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Sindaci e vigilanza sugli adeguati assetti


Con l’art. 375, D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) si è aggiunto il comma 2, all’art. 2086, c.c., sancendo così l’obbligo per le società di munirsi di assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni delle imprese stesse. Modifica al Codice civile che è entrata in vigore dal 16 marzo 2019, ancora prima dell’entrata in vigore del corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019, datata 15 luglio 2022.

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Il predetto obbligo era già riscontrabile nell’art. 2381, comma 5, c.c., ma con l’introduzione del secondo comma all’art. 2086, c.c., si sono inseriti degli elementi di novità, segnatamente:

  • la funzione di rilevazione tempestiva della crisi e della perdita del presupposto della continuità dell’azienda;
  • il dovere per gli amministratori di accedere prontamente a uno degli strumenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza per superare la situazione di crisi e per recuperare la propria capacità di continuare a svolgere l’attività d’impresa nel lungo termine.

Dunque, l’imprenditore che non predispone gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla struttura e alla dimensione dell’impresa e/o che ignori i segnali di crisi, commette una violazione gestoria, con evidente profilo di responsabilità per inadempimento dei doveri ex art. 2086, c.c..

D’altra parte, l’art. 2403, comma 1, c.c., stabilisce il ruolo centrale dei sindaci (applicabile anche all’organo di controllo nelle S.r.l.), nella prospettiva della prevenzione della crisi, in forza del loro dovere di vigilanza sull’adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento.

Richiamati, dunque, gli artt. 2086, 2403 e 2381, c.c., è chiaro come, tra le altre cose:

  • l’imprenditore debba intercettare i segnali premonitori della crisi, al fine della sua preventiva emersione, garantendo in tal senso un “adeguato” flusso informativo (anche verso i sindaci) proveniente proprio dagli adeguati assetti. Infatti, si evidenzia che sebbene non possa «attribuirsi all’amministratore la responsabilità per avere adottato delle scelte imprenditoriali rivelatesi ex post inadeguate, e nemmeno ogni insuccesso economico, gli si può al contrario imputare il non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione ex ante, i segnali di una crisi o di una precrisi in atto» (Tribunale di Venezia, Decreto 26 agosto 2025);
  • il collegio sindacale è chiamato a valutare che i predetti assetti possano reputarsi adeguati funzionalmente al proprio sistema di governance ed all’attività svolta dall’azienda, contribuendo ad una verifica di efficienza degli assetti ed alla pronta evidenza di segnali della crisi o dell’insolvenza. Non spetta, infatti, all’organo di controllo, indagare sul merito imprenditoriale delle scelte operate dagli amministratori, purché non trattasi di irregolarità gestorie dell’organo amministrativo e/o che comportino probabili situazioni di squilibrio.

Sul tema della vigilanza dell’adeguatezza, anche in funzione del rilevamento della crisi, si segnala la sezione 11 rubricata “Attività del Collegio Sindacale nella crisi di impresa” e, in particolare, le novellate norme 11.1. (Vigilanza del collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della perdita di continuità) e 11.2 (Vigilanza del collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della crisi) contenute nelle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, le quali chiariscono come le verifiche non abbiano più ad oggetto soltanto “gli assetti organizzativi” (come indicato nel testo precedente), bensì anche gli assetti “amministrativi e contabili”. Ciò, sebbene né il Codice civile, né il Codice della Crisi definiscano la locuzione “adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile”. A tal proposito, però, ci aiuta certamente la prassi riconducibile, ad esempio, proprio alle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, ma anche al documento di ricerca del CNDCEC “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative” del 2023.

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Quindi, in prima approssimazione oggetto di verifica si può dire che sono la struttura decisionale, i suoi sistemi operativi (assetto organizzativo), i modelli di gestione e i processi decisionali adottati dall’impresa (assetto amministrativo), i processi in relazione ai quali i dati si trasformano tempestivamente in informativa societaria completa e attendibile (assetto contabile).

In tale contesto, i sindaci/l’organo di controllo prende in esame periodicamente almeno una semestrale, il prospetto dei flussi di cassa annuale, il budget economico e, in ragione degli early warning indicator ex art. 3, comma 4, CCII, i debiti per retribuzioni di lavoro scaduti da almeno 30 giorni, i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, le esposizioni nei confronti delle banche scadute da almeno 60 giorni, i debiti IVA scaduti, i debiti verso INPS e INAIL scaduti da almeno 90 giorni, i debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione scaduti da almeno 90 giorni.

Altresì, l’attività di vigilanza deve essere improntata alla tempestiva segnalazione di segnali di previsione della crisi (così come definita dall’art. 2, comma 2, CCII) dapprima all’organo amministrativo, invitandolo ad assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, richiedendo di ricevere per iscritto aggiornamenti sulle predette iniziative, in maniera tale da porre in essere le condizioni per l’attenuazione/eliminazione preventiva dei danni conseguenti alla condotta gestoria.

In caso di accertata situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rende probabile la crisi, ma, rispetto alla quale, è ragionevolmente perseguibile il risanamento, i sindaci ex art. 25-octies, CCII, segnalano ciò per iscritto all’organo amministrativo, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.

In caso di violazione dei doveri di vigilanza dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, l’assemblea può esercitare il potere di revoca per giusta causa dello stesso organo di controllo oltre che dell’amministratore, la cui delibera deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato (Tribunale di Milano, decreto 21 luglio 2024).

Resta il fatto che il sindaco/organo di controllo risponde esclusivamente del mancato esercizio dei propri doveri di vigilanza, non di ogni fatto dannoso cagionato dagli amministratori. Trattasi di fattispecie che richiede la congiunta presenza di un fatto o di un’omissione degli amministratori, di un’omessa vigilanza dei sindaci e di un nesso di causalità tra il danno conseguente alla condotta dell’amministratore e la condotta omissiva dei sindaci (Cass. civ., Sez. I, sent., n. 28357/2020).

Maggiori approfondimenti sul tema verranno trattati in occasione del seminario di specializzazione “Adeguati” assetti organizzativi, amministrativi e contabili”.



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