Il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 si rivolge a imprese e Pa
Rinnovabili ed efficienza: incentivi per i piccoli interventi sono previsti nel decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 (in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025, n. 224).
Soggetti ammessi
a) le amministrazioni pubbliche;
b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.
Tetto massima di spesa
I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi sono complessivamente pari a 900 milioni di euro annui, sia nel caso in cui i soggetti ammessi intendano accedere direttamente sia nel caso in cui intendano avvalersi di Esco.
Definiti anche:
- le tipologie di interventi incentivabili;
- le condizioni di ammissibilità;
- l’erogazione e durata dell’incentivo
- la procedura di accesso agli incentivi;
- la diagnosi e certificazione energetica da allegare alla richiesta;
- gli adempimenti a carico del soggetto responsabile, del Gse e dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- verifiche, controlli e sanzioni;
- il monitoraggio e le relazioni
- i requisiti specifici di ammissibilità agli incentivi degli interventi realizzati dalle imprese.
Di seguito il testo del D.M. 7 agosto 2025; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025
Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili. (25A05263)
(Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025, n. 224)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Art. 1
Finalita’ e ambito d’applicazione
1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l’incentivazione
di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia,
diversificazione e innovazione tecnologica, nonche’ di coerenza con
gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della
pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’art.
10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, concorre al
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di
efficientamento energetico del settore civile.
2. La misura di incentivazione di cui al presente decreto e’
sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la
Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all’art. 28, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove
necessario, secondo le modalita’ previste all’art. 22, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e al
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si applicano, inoltre,
le seguenti definizioni:
a) ambito residenziale: gli edifici o le unita’ immobiliari di
categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della
classe A/8, A/9 e A/10;
b) ambito terziario: gli edifici e le unita’ immobiliari di
categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e
C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4,
E6;
c) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro
consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti
pubblici economici e le autorita’ di sistema portuale, compresi gli
ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati
dalle regioni, nonche’, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n.
164, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle
societa’ cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi
costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base
all’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente
decreto sono, inoltre, ricompresi gli enti contenuti nell’elenco
delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; le societa’ in house come definite
dall’art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli
5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell’amministrazione o
delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscano
servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali;
le societa’ cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1,
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e
iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all’art. 9, comma 1,
della medesima disposizione;
d) apparecchio o componente ricondizionato: prodotto, o parte di
esso, gia’ immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, e’
stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale
riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la
funzionalita’ e le prestazioni originarie, cosi’ da poter essere
riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali,
contribuendo a promuovere l’economia circolare e la riduzione dei
rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilita’ UE. Il
fabbricante, ovvero l’operatore, che effettua il ricondizionamento e’
responsabile di verificare la conformita’ del componente
ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle
disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente
sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti
ricondizionati;
e) azienda agricola: impresa al cui titolare e’ stata rilasciata
la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) da parte
dell’amministrazione competente, ai sensi dell’art. 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
f) catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso
pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi,
macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la ricarica
dei veicoli elettrici, per la microcogenerazione e produzione di
energia termica per gli interventi ammessi ai benefici di cui al
presente decreto;
g) contratto di partenariato pubblico privato: forma contrattuale
disciplinata dall’art. 174 e segg. del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
h) data di conclusione dell’intervento: data di effettuazione
dell’intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e
le attivita’ correlate all’intervento medesimo e per i quali sono
state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli
articoli 6 e 9 del presente decreto. Le prestazioni professionali,
comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione
energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto
per l’intervento, non rientrano tra le attivita’ da considerare ai
fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento.
Con riferimento agli interventi realizzati da amministrazioni
pubbliche, per data di conclusione dell’intervento e’ da intendersi:
i. la data di collaudo ai sensi dell’art. 116 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di
regolare esecuzione ai sensi dell’art. 50, comma 7 e dell’allegato
II.14, e dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
in caso di appalto specifico recante l’intervento oggetto della
richiesta di concessione d’incentivo;
ii. in caso di appalto riferito ad una pluralita’ d’interventi
tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo,
la data di emissione dello stato avanzamento lavori (SAL) finale nel
quale e’ incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il
quale si richiede l’incentivo;
i) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e
fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto
edilizio urbano, con eccezione delle opere destinate alla difesa
nazionale, alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione
ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F);
l) edificio: un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo’ confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri
edifici, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
m) elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli
elettrici: l’insieme dei punti di ricarica e delle infrastrutture di
canalizzazione comprensive dei necessari cavi elettrici interconnessi
a un punto di prelievo della rete pubblica per la ricarica di veicoli
elettrici intestato al soggetto ammesso, come definiti ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257;
n) enti del terzo settore: enti definiti all’art. 4 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all’art. 11 del medesimo decreto
legislativo;
o) esecuzione a regola d’arte: interventi e prestazioni eseguiti
e/o forniti secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche
in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;
p) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.a., soggetto
responsabile della gestione degli incentivi e delle attivita’ di cui
al presente decreto;
q) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi
annui che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente
decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi
erogati e da erogare dal GSE, su base annua, nell’anno di
riferimento, calcolati secondo un criterio di cassa, ovvero secondo
le modalita’ di cui all’art. 19 del presente decreto, sulla base dei
contratti attivati e delle richieste ammesse dall’avvio del
meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell’anno di riferimento.
Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata
all’art. 3, comma 1 del presente decreto, comprende anche le risorse
erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell’intervento,
secondo la procedura di cui all’art. 11, comma 5;
r) impianto solare fotovoltaico: impianto di produzione di
energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione
solare, tramite l’effetto fotovoltaico, come definito ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 agosto 2010;
s) impresa: qualsiasi entita’ che eserciti un’attivita’
economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalita’
di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In
particolare, sono considerate tali le entita’ che esercitano
un’attivita’ artigianale o altre attivita’ a titolo individuale o
familiare, le societa’ di persone o le associazioni che esercitano
regolarmente un’attivita’ economica. Tra le imprese di cui al
precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma
aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di
impresa, i raggruppamenti di imprese, le societa’ di scopo e i
consorzi;
t) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta alla
Camera di commercio che svolge prioritariamente attivita’ di
«silvicoltura e altre attivita’ forestali» (codice Ateco 02.10.00) o
«utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
u) installazione di tecnologie di building automation degli
impianti termici ed elettrici degli edifici: installazione di
tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici
ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell’efficienza
energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e
condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione,
controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo
integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento
consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai
requisiti tecnici previsti nell’allegato I del presente decreto;
v) interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza
energetica: interventi di cui all’art. 5, che soddisfano i requisiti
previsti dall’allegato I;
z) interventi di piccole dimensioni di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
interventi di cui all’art. 8, che soddisfano i requisiti previsti
dall’allegato I. Tali interventi riguardano impianti con una potenza
termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici con una
superficie minore o uguale a 2.500 mq;
aa) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’art. 8
e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di
distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione,
esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu’
unita’ immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di
contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la
conseguente ripartizione delle spese. Ad eccezione dell’intervento di
cui al comma 1, lettera c) dell’art. 8, sono considerati interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli
che comportano il distacco da una rete di teleriscaldamento purche’
questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente;
bb) interventi sull’involucro di edifici esistenti: interventi su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume
riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o
ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure
trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), fissi o
mobili, non trasportabili, nonche’ scuri, persiane, avvolgibili e
cassonetti solidali con l’infisso, che rispettano i requisiti di cui
all’allegato I del presente decreto;
cc) multintervento: realizzazione contestuale sul medesimo
edificio di piu’ interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente
decreto, progettati e pianificati come un unico progetto;
dd) parcheggi adiacenti: gli spazi pubblici o privati destinati
al parcheggio dei veicoli, adiacenti o prossimi all’edificio oggetto
di intervento;
ee) pertinenze: gli spazi di pertinenza e funzionali all’edificio
oggetto di intervento, compresi quelli coperti;
ff) pompa di calore «add on»: sistema costituito da un generatore
a pompa di calore installato ad integrazione di una caldaia a
condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa al
fine di costituire un sistema bivalente;
gg) Portaltermico: portale internet di cui all’art. 14, comma 1
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
hh) potenza termica nominale o potenza termica utile di un
impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal
costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento. Valgono inoltre
le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);
ii) progetto integrato: progetto costituito da una o piu’ linee
di attivita’ progettuali approvate nell’ambito di programmi correlati
e funzionali alla realizzazione degli interventi;
ll) punto di ricarica: un’interfaccia per la ricarica di veicoli
elettrici definita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
mm) regolamento GBER: il regolamento (UE) 2023/1315 della
Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del
regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473;
nn) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che
caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici, i
soggetti coinvolti nonche’ le clausole contrattuali, resa disponibile
dal GSE tramite il Portaltermico;
oo) sistema di accumulo: un insieme di dispositivi,
apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad
assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in
maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di
connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei
profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo).
Il sistema di accumulo puo’ essere integrato o meno con l’impianto
solare fotovoltaico;
pp) sistema bivalente: sistema costituito da una pompa di calore,
intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a
condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario non
assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente puo’ essere costituito
anche dall’abbinamento di una pompa di calore con un generatore a
biomassa;
qq) sistema o apparecchio ibrido factory made: sistema o
apparecchio che integra due o piu’ sotto unita’ funzionali (a titolo
esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a
condensazione a gas o a biomassa) per mezzo di un sistema di
regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica o factory made e
corredato da specifica documentazione tecnica, resa disponibile dal
fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno:
i. le modalita’ di installazione, uso e manutenzione del
sistema/apparecchio ibrido;
ii. gli schemi tecnici e funzionali riportanti le indicazioni
dei collegamenti idronici ed elettrici;
iii. una dichiarazione di prodotto ibrido;
rr) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera,
tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul
portale predisposto dal GSE; puo’ coincidere con il tecnico
abilitato;
ss) soggetti privati: tutti i soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche;
tt) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per
l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha
diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la
compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti
contrattuali con il GSE, puo’ operare attraverso un soggetto
delegato;
uu) sostituzione di sistemi per l’illuminazione: sostituzione di
sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne
degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che
rispettano i requisiti di cui all’allegato I del presente decreto;
vv) sostituzione funzionale: intervento di installazione di un
nuovo generatore presso un impianto termico esistente, al fine di
provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore
precedentemente installato, senza provvedere ad effettuarne la
rimozione;
zz) stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica: una
singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici
posta in un luogo specifico, costituita da uno o piu’ punti di
ricarica, definita all’art. 1, comma 1, lettera o) del decreto del
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024, n.
109;
aaa) superficie solare lorda: superficie totale dell’impianto
solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il
campo solare per l’area lorda del singolo modulo;
bbb) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e
collegi professionali;
ccc) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia
quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla
trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero»,
come definito all’art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, anche
attraverso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria,
nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente agli
edifici, o gruppi di edifici di proprieta’ dell’amministrazione
pubblica, e’ ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la
conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite
di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una
localizzazione differente, purche’ nell’ambito di un «progetto
integrato» e nel medesimo territorio comunale;
ddd) unita’ di microcogenerazione alimentata a fonti rinnovabili:
un’unita’ di cogenerazione con una capacita’ di generazione massima
inferiore a 50 kWe, di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che sia alimentata da
fonti energetiche rinnovabili.
Art. 3
Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi
1. I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi di cui al
presente decreto sono complessivamente pari a 900 milioni di euro
annui. I limiti di spesa annua cumulata ivi indicati operano sia nel
caso di accesso diretto all’incentivo da parte dei soggetti ammessi
di cui agli articoli 4 e 7, sia nel caso in cui gli stessi si
avvalgano di ESCO o altri soggetti abilitati, ai sensi dell’art. 13.
2. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di
spesa annua cumulata pari a 400 milioni di euro per incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei
soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e all’art. 7, comma
1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli
incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti.
3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di
spesa annua cumulata pari a 500 milioni di euro per incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati da parte dei soggetti di cui
all’art. 4, comma 1, lettera b) e all’art. 7, comma 1, lettera b),
non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di
cui al presente decreto, da parte di tali soggetti. Per le imprese
restano ferme le disposizioni specifiche e i limiti di spesa indicati
all’art. 28 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di
spesa annua cumulata pari a 20 milioni di euro per incentivi
riconosciuti ad interventi di cui all’art. 15, comma 6 del presente
decreto, non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli
incentivi di cui al presente decreto, per tali interventi.
5. Fermo restando il limite complessivo di spesa annua cumulata per
incentivi riconosciuti ai sensi del presente decreto, con decreto
della competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica, i valori limite di spesa annua previsti
ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potranno essere
rimodulati per tener conto dell’effettivo impegno di spesa registrato
in applicazione del presente decreto e della necessita’ di non
limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della
prestazione energetica degli edifici.
Titolo II
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI
PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA NEGLI EDIFICI
Art. 4
Soggetti ammessi
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in
relazione a uno o piu’ interventi di cui all’art. 5:
a) le amministrazioni pubbliche;
b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su
edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b),
dell’art. 2, del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle
amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla
lettera n) dell’art. 2, del presente decreto che non svolgono
attivita’ di carattere economico.
Art. 5
Tipologie di intervento incentivabili
1. Sono incentivabili uno o piu’ dei seguenti interventi di
incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti dotati di impianto
di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume
climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi
di ventilazione meccanica;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o
sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con
esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non
trasportabili;
d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia
quasi zero»;
e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle
pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di
illuminazione;
f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico
(building automation) degli impianti termici ed elettrici degli
edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati
stessi;
g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica
privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso
l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi
adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato
congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati
di pompe di calore elettriche;
h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso
l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento
sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
invernale dotati di pompe di calore elettriche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono
incentivabili alle condizioni e secondo le modalita’ di cui agli
allegati I e II al presente decreto, e in relazione alle spese
ammissibili di cui all’art. 6 del presente decreto.
Art. 6
Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo
1. Per gli interventi incentivabili di cui all’art. 5 del presente
decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai
fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA,
dove essa costituisca un costo:
a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per
il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari,
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui
al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche
delle strutture esistenti;
iii. la demolizione e la ricostruzione dell’elemento
costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
iv. l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica
qualora gli stessi risultino l’unica soluzione tecnica o la piu’
conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e
condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, cosi’ come
previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015;
b) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali
porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di
infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
integrati nell’infisso stesso:
i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili
o assimilabili;
ii. il miglioramento delle caratteristiche termiche dei
componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
iii. lo smontaggio e la dismissione delle chiusure
preesistenti;
c) per gli interventi che comportino la riduzione
dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. la fornitura e la messa in opera di tende tecniche,
schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione
solare esterni o assimilabili;
ii. la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici
di regolazione e controllo;
iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione delle tende
tecniche e schermature solari preesistenti;
d) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia
quasi zero:
i. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie
finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia
quasi zero»;
ii. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e
ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli
impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione
di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della
prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici
vigenti;
iii. la demolizione e la ricostruzione delle strutture
dell’edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti
dall’applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con
la strategia per la circolarita’ materica nel settore dell’edilizia e
delle costruzioni;
iv. gli eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle
strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono
anche all’isolamento termico;
e) per gli interventi di sostituzione di sistemi per
l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici
esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
i. la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di
illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato I
al presente decreto;
ii. l’adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la
messa a norma;
iii. l’eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per
l’illuminazione preesistenti;
f) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione
e controllo automatico (building automation) degli impianti termici
ed elettrici degli edifici:
i. la fornitura e la messa in opera di sistemi di building
automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel
calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai
requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;
ii. gli adeguamenti dell’impianto elettrico e di
climatizzazione invernale ed estiva;
g) per gli interventi di installazione di elementi
infrastrutturali per la ricarica di mobilita’ elettrica:
i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari,
necessari alla realizzazione di opere edili per l’installazione dei
punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di
canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in
cui l’intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva
UE 2018/844;
iii. il contributo in quota potenza di cui al Testo integrato
delle connessioni attive – TICA per la richiesta di potenza
addizionale in prelievo;
h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo:
i. la fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico e
dell’eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento
alla rete;
i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di
diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica
relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all’art. 15,
del presente decreto.
Titolo III
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA
DA FONTI RINNOVABILI
Art. 7
Soggetti ammessi
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in
relazione a uno o piu’ interventi di cui all’art. 8:
a) le amministrazioni pubbliche;
b) i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici
appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’art.
2, del presente decreto e per interventi eseguiti su edifici
appartenenti all’ambito residenziale di cui alla lettera a),
dell’art. 2, del presente decreto;
2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle
amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla
lettera n) dell’art. 2, del presente decreto.
Art. 8
Tipologie di intervento incentivabili
1. Sono incentivabili uno o piu’ dei seguenti interventi di piccole
dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici
esistenti o unita’ immobiliari esistenti, dotati di impianto di
climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati
per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di
calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica,
geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di
contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica
utile superiore di 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di
calore unitamente all’installazione di sistemi per la
contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica
utile superiore a 200 kW;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali
esistenti o per la produzione di energia termica per processi
produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e
teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati
di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi
ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente
all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel
caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di
acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di
climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling,
o per la produzione di energia termica per processi produttivi o
immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel
caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e’ richiesta
l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a
pompa di calore;
f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale utilizzanti unita’ di microcogenerazione
alimentate da fonti rinnovabili.
2. Per gli interventi per i quali e’ incentivata anche
l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il
soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalita’ e le
tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all’art. 19,
comma 11 del presente decreto, le misure dell’energia termica
annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i
fabbisogni termici.
3. Sono ammessi gli interventi, di cui al comma 1 del presente
articolo, volti, anche in parte, alla produzione di calore per
processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di
piscine o di componenti dei centri benessere.
4. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, sono
incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita’ di cui agli
allegati I e II, e in relazione alle spese ammissibili di cui
all’art. 9 del presente decreto.
Art. 9
Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo
1. Per gli interventi incentivabili di cui all’art. 8 del presente
decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai
fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA,
dove essa costituisca un costo:
a. per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di
energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling,
alla climatizzazione estiva:
i. lo smontaggio e la dismissione dell’impianto esistente,
parziale o totale;
ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche’ delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte
degli impianti organicamente collegati alle utenze, comprensiva della
dotazione del nuovo libretto d’impianto;
b. per gli interventi impiantistici concernenti la
climatizzazione invernale e la connessione a reti di
teleriscaldamento efficienti:
i. lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale,
dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte,
di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua
calda sanitaria preesistenti nonche’ i sistemi di contabilizzazione
individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto
d’impianto. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a
quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali
interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento
dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonche’ sui
sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese tutte le opere e i
sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico
con il sottosuolo. Per gli interventi di generazione simultanea, in
un unico processo, di energia termica ed elettrica sono incluse anche
le spese per gli interventi connessi all’allacciamento alla rete
elettrica nazionale. Per lo specifico intervento di cui all’art. 8,
comma 1, lettera f) sono inoltre ammesse le spese relative
all’installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla
rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di
allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi,
reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e relative opere
accessorie;
c. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a) e b) e alla redazione di diagnosi
energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli
edifici oggetto degli interventi, di cui all’art. 15.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 10
Condizioni di ammissibilita’
1. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto,
i soggetti ammessi devono avere la disponibilita’ dell’edificio o
unita’ immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto
proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di
godimento.
2. Sono ammissibili gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del
presente decreto solo se realizzati su edifici o unita’ immobiliari
dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di piu’ edifici o
unita’ immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di
climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve
essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II al
presente decreto. L’impianto e’ registrato presso i pertinenti
catasti regionali, ove presenti.
3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8, in caso di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di
piu’ edifici o piu’ unita’ immobiliari, con impianti centralizzati di
climatizzazione invernale, sono incentivabili nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) il dimensionamento della potenza nominale del nuovo
generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato
sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell’insieme di edifici, in
conformita’ alla normativa tecnica UNI;
b) gli edifici e le unita’ immobiliari devono essere nella
disponibilita’ di un unico soggetto ammesso e l’intervento deve
essere nella disponibilita’ di un unico soggetto responsabile;
c) nel caso di piu’ edifici, gli stessi devono essere dotati di
impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente
deve essere compatibile con le condizioni previste all’allegato I al
presente decreto.
Il nuovo impianto di climatizzazione invernale puo’ essere adibito
anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.
4. Sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente
apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i
quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della
normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di
energia termica asseverati da un tecnico abilitato.
5. Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che
hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di
incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione
degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima
rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero
delle somme gia’ erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali
condizioni.
6. Le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 5 del presente articolo, sono definite nell’ambito delle
regole applicative di cui all’art. 19, comma 2, del presente decreto.
7. A seguito dell’ottenimento degli incentivi per la realizzazione
di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui all’art.
8, non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima
tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel
medesimo edificio o nella medesima unita’ immobiliare e relative
pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e
relative pertinenze per almeno un anno dalla data di stipula del
contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.
Art. 11
Erogazione e durata dell’incentivo
1. Nel rispetto dei principi di cumulabilita’ di cui all’art. 17
del presente decreto, l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto
responsabile ai sensi del presente decreto non puo’ eccedere il 65%
delle spese sostenute.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi
realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti
e da essi utilizzati, nonche’ per gli interventi realizzati su gli
edifici pubblici previsti all’art. 48-ter del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti
a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante e’ determinato
nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti
per unita’ di potenza e unita’ di superficie stabiliti dal presente
decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi
dell’incentivo spettante.
3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto
sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita
nella Tabella 1, secondo le modalita’ di cui agli allegati al
presente decreto.
Tabella 1
Durata dell’incentivo in relazione alla tipologia di intervento
Tipologia di intervento |
Durata dell’incentivo (anni) |
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | 5 |
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | 5 |
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili |
5 |
Trasformazione “edifici a energia quasi zero” | 5 |
Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | 5 |
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore |
5 |
Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche |
Come intervento abbinato |
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche |
Come intervento abbinato |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW |
2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW |
5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW |
5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW |
2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW |
5 |
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati |
2 |
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati |
5 |
Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti | 5 |
Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili |
5 |
In caso di multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla
durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono.
4. Per i soggetti privati che accedono all’incentivo anche tramite
una ESCO, l’erogazione dell’incentivo viene effettuata in un’unica
rata, nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore
o uguale a euro 15.000.
5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di
una ESCO o tramite altri soggetti che sostengono le spese
dell’intervento ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, per la
procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere
l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione
dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo
a valle della realizzazione dell’intervento. La rata di acconto e’
pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la
durata dell’incentivo e’ di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in
cui la durata sia di due anni. La restante quota e’ distribuita
uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo. Le modalita’
e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate sono
dettagliate nelle regole applicative di cui all’art. 29 del presente
decreto.
6. Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura di
accesso diretto, anche per il tramite di una ESCO o di altri soggetti
che sostengono le spese dell’intervento ai sensi di quanto previsto
dall’art. 14 del presente decreto, l’erogazione dell’incentivo viene
effettuato in un’unica rata.
7. Nel rispetto dei valori massimi dell’incentivo previsti dal
presente decreto, nel caso di piu’ interventi eseguiti
contestualmente, l’ammontare dell’incentivo e’ pari alla somma degli
incentivi relativi ai singoli interventi.
Art. 12
Soggetti non ammessi
1. Fermo restando quanto previsto al Titolo V, non e’ consentito
l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di
esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36;
b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 13
Modalita’ di accesso tramite ESCO
ed altri soggetti abilitati
1. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le
amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualita’ di soggetto
responsabile, alternativamente:
a) di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di
prestazione energetica;
b) di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli
immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi
della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, tra
i quali, l’Agenzia del demanio o i provveditorati alle opere
pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualita’ di soggetto
responsabile;
c) di un soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato
pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti
delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell’ambito del
medesimo contratto;
d) delle comunita’ energetiche ovvero delle configurazioni di
autoconsumo di cui sono membri.
2. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgano di una
ESCO per l’accesso agli incentivi, a garanzia dell’erogazione degli
acconti, e’ richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.
3. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i
soggetti privati, possono avvalersi di una ESCO, mediante la stipula
di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione
energetica, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti
i requisiti del contratto di servizio energia da definire nell’ambito
delle regole applicative di cui all’art. 19, comma 2, dal GSE.
Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che
prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione
energetica o di servizio energia deve avere ad oggetto interventi di
dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 metri
quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.
4. Ai fini dell’applicazione di commi 1 e 3 del presente articolo,
possono presentare al GSE richiesta di concessione dell’incentivo, in
qualita’ di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della
certificazione, in corso di validita’, secondo la norma UNI CEI
11352.
5. In relazione ai precedenti commi 3 e 4, le ESCO in possesso
della certificazione, in corso di validita’, secondo la norma UNI CEI
11352 possono presentare al GSE la richiesta di concessione
dell’incentivo anche:
a) in qualita’ di societa’ mandataria, nei casi di Associazioni
temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa
(RTI) ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36 alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato
collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per
conto dei mandanti, per le finalita’ di cui al presente decreto;
b) in qualita’ di consorziata di un consorzio stabile, nei casi
di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d),
e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36;
c) in qualita’ di societa’ di scopo di cui all’art. 194 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscrive il
contratto.
6. I contratti di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta ai requisiti
richiamati per i contratti di prestazione energetica e per i
contratti di servizio energia dovranno altresi’ prevedere:
a) una durata e delle clausole rescissorie che devono garantire
il rispetto delle previsioni di cui all’art. 10, comma 5;
b) un quadro economico finanziario che preveda fra le entrate
anche gli incentivi di cui al presente decreto da trasmettere nella
documentazione richiesta nella scheda-domanda.
7. Qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su
impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza
del contratto di cui al comma 1 nell’arco dei cinque anni successivi
all’ottenimento degli incentivi, assicurano il mantenimento dei
requisiti mediante l’inserimento di apposite clausole contrattuali
relative alle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.
8. Ai fini dell’accesso agli incentivi i soggetti privati possono
avvalersi anche delle comunita’ energetiche ovvero delle
configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.
Art. 14
Procedura di accesso agli incentivi
1. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto,
il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente
tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.
2. L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalita’
alternative:
a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata
entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non
ammissibilita’ ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti puo’
protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per
le prestazioni professionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera i) e
all’art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti
privati, e’ ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo
maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata
sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la
realizzazione dell’intervento;
b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’art. 4,
comma 1, lettera a) e all’art. 7, comma 1, lettera a) che operano
direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i
successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a
preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di
prenotazione puo’ essere presentata al verificarsi di almeno una
delle seguenti condizioni:
i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o
altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di
almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e
coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente
decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di
prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso e’ allegato
all’atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di
calamita’ naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della
diagnosi energetica, e’ possibile inviare il progetto esecutivo;
ii. presenza di un contratto di prestazione energetica
stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto
responsabile;
iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un
altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione
energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese
ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui
l’amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda
e’ allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo con riferimento all’intervento da eseguire, copia del
contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo
dalla data del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da
parte del GSE;
iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo
attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della
scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto
dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di
cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore
del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da
intendersi come massimale a preventivo. L’atto di conferma della
prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all’erogazione
delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle
condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove
espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b),
punto ii., l’amministrazione pubblica richiedente puo’ chiedere che
le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche
parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto
propria responsabilita’ circa la corretta esecuzione dei lavori e la
quantificazione richiesta. Alla procedura d’accesso di cui al
presente comma, e’ riservato un contingente di spesa cumulata annua
per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all’art. 3,
comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo
tale modalita’ fino al sessantesimo giorno successivo al
raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare
evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a
tale scopo.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la
scheda-domanda e’ firmata dal soggetto responsabile e contiene
l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal
contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al
comma 2 del presente articolo. A pena di decadenza dal diritto alla
prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile:
a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:
i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione,
da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che attesti l’avvio
dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della
dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori di cui al punto
precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta’ che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione
dell’intervento previsto. Tale termine e’ esteso a trentasei mesi nel
caso degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettera d);
b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e
iv.:
i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione,
da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che attesti l’avvio
dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della
dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori di cui al punto
precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta’ che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione
dell’intervento previsto. Tale termine e’ esteso a trentasei mesi nel
caso degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettera d);
c) con riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione, per
quanto disposto dall’art. 4-quinquies del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181, deve:
i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione,
da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che attesti l’avvio
dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
ii. entro quarantotto mesi dalla data di presentazione al GSE
della dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori di cui al punto
precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta’ che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione
dell’intervento previsto;
d) nel caso in cui il soggetto responsabile non intenda
richiedere l’erogazione in acconto degli incentivi, deve comunicare
tale decisione entro il termine ultimo previsto per la presentazione
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con cui
comunica l’avvio dei lavori. Resta confermato il rispetto delle
tempistiche per la comunicazione della conclusione dei lavori, entro
i termini indicati ai precedenti punti ii.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, comporta la
decadenza dal diritto alla prenotazione. Decorsi tali termini, il GSE
comunica la decadenza dal diritto alla prenotazione e avvia il
recupero di quanto gia’ erogato a titolo di acconto. Ai fini della
determinazione di tali termini, non vengono computati i tempi di
fermo nella realizzazione dell’intervento derivanti da eventi
calamitosi che risultino attestati dall’autorita’ competente e da
altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
5. Per gli interventi riguardanti l’installazione di generatori
fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 metri quadri, e’ prevista una
richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite la
precompilazione dei campi della scheda-domanda, nel caso di
installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono
contenuti nel catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e
aggiornato periodicamente dal GSE.
6. Nell’ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al
presente decreto, da effettuare tramite il Portaltermico, e’ resa
disponibile al soggetto responsabile la scheda-domanda. Il soggetto
responsabile prende visione delle condizioni contenute nella
scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali e, previa
accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante.
Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della
scheda-domanda contenente il codice identificativo dell’intervento
effettuato.
7. Le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 6, sono definite nell’ambito delle regole applicative di cui
all’art. 19, comma 2, del presente decreto. Le regole applicative
stabiliscono altresi’ procedure di accesso semplificate per gli
interventi di dimensione non superiore alle soglie di cui al comma 5
del presente articolo, nonche’ le modalita’ e tempistiche di
erogazione degli incentivi richiamate nella scheda-domanda, inclusiva
delle clausole contrattuali attivate alla data di emissione del
provvedimento di ammissione agli incentivi.
Art. 15
Diagnosi e certificazione energetica
1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 5, comma
1, lettera a) e d) del presente decreto, le richieste di incentivo
sono corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da
attestato di prestazione energetica successivo all’intervento. Nel
caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 5, comma 1,
lettere b) e c) e all’art. 8, comma 1, lettere da a) a g) del
presente decreto, quando l’intervento e’ realizzato su interi edifici
con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o
uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi
energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione
energetica successivo all’intervento.
2. La diagnosi e l’attestato di prestazione energetica
dell’edificio non sono richieste per installazioni di impianti
abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad
impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
3. La diagnosi energetica e l’attestato di prestazione energetica
dell’edificio devono essere redatti secondo quanto specificato
all’allegato I e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o
regionali, ove presenti.
4. Per gli interventi richiamati al comma 1 del presente articolo,
nei casi di prenotazione dell’incentivo di cui all’art. 14, comma 2,
lettera b), punti ii., iii. e iv., le diagnosi energetiche precedenti
l’intervento devono essere allegate gia’ all’atto della prenotazione.
Per gli altri interventi, la diagnosi energetica e’ sostituita da una
relazione tecnica descrittiva dell’intervento atta a dimostrare
l’ammissibilita’ dell’intervento al meccanismo di incentivazione del
presente decreto.
5. Le spese sostenute dall’amministrazione pubblica o dalla ESCO
che esegue l’intervento per suo conto, ad esclusione delle
cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l’esecuzione
della diagnosi e la redazione dell’attestato di prestazione
energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente
articolo, nel rispetto di quanto indicato all’allegato I, sono
incentivate nella misura del 100% della spesa sostenute.
6. Per le amministrazioni pubbliche, e’ previsto il riconoscimento
di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per
la redazione della diagnosi energetica. Il contributo e’ determinato
in misura pari al 50% delle spettanze massime contenute nell’allegato
II, paragrafo 3, tabella 21. Il restante 50% e’ erogato a seguito
della realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella
diagnosi energetica, nell’ambito della successiva trasmissione al GSE
della domanda di accesso agli incentivi di cui all’art. 14, comma 1.
7. Il soggetto responsabile presenta non piu’ di una richiesta di
anticipazione del contributo per la realizzazione di diagnosi
energetica per il medesimo edificio e per la medesima
amministrazione. L’ammissione al contributo di cui al comma 6 e’
concessa, per ciascuna tipologia di soggetto ammesso al contributo,
nel limite di tre richieste annue, ovvero cinque richieste annue per
comuni con piu’ di 30.000 abitanti, province, regioni e pubbliche
amministrazioni centrali.
8. Il GSE eroga il contributo di cui al comma 6, nel limite del
contingente di cui all’art. 3, comma 4, del presente decreto.
9. Entro dodici mesi dalla data di accettazione della richiesta, la
diagnosi energetica deve essere trasmessa al GSE, pena la decadenza
dal diritto al contributo e il recupero delle somme erogate.
10. In caso di ottenimento del contributo di cui al comma 6 e di
successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli
incentivi, la spesa sostenuta per la redazione della diagnosi
energetica non e’ inclusa nelle spese ammissibili ai fini del calcolo
dell’incentivo di cui agli articoli 6 e 9 e del presente decreto.
11. Le spese sostenute dai soggetti privati, nonche’ dalle
cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l’esecuzione
della diagnosi energetica e la redazione dell’attestato di
prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del
presente decreto, nel rispetto di quanto indicato all’allegato I,
sono incentivate nella misura del 50% della spesa.
12. L’incentivo di cui ai commi 5 e 11 del presente articolo non
concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti
del valore massimo erogabile. Al contrario, nei casi in cui la
diagnosi e la certificazione energetica non siano obbligatorie, le
spese professionali per queste sostenute possono rientrare nelle
spese ammissibili previste dagli articoli 6 e 9 del presente decreto.
13. Il valore massimo erogabile dell’incentivo e’ determinato nei
limiti indicati nell’allegato II.
14. Le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 13, sono definite nell’ambito delle regole applicative di cui
all’art. 19, comma 2, del presente decreto.
Art. 16
Modalita’ di presentazione delle domande
1. L’ammissione agli incentivi di cui al presente decreto, avviene
sulla base della presentazione per via telematica, della
scheda-domanda di cui all’art. 14, comma 1. La scheda-domanda indica
il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile
calcolata a consuntivo per la realizzazione dell’intervento ed e’
firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata,
ove richiesto, da copia di un documento di identita’ in corso di
validita’.
2. Nell’ambito delle regole applicative di cui all’art. 19, comma
2, il GSE definisce la documentazione da allegare alla
scheda-domanda, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di
intervento dagli allegati I e II.
3. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono
sottoposti ad una verifica, in forma automatica, di rispondenza ai
requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al
presente decreto, e di congruita’ dei costi dell’intervento. Per gli
apparecchi ricompresi nel catalogo, la verifica del rispetto dei
requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata
positivamente. In caso di esito negativo della verifica, la domanda
e’ respinta e il GSE da’ comunicazione del motivato respingimento al
soggetto responsabile. Resta ferma, anche nella fase di istruttoria
tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell’intervento, la
possibilita’ per il GSE di eseguire le verifiche di cui all’art. 21.
4. Le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 3 sono definite nell’ambito delle regole applicative di cui
all’art. 19, comma 2, del presente decreto.
Art. 17
Cumulabilita’
1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti
esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano
concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i
fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
2. Limitatamente agli edifici di proprieta’ della pubblica
amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al
comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 11, comma 1 del
presente decreto gli incentivi di cui al di cui al presente decreto
sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque
denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo
massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
3. Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e
alle comunita’ energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente
decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6,
del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7
dicembre 2023, n. 414.
Art. 18
Adempimenti a carico del soggetto responsabile
1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE,
nonche’ ai fini dell’accertamento da parte delle autorita’
competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di
incentivo conserva, per tutta la durata dell’incentivo stesso e per i
cinque anni successivi all’anno di corresponsione, da parte del GSE,
dell’ultima rata dell’incentivo concesso, gli originali dei documenti
di cui all’art. 16, comma 2, le fatture attestanti le spese sostenute
e le relative ricevute di pagamento, nonche’ ogni altra
documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso ai
benefici di cui al presente decreto. Se le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti
all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo’
essere costituita da altra idonea documentazione, da definire
nell’ambito delle regole applicative di cui all’art. 19, comma 2, del
presente decreto.
2. Il soggetto responsabile comunica al GSE ogni sopravvenuta
modifica o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel
periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi
all’ottenimento degli incentivi. Le modifiche apportate agli
interventi incentivati non comportano, in nessun caso, il ricalcolo
in aumento dell’incentivo riconosciuto. L’esecuzione di modifiche e/o
variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno
dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento,
realizzate durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni
successivi all’ottenimento degli incentivi, puo’ comportare, la
decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di
essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il soggetto
responsabile e il GSE, nonche’ il recupero delle somme erogate.
3. Ai fini della copertura delle spese sostenute dal GSE per le
attivita’ amministrative, di controllo e di verifica sui dati e sulle
informazioni fornite dai soggetti responsabili, nonche’ sugli
interventi, e per le attivita’ finalizzate all’erogazione degli
incentivi di cui al presente decreto, in attuazione delle
disposizioni dell’art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il
soggetto responsabile e’ tenuto a corrispondere un corrispettivo pari
all’1% del valore del contributo totale spettante al medesimo
soggetto. Tale contributo e’ trattenuto dal GSE a valere sulle rate
annuali dell’incentivo spettante, fino a una somma massima pari a 250
euro.
Art. 19
Adempimenti a carico del GSE
1. Il GSE e’ responsabile dell’attuazione e della gestione del
sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del
presente decreto.
2. Il GSE provvede all’assegnazione, all’erogazione, alla revoca
degli incentivi secondo modalita’ e tempistiche specificate in
apposite regole applicative di cui all’art. 29 del presente decreto,
emanate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il GSE effettua le verifiche ai sensi dell’art. 42 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel rispetto di quanto previsto
all’art. 21 del presente decreto.
4. Il GSE, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui
prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai
requisiti tecnici richiesti per l’accesso agli incentivi, pubblica
sul proprio sito e aggiorna annualmente, anche in considerazione
dell’evoluzione della normativa tecnica di settore o dei requisiti
richiesti per l’accesso all’incentivo, il catalogo degli apparecchi
idonei, finalizzati a installazioni ad uso domestico, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento e tutela
del libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e
tecnologie presentano al GSE richiesta di iscrizione dei propri
prodotti al catalogo, secondo modalita’ e tempistiche definite dal
medesimo GSE. Accedono al catalogo solo gli apparecchi per i quali
sia verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita
dal produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui
all’allegato I al presente decreto. Resta fermo il valore
esemplificativo e non esaustivo del catalogo con riguardo ai prodotti
in possesso dei requisiti tecnici richiesti.
5. Al fine di semplificare le procedure di accesso agli incentivi
e’ promossa la sottoscrizione di accordi per l’integrazione dei
sistemi informativi da parte del GSE con l’Agenzia delle entrate,
istituti bancari e con INVITALIA.
6. Il GSE aggiorna con continuita’ sul proprio sito istituzionale
il contatore riportante l’impegno di spesa annua cumulata raggiunta
per l’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, al fine
di monitorare il raggiungimento dei limiti di spesa annua di cui
all’art. 3 e del limite stabilito per il contingente di spesa
cumulata annua riservato alla procedura d’accesso di cui all’art. 14,
comma 2, lettera b). L’impegno di spesa annua coincide con la somma
degli importi di incentivi erogati e da erogare annualmente, secondo
un criterio di cassa, per tutte le richieste ammesse agli incentivi.
Ai fini della determinazione della spesa cumulata annua conseguita
mediante accesso alla procedura di cui all’art. 14, comma 2, lettera
b), il GSE effettua delle stime della data presunta di erogazione
degli incentivi tenendo conto della durata tipica osservata dei
lavori di realizzazione degli interventi, delle tempistiche, delle
procedure di ammissione agli incentivi e delle scadenze di cui
all’art. 15 per le diverse tipologie di intervento. Ai fini della
determinazione del limite di spesa medio annuo di 150 milioni di euro
di cui all’art. 28, per l’erogazione degli incentivi alle imprese, il
GSE tiene conto degli incentivi complessivamente erogati nel corso di
ciascun anno di riferimento.
7. Il GSE, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, fornisce all’Autorita’ di regolazione per energia reti e
ambiente gli elementi per l’aggiornamento delle clausole contrattuali
incluse nella scheda-domanda prevedendo la prima rata di pagamento
entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade
la data di attivazione del contratto, corrispondente con la data di
emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.
8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del
sistema incentivante secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 4,
segnalando eventuali misure per il miglioramento dell’efficacia dello
strumento di incentivazione nell’ambito degli aggiornamenti previsti
all’art. 1, comma 2.
9. Per lo svolgimento delle attivita’ previste dal presente
decreto, il GSE puo’ avvalersi, oltre che delle societa’ da esso
controllate, anche di altre societa’ o enti di comprovata esperienza.
10. Il GSE si avvale del Comitato termotecnico Italiano per
l’analisi e per approfondimenti su interventi o fattispecie
ricorrenti che mostrino caratteristiche di particolare complessita’
rispetto alle disposizioni del presente decreto.
11. Il GSE, nell’ambito delle regole applicative di cui al comma 2,
definisce le modalita’ e le tempistiche per la trasmissione
telematica dei dati relativi all’energia termica prodotta per gli
interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e c) nel caso di
impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW, per gli
interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) nel caso di
superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, nonche’ nei
casi di cui all’art. 8, comma 2.
Art. 20
Adempimenti dell’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, l’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente
aggiorna, su proposta del GSE, il contratto-tipo di cui all’art. 28,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate alla
copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle
attivita’ di cui al presente decreto, l’Autorita’ di regolazione per
energia reti e ambiente, a seguito della trasmissione da parte del
GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle
attivita’ ivi attribuite, provvede tempestivamente alla compensazione
dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non gia’ coperti dalle entrate
previste all’art. 18, comma 3, del presente decreto.
Art. 21
Verifiche, controlli e sanzioni
1. Il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati
mediante sia controlli documentali sia mediante sopralluogo in situ,
al fine di accertarne la regolarita’ di realizzazione, il
funzionamento e la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei
requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il
mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del presente decreto,
sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le verifiche
sono effettuate a campione, per un totale non inferiore all’1% delle
richieste ammesse agli incentivi nell’anno precedente, anche durante
la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
riconoscimento degli incentivi e comunque entro i cinque anni
successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla
data di corresponsione dell’ultima rata. Per lo svolgimento delle
verifiche il GSE puo’ avvalersi, oltre che delle societa’ da esso
controllate, anche di altre societa’ o enti di comprovata esperienza.
2. Le attivita’ di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un
contesto di trasparenza ed equita’ nei confronti degli operatori
interessati e in contraddittorio con il soggetto responsabile. Nei
casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti
abilitati secondo quanto stabilito all’art. 13, nonche’ nei casi di
mandato irrevocabile all’incasso, i soggetti ammessi e i mandatari
sono informati in merito alle attivita’ di controllo.
3. Le attivita’ di controllo sono svolte nell’interesse pubblico,
da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di
adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con
indipendenza e autonomia di giudizio e che nell’esercizio di tali
attivita’ riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed e’ tenuto
alla riservatezza su ogni informazione acquisita.
4. Il termine di conclusione del procedimento di controllo e’
fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore
complessita’. Il procedimento di controllo si conclude con l’adozione
di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse
nel corso dell’attivita’ di controllo e delle eventuali osservazioni
presentate dall’interessato.
5. Nell’ambito di tali verifiche i soggetti responsabili, comprese
le ESCO e gli altri soggetti abilitati, adottano tutti i
provvedimenti necessari affinche’ le suddette verifiche si svolgano
in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della
normativa vigente in materia. Il soggetto responsabile e’, altresi’,
obbligato ad inviare preliminarmente all’effettuazione dei
sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie
atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attivita’.
6. Nell’ambito dello svolgimento delle verifiche, anche nel corso
delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica puo’
richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e
ogni altra informazione ritenuta utile nonche’ effettuare rilievi
fotografici, purche’ si tratti di elementi strettamente connessi alle
esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette
operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale
contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della
documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle
eventuali dichiarazioni rese dal soggetto responsabile e ne rilascia
una copia al soggetto responsabile. Nel caso in cui il soggetto
responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato
atto nel verbale stesso.
7. Ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
soggetto responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e
documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle
attivita’ di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti ove
siano pertinenti ai fini dell’attivita’ di controllo.
8. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei
controlli di cui al comma 1 del presente articolo siano rilevanti ai
fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto
dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonche’ il recupero
delle somme gia’ erogate, provvedendo, ai sensi dell’art. 42 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a segnalare le istruttorie
all’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini
dell’irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti
violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta
quantificazione degli incentivi ridetermina l’incentivo in base alle
caratteristiche rilevate nell’ambito del procedimento di verifica,
recuperando le somme indebitamente erogate.
9. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui
consegua in modo diretto l’indebito accesso agli incentivi
costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 42, comma 3, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Costituiscono violazioni rilevanti anche:
a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti
falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli
incentivi;
b) l’indisponibilita’ della documentazione da conservare a
supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di
richiesta di accesso agli incentivi;
c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del
gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso
all’edificio presso cui e’ realizzato l’intervento o alla
documentazione richiesta, purche’ strettamente connessa all’attivita’
di controllo;
d) l’utilizzo di componenti contraffatti o rubati;
e) l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il
mantenimento degli incentivi.
11. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso,
comunica al soggetto responsabile, all’atto dell’avvio del
procedimento di controllo, l’elenco dei documenti da rendere
disponibili, in aggiunta ai documenti gia’ previsti nella fase di
ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di non aggravio
del procedimento.
12. Fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, l’avvio del
procedimento di controllo mediante sopralluogo e’ comunicato, con un
preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell’art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante
posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione indica il
luogo, la data, l’ora, il nominativo dell’incaricato del controllo,
la documentazione da rendere disponibile e reca l’invito al soggetto
responsabile a collaborare alle relative attivita’.
13. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di
cumulo di cui all’art. 17, per gli interventi di cui agli articoli 5
e 8 del presente decreto, l’ENEA e l’Agenzia delle entrate mettono a
disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su
specifici nominativi di soggetti ammessi o responsabili di interventi
ai sensi del presente decreto. Il GSE, su richiesta di ENEA o
dell’Agenzia delle entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i
dati relativi all’intervento incentivato.
Art. 22
Monitoraggio e relazioni
1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di
produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza
energetica di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, il GSE
svolge le attivita’ previste dall’art. 48 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, dando evidenza degli effetti derivanti
dall’attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai
costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul
mercato. Il GSE aggiorna con continuita’ sul proprio sito:
a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo
depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei
relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici
aggregati a livello nazionale e regionale;
b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi
degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che
cumulati.
2. Il GSE analizza i dati relativi ai costi per la realizzazione
degli interventi incentivabili, tenendo conto dei dati raccolti
riguardo agli interventi gia’ realizzati, nonche’ delle eventuali
variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrate
sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito delle variazioni
dei tassi di inflazione. Tali dati sono trasmessi annualmente al
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
3. A seguito delle analisi previste al comma 2 del presente
articolo, qualora risulti che il livello di aiuto stabilito dal
presente decreto sia, in tutto o in parte, non piu’ necessario o non
piu’ sufficiente, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica, con proprio decreto, aggiorna i valori dei costi unitari
massimi ammissibili e dei valori massimi erogabili di cui
all’allegato II. Tali modifiche si applicano alle richieste di
accesso agli incentivi presentate successivamente all’adozione delle
modifiche stesse.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone e trasmette
al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e alle
regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di
cui al presente decreto. La relazione contiene, fra l’altro,
informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli
interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entita’
degli incentivi erogati, risparmi di energia primaria realizzati,
energia termica rinnovabile prodotta attraverso gli interventi,
emissioni di gas serra evitate, nonche’ l’entita’ e gli esiti dei
controlli effettuati, distinti per tipologia d’intervento e regione.
Art. 23
Misure di accompagnamento
1. Il GSE promuove la conoscenza del meccanismo incentivante
disciplinato dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti
destinatari degli incentivi, in coordinamento con le regioni, gli
enti locali, anche per il tramite dell’ANCI, e con la Consip S.p.a.,
gli strumenti utili a promuovere l’effettuazione degli interventi di
riqualificazione energetica.
2. Nell’ambito del programma di informazione e formazione di cui
all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
l’ENEA, di concerto con il GSE, dedica una specifica sezione alla
promozione degli incentivi concessi ai sensi del presente decreto,
con particolare riferimento alle opportunita’ per la pubblica
amministrazione, per i cittadini e per le imprese.
3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie
competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del
presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento
delle spese nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali finalita’, le regioni e gli enti locali
possono avvalersi dei servizi di supporto resi disponibili dal GSE.
Titolo V
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE
Art. 24
Ambito di applicazione ed esclusioni
1. Nel caso in cui il soggetto ammesso e’ una impresa, le
disposizioni del presente decreto si applicano soltanto ove
compatibili con quelle di cui al presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto all’art. 12, il presente titolo
non si applica:
a. alle imprese in difficolta’ secondo la definizione riportata
nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficolta’, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di
recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione
europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e
incompatibili con il mercato interno.
Art. 25
Requisiti specifici di ammissibilita’ agli incentivi degli interventi
realizzati dalle imprese
1. Sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza
energetica di cui all’art. 5, in grado di determinare una riduzione
della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla
situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di
multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di
almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonche’ del
miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione
ex-ante, fa fede l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di
cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
redatto prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato
nella forma della dichiarazione asseverata.
2. Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli
interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature
energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas
naturale.
3. Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali,
prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta
preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le
seguenti informazioni:
a. nome e dimensioni dell’impresa;
b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
c. ubicazione del progetto;
d. elenco dei costi del progetto;
e. tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia,
anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del
finanziamento pubblico necessario per il progetto.
Il GSE stabilisce nell’ambito delle regole applicative di cui
all’art. 29 le modalita’ di attuazione del presente comma.
4. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore
forestale e’ ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione,
l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di
riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la
produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in
reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato
da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore,
unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del
calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200
kW.
L’installazione deve essere realizzata secondo le modalita’ di cui
agli allegati I e II al presente decreto.
Art. 26
Disposizioni specifiche per le spese ammissibili relative agli
interventi realizzati dalle imprese
1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento.
Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non
direttamente connessi al conseguimento di un livello piu’ elevato di
prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese
ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di
prestazione energetica ante e post-intervento.
3. Il GSE specifica nell’ambito delle regole applicative di cui
all’art. 29, l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6
e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
Art. 27
Intensita’ e cumulabilita’ degli incentivi alle imprese
1. Con riferimento agli interventi di cui all’art. 5, l’intensita’
degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera
il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile.
2. In caso di multi-intervento, l’intensita’ degli incentivi di cui
al comma 1, riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il
30% dei costi ammissibili.
3. Le percentuali di intensita’ previste ai commi 1 e 2 possono
essere aumentate:
a. del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e
del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
b. del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che
soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera
a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del 5% in
caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le
condizioni dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
c. del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento
della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia
primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente
all’investimento.
4. Con riferimento agli interventi di cui all’art. 8 del presente
decreto, l’intensita’ degli incentivi riconosciuti ai sensi del
presente titolo non supera il 45% dei costi ammissibili.
5. L’intensita’ di aiuto di cui al comma 4 del presente articolo
puo’ essere aumentata di venti punti percentuali per gli aiuti
concessi alle piccole imprese e di dieci punti percentuali per gli
aiuti concessi alle medie imprese.
6. Fermo restando quanto previsto all’art. 17, gli incentivi di cui
al presente titolo possono essere cumulati:
a. con altri aiuti di Stato, purche’ le misure riguardino diversi
costi ammissibili individuabili;
b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi
ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale
cumulo non porta al superamento dell’intensita’ ai commi precedenti.
7. Ai fini del calcolo dell’intensita’ di aiuto e dei costi
ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere. L’IVA applicata ai costi ammissibili
o alle spese rimborsabili non e’ tuttavia presa in considerazione per
il calcolo dell’intensita’ di aiuto e dei costi ammissibili.
Art. 28
Limiti di spesa incentivabile
1. La spesa degli incentivi erogati ai sensi del presente titolo
non puo’ superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi
e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
Regole applicative
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvate dal Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica, su proposta del GSE, le regole applicative per
l’accesso alle misure d’incentivazione del presente decreto.
2. Le regole applicative di cui al comma 1 del presente articolo,
disciplinano, in particolare:
a) l’elenco delle spese ammissibili l’elenco delle spese
ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26;
b) le modalita’ di applicazione delle condizioni di
ammissibilita’ degli interventi di cui all’art. 10 del presente
decreto;
c) le modalita’ e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle
rate di cui all’art. 11 del presente decreto;
d) i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei
contratti di servizio energia di cui all’art. 13 del presente
decreto;
e) le modalita’ di applicazione delle procedure di accesso agli
incentivi di cui all’art. 14 del presente decreto;
f) le modalita’ di applicazione e le tempistiche circa la
redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui
all’art. 15 del presente decreto;
g) la modalita’ di presentazione delle domande e della relativa
documentazione allegata di cui all’art. 16 del presente decreto;
h) la documentazione di cui all’art. 18 del presente decreto;
i) le modalita’ e le tempistiche per la trasmissione telematica
dei dati di cui al comma 11, dell’art. 19 del presente decreto;
l) le modalita’ di attuazione di cui al comma 3, dell’art. 25 del
presente decreto.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1 del presente articolo, il GSE aggiorna la piattaforma per
l’invio delle richieste di accesso all’incentivo di cui ai Titoli II,
III, IV, V e VI.
Art. 30
Disposizioni finali
1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla
disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
16 febbraio 2016 recante «Aggiornamento della disciplina per
l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili.».
2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, laddove
necessario, aggiorna, con proprio decreto, gli allegati al presente
decreto.
4. Il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:
a) per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica
accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti
alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di
impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di
calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione
energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di
contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore
stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di
procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di
acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza
di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 31
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,
e’ trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il
novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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