così come il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Conseguentemente a questi rinvii, il modello Redditi precompilato per le persone fisiche titolari di partiva IVA dal prossimo anno sarà consultabile dal 20 maggio.
  • Fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e trasmissione annuale delle spese sanitarie – Dal 2025 le spese sanitarie saranno trasmesse una sola volta all’anno (e non più semestralmente). Il termine verrà stabilito con DM del MEF. Bloccato definitivamente l’invio allo Sdi delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie ai privati cittadini (dunque fine delle proroghe e blocco regime).
  • IVA e reverse charge per i forfetari – Il versamento dell’IVA relativa alle operazioni per cui i contribuenti forfetari sono debitori di imposta va effettuato con cadenza trimestrale e non più mensile.
  • Sospensione dei termini di 85 giorni – Dal 31 dicembre 2025 per gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate non si applicherà più la sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid.
  • Concordato Preventivo Biennale (CPB):

    • Esclusione dei forfettari – Terminato l’esperimento 2024, dal 2025 i contribuenti in regime forfetario non potranno più aderire al CPB.
    • Nuove regole per i professionisti associati – I lavoratori autonomi che fanno parte di associazioni o società tra professionisti potranno aderire al CPB solo se anche l’ente collettivo aderirà negli stessi anni.
    • Maggiore imposta sostitutiva – Le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.
    • Proroga dei termini di adesione – Il termine per aderire al CPB viene spostato dal 31 luglio al 30 settembre 2025.
    • Ravvedimento speciale – Esteso anche a chi aderisce al CPB per 2025-2026, includendo l’anno d’imposta 2023.
    • L’Agenzia delle Entrate dovrà rendere operativi i software per preparare la proposta CPB entro il 15 aprile di ogni anno.

TRIBUTI LOCALI
Dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2024
Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2024 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2025.
La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.
L’obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l’accesso alla banca dati catastale (come ad esempio per gli immobili in leasing).
Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU è il seguente:

  • immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria “leasing”;
  • immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  • area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
  • immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
  • immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
  • immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
  • immobili esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e i), del D.Lgs. n. 504/1992, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art. 73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
  • immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
  • immobile che ha acquisito o perso nell’anno l’esenzione dall’imposta;
  • fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  • estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull’immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l’atto);
  • parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117, numero 2, c.c. accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l’amministrazione ad adempiere all’obbligo per tutti i condomini);
  • multiproprietà;
  • immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • acquisto o cessazione di diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
  • per i soggetti appartenenti alle forze dell’ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all’abitazione principale;
  • per usufruire dell’equiparazione all’abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 30 giugno 2025 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2025. Mod. F24
Lunedì 30 giugno 2025 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 30 giugno 2025 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2025 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Mod. F24
* Le scadenze del 30 giugno sono state prorogate al 21 luglio per i soggetti ISA.

Bientina lì, 20/06/2025
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