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Legge italiana sull’AI, un miliardo a PMI innovative e startup: settori, regole e opportunità


Un programma di investimenti fino a 1 miliardo di euro per sostenere PMI e imprese innovative attive nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, con ricadute anche in ambiti come il 5G, l’edge computing, le architetture software aperte e il Web3. È uno dei punti di maggior interesse per il mondo dell’imprenditoria innovativa contenuto nella legge italiana sull’Intelligenza Artificiale approvata in via definitiva dal Senato. Ed è e quello che lo stesso Dipartimento per la Trasformazione digitale definisce il “cuore economico” del provvedimento.

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Il disegno di legge è stato approvato il 17 settembre 2025 con 77 sì, 55 no e 2 astenuti. Il testo, composto da 28 articoli, diventa legge e detta i principi nazionali in materia di ricerca, sviluppo, adozione e utilizzo dei sistemi di AI, mantenendo la coerenza con l’AI Act europeo in vigore dal 2024.

Ovviamente ora ci sarà da attendere la pubblicazione della normativa in Gazzetta Ufficiale.

QUI IL TESTO DI LEGGE

Cosa dice la nuova legge italiana sull’AI


La cornice normativa: principi e tutele

La legge, approvata dal Senato nel marzo 2025, nasce con l’intento di allineare l’Italia all’AI Act europeo, ma anche di introdurre principi e misure specifiche a livello nazionale.

  • Capo I: stabilisce i principi generali, richiamando trasparenza, non discriminazione, cybersicurezza e centralità dell’uomo.
  • Capo II: disciplina l’uso dell’AI in sanità, lavoro, pubblica amministrazione e giustizia, con l’istituzione di un Osservatorio sul lavoro e regole per garantire che la decisione finale resti sempre umana.
  • Capo III: detta le misure per la Strategia nazionale AI, individua le autorità competenti (AgID e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e apre la strada agli investimenti.
  • Capo IV: tutela il diritto d’autore, estendendo la protezione alle opere create con l’ausilio dell’AI.
  • Capo V: introduce reati specifici legati all’uso illecito dell’AI, come la diffusione di deepfake ingannevoli.
  • Capo VI: contiene le disposizioni finanziarie e le clausole finali.

Il quadro che emerge è quindi duplice: da un lato regole stringenti in materia di sicurezza, privacy e trasparenza, dall’altro incentivi economici e strumenti di governance per stimolare la competitività.

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Le autorità nazionali: vigilanza e innovazione

Due attori istituzionali avranno un ruolo cruciale. L’AgID sarà responsabile della promozione dell’innovazione, della gestione delle notifiche e della supervisione delle sandbox regolamentari, mentre l’Acn vigilerà sulla sicurezza dei sistemi, con poteri ispettivi e sanzionatori.
Per le aziende italiane, soprattutto nei settori bancario, assicurativo e ICT, questo significa un rafforzamento della compliance: processi e modelli AI dovranno essere tracciabili, auditabili e conformi sia agli standard UE sia alle prescrizioni nazionali.

Cosa prevede la legge per le realtà innovative: l’articolo 23

Uno degli articoli di maggior rilievo per il mondo dell’innovazione è il programma di investimenti da 1 miliardo di euro a favore di startup e PMI innovative attive in AI, cybersicurezza e tecnologie emergenti.

Ecco il testo integrale dell’Articolo 23 così come compare nel disegno di legge approvato dal Senato:


Art. 23. – (Investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

  1. In linea con la strategia nazionale di cui all’articolo 19, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell’attività della società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzato, fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, l’investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:

a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all’elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing);

b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

  1. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.
  2. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.


Il ruolo di CDP e gli ambiti di intervento

“Va detto subito che l’investimento di un miliardo sarà possibile innanzitutto grazie a Cdp, Cassa Depositi e Prestiti” ha dichiarato Alessio Butti, sottosegretario di Stato all’Innovazione tecnologica. “E la scelta di operare in questo modo, anche perché sono soldi pubblici, consente di finanziare progetti che arrivano dal mondo dell’impresa e della ricerca tramite una valutazione specifica, caso per caso. Il Dipartimento per la trasformazione digitale avrà un ruolo importante nel decidere come e dove veicolare e incrementare quel miliardo.”

Gli ambiti di intervento sono delineati: “Un settore cruciale è la costituzione di dataset di qualità e legalmente utilizzabili, pensiamo al riuso delle opere protette da copyright” ha aggiunto Butti. “In questo senso il patrimonio culturale dei depositi editoriali obbligatori rappresenta una miniera ricchissima. Un altro ambito strategico è l‘integrazione fra AI e robotica“.

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Un’occasione da non sprecare

Il programma di investimenti rappresenta un segnale forte: l’Italia intende non solo recepire le regole europee, ma anche giocare in attacco nello sviluppo delle tecnologie emergenti.
Per le startup, si apre una stagione in cui l’accesso al capitale pubblico-privato potrebbe colmare il tradizionale gap di finanziamento. Per le grandi aziende tecnologiche, la sfida sarà quella di fare sistema, collaborando con centri di ricerca e PMI per rafforzare le filiere strategiche.
Il rischio, come sempre, è nella dispersione: un miliardo è una cifra significativa, ma richiede governance, visione e capacità di attrarre anche investimenti esteri. Se ben gestito, l’Articolo 23 può diventare la leva per far crescere un ecosistema AI nazionale competitivo, con imprese capaci di scalare a livello europeo e globale.

(Nota di trasparenza. Questo articolo è stato sviluppato in collaborazione con l’intelligenza artificiale per ampliare le capacità dell’autore nel reperire fonti, analizzarle e organizzarle. L’AI ha affiancato, senza mai sostituirle, le scelte creative e argomentative, che restano pienamente umane).



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