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Sovraindebitamento Delle Startup: Come Difendersi


Hai una startup e ti ritrovi sommerso da debiti con banche, fornitori, soci o l’Agenzia delle Entrate? Temi di non riuscire più a far fronte agli impegni finanziari e vuoi capire se esiste una via d’uscita legale, prima che sia troppo tardi?

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Il sovraindebitamento delle startup è una situazione più comune di quanto si pensi, soprattutto nei primi anni di attività. A volte bastano pochi investimenti andati male, ritardi nei pagamenti o imprevisti fiscali per trovarsi in difficoltà. Ma attenzione: anche se l’attività è giovane e innovativa, il rischio è concreto e può colpire anche il patrimonio personale dei soci, soprattutto se sono state date garanzie.

Quando una startup può essere considerata sovraindebitata?

Quando non riesce più a pagare regolarmente debiti e obblighi fiscali, e non ci sono entrate sufficienti a coprire le uscite, si parla di stato di crisi o di insolvenza. In questi casi, ignorare il problema può portare rapidamente a pignoramenti, iscrizioni a ruolo, perdita di credibilità con partner e investitori.

Ma c’è un modo per difendersi legalmente?

Sì. Anche le startup possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, come la ristrutturazione del debito, il concordato minore o, nei casi estremi, la liquidazione controllata. Questi strumenti permettono di:

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  • bloccare le azioni esecutive dei creditori, comprese banche e Fisco;
  • ridurre o cancellare parte dei debiti, in base alla reale capacità dell’impresa;
  • salvare l’attività, se c’è un piano di rilancio sostenibile.

E se la startup non ha più prospettive?

Anche in questo caso, è possibile chiudere tutto in modo ordinato, evitando responsabilità personali, azioni giudiziarie o contestazioni future. È fondamentale però intervenire subito, prima che la situazione diventi ingestibile o degeneri in responsabilità penali e civili per amministratori e soci.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, startup e procedure di sovraindebitamento – ti spiega come riconoscere uno stato di crisi, quali strumenti legali puoi attivare per difenderti e come possiamo aiutarti a salvare l’attività o chiuderla senza rischi personali.

La tua startup ha troppi debiti e non sai più come uscirne? Vuoi sapere se puoi ristrutturare tutto o liberarti legalmente dalle pendenze?

Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la situazione della tua startup, verificheremo le possibilità di intervento e ti accompagneremo in ogni passo per difendere l’attività, proteggere il tuo patrimonio personale e uscire dalla crisi in modo concreto e sicuro.

Il sovraindebitamento (o crisi d’impresa) si verifica quando una startup non riesce più a onorare regolarmente i propri debiti, a causa di uno squilibrio tra obbligazioni contratte e patrimonio liquido disponibile. Per le startup innovative la legge prevede regole speciali: l’art. 31 del DL 179/2012 dispone che «la start-up innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali» ordinarie (fallimento, concordato preventivo, amministrazione coatta), ma può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012. In altre parole, nei primi cinque anni di vita la startup innovativa gode di un “salvagente” normativo che le consente di usare strumenti semplificati di risanamento del debito. Poiché l’esenzione dal fallimento è temporanea, decorsi i 5 anni o a perdita dei requisiti di startup (capitale sociale e attività prevalente innovativa), la società può tornare soggetta alle procedure ordinarie (incluso il fallimento).

Questa guida aggiornata al giugno 2025 esamina in profondità come un’imprenditore (o il debitore interessato) possa affrontare una situazione di sovraindebitamento in una startup (innovativa o PMI innovativa) o in altri veicoli giuridici (SRL semplificata, cooperative di startup, ecc.). Vengono analizzati strumenti e procedimenti di composizione della crisi (accordi con i creditori, concordato, liquidazione controllata, procedure familiari, ecc.), il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), gli obblighi e le responsabilità di amministratori e soci, nonché gli aspetti fiscali (transazione fiscale) e gli effetti patrimoniali e penali dell’insolvenza. Sono infine forniti casi esemplificativi, checklist operative, tabelle riassuntive e una sezione di FAQ.

Contesto normativo e definizioni

Il quadro normativo italiano della crisi d’impresa è stato rinnovato dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in attuazione della delega L. 155/2017), integrato da correttivi (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024) e da numerosi provvedimenti attuativi. Rimane applicabile anche la L. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (che ha introdotto gli istituti per i cosiddetti “non fallibili”). Per le startup va ricordato il D.L. 179/2012 (convertito L. 221/2012), come modificato dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024), che ne ha aggiornato i requisiti.

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Secondo l’attuale Codice della crisi (CCII), si definisce sovraindebitamento lo stato in cui il debitore non può regolarmente adempiere ai propri obblighi a causa di un perdurante squilibrio tra obbligazioni e patrimonio liquido. Ciò vale anche per gli imprenditori minori (inclusi i professionisti), le microimprese e le PMI che soddisfano determinati parametri di dimensione (fatturato, attivo, debiti) non eccedenti le soglie previste per poter accedere alle procedure semplificate. Il debito può essere di natura finanziaria (mutui, finanziamenti), commerciale (fornitori, bollette), previdenziale/tributaria (INPS, Agenzia Entrate), o derivante da contratti bancari e prestiti soci.

Il legislatore italiano ha storicamente cercato di differenziare tra società di capitali (in particolare startup innovative) e società di persone o imprenditori individuali. La startup innovativa è definita dall’art. 25 DL 179/2012 (come integrato da L. 193/2024) una società di capitali (anche cooperativa) non quotata, di micro/piccole dimensioni, che presenta elevato contenuto tecnologico e spese in R&D (es. almeno il 20% del fatturato). Le startup innovative possono permanere nella sezione speciale del Registro Imprese fino a 5 anni (fino a 9 anni cumuli), godendo di agevolazioni fiscali e societarie. In tale periodo mantengono l’esonero dalle procedure concorsuali ordinarie. Le PMI innovative (introdotte nel 2016) sono simili ma godono di requisiti analoghi e possono usufruire delle stesse procedure semplificate di composizione della crisi. Le SRL semplificate (capitale minimo €1, costi notarili ridotti) non godono in sé di alcuna tutela di insolvenza speciale, ma, se qualificabili come PMI, possono ricorrere alle stesse procedure.

Con l’entrata in vigore del Terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024), il Codice ha esteso anche alle start-up innovative l’accesso agli strumenti giudiziali di composizione della crisi (accordi ristrutturazione del debito, concordati, liquidazione controllata), in deroga alla norma generale che riservava tali strumenti solo alle imprese non “sottosoglia”. Ciò significa che, a differenza del passato, anche startup innovative di dimensioni maggiori possono ricorrere a concordato preventivo o addirittura liquidazione giudiziale (con scelte guidate dal tribunale), oltre che alle procedure semplificate in sede OCC.

Infine, va ricordato che l’esdebitazione (cioè la cancellazione dei debiti residui) è prevista per i debitori che completano con successo alcune procedure (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata) e soddisfano requisiti di “meritevolezza” (assenza di frode, dolo nel generare la crisi, etc.). Tale strumento garantisce al debitore un “fresh start”, permettendogli di ripartire senza macchie preesistenti sul profilo creditizio o penale.

Strumenti di composizione della crisi

Le procedure attivabili per il sovraindebitamento di una startup (o di altro soggetto non fallibile) includono principalmente:

  • Piano del consumatore: riservato a persone fisiche e professionisti senza attività aziendale significativa. Il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione che può prevedere pagamenti dilazionati o percentuali ridotte, con l’obiettivo di accordo e successiva esdebitazione.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR): destinato a debitori con bilanci certificati (non necessariamente solo startup). Tramite ADR l’impresa presenta un piano di ristrutturazione approvato da almeno il 60% dei creditori (50% se ammessi, 75% se finanziari), con esecuzione giurisdizionale in caso di omessa adesione (cd. “efficacia esdebitante estesa”).
  • Composizione negoziata della crisi (CNC): introdotta dall’art. 12 CCII, è un procedimento stragiudiziale che consente all’impresa in crisi di trattare con i creditori sotto la supervisione di un esperto incaricato (esperto indipendente). Prevede lo svolgimento di negoziazioni con i creditori (anche finanziari e pubblici) per definire piani con contenuto simile ad accordi o piani attestati, con vincoli di riservatezza e possibili effetti inibitori delle azioni esecutive. Con l’ultimo correttivo è stato semplificato l’accesso, includendo anche le start-up innovative, e introdotto il cram-down fiscale (superamento del dissenso dei creditori pubblici se piano conveniente).
  • Concordato preventivo e Concordato minore: il concordato preventivo è la procedura concorsuale ordinaria (Tribunale) che permette di proporre un piano (in continuità o liquidazione) sottoposto a votazione dei creditori. Il concordato minore è la versione semplificata per imprenditori individuali, professionisti, minori e startup, più snella e senza giudice delegato. In entrambi i casi l’obiettivo è soddisfare i creditori in misura concordata e ottenere l’esdebitazione per il residuo.
  • Liquidazione controllata dei beni: procedura di liquidazione accelerata rivolta ai debitori sovraindebitati (compresi i consumatori) quando le altre soluzioni non sono attuabili. Un liquidatore giudiziario vende i beni per ripagare i creditori secondo l’ordine legale di prelazione. Al termine si può conseguire l’esdebitazione per la parte di debiti non soddisfatta.
  • Procedure familiari: se il sovraindebitamento riguarda più membri della stessa famiglia (conviventi o interessati da debiti comuni), è possibile presentare un progetto unitario di risoluzione. Se uno dei soggetti non è consumatore, le regole seguite sono quelle del concordato minore.

Il ricorso a questi strumenti richiede di rispettare specifici requisiti (es. impegni precedenti, regolarità delle dichiarazioni, completezza documentale). Per orientarsi, il debitore può rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) della propria Camera di commercio, che seleziona e nomina un professionista (“gestore della crisi”) per assisterlo nella pianificazione e negoziazione con i creditori.

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

Dal 2019 ogni Camera di commercio ha costituito un Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), iscritto al Registro del Ministero della Giustizia. L’OCC è un ente imparziale a cui il debitore legittimato (consumatore, professionista, imprenditore minore, agricoltore, startup innovativa entro i limiti di fatturato/patrimonio, ecc.) si rivolge per avviare la procedura di composizione. Nella domanda il debitore descrive la propria situazione, al fine di verificare i presupposti di legge. Se l’istanza è accolta, l’OCC nomina un Gestore (professionista incaricato) che affianca il debitore nell’elaborazione del piano (o concordato) da proporre ai creditori.

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Gli strumenti OCC abilitati sono: piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata (per i soggetti “sottosoglia” e i coobbligati). Non si possono invece richiedere accordi di ristrutturazione o concordati ordinari tramite OCC (questi rimangono materia giudiziale). L’esperienza pratica dell’OCC consente di portare a termine l’istruttoria e l’accordo in tempi rapidi, spesso superando i conflitti con i creditori grazie alla mediazione del professionista. L’OCC non fornisce liquidità; il debitore resta responsabile di individuare le risorse (capitali propri o esterni) per onorare il piano.

Quali startup possono usare l’OCC? Come precisato sul sito di una Camera di Commercio toscana, anche le startup innovative (quelle iscritte nella sezione speciale Registro Imprese) possono accedere ai procedimenti semplificati di sovraindebitamento attraverso l’OCC. In particolare, se la startup è entro i limiti dimensionali previsti (attivo ≤ €300mila, ricavi ≤ €200mila, debiti ≤ €500mila annui), può proporre al gestore OCC un piano di ristrutturazione dei debiti o un concordato minore. In tutti i casi, l’obiettivo finale è ottenere la concessione dell’esdebitazione, che libera il debitore dai debiti precedenti alla domanda.

Responsabilità di amministratori e soci

Il verificarsi di una crisi aziendale comporta obblighi precisi per gli amministratori e, in parte, per i soci. In primo luogo, l’art. 2086 c.c. impone agli amministratori l’onere di tenere una contabilità regolare e di vigilare costantemente sulla «continuità aziendale». Se dai bilanci emerge un perdurante squilibrio (o vengono meno i requisiti di capitalizzazione minima), scatta l’obbligo di adeguare l’assetto societario: ad esempio, in SRL occorre riallineare il capitale sociale alle perdite (art. 2482-ter c.c.). Il Codice della crisi, oltre ad attribuire al revisore/vigilante il compito di segnalare eventuali anomalie (art. 379 CCII), ha esteso le responsabilità anche agli amministratori, prevedendo che il ritardo nella rilevazione della crisi possa presumibilmente aggravare il danno ai creditori.

Negligendo tali obblighi, l’amministratore può essere chiamato a rispondere civilmente per il danno subito dalla società o dai creditori. Il nuovo art. 2486 c.c. (introdotto dal CCII) ha aggiunto un terzo comma che in pratica stabilisce due presunzioni: l’amministratore è responsabile del danno quando non deposita i documenti contabili e il bilancio nei termini o non adotta le misure richieste dall’art. 2086 c.c.. Ciò facilita l’azione di responsabilità contro l’amministratore negligente, che sarà chiamato a risarcire la società dei danni (anche patrimoniali e di reputazione) causati dalla cattiva gestione.

Dal punto di vista penale, l’insolvenza dolosa può configurare reati gravi: l’art. 216 c.p. punisce la bancarotta fraudolenta dell’imprenditore (se questi agisce con dolo o colpa grave traendo in inganno i creditori), mentre gli art. 223-224 c.p. sanzionano la bancarotta preferenziale (favorire alcuni creditori) e l’omessa denuncia di fallimento. Sebbene le startup innovative siano escluse dai fallimenti ordinari, tali fattispecie si applicano comunque in caso di frodi: ad esempio, l’impiego fraudolento di contributi o finanziamenti pubblici può integrare anche reati di truffa o autoriciclaggio. Inoltre, gli amministratori che firmano dichiarazioni false (ad es. autocertificazioni per il registro startup) possono incorrere nelle sanzioni dell’art. 483 c.p. (falsità ideologica). Recentemente la Cassazione ha sottolineato che l’iscrizione nella sezione speciale non può sanare situazioni di illeciti: l’autocertificazione del legale rappresentante non vale come prova assoluta, ma solo come punto di partenza per il giudice.

Anche i soci devono fare attenzione. In linea generale, nelle SRL la responsabilità patrimoniale dei soci è limitata al conferimento. Tuttavia, i soci possono essere chiamati a rispondere se approvano bilanci falsi o se hanno effettivamente influenzato in maniera fraudolenta la gestione (art. 2476 c.c. sulle «srl improprie»). In caso di conferimenti simulati o di abuso della personalità giuridica, l’amministratore e i soci potrebbero subire il rispondere in solido per i debiti sociali (con giudizio di accertamento ante fallimentare, ex art. 2476 c.c., oltre alle tradizionali azioni revocatorie).

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Aspetti fiscali e tributari

L’aspetto fiscale è centrale nel sovraindebitamento: spesso i crediti tributari e previdenziali costituiscono la maggior parte del debito. Il Codice della crisi ha introdotto nel 2022 la transazione fiscale e contributiva: un meccanismo speciale che consente di includere nel piano di risanamento anche debiti verso Erario (IVA, IRPEF) e INPS, con la possibilità di estinguerli con un cram‑down (cioè imporsi nonostante il dissenso del creditore pubblico) se il piano garantisce una percentuale di soddisfazione complessiva ragionevole. In pratica, se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS votano contro il piano proposto nel concordato o nella negoziazione, il piano può comunque essere approvato dal Tribunale a certe condizioni (cram‑down). Il recente D.Lgs. 136/2024 ha esteso questi benefici anche alle procedure in sede di accordo di ristrutturazione e di composizione negoziata (in deroga alla precedente esclusione). Inoltre, la transazione fiscale ora può essere depositata in sede di CNC o di ADR/PRO anche dopo l’entrata in vigore del correttivo.

Inoltre, esistono misure ordinarie di definizione agevolata delle imposte: per esempio, il “piano di dilazione coatta” può essere richiesto per i debiti tributari fino a 72 rate (art. 19 D.P.R. 602/1973). In alcuni casi è possibile ottenere l’annullamento delle sanzioni fiscali tramite il ravvedimento operoso o definizione agevolata (quando prevista). Tuttavia, questi strumenti sono spesso insufficienti se l’azienda è già in crisi conclamata. Per questo si punta sempre a includere i crediti tributari nel piano di composizione, beneficiando dell’esdebitazione residua.

Dal punto di vista tributario, è importante segnalare che l’OCC e i giudici non infliggono sanzioni aggiuntive se la crisi viene gestita correttamente: anzi, superata la procedura di sovraindebitamento e ottenuta l’esdebitazione, i debiti tributari (residui) sono cancellati, mentre l’Agenzia Entrate non può riscuotere ulteriormente (salvo casi di frode). Inoltre, l’accesso tempestivo alla composizione negoziata permette di sospendere gli obblighi di ricapitalizzazione (artt. 2482‑bis c.c.) e di scioglimento statutari normalmente applicabili alle perdite, senza pagare alcuna somma aggiuntiva.

Effetti patrimoniali e penali

Entrare in procedura di composizione della crisi innesca diverse conseguenze sui beni e sugli adempimenti futuri. In primo luogo, la normativa prevede meccanismi di congelamento degli atti di disposizione: ad es. nei concordati preventivi e nelle negoziazioni, è inibita la vendita di beni senza autorizzazione, o la concessione di garanzie ulteriori ai creditori attuali. Nel caso del piano del consumatore o della liquidazione controllata, l’OCC o il Tribunale nominano un liquidatore/gestore che ha il compito di vincolare i beni e distribuirne il ricavato. Ciò significa che i soci o l’imprenditore non possono più liberamente alienare patrimonio mentre la procedura è in corso.

Allo stesso tempo, si attiva la revocatoria fallimentare e la revocatoria ordinaria: tutti gli atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi 6 mesi (12 mesi per terzi) prima dell’apertura della procedura possono essere impugnati se effettuati con l’intento di favorire alcuni creditori o di defraudare il patrimonio della società. Anche il trasferimento gratuito di beni (o vendite a prezzi stracciati) è revocabile. Tali rimedi mirano a recuperare risorse nella massa attiva per il rientro dei creditori.

Se la procedura si conclude con esito favorevole (piano approvato), vengono cancellati i debiti anteriori alla domanda: il debitore ottiene l’esdebitazione, ossia può ricominciare con bilancio azzerato (fresh start). Nel contempo, sospendono definitivamente l’esecutività sui beni le sole obbligazioni decadute (tributarie e civili) anteriori all’esdebitazione. I beni acquisiti in futuro (dopo la sentenza di esdebitazione) non risponderanno invece dei vecchi debiti. È però importante chiarire che l’esdebitazione non protegge da nuovi debiti: eventuali violazioni future di obblighi, frodi o condotte illecite permangono perseguibili dai creditori e dalle autorità (il debitore resta sempre responsabile di ciò che accade dopo).

Sul piano penale, oltre ai già citati reati fallimentari, la procedura non immunizza da inchieste su eventuali responsabilità penali: ad esempio, se prima della crisi l’imprenditore ha ricevuto indebitamente contributi pubblici o commesso frodi fiscali, tali comportamenti saranno perseguiti indipendentemente dalla composizione negoziata. Ciononostante, la possibilità di esdebitazione esclude le fattispecie di bancarotta simple (art. 217 c.p. sulla gestione negligente), in quanto non si perviene a fallimento giudiziale. In pratica, cooperare con i gestori e presentare piani veritieri riduce il rischio di contestazioni penali gravi.

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Figura: Dimensioni delle imprese con composizione negoziata con esito positivo o negativo. Le aziende di maggiori dimensioni (barre blu) ottengono esito favorevole molto più spesso di quelle piccole (barre rosse), in linea con l’osservazione che lo strumento risulta più efficace per imprese strutturate.

Tabella riepilogativa degli strumenti di composizione

Strumento Destinatari Requisiti / Modalità Effetti principali
Piano del consumatore Consumatori, professionisti, imprenditore minore Sovraindebitamento, assenza frode, debiti ≤ €500k Accordo con creditori privati, esdebitazione dei residui
Concordato minore Imp. minore, startup, professionista agricolo Debiti ≤ €20m (37 c.p.c.), esdebitazione, no frodi Piano continuativo o liquidatorio, esdebitazione dei residui
Liquidazione controllata Ogni debitore sovraindebitato Nessun altro rimedio praticabile Vendita beni da liquidatore, distribuzione ai creditori, esdebitazione finale
Composizione negoziata (CNC) Imprese (anche startup) in crisi Istanza al tribunale con supporto di esperto; possibilità di cram-down fiscale (c.d. “PRO”) Negoziato in autodisciplina, accordo con alcuni o tutti i creditori, nessuna esdebitazione (è transazione contrattuale)
Accordo di ristrutturazione (ADR) Imprese con bilancio certificato Piano con maggioranze di classe (min. 60%), depos. tribunale【25†】 Omologa giudiziale, effetti analoghi al concordato (incl. cram-down)
Concordato preventivo Imprese di ogni dimensione (inclusa startup post-5 anni) Piano attestato, depositato e votato, ammissione al contratto (art.165 l.f.) Salvo maggioranze, soddisfazione parziale dei creditori, esdebitazione parziale per residui
Procedure familiari Membri stessa famiglia con debiti comuni Debitori conviventi o con origin comune indebitamento Piano unitario applicabile come concordato minore

Simulazioni pratiche e casi studio

  • Caso 1: startup innovativa 3 anni – ristrutturazione OCC. Una SRL innovativa con fatturato annuo di €150k e debiti complessivi (banche e fornitori) di €300k rientra nei limiti per l’OCC. L’amministratore avvia contatti con l’OCC e presenta un piano che prevede il pagamento del 50% del debito in 5 anni, grazie a prossima emissione di equity crowdfunding. L’OCC nomina un gestore, gli incontri con i creditori portano a un accordo condiviso (ogni creditore riceve €0,50 per €, con sospensione per 2 anni). Al termine, il Tribunale conferma l’esdebitazione, lasciando l’azienda pulita dal residuo.
  • Caso 2: startupper con debiti personali (piano consumatore). Un titolare di startup a responsabilità limitata contribuisce con i suoi risparmi per avviare il progetto. Separatamente ha debiti personali di €40k per spese personali (fiscali e contrattuali). Pur non avendo debiti della società, presenta al suo OCC un piano del consumatore (debitore professionista) prospettando di restituire €500/mese per 6 anni, coperto dai suoi stipendii futuri come freelancer. I creditori (fisco incluso, grazie a negoziazione garantita da legge) accettano un piano che permette al debitore di diluire le rate; ricevuta l’approvazione, il giudice concessa l’esdebitazione al termine del piano (non dovrà più pagare il 30% residuo).
  • Caso 3: PMI innovativa in CNC (senza tempo alle spalle). Una società consortile innovativa in perdita cronica decide di attivare la composizione negoziata. Tramite l’esperto (CNC) propone ai creditori un piano di rientro di 3 anni, con abbattimento delle rate bancarie del 30% e dilazione di 8 anni per l’IVA. L’Erario non aderisce, ma grazie alla nuova disciplina il piano viene comunque omologato con il meccanismo del cram-down. L’azienda esegue il piano e ottiene la pace fiscale sui residui d’imposta (esdebitazione implicita).

Checklist operativa per il debitore

  1. Analisi della situazione. Verificare con un professionista (commercialista o OCC) l’ammontare dei debiti (banche, fornitori, fisco, INPS), l’entità del patrimonio disponibili (liquidità, immobilizzazioni) e la consistenza del fatturato. Si calcolino il test di liquidità e di rientrabilità, per valutare se sussiste condizione di sovraindebitamento.
  2. Verifica requisiti. Controllare se la startup rientra tra quelle esenti dal fallimento (art. 31 DL 179/2012) e se rispetta i parametri per accedere alle procedure semplificate (attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k). Se sì, può operare via OCC; altrimenti considerare Concordato/ADR.
  3. Scelta della procedura. Se i debiti sono modesti e la gestione è personale, il piano del consumatore o il concordato minore sono percorsi agevoli. Se l’impresa è quotata entro soglie, l’OCC offre ristrutturazioni rapide. Se la situazione è complessa o con creditori istituzionali, valutare il concordato preventivo (magari in bianco), l’accordo di ristrutturazione o la composizione negoziata. In ogni caso, predisporre un piano dettagliato di rientro, con proiezioni finanziarie sostenibili.
  4. Documentazione. Raccogliere bilanci, liste debitori, estratti conto, estratti di ruolo fiscali e previdenziali. Nel CNC o ADR, preparare il “progetto” di piano con tutte le informazioni (dato che, ad es., la transazione fiscale richiede la completezza delle informazioni).
  5. Adempimenti formali. Presentare istanza all’OCC o, se ricorri ad accordi giudiziali, redigere la domanda in Tribunale (assicurarsi di nominare i componenti del collegio sindacale o revisore per evitare nullità). In ogni caso, inviare regolari segnalazioni agli organi di vigilanza e tenere assemblee straordinarie dei soci per approvare eventuali aumenti di capitale o svalutazioni.
  6. Negoziazione. Con l’aiuto del gestore OCC o dell’esperto CNC, condurre le trattative con i creditori. È fondamentale la trasparenza: comunicare subito il piano proposto e ottenere il sostegno del principale finanziatore. Se il tribunale nomina un commissario in un concordato preventivo, sarà questo ad assistere le trattative.
  7. Attuazione del piano. Una volta omologato l’accordo, rispettare i tempi e gli importi concordati. Ad esempio, versare le rate nei conti vincolati o corrispondere le somme al liquidatore. Mantenere i libri contabili aggiornati e depositare i rendiconti (bilanci) come richiesto, per beneficiare dell’esdebitazione.
  8. Monitoraggio post-procedura. Se il piano è esecutivo, aggiornare gli stati patrimoniali e finanziari per i prossimi 4 anni: se dovessero emergere utilità (es. vendita di un asset) che coprono oltre il 10% dei debiti, occorrerà revocare l’esdebitazione per pagarne almeno il 10% entro quattro anni. Rispettare scrupolosamente gli obblighi contributivi e fiscali successivi (il mancato pagamento del nuovo debito potrebbe far decadere l’accordo).

Domande frequenti (FAQ)

  • La mia startup innovativa può mai fallire? In linea di massima no, purché rimanga iscritta nella sezione speciale e mantenga i requisiti. L’esenzione dal fallimento dura 5 anni. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che il controllo giudiziario può verificare l’effettivo possesso dei requisiti: l’iscrizione è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare la società “non fallibile”. Se ad esempio una startup s’insinua abusivamente nella disciplina (con fatturato in realtà simile a una grande impresa), il Tribunale può applicare il fallimento.
  • Posso fare ricorso all’OCC se i miei debiti superano le soglie del “sotto-soglia”? No. Se l’attivo supera €300k o i ricavi superano €200k annui, non rientri tra i debitori ammessi all’OCC. In tal caso dovrai ricorrere a un procedimento giudiziale (concordato o ADR, oppure la composizione negoziata). Se rimani sotto soglia, l’OCC è la via preferibile perché più rapida e meno costosa di un concordato fallimentare.
  • Cosa succede se l’accordo con i creditori non viene approvato? Dipende dallo strumento: nel piano del consumatore se non si ottiene il consenso (o una percentuale minima) il debitore resta nella sua condizione e i creditori possono tornare a pignorare. Nel concordato preventivo, se non approvato il piano (o non omologato) il Tribunale può dichiarare il fallimento; tuttavia, per startup innovativa ormai decaduta dall’esenzione (dopo 5 anni) questa sarebbe fallimento “ordinario”. Con gli accordi di ristrutturazione omologati, il piano non omologato lascerebbe la procedura nulla. Nella liquidazione controllata, se il piano concordato non ha voti necessari, si procede comunque alla liquidazione forzata dei beni come in fallimento (ma si evita lo stigma del fallimento stesso, tecnicamente).
  • Quali dipendenti o terzi posso licenziare durante la procedura? Se la procedura è in corso, non è vietato licenziare (in un concordato è anzi ammessa continuità aziendale o cessione d’azienda), ma vanno seguite le regole ordinarie. Nei concordati in continuità, i contratti di lavoro proseguono con il nuovo imprenditore; in liquidazione, l’organico può essere ridotto come deciso dal liquidatore. Tuttavia, per i debiti verso il personale (salari, TFR), vige una prelazione speciale nella distribuzione.
  • Posso includere i miei debiti fiscali nel piano di ristrutturazione? Sì, grazie alla transazione fiscale introdotta dal Codice. Ora i debiti tributari possono essere ridefiniti nell’ambito del concordato o degli accordi di ristrutturazione (anche CNC), ottenendo uno sconto o dilazione legale senza l’ulteriore ostacolo del dissenso dell’Agenzia delle Entrate (grazie al cram-down fiscale). Rimane però necessario il parere di un esperto (revisore) che certifichi la veridicità dei dati finanziari ai fini del piano.
  • Che ne è dei soci dopo l’esdebitazione? In genere i soci non paghano direttamente i debiti sociali (salvo garanzie prestate). L’esdebitazione libera la società, ma se un socio ha dato garanzie personali (pegno, fideiussione) per i debiti dell’azienda, egli è svincolato per la parte esdebitata. Attenzione: se la società è SRL e ha patrimonio insufficiente, il socio non rischia bensì ha perso il capitale conferito. Resta l’onere morale di non costituire startup fittizie per godere di esenzioni, come evidenziato dalla Cassazione.

Fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali utilizzate

  • Normativa primaria: L. 27/1/2012 n. 3 (composizione crisi da sovraindebitamento) e successive modifiche; D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza); D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 (decreti correttivi del Codice); D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 (Testo Unico Start-up innovative); L. 193/2024 (legge annuale concorrenza); Codice Civile (artt. 2086, 2482-ter, 2486, 2545-duodecies, 2545-quinquiesdecies, etc.); Codice Penale (artt. 216-224, 483); DPR 602/1973 art. 19.
  • Prassi e circolari: Circolari Agenzia Entrate e INPS sulle modalità di adesione a transazioni fiscali; Linee guida ministeriali per gli OCC; Comunicati Unioncamere sull’andamento della composizione negoziata.
  • Giurisprudenza: Cassazione civile e penale sul regime delle startup (ord. Cass. 21152/2023, Cass. 1587/2024; Cass. SS.UU. n. 12193/2017 estendono i principi anche alle PMI); Cassazione Sez. Imprese su responsabilità amministratori (es. Cass. 14/11/2023 n. 31134 su art. 2476 c.c.); Sentenze Tribunali e Corti d’Appello sul sovraindebitamento (procedure familiari, esdebitazione).

Capita spesso alle startup: investimenti iniziali, prestiti, costi imprevisti. Quando i debiti superano le entrate, si entra in sovraindebitamento. Ma la legge ti offre strumenti per tutelarti e ripartire.
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⚖️ Redige e presenta la proposta di accordo o la domanda al tribunale competente
✍️ Ti difende da azioni giudiziarie dei creditori: decreti ingiuntivi, pignoramenti, ipoteche
🔁 Ti supporta nella protezione degli asset personali degli amministratori, se non responsabili

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in crisi d’impresa, startup innovative e sovraindebitamento
✔️ Consulente legale per giovani imprenditori, soci e incubatori
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

Anche le startup possono accedere alle procedure per risolvere il sovraindebitamento senza fallire.
Con il supporto giusto puoi ristrutturare il debito, tutelare l’attività e tornare a crescere.

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