Contributo fino al 100% (anche per la diagnosi energetica), prenotazione dell’incentivo con acconto, cumulabilità con altri interventi, dentro anche le CER e terzo settore
Il Conto Termico 3.0 (bozza di decreto ancora non pubblicata in Gazzetta Ufficiale) rappresenta una delle principali misure a sostegno dell’efficienza energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, rivolgendosi sia alle Pubbliche Amministrazioni, sia ai soggetti privati e agli enti del Terzo Settore.
In questo approfondimento ci concentriamo in particolare sulle Pubbliche Amministrazioni e il regime di favore previsto per gli interventi effettuati sugli edifici pubblici. Sapevi che le PA possono, in casi specifici, ottenere il 100% del contributo? Che le spese per la diagnosi energetica sono coperte integralmente? Che sono assimilati alle PA anche le Comunità energetiche e gli entri del Terzo Settore? Che le PA possono anche prenotare l’incentivo è chiedere l’acconto?
Leggi per saperne di più e metti tra i preferiti il nostro approfondimento sul Conto Termico 3.0.
Qui è disponibile la bozza del decreto adottato dal MASE il 4 agosto 2025.
Strumenti come Praticus-CT 2.0 – Praticus-CT 2.0 – prossimamente disponibile in una nuova versione aggiornata al Conto Termico 3.0 – effettua il calcolo degli incentivi in conto termico per tutte le tipologie di intervento, semplificando la gestione della pratica e garantendo la corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e dei massimali di spesa.
Conto termico 3.0: quali enti pubblici possono beneficiarne?
Ecco l’elenco fornito dal decreto:
- amministrazioni pubbliche, loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti;
- enti pubblici economici e autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni;
- cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- enti contenuti nell’elenco ISTAT;
- società in house come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;
- concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali;
- società cooperative sociali costituite ai sensi dell’articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima disposizione.
Cosa si intende per Pubblica Amministrazione?
Il D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per “amministrazioni pubbliche” si intendono:
- tutte le amministrazioni dello Stato, comprese scuole e istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e i loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi per le case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici a livello nazionale, regionale e locale;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del decreto si applicano anche al CONI.
Enti del terzo settore assimilati alle P.A.
Per il Conto Termico 3.0 sono assimilati alle amministrazioni pubbliche (e beneficiano di tutte le deroghe previste) gli enti del terzo settore, ovvero gli enti definiti all’articolo 4 del D.Lgs. 117/2017 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Sono enti del Terzo settore:
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative;
le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Conto termico 3.0: disposizioni specifiche per le P.A.
Oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, alternativamente:
- di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;
- di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, tra i quali, l’Agenzia del Demanio o i provveditorati alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualità di Soggetto Responsabile;
- di un soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell’ambito del medesimo contratto;
- delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.
Conto termico 3.0 per i P.A: ecco gli interventi ammessi
Il Conto Termico 3.0 ammette le pubbliche amministrazioni “tout court” ad entrambe le tipologie di intervento agevolate:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica: incentivabili su edifici esistenti, su parti di edifici o unità immobiliari già dotati di impianto di climatizzazione;
- interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza: applicabili anch’essi a edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari già dotati di impianto di climatizzazione.
I Titoli II e III del decreto disciplinano rispettivamente gli interventi di piccole dimensioni finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica negli edifici e quelli volti alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Queste misure comprendono un ampio ventaglio di azioni, dai lavori di isolamento termico e sostituzione di chiusure trasparenti all’installazione di sistemi di building automation, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Per quanto riguarda la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono incentivati interventi come la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con pompe di calore, sistemi ibridi o a biomassa, l’installazione di impianti solari termici e l’allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.
Titolo II – Interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici
-
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Titolo III – Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
-
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Quando è richiesta la diagnosi energetica e le condizioni di favore per le PA
In casi specifici, le richieste di incentivo vanno corredate da:
- diagnosi energetica precedente l’intervento;
- attestato di prestazione energetica successivo all’intervento.
Per gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici, la diagnosi è richieste nei seguenti casi:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”.
Per gli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, la diagnosi energetica è richiesta quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW.
La diagnosi e l’attestato di prestazione energetica dell’edificio non sono richieste per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
Nei casi di prenotazione dell’incentivo, le diagnosi energetiche precedenti l’intervento devono essere allegate già all’atto della prenotazione. Per gli altri interventi, la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell’intervento atta a dimostrare l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo di incentivazione.
Le spese sostenute dall’amministrazione pubblica o dalla ESCO che esegue l’intervento per suo conto, per l’esecuzione della diagnosi e la redazione dell’attestato di prestazione energetica per gli adempimenti sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenute (ai privati spetta il 50%).
Per le amministrazioni pubbliche, è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica. Il contributo è determinato in misura pari al 50% delle spettanze massime. Il restante 50% è erogato a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica, nell’ambito della successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi.
Il Soggetto Responsabile presenta non più di una richiesta di anticipazione del contributo per la realizzazione di diagnosi energetica per il medesimo edificio e per la medesima amministrazione. L’ammissione al contributo, per ciascuna tipologia di soggetto ammesso al contributo, nel limite di tre richieste annue, ovvero cinque richieste annue per Comuni con più di 30.000 abitanti, Province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.
Entro dodici mesi dalla data di accettazione della richiesta, la diagnosi energetica deve essere trasmessa al GSE, pena la decadenza dal diritto al contributo e il recupero delle somme erogate.
In caso di ottenimento del contributo anticipato e di successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi, la spesa sostenuta per la redazione della diagnosi energetica non è inclusa nelle spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo.
Requisiti e condizioni generali per l’accesso al Conto termico 3.0
Per accedere agli incentivi occorre tener conto di specifiche condizioni e requisiti:
- no a nuove costruzioni, solo interventi su edifici esistenti, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F) e dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto (nel caso di più edifici o unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II al decreto; l’impianto è registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti);
- disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato da parte del soggetto interessato, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento;
- sostituzione e non nuova installazione di impianti, salvo eccezioni (ad es. solare termico);
- pratica online: la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine lavori.
A quanto ammonta il contributo del Conto termico 3.0 per le P.A.? Fino al 100%!
Anche per le pubbliche amministrazioni vale la regola generale, ma ci sono anche condizioni specifiche che incrementano notevolmente l’intensità del contributo previsto.
Pertanto, l’ammontare dell’incentivo non può eccedere il 65% delle spese sostenute e gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti.
Tuttavia, in deroga a questo principio, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante:
- per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
- per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, appartenenti a qualunque categoria catastale.
Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto
interesse.
Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi del Conto termico sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
Ecco le tabelle che sintetizzano per ogni tipologia di intervento la percentuale incentiva della spesa ammissibile e il valore massimo dell’incentivo.
Incremento dell’efficienza energetica (art. 5)
Tipologia di intervento |
Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa) |
Valore massimo dell’incentivo [€] |
A Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica |
40 |
≤1.000.000 |
B Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell’intervento. |
40 |
500.000 |
C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili |
40 |
90.000 |
C Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature |
40 |
10.000 |
C Installazione di sistemi di filtrazione solari |
40 |
30.000 |
D Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica A, B, C |
65 |
2.500.000 |
D Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica D, E, F |
65 |
3.000.000 |
E (i) Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade ad alta efficienza |
40 |
50.000 |
E (ii) Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade a led |
40 |
140.000 |
F Installazione di tecnologie di building automation |
40 |
100.000 |
Per gli interventi di cui alle lettere D), E) e F) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell’Unione Europea.
Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.
Per gli interventi combinati (efficienza energetica + produzione di energia termica da fonti rinnovabili) la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.
Produzione di energia termica da fonti rinnovabili (art. 8)
Tipologia di intervento |
Percentuale incentivata della spesa ammissibile |
Valore massimo dell’incentivo Imax (€) |
Pompe di calore elettriche |
Massimale determinato sulla base della producibilità stimata |
|
Pompe di calore a gas |
Massimale determinato sulla base della producibilità stimata |
|
Generatori di calore alimentati da biomassa |
Massimale determinato sulla base della producibilità stimata |
|
Solare termico e solar cooling |
Massimale determinato sulla base della producibilità stimata |
|
Scaldacqua a pompa di calore |
40 |
Varia in base alle classi energetiche di prodotto e alla capacità |
Sistemi ibridi factory made e sistemi bivalenti a pompa di calore |
Calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema |
|
Allacciamento con installazione sottostazione TLR PnSc ≤ 50 kW |
65 |
6.500 |
Allacciamento con installazione sottostazione TLR 50 kW< PnSc ≤150 kW |
65 |
15.000 |
Allacciamento con installazione sottostazione TLR PnSc >150 kW |
65 |
30.000 |
Microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili |
65 |
100.000 |
Durata degli Incentivi per Tipologia di Intervento
Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti, secondo le seguenti modalità:
Tipologia di Intervento | Durata dell’Incentivo (anni) |
---|---|
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | 5 |
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | 5 |
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | 5 |
Trasformazione “edifici a energia quasi zero” | 5 |
Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | 5 |
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | 5 |
Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche | Come intervento abbinato |
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche | Come intervento abbinato |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati | 2 |
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati | 5 |
Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti | 5 |
Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | 5 |
Conto termico 3.0: come chiederlo
Le P.A. possono presentare domanda al GSE tramite il Portaltermico attraverso due modalità alternative:
- accesso diretto;
- prenotazione.
La richiesta di accesso agli incentivi deve essere effettuata tramite il Portaltermico, dove al Soggetto Responsabile viene resa disponibile la scheda-domanda. Il Soggetto Responsabile prende visione di tutte le condizioni riportate nella scheda, comprese le clausole contrattuali e previa accettazione informatica, il soggetto accede al regime incentivante e ottiene copia informatica della scheda-domanda, contenente il codice identificativo dell’intervento effettuato.
Conto termico 3.0 con accesso diretto e unica rata
La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità agli incentivi e la dilazione dei pagamenti può arrivare fino a 120 giorni, con esclusione delle prestazioni professionali (quelle richieste per gli interventi di piccola dimensione per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici e la redazione di diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi).
Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura di accesso diretto, anche per il tramite di una ESCO, l’erogazione dell’incentivo viene effettuato in un’unica rata.
Conto termico 3.0 con prenotazione e rata di acconto
Solo le pubbliche amministrazioni che operano direttamente o tramite una ESCO che agisce per loro conto, possono trasmettere al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta può essere presentata quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- diagnosi energetica e atto amministrativo: è presente una diagnosi energetica accompagnata da un provvedimento o altro atto che attesti l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi indicati nella diagnosi e conformi agli articoli 5 e 8 del decreto. Se si prevede un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo deve essere allegato all’atto. In caso di edifici colpiti da calamità naturale, è possibile inviare direttamente il progetto esecutivo in deroga all’obbligo della diagnosi;
- contratto di prestazione energetica con ESCO: se la ESCO è qualificata come Soggetto Responsabile;
- contratto integrato per la riqualificazione energetica: comprende un contratto di prestazione energetica o altro contratto di fornitura integrato che consenta di determinare le spese ammissibili previste per l’intervento preposto. La domanda deve includere copia del contratto firmato da entrambe le parti ed esecutivo dalla data di riconoscimento della prenotazione da parte del GSE e la scheda-domanda firmata dal Soggetto responsabile con l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento;
- atto di assegnazione lavori: presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo che confermi l’assegnazione dei lavori, accompagnato dal verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione, lo stesso ente procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo.
L’amministrazione può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta.
Nei casi di accesso agli incentivi tramite prenotazione, la scheda-domanda deve essere firmata dal Soggetto Responsabile e contenere l’impegno ad eseguire o affidare i lavori secondo i termini previsti dal contratto o dal provvedimento amministrativo.
A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione, il Soggetto Responsabile deve rispettare le seguenti tempistiche:
- Avvio lavori: entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione da parte del GSE, deve essere presentata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’inizio dei lavori.
- Conclusione lavori: entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione di avvio lavori, deve essere inviata una dichiarazione sostitutiva che attesti la fine dei lavori. Per gli interventi finalizzati alla trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, il termine per la conclusione dei lavori è esteso a 36 mesi.
Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell’intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.
In riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione e all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, è prevista una procedura semplificata per l’accesso agli incentivi destinati a interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.
- Avvio lavori: entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione da parte del GSE, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’inizio dei lavori.
- Conclusione lavori: entro 48 mesi dalla presentazione della dichiarazione di avvio lavori, deve essere presentata una dichiarazione che attesti la conclusione dei lavori
Inoltre, nel caso in cui il Soggetto Responsabile non intenda richiedere l’erogazione in acconto degli incentivi, deve comunicare tale decisione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui comunica l’avvio dei lavori. Resta confermato il rispetto delle tempistiche per la comunicazione della conclusione dei lavori, entro i termini indicati ai precedenti punti.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti, comporta la decadenza dal diritto alla prenotazione e decorsi tali termini, il GSE comunica la decadenza dal diritto alla prenotazione e avvia il recupero di quanto già erogato a titolo di acconto. Ai fini della determinazione di tali termini, non vengono computati i tempi di fermo nella realizzazione dell’intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
Accesso semplificato agli incentivi per interventi di piccole dimensioni
Per gli interventi riguardanti generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m², è prevista una procedura semplificata di accesso agli incentivi. Tale procedura si basa sulla precompilazione dei campi della scheda-domanda, utilizzando componenti con caratteristiche garantite presenti nel Catalogo degli apparecchi domestici pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.
Leggi il nostro approfondimento sul Conto Termico 3.0
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