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Trattamento dei crediti tributari nella composizione negoziata della crisi d’impresa


La composizione negoziata della crisi d’impresa è un percorso di natura stragiudiziale, volontario e negoziale, introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n. 118/2021, convertito con Legge n. 147/2021, poi inserito all’interno del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), finalizzato al risanamento dell’attività d’impresa.

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Non rientrando tra le procedure concorsuali, l’apertura della procedura di composizione negoziata e la nomina dell’esperto non determina alcun spossessamento nei confronti dell’imprenditore che procede nella gestione ordinaria e straordinaria dell’attività d’impresa, mentre l’esperto non interviene direttamente nella gestione, ma vigila sul rispetto dei principi di correttezza e buona fede, segnalando eventuali condotte pregiudizievoli.

La procedura, tuttavia, prevede alcuni inserti, riguardo alla conferma delle misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19, CCII; alla domanda di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili e a trasferire l’azienda come previsto dall’art. 22, CCII, oltreché, come introdotto dal terzo Correttivo, l’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo di transazione fiscale, come previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII.

Le misure premiali

L’istituto disciplina, altresì, gli effetti di natura tributaria della composizione negoziata, nell’art. 25-bis, CCII, intitolato “misure premiali”, che consentono l’applicazione di agevolazioni di natura fiscale riferite a:

  • applicazione di interessi in misura legale; per quanto concerne le predette misure, costituiscono un sistema incentivante, rappresentato dalle seguenti agevolazioni fiscali e/o deroghe alle ordinarie norme in tema di riscossione ovvero di applicazione dei tributi:
  • riduzione degli interessi alla misura legale in riferito ai debiti tributari maturati nel corso della CNC (comma 1);
  • riduzione delle sanzioni alla misura minima, in caso di pagamento del debito tributario entro il termine assegnato dalla comunicazione che le irroghi se il pagamento scade dopo la presentazione della domanda (comma 2);
  • riduzione alla metà degli interessi e delle sanzioni sui debiti fiscali pregressi nelle ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 23, CCII (comma 3);
  • possibilità di rateizzare, fino a un massimo di 120 rate mensili per i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo (comma 4, integrato dal terzo Correttivo);
  • applicazione dalla pubblicazione nel Registro Imprese del contratto o dell’accordo, di cui all’ 23, comma 1, lett. a) e c), o degli accordi ex art. 23, comma 2, lett. b), anche all’ambito della CNC delle norme agevolative in materia di tributi diretti, ex art. 88, comma 4-ter, TUIR, e IVA, ex art. 26, comma 3-bis, D.P.R. n. 633/1972, previste in caso di procedure concorsuali (comma 5).

La transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII

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La transazione fiscale, in ambito di composizione negoziata della crisi, è stata introdotta dall’art. 5, comma 9, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 136/2024, attraverso l’inserimento del comma 2-bis all’interno dell’art. 23, CCII, rubricato “Conclusione delle trattative”, con decorrenza dal 28 settembre 2024.

Occorre, tuttavia, precisare che, la proposta di accordo transattivo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria può essere presentata con riferimento ai percorsi di composizione negoziata avviati con istanza di nomina dell’esperto depositata dopo il 28 settembre 2024.

Il debitore, pertanto, a seguito dell’apertura della procedura e dell’avvio delle trattative, può formulare una proposta di accordo transattivo all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della Riscossione che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e degli accessori.

Resta inteso che i compensi maturati dall’Agente della Riscossione, non essendo debiti di natura tributaria ma retributiva, rimangono esclusi, così come risultano esclusi dalla proposta i tributi costituenti risorse proprie dell’UE e i debiti degli enti locali.

Riguardo i tributi locali occorre evidenziare che l’art. 9, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, prevede l’inclusione, nell’ambito della revisione del sistema tributario, della possibilità di falcidia e/o di dilazione del pagamento dei tributi di titolarità dei Comuni, Province e Regioni.

Rientra, invece, nella transazione fiscale l’IVA, come previsto con la sentenza 7 aprile 2016 (C-546/14) della Corte di Giustizia UE.

Risultano, infine, esclusi dalla possibilità di transazione i debiti contributivi e assicurativi.

L’imprenditore, unitamente alla proposta, deve produrre:

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  • una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta medesima rispetto all’alternativa liquidazione giudiziale, per il creditore pubblico a cui la proposta è stata formulata;
  • una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, ovvero, in mancanza, da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’accordo deve essere sottoscritto:

  • per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dal Direttore dell’ufficio, su parere conforme della competente Direzione regionale;
  • per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.

L’accordo sottoscritto dalle parti è comunicato all’esperto e produce i propri effetti con il deposito presso il Tribunale competente, ex art. 27, CCII.

Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto, ovvero, in alternativa, lo dichiara privo di effetti.

L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura di liquidazione giudiziale o controllata, o di accertamento dello stato di insolvenza o se l’imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Mancato raggiungimento di accordo tributario

Nel caso in cui l’imprenditore, a seguito dell’apertura delle trattative, non giunga ad alcun accordo transattivo con l’Amministrazione finanziaria, sulla base di quanto disposto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, il medesimo potrà presentare la proposta nell’ambito di altra procedura concorsuale (ADR, PRO, concordato preventivo) come previsto dall’art. 23, comma 2-ter, CCII, con la possibilità di poter ricorrere al cram-down fiscale.



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