Assegno di integrazione salariale
NUOVE INDICAZIONI INPS
Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali garantisce un Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali di cui al decreto legislativo 148/2015.
Con la circolare Inps del 10 giugno scorso, n. 99, l’Istituto di previdenza fornisce le indicazioni utili per i beneficiari del suddetto Fondo.
Le domande di accesso alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale devono essere presentate:
non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata;
non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:
coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;
i lavoratori a domicilio.
Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Assegno unico e universale
NUOVE FUNZIONALITA’ PER GENITORE SUPERSTITE
L’Inps ha di recente reso noto che è stato implementato il servizio online “Assegno unico e universale per i figli a carico” (Auu) per consentire, in caso di decesso del genitore richiedente la prestazione, al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda originaria decaduta.
In questo caso, il genitore viene identificato come “genitore unico” con motivazione “altro genitore deceduto/a” e viene assicurata la continuità nell’erogazione dell’Assegno unico, con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore. L’informativa è stata comunicata dall’Istituto di previdenza con il messaggio Inps del 6 giugno scorso, n. 1796.
Prestazione universale
VALIDITA’ ISEE CON NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO
L’Istituto di previdenza, con il messaggio Inps del 10 giugno scorso, n. 1842, comunica che, per il riconoscimento della Prestazione Universale, si considera valido anche l’Isee sociosanitario recante un nucleo ristretto e non solo quello recante un nucleo ordinario, come precedentemente dichiarato.
Restano fermi il valore dell’attestazione Isee, che non deve essere superiore a 6.000 euro, e gli ulteriori requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione. L’Ente previdenziale procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate
Dot
IL NUOVO ASSISTENTE SOCIALE PER AZIENDE E INTERMEDIARI
È stato reso disponibile, dall’Inps, per le aziende e gli intermediari, il nuovo servizio di assistenza virtuale, denominato “Desktop on text” (Dot), basato su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.
Tutte le informazioni necessarie al riguardo sono contenute all’interno del messaggio Inps del 13 giugno scorso, n. 1872.
È possibile visualizzare il video di presentazione, con alcuni esempi che mostrano le funzionalità e le potenzialità del nuovo servizio.
Inps
MAGISTRATI ONORARI E ACCESSO ALLA NASPI
Chiarimenti in materia di accesso all’indennità di disoccupazione Naspi per i magistrati onorari sono stati recentemente forniti dall’ Istituto di previdenza con la circolare Inps del 25 marzo 2025, n. 69.
In considerazione – così recita l’informativa – della disposizione di cui all’articolo 15-bis, comma 2 del D.L. n. 75/2023, e dell’interpretazione autentica della norma fornita dal DL n. 131/2024 all’ art. 2, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari “esclusivisti” nel ruolo a esaurimento, è dovuto il versamento della contribuzione Naspi con conseguente ampliamento della tutela assicurativa a favore della categoria. L’obbligo contributivo è assicurato mediante l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld.
L’Istituto precisa che esclusivamente per le cessazioni del rapporto di lavoro intercorse tra la data di insorgenza dell’obbligo contributivo ai fini della Naspi e la data di pubblicazione della circolare in commento, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di Naspi decorre da tale ultima data. In tale ipotesi, la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della istanza, fatte salve le ordinarie ipotesi di slittamento dell’indennità.
Diversamente, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, il termine di 68 giorni per la presentazione della richiesta decorre secondo le regole ordinarie con conseguente decorrenza della prestazione secondo le regole di carattere generale.
Consuete anche le modalità di presentazione delle domande che dovranno essere inoltrate per via telematica all’ Inps.
Agenti temporanei in Unione Europea
CHIARIMENTI SUI CONTRIBUTI
Con la circolare Inps del 21 maggio scorso, n. 93, l’Istituto di previdenza fornisce indicazioni in merito alla facoltà, per il personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla Gestione pubblica e collocato fuori ruolo per assumere un impiego o per l’espletamento di un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, di chiedere il versamento nel Fondo pensionistico del Paese d’origine di parte dei contributi maturati nello speciale regime pensionistico dell’Unione europea, al fine di costituire o di mantenere la posizione assicurativa aperta nel proprio Paese d’origine.
L’Istituto previdenziale precisa che l’agente temporaneo può presentare la domanda all’ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea. La richiesta deve essere inviata dall’interessato anche all’amministrazione pubblica di appartenenza.
Successivamente all’inoltro dell’istanza all’ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea, l’ufficio dovrà inviarla al Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione Ue istituito presso la Direzione provinciale di Avellino.
La domanda dovrà contenere:
i dati anagrafici dell’interessato;
l’amministrazione pubblica datrice di lavoro, che ha concesso il collocamento fuori ruolo e la data dalla quale ha inizio il relativo periodo;
la Cassa della Gestione pubblica presso la quale affluivano i contributi prima del collocamento fuori ruolo e nella quale, attraverso l’esercizio di tale facoltà, si chiede di versare la contribuzione mensile;
la percentuale dell’aliquota contributiva scelta che, dal 1° luglio 2024, non può superare il 24,2% dello stipendio mensile.
Inoltre, l’interessato dovrà comunicare, al citato Polo specialistico, l’ammontare dell’imponibile dello stipendio percepito presso l’istituzione dell’Unione europea dove presta servizio, che rappresenta la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota contributiva scelta.
Inps, Codice della crisi e dell’insolvenza
UN NUOVO RUOLO DELL’ISTITUTO
Codice della crisi e dell’insolvenza: un nuovo ruolo per l’Inps. Questo il tema al centro del recente convegno “Crisi d’impresa: profili previdenziali”, tenutosi nella sede Inps di Palazzo Wedekind. In questo contesto è stato illustrato il cambio di paradigma nell’approccio istituzionale alla crisi d’impresa. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019) e i successivi correttivi attribuiscono maggiore rilevanza alla continuità aziendale e al valore sociale del lavoro. L’Inps evolve così da soggetto passivo di recupero crediti a parte attiva e valutativa nei processi di risanamento, assumendo un ruolo strategico nella selezione delle imprese da sostenere.
Il 2024 ha visto un sensibile aumento delle procedure concorsuali: le liquidazioni giudiziali sono cresciute del 19,7% rispetto al 2023, raggiungendo quota 9.162, con Lombardia, Lazio e Campania tra le regioni più colpite. In calo, invece, i concordati preventivi. Parallelamente, si registra un incremento delle procedure stragiudiziali, come le composizioni negoziate e gli accordi di ristrutturazione del debito, sebbene con esiti ancora incerti.
“La compatibilità tra la tutela del credito e i tentativi di salvataggio dell’azienda, nelle procedure concorsuali, è un tema delicato e cruciale per garantire l’equilibrio tra il diritto dei creditori a essere soddisfatti e l’obiettivo di mantenere in vita l’impresa. Criterio fondamentale nelle scelte valutative dell’Istituto è il principio di meritevolezza, rispetto alle Imprese che meritano di essere supportate in una situazione di crisi. In tale contesto l’Inps, da mero soggetto che provvede al recupero dei crediti in modo convenzionale, si evolve in soggetto cui sono demandate attribuzioni valutative a seguito delle modifiche normative intercorse. Il Codice della crisi privilegia le soluzioni finalizzate a massimizzare il soddisfacimento dei creditori e salvaguardare l’occupazione, che consentono la continuità aziendale”, così Mirella Mogavero. Valeria, avvocato Inps
Vittimberga D.G. Inps ha posto l’accento sull’importanza del cambio di paradigma dettato dal Codice della crisi: “La crisi d’impresa non rappresenta solo una realtà economica e giuridica in evoluzione, ma anche un momento cruciale in cui è necessario coniugare la tutela dei lavoratori con il sostegno alle imprese in difficoltà. Il Codice della crisi d’impresa del 2019 ha segnato un cambiamento culturale fondamentale: dal superamento della logica punitiva del fallimento a una visione più costruttiva, orientata alla conservazione dell’attività economica come risorsa dal valore sociale. L’impegno dell’Istituto è essenziale anche nei casi più complessi, come le aziende confiscate alla criminalità organizzata, dove la sinergia con le altre istituzioni è determinante per garantire continuità e legalità.”
Il presidente Gabriele Fava ha parlato di un nuovo approccio da parte dell’Istituto alle crisi aziendali: “L’Inps è l’attore di sistema che lavora per la tutela del credito previdenziale e per sostenere le imprese in difficoltà. Favorisce occupazione e fiscalità generale. Con il nuovo codice crisi impresa è questo l’obiettivo. Crisi in greco vuol dire cambiamento, scelta, decisione di conversione, non vuol dire fallimento. Vi invito a valutare con attenzione ma senza pregiudizi questo approccio. Un’impresa che riparte vale più di un credito incassato. È questo il welfare generativo per imprese, che non vuol dire solo protezione delle persone, ma ripresa occupazionale, economia che cresce. E’ una nuova visione di previdenza che vuole dire ripresa, crescita, occupazione. È un grande passo in avanti per l’Istituto e per il Paese”. L’Inps si conferma così non solo come presidio di garanzia previdenziale, ma come attore consapevole e partecipe del sistema di tutela integrata del credito e dell’occupazione, in linea con i principi del nuovo diritto della crisi.
Carlo Pareto
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