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Si avvicinano le scadenze per gli obblighi di garanzia dei rappresentanti fiscali


I soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), dotati di rappresentante fiscale in Italia, che, alla data del 14 aprile 2025, risultano già iscritti all’archivio VIES, sono tenuti a prestare un’apposita garanzia entro il prossimo 13 giugno 2025.

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In caso di inadempimento, l’Agenzia delle entrate comunicherà al rappresentante fiscale, a mezzo pec o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di esclusione dalla banca dati VIES del soggetto non residente. Dalla data della comunicazione decorrono ulteriori 60 giorni per la prestazione della garanzia, dopodiché la partita Iva italiana del soggetto non residente sarà esclusa d’ufficio dalla banca dati.

I soggetti non ancora in possesso di partita Iva sono tenuti a prestare la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale viene esercitata l’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES; invece, i soggetti già titolari di partita Iva, ma non ancora iscritti alla banca dati, devono prestare la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nell’archivio VIES.

L’obbligo di garanzia è previsto dal comma 7-quater, dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), D.Lgs. 13/2024 (decreto “Accertamento”).

I criteri e le modalità di rilascio della garanzia per l’iscrizione nell’archivio VIES sono stati definiti dal D.M. 4 dicembre 2024, mentre il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 178713 del 14 aprile 2025 ha stabilito le modalità operative per la prestazione della garanzia.

In particolare, la garanzia:

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  • è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stati o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell’articolo 1, L. 348/1982, in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale ed è consegnata di persona o tramite il rappresentante fiscale presso la medesima Direzione provinciale;
  • ha un valore massimale minimo pari a 50.000,00 euro;
  • è prestata per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e, decorso tale periodo, non deve essere rinnovata;
  • deve avere il contenuto informativo specificato dal provvedimento n. 178713/E/2025, al quale sono allegati i fac-simili di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.

Un’ulteriore garanzia è prevista dall’articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972, nel testo riformulato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. 13/2024, per i rappresentanti fiscali italiani di soggetti residenti in un altro Stato UE o in uno Stato extra-UE.

I soggetti che, alla data del 17 aprile 2015, operano già come rappresentanti fiscali, devono presentare, entro il 16 giugno 2025, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.M. 164/1999, e, ove richiesto, un’idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

In caso di inadempimento, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale, a mezzo pec o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati. Dalla data della comunicazione decorrono ulteriori 60 giorni per la presentazione della dichiarazione e, ove richiesto, per la prestazione della garanzia prevista per il mantenimento del ruolo di rappresentante fiscale, dopodiché viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e l’eventuale garanzia devono essere presentate, più in generale, dai soggetti che intendono operare come rappresentanti fiscali.

I criteri per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio della garanzia sono stati definiti dal D.M. 9 dicembre 2024, mentre il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 186368 del 17 aprile 2025 ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.

La dichiarazione per l’attestazione dei requisiti soggettivi che deve possedere il rappresentante fiscale:

  • deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale;
  • deve essere presentata presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale;
  • nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva;
  • nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale, deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita Iva del rappresentato viene cessata d’ufficio.

La garanzia per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale:

  • deve essere prestata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale;
  • può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate, ai sensi dell’articolo 1, L. 348/1982;
  • ha valore massimale minimo che, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:
  • 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 2 a 9 soggetti;
  • 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 10 a 50 soggetti;
  • 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 51 a 100 soggetti;
  • 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 101 a 1.000 soggetti;
  • 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di 1.000 soggetti;
  • deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione provinciale;
  • deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente;
  • deve avere il contenuto informativo specificato dal provvedimento n. 186368/E/2025, al quale sono allegati i fac-simili di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.



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