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La Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore Sovraindebitato Aggiornata Al 2025


Sei un consumatore sommerso dai debiti e non riesci più a farvi fronte? La ristrutturazione dei debiti può offrirti una via d’uscita legale per ripartire.

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Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento e gestione del debito – è pensata per aiutarti a comprendere come funziona la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, chi può accedervi e quali vantaggi può offrire.

Scoprirai come presentare una proposta di ristrutturazione, quali documenti sono necessari, quali debiti possono essere inclusi e come ottenere l’approvazione del tribunale per il tuo piano di pagamento sostenibile.

Alla fine della guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, analizzare la tua situazione con un avvocato esperto e costruire una strategia efficace per liberarti dai debiti e riprendere il controllo della tua vita finanziaria.

Introduzione: Quadro normativo e principi generali

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), in vigore dal 15 luglio 2022. Le norme rilevanti sono contenute negli artt. 65-73 del CCII (Titolo IV, Capo II, sez. II) e nelle successive modifiche (in particolare il “correttivo-ter” D.Lgs. 136/2024). Questa disciplina ha integrato e, in parte, sostituito la previgente Legge 3/2012 (anti-usura), mantenendone lo spirito di favor debitoris: mira a sostenere il debitore che si trovi «in stato di sovraindebitamento» (incapace di far fronte regolarmente alle obbligazioni scadute) offrendo strumenti di risanamento della propria posizione debitoria nel rispetto dei diritti dei creditori.

Secondo l’art. 2, lett. f) CCII, il consumatore è la persona fisica che agisce per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale, anche se socio illimitatamente responsabile (ad esempio fideiussore) di imprese. L’accesso alla ristrutturazione è riservato a questo tipo di soggetto: a differenza delle altre procedure, non è previsto il consenso dei creditori né un quorum di voti (la proposta del consumatore viene valutata e omologata dal tribunale senza votazione delle parti). In sostanza, il piano di ristrutturazione viene approvato dal giudice solo se considerato ammissibile, fattibile e conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

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Lo strumento consente di ottenere, al termine, l’esdebitazione: la liberazione dai debiti residui (cioè dal pagamento delle quote non soddisfatte) una volta eseguito integralmente il piano e adempiute le obbligazioni concordate. L’esdebitazione non è automatica ma subordinata alla corretta esecuzione del piano. Il Codice prevede inoltre un complesso sistema di responsabilità e controlli: in particolare, se il consumatore ha determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode, non potrà accedere alla procedura. In estrema sintesi, il legislatore favorisce il debitore in difficoltà, riservando però rigore contro comportamenti dolosi o colposi gravi nell’assunzione del debito.

Requisiti di accesso

Per proporre il piano di ristrutturazione dei debiti, il consumatore deve soddisfare alcuni requisiti formali e sostanziali. In primo luogo, la condizione soggettiva: l’istante deve essere consumatore (persona fisica per scopi non imprenditoriali) e trovarsi in stato di sovraindebitamento. Questo stato si verifica quando il debitore ha perso la capacità di far fronte alle obbligazioni in modo duraturo, indipendentemente da momentanei default. Non è richiesto un accertamento formale di fallimento o insolvenza giudiziale, ma occorre dimostrare che tutte le soluzioni ordinarie sono inefficaci per superare la crisi debitoria (i.e. non ha redditi o attivi sufficienti a onorare i debiti al loro scadere).

Una condizione fondamentale è che il consumatore non abbia già fruito di un’esdebitazione nei cinque anni precedenti e non l’abbia ottenuta due volte in passato. Queste cause ostative sono stabilite dall’art. 69 CCII e riprendono la disciplina della L. 3/2012: in particolare, il consumatore non può accedere alla ristrutturazione se «è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte». Inoltre, non deve aver cagionato il proprio indebitamento con colpa grave, malafede o frode: qualora ciò si verifichi, la procedura rimane inaccessibile. Si noti che è ora il creditore a dover provare la colpa grave del debitore (e non più il debitore a provare la sua meritevolezza). In pratica, il consumatore può contrarre debiti purché non lo faccia con imprudenza grave rispetto alle sue capacità. L’assenza di colpa grave diventa quindi il criterio di meritare l’accesso alla procedura.

Non vi sono requisiti quantitativi minimi di debito; la legge si applica anche a posizioni sovraindebitate modeste. I creditori insolventi (ad es. erario, INPS) possono anch’essi partecipare come creditori, con le stesse regole di soddisfazione, a meno che non abbiano contribuito con colpa all’indebitamento (ad esempio attraverso condotte estorsive). La normativa distingue inoltre debiti consumer (es: mutuo per abitazione, finanziamenti personali, carte di credito, debiti condominiali, rate auto) da quelli connessi ad attività imprenditoriali, che non possono essere ristrutturati come consumatore: in tal caso si deve accedere a procedure dedicate (concordato minore o fallimentare). In generale, i debiti tributari e previdenziali rientrano in questa procedura come crediti privilegiati, salvo restrizioni di cui all’art. 69, comma 2 (che impedisce ai creditori «colpevoli» di contestare la convenienza del piano).

Requisito Riferimento normativo
Consumatore (persona fisica, debiti estranei all’impresa) Art. 2, lett. f) CCII
Sovraindebitato (incapacità durevole di pagare debiti) Art. 65, co.1 CCII; art. 12-bis L.3/2012 (prev. L.3/2012)
Accesso vietato se:- già esdebitato nei 5 anni- già esdebitato 2 volte- indebitamento causato da colpa grave/malafede/frode Art. 69 CCII
Diligenza del debitore (assenza di grave colpa) Onere della prova a carico del creditore (art.69 CCII)
Possibilità di adempiere (fattibilità e convenienza del piano) Giudicati dal Tribunale in sede di omologa (art. 70 CCII)

L’iter procedurale

La procedura si articola in due fasi principali: una fase stragiudiziale di preparazione e raccolta documentale (svolta con l’ausilio dell’OCC), seguita dalla fase giudiziale di deposito e omologazione del piano. Di seguito si illustrano i passaggi essenziali, integrati dalle modifiche normative più recenti.

1. Fase stragiudiziale (predisposizione del piano)

Il consumatore avvia la procedura rivolgendosi a un Organismo di composizione della crisi (OCC) iscritto nell’apposito registro previsto dal D.M. 202/2014. L’OCC è un ente composto da professionisti (avvocati, commercialisti, notai, consulenti, ecc.) che assistono il debitore nell’analisi della crisi e nella redazione del piano. In questa fase il debitore, con l’ausilio dell’OCC e di un avvocato (la legge richiede la rappresentanza tecnica in sede giudiziale), raccoglie la documentazione necessaria per la domanda.

In particolare, l’art. 67, comma 2 CCII elenca gli allegati essenziali:

  • Inventario del patrimonio del debitore (beni mobili e immobili posseduti);
  • Elenco dei creditori con indicazione dei crediti, cause di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio) e dell’ammontare dovuto;
  • Situazione economico-finanziaria e reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (redditi, spese, figli, coniuge, ecc.);
  • Contratti di acquisto e altri atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi cinque anni;
  • Dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti e documentazione di eventuali controversie pendenti;
  • Cause dell’indebitamento e indicazione della diligenza impiegata nel contrarre i debiti.

L’OCC, sulla base di tali dati, elabora una relazione che attesti la sostenibilità della soluzione proposta (art. 68 CCII). Tale relazione è obbligatoria ed è depositata in tribunale insieme al piano; serve a valutare la completezza della documentazione e l’attendibilità del progetto (art. 68, comma 3 CCII). Il piano può prevedere qualsiasi forma di soddisfazione dei creditori (pagamenti rateali, abbattimento del debito – falcidia – rimborso in percentuale, cessione di beni, ecc.), ma deve garantire ai creditori privilegiati (erario, INPS, fondo patrimoniale, etc.) un soddisfacimento almeno pari a quello realizzabile con l’ipotesi di liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 67, comma 1-bis, e comma 4-bis, CCII). Dal 2024 è stata ammessa espressamente la possibilità di continuare a pagare regolarmente il mutuo ipotecario sulla prima casa durante il piano: l’art. 67, comma 5 CCII consente al debitore di rimborsare le rate residue del mutuo secondo lo scadenzario originario, a condizione che alla domanda sia in regola nei pagamenti o abbia ottenuto il via libera del giudice. Questa misura tutela la casa di abitazione primaria, evitando la risoluzione del mutuo in caso di semplice ristrutturazione dei debiti.

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2. Deposito della domanda e udienza

Completata la fase pre-giudiziale, il consumatore, tramite l’avvocato, deposita in Cancelleria del Tribunale competente (quello del luogo di residenza o domicilio) la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione. Alla domanda devono essere allegati il piano dettagliato, l’elenco creditori e documenti elencati, la relazione dell’OCC e la copia di quanto inviato ai creditori. La legge non richiede la formale notificazione di un “tentativo di composizione” come nelle altre procedure; si tratta di un ricorso giudiziale straordinario, sulla cui ammissibilità si pronuncia direttamente il tribunale.

Il giudice assegna una data per l’udienza di omologa e, per l’informazione, dispone la pubblicazione di un avviso nel registro delle imprese locale (per atto in visura) e nei modi prescritti per le procedure concorsuali (per dar notizia al tribunale). Nelle more dell’udienza, l’OCC continua a seguire il debitore, che rimane titolare del proprio patrimonio.

3. Omologazione del piano (art. 70 CCII)

All’udienza prevista, il giudice valuta la fattibilità (concreta capacità del debitore di rispettare il piano con le sue risorse) e la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria (p. es. liquidazione controllata). Devono essere verificati tutti i presupposti di legge (requisiti soggettivi, regolarità formale della domanda, completezza documentale). Gli unici oppositori ammissibili sono i creditori: ma, secondo l’art. 69 c.2 CCII, il creditore «colpevole» di aver causato o aggravato la crisi non può contestare il piano (e non può sollevare eccezioni di inammissibilità non dipendenti da frodi del debitore). In pratica, gli oppositori possono far valere solo ragioni oggettive e non derivanti da comportamenti dolosi del debitore.

Se il piano viene ritenuto conforme ai requisiti (equilibrato, onnicomprensivo, e nel rispetto delle quote minime di soddisfacimento privilegiato), il tribunale emette sentenza di omologazione. Con la sentenza (che è impugnabile con reclamo in Cassazione), il piano diviene vincolante per tutti i creditori ammessi (analogamente al concordato, ma senza voto preventivo). Al verificarsi di un’eventuale opposizione, il giudice deve motivare il rigetto del piano e, su istanza del debitore, può convertire la procedura in liquidazione controllata (art. 73 CCII).

Effetti dell’omologa. L’omologazione produce effetti analoghi a quelli di un accordo concorsuale: i creditori si vincolano agli importi e alle scadenze previsti, mentre le obbligazioni residue cessano di essere dovute allo scadere del piano. L’art. 70 prevede inoltre una serie di misure protettive temporanee (come la sospensione dei pignoramenti sui beni del consumatore) fino all’omologazione. Una volta omologato, il debitore deve adempiere scrupolosamente il piano: le somme riscosse o i beni venduti in difformità dal piano sono inefficaci verso i creditori (nulli gli atti di disposizione non autorizzati). Il giudice, sentito l’OCC, autorizza lo svincolo delle somme accantonate e dispone la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, dei sequestri e di ogni vincolo sui beni, nonché la trascrizione della sentenza di omologa (per rendere opponibili tutti gli effetti del piano). In altre parole, il patrimonio del debitore rimane sotto il suo controllo, ma vincolato al piano: l’esecuzione delle alienazioni deve avvenire in forma competitiva e con il controllo dell’OCC (soprattutto per i beni mobili registrati o immobili).

4. Esecuzione del piano e esdebitazione

Dopo l’omologazione, inizia la fase esecutiva: il consumatore resta proprietario del proprio patrimonio e deve realizzare il piano nei tempi e modi pattuiti. L’OCC mantiene un ruolo centrale di vigilanza e supporto. Il debitore è tenuto a versare le quote dovute (e, se previsto, a vendere i beni concordati) avvalendosi di procedure competitive (aste, vendite assistite) sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC. Semestralmente, l’organismo invia al giudice una relazione di esecuzione.

Alla fine del termine previsto, l’OCC e il debitore attestano l’avvenuto adempimento. Se il piano è stato eseguito integralmente, il giudice pronuncia la liquidazione del compenso dell’OCC (art. 70, c.7 CCII) e, conclusa la procedura, il debitore resta esclusivamente obbligato per le quote rimaste da pagare (entro i limiti del piano). A quel punto, su domanda, il tribunale può concedere l’esdebitazione: il riconoscimento ufficiale che i crediti non integralmente soddisfatti sono «sopraffatti» dal piano e vengono perdonati. Tra i requisiti dell’esdebitazione figura il regolare pagamento del mutuo ipotecario sulla casa principale: la giurisprudenza ha stabilito che se il debitore non ha versato integralmente le rate del mutuo secondo il piano, l’omologazione può essere dichiarata inammissibile. In altri termini, per ottenere l’esdebitazione occorre soprattutto avere eseguito le obbligazioni a favore dei creditori muniti di garanzie reali. In caso di inadempimenti gravi (o di riserva di verità), il giudice può revocare l’omologazione (art. 72 CCII) e far proseguire il procedimento in liquidazione controllata (o fallimentare).

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Fase procedurale Attività principali Soggetti coinvolti
Predisposizione piano (fase stragiud.) – Raccolta dati economici (redditi, beni, creditori)- Redazione del piano e relazione OCC (art.68)- Comunicazione ai creditori e presentazione dell’istanza Debitore; Organismo di Composizione (OCC); Legale del debitore
Deposito e udienza – Deposito domanda al Tribunale- Verifica presupposti formali e sostanziali (requisiti art.67-69)- Eventuale deposito opposizioni Tribunale (Giudice delegato); Debitore/legale; OCC; eventuali creditori opponenti
Omologazione – Valutazione fattibilità e convenienza del piano- Emanazione sentenza di omologa (o rigetto)- Pubblicazione e notifica della sentenza Tribunale (Giudice delegato); Debitore; OCC; creditori
Esecuzione del piano – Esecuzione pagamenti e vendite previste dal piano- Relazioni semestrali OCC (stato di attuazione)- Controllo dei vincoli sui beni e revoca vincoli dopo omologa Debitore; OCC (controllo); Tribunale (supervisione); creditori
Esdebitazione – Domanda di esdebitazione dopo esecuzione del piano- Verifica adempimenti e regolarità mutuo prima casa- Pronuncia di esdebitazione del debitore Tribunale; Debitore; OCC; creditori

Ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)

Gli OCC (o commissioni di sovraindebitamento) svolgono un ruolo chiave in tutte le fasi. Prima dell’istanza, l’OCC assiste il debitore nella ricognizione del sovraindebitamento e redige la relazione prevista dall’art. 68 CCII. Durante e dopo l’omologazione, l’OCC monitora l’esecuzione del piano: è onerato di vigilare sull’osservanza degli obblighi contrattuali del debitore, comunicando al tribunale eventuali irregolarità e cercando, assieme al debitore, soluzioni a eventuali difficoltà attuative. Deve, ad esempio, assistere nelle vendite dei beni (garantendo trasparenza e pubblicità), redigere relazioni di avanzamento e, al termine, collaborare alla determinazione del compenso. In caso di revoca dell’omologa o di inadempimento, l’OCC può segnalare al giudice la necessità di conversione in liquidazione controllata.

L’OCC opera secondo principi di imparzialità e di obblighi deontologici; non ha poteri finanziari né sostituisce il debitore, ma fornisce consulenza specialistica. Gli oneri di iscrizione al registro OCC e i criteri di composizione (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) sono stabiliti dal D.M. 202/2014 e da successive linee guida ministeriali. In pratica, il consumatore può rivolgersi anche all’OCC territoriale presso l’Ordine degli avvocati, commercialisti o a commissioni autorizzate, spesso operanti anche in enti di patrocinio sociale (CAF, Caritas, ecc.).

Effetti giuridici e responsabilità

Effetti sul debitore e sui creditori

Con l’omologazione, il piano diventa vincolante per tutti i creditori ammessi. Ciò significa che i creditori hanno l’obbligo di accettare l’adempimento effettuato secondo il piano; al termine della procedura, i creditori soddisfatti in misura minore non possono rivalersi sulla persona fisica al di fuori di quanto previsto dal piano stesso. I debiti residui oltre le quote effettivamente pagate (o garantite) vengono, di regola, cancellati con l’esdebitazione finale. Resta tuttavia salva la soddisfazione dei crediti non comprimibili dalla legge, come obblighi alimentari inderogabili e sanzioni penali pecuniarie. Il piano di ristrutturazione può prevedere la falcidia di qualsiasi debito (compresi quelli con cessione del quinto, come ammette l’art. 67, comma 3), ma deve trattare tutti i creditori paritariamente (concetto di par condicio). Gli atti dispositivi compiuti dal debitore in violazione del piano (p.es. vendite non autorizzate) sono inefficaci verso i creditori anziani.

L’esdebitazione libera il consumatore da ogni obbligazione residua verso i creditori pignoratizi/privilegiati e chirografari dopo l’omologazione. Tuttavia, per ottenere l’esdebitazione il debitore non deve avere occultato attivi e deve aver adempiuto alle obbligazioni previste. Ad esempio, se non ha onorato il mutuo sulla prima casa come richiesto, l’omologazione può essere revocata. In linea generale, il “piano del consumatore” ha un duplice obiettivo: liberare gradualmente il debitore dai suoi debiti mentre, al termine, gli consente una nuova partenza economica (fresh start) senza gli oneri passati.

Responsabilità e revoca

Il consumatore ha l’onere di verità: deve dichiarare tutti i suoi crediti e debiti al meglio della sua conoscenza. In caso di omissioni dolose (nascoste passività) o frodi, il piano può essere revocato (art. 72 CCII) e in tal caso la procedura si converte automaticamente in liquidazione controllata. Analogamente, inadempimenti ingiustificati gravi comportano revoca dell’omologa. Il creditore o il pubblico ministero possono far valere tali inadempimenti tramite reclamo. In tal senso si configura una responsabilità giudiziaria del debitore per il rispetto degli obblighi pianificati.

Gli altri soggetti (avvocato, gestore della crisi, ecc.) possono rispondere professionalmente dei propri errori o violazioni deontologiche, come previsto dagli ordinamenti di categoria. In particolare l’OCC e il gestore della crisi (professionista incaricato) sono responsabili della diligenza nell’assistenza al consumatore. Ad esempio, la relazione dell’OCC deve essere accurata e basata su dati corretti: la legge prevede sanzioni per dichiarazioni mendaci nella relazione (art. 68, comma 4 CCII). Qualora l’OCC rilasci certificazioni false, risponde penalmente (reati di falso e truffa) e civilmente verso i danneggiati.

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Rapporti con fiscalità e contabilità

Pur essendo persone fisiche, i consumatori possono avere debiti con l’Erario o enti previdenziali. L’art. 69 CCII (v. sopra) limita il potere delle Amministrazioni pubbliche di fare opposizione in sede di omologa, escludendo cause ostative basate su ragioni non connesse a comportamenti dolosi del debitore. Ciò significa che Agenzia delle Entrate e INPS possono partecipare come creditori con i loro crediti privilegiati (sanzioni, interessi compresi) e ottenere la percentuale prevista nel piano, tranne che il debitore li abbia indotti colpevolmente all’insolvenza. Pertanto, in fase di formulazione del piano il consumatore può includere anche i debiti tributari e previdenziali.

Dal punto di vista fiscale, la cancellazione del debito residuo (esdebitazione) non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF. Le somme non corrisposte, infatti, non sono ricondotte a un vantaggio economico del debitore, ma rientrano nell’ambito della disciplina concorsuale sulla perdita dei debiti. In altre parole, non si è tenuti a dichiarare come reddito la parte di debito “perdonata” dall’esdebitazione (normativa anti usura e Codice crisi non prevedono tassazione del beneficio). Resta fermo che eventuali rimborsi pagati sotto il piano sono deducibili secondo le regole generali (ad esempio interessi pagati sui mutui).

Riguardo alla contabilità d’impresa, essa non si applica al consumatore, che non svolge attività imprenditoriale. Tuttavia, se il debitore ha svolto in passato un’attività (ad es. un piccolo imprenditore individuare in crisi), la ristrutturazione consumatore si occupa esclusivamente dei debiti assunti in via personale (privati), mentre i debiti aziendali dovrebbero essere gestiti in altra sede (come concordato minore o fallimento). In pratica, un soggetto “misto” dovrà valutare quali debiti rientrano nel piano come consumatore e quali invece nell’ambito dell’impresa. Se il debitore era titolare di partita IVA con un’azienda, l’accesso alla procedura consumatore è di norma precluso; tuttavia un ex imprenditore che abbia cessato l’attività da oltre un anno può chiedere (a certe condizioni) di essere trattato come consumatore. In ogni caso, non esistono particolari obblighi contabili nel piano: non si redige bilancio o stato patrimoniale come in altre procedure, ma si forniscono i dati patrimoniali effettivi richiesti dalla legge (v. tabella allegata al 2° comma art.67).

Rapporti con altre procedure e conversione

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è distinta dalle altre. In particolare, non può essere utilizzata dal debitore commerciale o professionista (per questi si applicano concordato minore, accordi di composizione negoziata, concordato preventivo, ecc.). Tra le procedure «sovraindebitamento» del CCII, quella del consumatore si coniuga con la liquidazione controllata (artt. 74-83 CCII) – un’ipotesi di liquidazione giudiziale dedicata al debitore non fallibile. Se l’omologazione del piano del consumatore viene negata o se il consumatore chiede (per frodi o meri inadempimenti), il tribunale può trasformare la procedura in liquidazione controllata. Tale conversione è prevista dall’art. 73 CCII: con decreto motivato il giudice apre la liquidazione controllata, nominando un liquidatore che realizza i beni del debitore e ne distribuisce il ricavato.

A sua volta, la liquidazione controllata (disciplina ex art. 268 CCII e segg.) contempla un’esdebitazione automatica per il debitore «incapiente» che non possiede risorse (art. 282 CCII), ma tale istituto è distinto dalla ristrutturazione e applicabile solo in casi particolari (debitore senza alcun bene realizzabile). In sintesi: se il piano del consumatore fallisce, il debitore può comunque proseguire il processo di composizione convertendolo in liquidazione controllata. In tal caso, tuttavia, perderà il beneficio del piano concordato (es. non seguirà più le scadenze previste, ma il liquidatore venderà i beni). Viceversa, un debitore che abbia anche partita IVA sotto soglia può scegliere alternativamente concordato minore (se da imprenditore) o ristrutturazione consumatore (se da persona fisica).

Tabella riepilogativa delle differenze principali:

Procedura Soggetti ammessi Voto creditori Debiti trattabili Esdebitazione finale
Ristrutturaz. consumatore (art. 67 ss. CCII) Consumatore e membri famiglia (rif. art.66) No, decide il giudice Solo debiti civili “privati” (civili o immobiliari); prima casa ammessa Sì, al termine del piano soddisfatto
Concordato minore (art. 74 ss.) Imprenditore “non fallibile” (poco bancario) Sì (maggioranza creditori) Tutti i debiti dell’impresa; può includere IVA, tributi (se autorizzati) Sì (disciplinato art. 76)
Liquidaz. controllata (art. 268 ss.) Imprenditore “non fallibile” No (procedura liquidativa) Tutti i debiti del debitore Sì (automat., se debitore incapiente)

Simulazioni pratiche

Profilo 1 – Pensionato: Mario, 72 anni, percepisce una pensione netta di 1.200 €/mese. Ha contratto col mutuo della prima casa la rata residua di 400 €/mese (mutuo residuo 80.000 €), e possiede un piccolo risparmio di 5.000 €. I suoi debiti includono: un prestito personale di 15.000 € (tasso medio), un finanziamento auto residuo di 6.000 € e varie carte revolving per un totale di 8.000 €. Non ha redditi diversi dalla pensione, né altri beni di rilievo. A causa di spese mediche impreviste, si trova in sovraindebitamento.

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  • Procedura: Mario può accedere alla ristrutturazione come consumatore perché i debiti non sono collegati a un’impresa. Con l’OCC individua un piano di 120 mesi (10 anni) in cui, compatibilmente con l’Isee familiare, manterrà il pagamento regolare del mutuo sulla casa (400 €/mese). Riguardo agli altri debiti (tot. 29.000 €), il piano prevede di destinare parte della pensione (dopo le spese di mantenimento familiare) al rimborso. Ad es., 200 €/mese per il prestito (esaurito in 75 mesi col tasso vigente) e 100 €/mese per la carta (es. 85 € + 15 € di stipendio del figlio convivente). Poiché queste quote non coprono il totale, Mario chiede la falìcidia: al termine dei 10 anni, salda completamente mutuo + prestito, ma rimangono insoluti ~ 8.000 € (carta, spese varie).
  • Esito: Il tribunale, esaminando il piano con la relazione dell’OCC, ritiene fattibile il rimborso (non vi è colpa grave) e conveniente rispetto alla liquidazione (Mario non ha beni da liquidare ad eccezione della casa). Omologa il piano. Mario continua a pagare il mutuo come da calendario e versa regolarmente le rate previste. Al termine dei 10 anni l’OCC certifica l’avvenuto adempimento e il giudice concede l’esdebitazione: Mario viene liberato dai residui debitori (carta e spese) poiché ha soddisfatto le quote previste (e l’ipoteca è estinta).

Profilo 2 – Piccolo imprenditore post-Covid: Luca, 55 anni, fino al 2020 gestiva un bar in proprio. A causa dei lockdown, l’attività è fallita e lui ha chiuso l’impresa, pur trovandosi con debiti personali e legali significativi. Attualmente è disoccupato e spende i sussidi sociali. Si tratta del caso di un ex imprenditore che chiede di essere trattato come consumatore (il Codice permette questa opzione se l’attività è cessata ed è decorso un anno dalla cancellazione dal registro imprese). Luca possiede una casa di residenza con mutuo residuo di 100.000 € (rate 500 €/mese) e ha debiti personali per: 30.000 € di mutui non garantiti (da sovvenzioni o estinzioni precedenti), 20.000 € di debiti tributari (IVA, INPS pregresso) e 10.000 € di carte revolving. Non ha reddito attuale se non 500 €/mese di sussidio di cittadinanza, e vive con la famiglia (moglie e un figlio disoccupato).

  • Procedura: L’accesso come consumatore è possibile perché i debiti correlati all’impresa sono riferiti al passato e ora Luca è persona fisica (potrebbe, in alternativa, aver scelto il concordato minore, ma in questo esempio prosegue come consumatore). Con l’OCC studia un piano pluriennale di 15 anni. Per prima cosa mantiene il pagamento del mutuo sulla prima casa (500 €/mese). Le restanti entrate (sussidio e contributo familiare) coprono circa 600 €/mese per gli altri debiti. Il piano propone di pagare il minimo possibile su tributi (di cui rimarrebbero insoluti circa 10.000 €) e carte (falcidiati a 5.000 €), mentre per i crediti chirografari si concorda un piano decrescente con cessione di alcuni beni mobili. In definitiva, Luca paga con puntualità il mutuo e versa 500 €/mese sui debiti legali per 15 anni (tot. 90.000 €), soddisfacendo gran parte dei crediti privilegiati e parte di quelli chirografari. La restante massa debitoria (~55.000 €) è condonata con l’esdebitazione finale.
  • Esito: Il tribunale verifica che il piano soddisfa i privilegiati almeno come in liquidazione, e omologa. Durante l’esecuzione, l’OCC riferisce occasionali ritardi (dato l’impoverimento di Luca) ma ritiene il piano rimasto ammissibile. Trascorsi 15 anni, Luca paga regolarmente il mutuo e gran parte dei debiti. Chiede l’esdebitazione, che viene concessa per i creditori inseriti nel piano. Se, durante il percorso, Luca avesse cessato i pagamenti, sarebbe scattata la conversione in liquidazione controllata; ma in questo scenario rispetta l’impegno, permettendogli di evitare la vendita forzata della casa (grazie all’accordo di continuità del mutuo) e di ripartire senza il carico dei debiti residui.

Profilo 3 – Lavoratore dipendente con mutuo e prestiti: Anna, 40 anni, impiegata con reddito netto di 1.800 €/mese. Ha un mutuo sulla casa di 150.000 € (rata 650 €/mese), un finanziamento auto residuo di 10.000 € (75 €/mese) e due prestiti personali per 15.000 € complessivi (200 €/mese). L’indebitamento è dovuto a spese familiari (doppia rata mutuo durante maternità) e a un minor introito recente. Ha anche 3.000 € di carte revolving. In totale i debiti personali ammontano a circa 178.000 €.

  • Procedura: Anna vive con il marito (reddito 1.600 €/mese) e i due figli, pertanto il suo reddito disponibile è limitato dalle spese correnti (bollette, alimenti, ecc.). Decidono di rivolgersi a un OCC per definire il piano. Il primo obiettivo è non perdere la prima casa: continuano a pagare il mutuo secondo tabella (650 €/mese). Con il resto del reddito familiare (circa 500 €/mese destinabili, dato che il marito versa la sua parte) si elabora un piano di 180 mesi (15 anni) per gli altri debiti. Ad esempio, si concorda di versare 250 €/mese sui due prestiti (estinti in 60 mesi col tasso corrente) e 100 €/mese sulle carte. Si prevede, infine, che dopo 15 anni il debito tributario residuo (non pagato in pianificazione per mancanza di risorse) venga cancellato con l’esdebitazione.
  • Esito: Il tribunale omologa il piano ritenendolo equilibrato: i creditori privilegiati (tra cui Inps, comuni per imu/irpef) ricevono almeno quanto avrebbero in liquidazione. Vengono fissati controlli semestrali. Durante l’esecuzione, Anna rispetta i pagamenti, anche se con qualche difficoltà iniziale (supportata dalla banca con qualche rateizzazione flessibile). Al termine del piano, tutti i prestiti personali sono estinti e il mutuo è stato regolarmente onorato. Resta un debito residuo verso il fisco di circa 8.000 €, che viene condonato con l’esdebitazione. Anna riparte senza debiti personali, sebbene conservi l’obbligo di pagare regolarmente il mutuo (essendo fuori dal piano).

Queste simulazioni mostrano come il piano sia modellato sulle caratteristiche del debitore: la durata del rimborso, la quota mensile, la falcidìa dei debiti e il coinvolgimento dei creditori privilegiati variano in base ai redditi e alle garanzie possedute. In ogni caso, il successo dipende da un impegno concreto del debitore e dalla fattibilità economica complessiva della soluzione proposta.

FAQ – Domande frequenti

  • Chi può proporre il piano del consumatore? Soltanto il consumatore (pers. fisica non imprenditore) in stato di sovraindebitamento. Anche i membri della stessa famiglia (conviventi) possono presentare un’unica domanda se i loro debiti hanno una causa comune (art. 66 CCII).
  • Quali debiti possono essere ristrutturati? In linea di massima tutti i debiti privati (es. finanziamenti personali, mutui per abitazione principale, debiti condominiali, canone leasing), purché non legati a un’attività d’impresa in corso. Possono essere inclusi anche debiti con enti pubblici (Erario, INPS), che diventeranno creditori privilegiati nel piano. Restano esclusi debiti personali non civili (es. multe penali) e debiti derivanti da attività professionali.
  • Il piano deve essere approvato dai creditori? No. A differenza del concordato, il piano del consumatore non prevede votazione degli interessati: è l’autorità giudiziaria a valutarlo e a decidere l’omologazione. I creditori possono opporsi, ma senza potersi appellare a ragioni non connesse alla condotta del debitore (art. 69, c.2 CCII).
  • Quanto tempo dura la procedura? Indicativamente, dalla domanda all’omologazione intercorrono alcuni mesi (3-6). La durata effettiva dipende dal tribunale e dalla completezza dell’istanza. Dopodiché, la fase esecutiva dura quanto previsto nel piano (anni) e la cancellazione finale dei debiti avviene solo al completamento dei pagamenti.
  • Quali sono i costi della procedura? Vi sono oneri variabili: spese legali, compenso dell’OCC, contributo unificato per il tribunale (esenzione prevista per lo stato di sovraindebitamento), e onorari del gestore. Il compenso dell’OCC/gestore è determinato dal giudice in base a tariffe ministeriali (in proporzione alla complessità e durata). In molti casi, enti di patronato o avvocati convenzionati offrono supporto a basso costo o gratuito ai debitori in povertà.
  • Cosa succede se il piano non viene eseguito? Se il debitore non rispetta il piano, il giudice può revocare l’omologa e convertire la procedura in liquidazione controllata. In tal caso, si apre una liquidazione dei beni residui e l’esdebitazione viene a essere rimessa in discussione. Se il debitore ha agito in malafede (frodi documentali o distrazione di beni), l’omologa può essere revocata d’ufficio.
  • Si pagano interessi sul debito residuo? No: in sede di omologazione si concordano importi e tempistiche definitivi; dopo l’omologa il debitore deve solo pagare quanto stabilito nel piano, senza ulteriori oneri. L’esdebitazione finale comporta la liberazione del debitore dagli interessi residui non corrisposti.
  • Che differenza c’è con il concordato in continuità? Il piano del consumatore è specifico per persone fisiche senza attività in corso e non richiede la continuità aziendale né il voto dei creditori. È più “snello” del concordato, ma anche meno flessibile sui tempi (la legge stabilisce limiti massimi alla durata, tipicamente 10-15 anni).
  • Come si calcola la quota spettante ai creditori privilegiati? Il piano deve garantire ai creditori privilegiati (ad es. Erario per IVA/IRPEF, INPS, agenzie leasing) almeno quanto avrebbero in caso di liquidazione controllata. Questo significa che il giudice verifica se la percentuale offerta è almeno pari a quella stimata nella liquidazione (c.d. test di preminenza). Solo se soddisfatta tale condizione il piano è omologabile.
  • Quali sono i documenti da allegare? Vedere la tabella: in sintesi, inventario beni, elenchi creditori con importi, documentazione reddituale e patrimoniale, atti straordinari (es. compravendite, donazioni), e relazione dell’OCC (art. 67, co.2 e art. 68 CCII).

Fonti

  • D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, artt. 65-83 (sovraindebitamento e concordato minore).
  • D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136“Correttivo-ter” CCII, modifiche integrative al D.lgs. 14/2019 (entrato in vigore 28/9/2024).
  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3Disposizioni in materia di usura, estorsione e composizione delle crisi da sovraindebitamento (abrogata, integrata nel D.lgs. 14/2019).
  • D.M. 23 gennaio 2014, n. 202 – Regolamento sui requisiti per l’iscrizione degli Organismi di composizione (OCC).
  • Cass. Civ., Sez. I, ord. 27843/2022 – Meritevolezza e colpa grave del consumatore.
  • Cass. Civ., Sez. I, ord. 4622/2024 – Natura negoziale del piano del consumatore; dilazione dei pagamenti.
  • Cass. Civ., Sez. I, ord. 34150/2024 – Ammissibilità della cessione del quinto (in piano consumatore).
  • Cass. Civ., Sez. III, ord. 9549/2025 – Requisiti di “consumatore” per il fideiussore.
  • Trib. Torino, ord. 5/11/2021 – Necessità di pagare interamente il mutuo per ottenere l’esdebitazione.
  • Trib. Bari, ord. 8/7/2020 – Assenza di colpa del consumatore nella determinazione del sovraindebitamento.
  • Trib. Pisa, ord. 20/4/2023 – Aspetti di colpa dei finanziatori.
  • Corte Appello Roma, 8/6/2023 – Individuazione del consumatore fideiussore.

Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore Sovraindebitato: Perché Affidarti a Studio Monardo

Hai troppi debiti da gestire e non riesci più a pagarli?
Hai rate in arretrato, prestiti, carte revolving, bollette non saldate o scoperti di conto?

⚠️ Oggi, se sei un consumatore sovraindebitato, puoi accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019).
È uno strumento legale che ti permette di:

✅ Ridurre il debito
✅ Sospendere i pignoramenti
✅ Cancellare gli interessi
✅ Proporre un piano di rientro sostenibile, anche a saldo parziale

Ma attenzione: non basta essere in difficoltà economica, serve un piano ben strutturato, con documentazione completa e l’assistenza di un professionista iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia.

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Cosa può fare per te l’Avvocato Giuseppe Monardo

✅ Analizza con precisione la tua posizione debitoria, compresi finanziamenti, bollette, mutui e debiti verso privati

✅ Verifica i requisiti per accedere alla procedura e individua la strategia più efficace per ottenere la ristrutturazione

✅ Costruisce un piano di pagamento ridotto in base al tuo reddito reale, da sottoporre al giudice per l’approvazione

✅ Blocca pignoramenti in corso, fermi amministrativi, e azioni esecutive, anche da parte dell’Agenzia delle Entrate o delle finanziarie

✅ Ti assiste fino all’omologazione del piano, anche in caso di opposizione da parte dei creditori

Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

🔹 Avvocato esperto in gestione della crisi del consumatore
🔹 Gestore della crisi da sovraindebitamento – iscritto al Ministero della Giustizia
🔹 Fiduciario OCC – Organismo di Composizione della Crisi
🔹 Coordinatore nazionale di esperti in esdebitazione, difesa contro finanziarie, banche e Agenzia Entrate
🔹 Esperienza in cause per opposizione a pignoramenti, blocchi conti e richieste di saldo stralcio

Perché agire subito

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📉 Rischi reali: segnalazione in centrale rischi, blocco della carta di credito, aggravamento della situazione debitoria

🔐 Solo un intervento legale strutturato consente di accedere alla protezione prevista dalla legge

Conclusione

La procedura di ristrutturazione dei debiti è la soluzione legale più efficace per chi ha perso il controllo della propria situazione economica.
Non è un fallimento, è un’opportunità di ripartenza.

Affidarti all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere una guida competente che lavora con il tribunale, con i creditori e con l’OCC, per ottenere un piano che ti permetta di tornare a respirare.

Qui sotto trovi tutti i riferimenti per richiedere una consulenza riservata.
Se sei in difficoltà economica, il momento per agire è adesso.



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