Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.».
Di seguito, una sintesi delle misure agevolative tributarie introdotte dalla L. 12 settembre 2025, n. 131, in vigore dal 20 settembre 2025
Cornice generale: finalità, classificazione comuni e delega
Finalità della Legge
Con l’articolo 1 individua le finalità che si intendono perseguire con l’intervento normativo. In particolare, si chiarisce che la Legge n. 131/2025 è volta a valorizzare e tutelare le specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, favorendone il ripopolamento e garantendo a coloro che vi risiedono l’effettivo e pieno esercizio dei diritti civili e sociali e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali. Specificato, inoltre, che la legge mira alla tutela e alla promozione non solo delle zone montane, ma anche delle loro popolazioni, e che la crescita delle zone montane è rilevante anche ai fini della tutela delle risorse forestali, delle attività sportive e del contrasto della crisi climatica e demografica. Il comma 2, dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali devono intervenire per tutelare e valorizzare, oltre al patrimonio culturale, anche il patrimonio ambientale montano; infine, il comma 4, dispone che all’attuazione della legge debba provvedersi nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.
Criteri di classificazione dei comuni montani
L’articolo 2, commi da 1 a 3, disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo il perimetro applicativo della legge e consentendo l’individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno ivi previste. Ai sensi del comma 1, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Unificata, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della predisposizione della predetta proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti. Si tratta di rappresentanti delle diverse componenti della Conferenza unificata, che svolgono la loro attività a titolo del tutto gratuito. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l’elenco dei comuni montani che, ove necessario, viene aggiornato con DPCM in base ai dati forniti dall’ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nell’ambito dell’elenco dei comuni montani così definito, il comma 2 permette l’individuazione dei comuni destinatari delle particolari disposizioni di incentivazione di cui ai successivi capi III, IV e V, attraverso un secondo DPCM, adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del primo DPCM di definizione dell’elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, previa intesa con la Conferenza Unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell’adeguata ponderazione, tenendo conto delle specificità e finalità delle suddette misure, dei parametri geomorfologici richiamati in precedenza in combinazione con parametri socioeconomici. Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, potrebbero essere ricompresi quelli del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, nonché parametri reddituali. È prevista, inoltre, una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani.
La classificazione non si applica per PAC e per l’IMU terreni montani (restano le discipline settoriali)
Il comma 3, infine, precisa che la classificazione dei comuni montani prevista ai sensi e per effetti della legge non si applica ai fini delle misure adottate nell’ambito della Politica Agricola Comune dell’Unione europea (PAC) né ai fini della individuazione dei comuni montani ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore, in considerazione delle specifiche esigenze a essa sottese. Si precisa che la composizione dell’elenco dei comuni montani di cui al comma 2 e, dunque, il numero di comuni ricompresi nel medesimo, non ha alcun impatto sulla quantificazione degli oneri. Tutte le misure onerose previste dalla legge, infatti, sono riconosciute entro i limiti di un tetto massimo; non dipendono dunque da quanto ampio sarà l’elenco dei comuni classificati come montani, e sono comunque riconosciute nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all’articolo 4. Con ciò si intende, quindi, che le misure previste in un dato ammontare saranno corrispondentemente ridotte qualora, in relazione al numero di richiedenti, il fondo risultasse incapiente.
Il comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per il riordino, l’integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione prevista dai commi da 1 a 3.
Il comma 5 stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa nonché del Ministro del turismo, sentita la Conferenza Unificata. Lo schema del decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo potrà essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
Con riferimento alla delega di cui al comma 4, si rileva che a seguito dell’introduzione dei nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, basati sull’altimetria e sulla pendenza, la platea dei comuni attualmente destinatari delle agevolazioni potrebbe ridursi. Si ricorda che attualmente l’elenco dei comuni montani è di 4.423 comuni, sulla base della classificazione trasmessa all’Istat dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) che contiene comuni totalmente e parzialmente montani. L’applicazione dei nuovi criteri di classificazione è stata sostanzialmente anticipata, in via sperimentale, già dall’ultimo decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (D. M. 4 agosto 2023). Da tale applicazione ne è derivato un elenco di 1.778 comuni montani. Inoltre, si segnala che la formulazione del comma 6, vincolando l’effettivo esercizio della delega, è sufficiente a escludere che la rimodulazione delle agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, diverse dalle misure agevolative di cui alla legge in esame
Gli incentivi di natura fiscale
Soluzioni abitative per personale sanitario. Credito d’imposta annuale con plafond complessivo di 20 mln/anno dal 2025
L’articolo 6 riguarda la sanità di montagna. Il comma 2, a decorrere dal 2025, al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna ovvero ai c.d. medici di base, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ad ogni altro esercente una professione sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel comune montano presso cui prestano servizio o in un comune limitrofo. Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500. In base al comma 4, nei casi in cui le suddette agevolazioni siano richieste nel territorio di un comune montano di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in cui insista una minoranza linguistica storica, i cui appartenenti siano almeno il 15% dei residenti nel comune medesimo, il credito d’imposta sarà pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’ammontare di euro 3.500.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in dichiarazione dei redditi, e sono riconosciuti entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui. I suddetti crediti di imposta non sono cumulabili con il credito d’imposta per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, previsto dall’articolo 27, comma 1, della legge esame. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate, dal comma 7, ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Soluzioni abitative per personale scolastico per le scuole di montagna. Credito d’imposta annuale con plafond complessivo di 20 mln/anno dal 2025
L’articolo 7 riguarda le scuole di montagna.
Il comma 1 reca la definizione di scuole di montagna rilevanti ai fini della legge in esame. I commi da 5 a 7 prevedono:
- a decorrere dal 2025, al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, il riconoscimento annuale di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in un comune montano o ad esso limitrofo (comma 5);
- il riconoscimento del medesimo credito d’imposta, sempre a decorrere dal 2025, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 500 (comma 6);
- l’applicazione di criteri diversi per il calcolo del credito d’imposta in esame, aumentandone i parametri a favore dei comuni montani con popolazione non superiore a 000 abitanti, in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. In questi casi, infatti, il credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 3.500 (comma 7).
In base al comma 8, il credito d’imposta previsto dai commi 5, 6 e 7 è riconosciuto nelle anzidette forme entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, previsto dall’articolo 27, comma 1, della legge esame.
In base al comma 9, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Agricoltori e silvicoltori di montagna. Credito d’imposta per investimenti (servizi ecosistemici/ambientali e manutenzione del territorio). Plafond euro 4 mln/anno.
L’articolo 19 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna, tra i quali sono ricomprese anche le cooperative agricole e forestali nonché, tra i consorzi forestali, anche quelli partecipati dai comuni. La disposizione riconosce ai citati soggetti, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all’ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed a partire dall’anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (comma 1). Il comma 2 prevede che il suddetto credito d’imposta sia riconosciuto in misura pari al 20% degli investimenti effettuati, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.
Il comma 3 demanda l’individuazione dell’elenco dei predetti servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, a un decreto MASAF, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della di legge in esame.
Ai fini dell’individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi benefici per l’ambiente e il clima, il comma 4 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sulla base di quanto previsto dal decreto di attuazione del 28 ottobre 2021, emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e della transizione ecologica.
Il comma 5 demanda ad un decreto interministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
Il comma 6 specifica che il MASAF è tenuto a provvedere agli adempimenti di registrazione del credito d’imposta in esame, previsti dall’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 7 consente ai comuni montani e alle loro forme associative, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), l’affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate dall’ articolo 14 del medesimo codice dei contratti pubblici, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
Il comma 8 vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, a salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei predetti terreni. La violazione del divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Tali disposizioni si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l’entrata in vigore della di legge in esame.
Infine, il comma 9 prevede l’istituzione, con decreto MASAF, di un tavolo tecnico per l’attuazione della disciplina in esame, composto da rappresentanti del citato ministero, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Credito d’imposta per le nuove attività di giovani (micro/piccole imprese) nei comuni montani
L’articolo 25, comma 1, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta ai titolari di piccole e microimprese che intraprendono nuove attività dopo l’entrata in vigore della legge, nei comuni montani (di cui all’articolo 2, comma 2) e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell’attività, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. La misura, in particolare, riconosce, per il periodo d’imposta nel quale l’attività è intrapresa e nei successivi due periodi, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d’impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l’aliquota del 15 per cento. Il credito d’imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Precisato che per poter beneficiare del credito d’imposta occorre che la nuova attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno solare di riferimento.
In base al comma 2 il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.
Il comma 3 precisa che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dalla normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato mentre per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d’imposta, anche con riferimento all’accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché per le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, il comma 4 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo.
Acquisto/ristrutturazione abitazione principale in montagna Credito d’imposta pari agli interessi passivi su mutui/finanziamenti per acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale (anche rurale) situata in comune montano
L’articolo 27 prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni montani, spetta, per il periodo d’imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d’imposta successivi, un credito d’imposta commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso. Il credito d’imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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