IN BREVE
- In scadenza l’adesione al CPB 2025-2026
- Approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per interventi Superbonus
- CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP
- Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025
- Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025
- Nota di variazione IVA: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le tempistiche nel concordato preventivo
- Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP
- La detrazione dell’IVA sulle spese legali a tutela dell’amministratore e/o dei dipendenti
- Riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni
- Reverse charge logistica: il modello per l’opzione IVA transitoria e il software “ReverseChargeLogistica”
- Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future
- Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese
- Versamenti agli enti bilaterali: nuove causali contributo
- NASpI e regime impatriati: l’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione fiscale
- Fondoprofessioni finanzia corsi su intelligenza artificiale per studi professionali e aziende
- No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c’è comproprietà con il coniuge
- Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD
- 5 per mille: ultima chance per accreditarsi entro il 30 settembre
- Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali
APPROFONDIMENTI
- Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità
- Nuovo modello di comunicazione per Superbonus 2025
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
In scadenza l’adesione al CPB 2025-2026
Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.
Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.
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AGEVOLAZIONI
Approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per interventi Superbonus
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321370
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus. Si tratta dell’unica agevolazione a cui, a oggi, è ancora possibile applicare queste due opzioni, ma solo in casi specifici.
La possibilità di scegliere una delle due opzioni è molto limitata, in seguito alle restrizioni introdotte da vari decreti legge (D.L. n. 11/2023, D.L. n. 212/2023 e D.L. n. 39/2024). Si può usufruirne se i lavori svolti rientrano nelle casistiche previste da queste norme.
Vedi l’Approfondimento
IRAP
CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP
Agenzia delle Entrate, FAQ IRAP 2025
L’Agenzia delle Entrate ha risolto un dubbio interpretativo per le holding industriali che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB). Con una FAQ del 3 settembre 2025, è stato precisato infatti che per il calcolo della base imponibile IRAP ai fini del CPB, queste società devono fare riferimento solo alle regole dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, escludendo quindi gli interessi attivi e passivi che, nella determinazione ordinaria, rientrano nella gestione finanziaria.
Di conseguenza, nel modello CPB, rigo P05, non devono essere incluse le componenti finanziarie.
Questa impostazione vale per i CPB futuri, a partire dal periodo 2025-2026. Per il CPB 2024-2025, già presentato, il dato non va modificato. L’Agenzia conferma che le componenti finanziarie restano comunque rilevanti ai fini della liquidazione ordinaria dell’IRAP, ma non concorrono alla determinazione del valore concordato. Le holding statiche (con codice ATECO 64.21.00) non sono interessate dal chiarimento, in quanto escluse dal CPB per assenza degli ISA.
AGEVOLAZIONI
Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025
Il 30 settembre 2025 scade il termine per assegnare i beni ai soci usufruendo delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 207/2024; in particolare, entro quella data, la Legge di Bilancio 2025 consente alle società di persone e capitali di effettuare l’assegnazione o la cessione agevolata:
- di beni immobili (non strumentali per destinazione);
- di beni mobili registrati non utilizzati in modo strumentale nell’attività aziendale.
Possono beneficiarne anche le società che si trasformano in società semplici entro la scadenza del 30 settembre.
L’assegnazione agevolata prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (oppure del 10,5% per le società non operative) da calcolare sul differenziale tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto del bene stesso.
Sono previsti vantaggi anche sulle imposte indirette, con aliquote ridotte per imposta di registro e nessuna applicazione dell’IVA nella maggior parte delle assegnazioni.
Il regime agevolato riguarda principalmente gli immobili ma potrebbe rivelarsi conveniente anche per la cessione di autovetture aziendali (beni mobili registrati) non utilizzate come beni strumentali (ad esempio auto non usate per servizi di noleggio o scuole guida).
ADEMPIMENTI
Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025
Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni a beni come terreni, fabbricati, impianti e macchinari, causati da eventi catastrofici come sismi, alluvioni, frane e inondazioni. La legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, comma 101) ha introdotto questo obbligo, e il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 ne ha stabilito i dettagli.
Sono obbligate tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, incluse le ditte individuali e le società tra professionisti (STP). Sono invece escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.), in quanto già coperte da un fondo mutualistico nazionale dedicato (art. 1, comma 515, Legge n. 234/2021). L’obbligo non riguarda neanche gli studi professionali, in quanto non sono iscritti al Registro delle imprese.
Le scadenze per l’attivazione della polizza variano in base alla dimensione dell’impresa, definita secondo i parametri della raccomandazione CE 2003/361:
- imprese di medie dimensioni: entro il 1° ottobre 2025 (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50 milioni di euro o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro);
- piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025;
- grandi imprese: l’obbligo è già scattato il 31 marzo 2025.
Per ora, l’unica sanzione prevista per le aziende che non stipulano la polizza è l’esclusione dai contributi pubblici, aiuti o agevolazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), secondo quanto stabilito dal decreto del 18 giugno 2025.
Per determinare il valore dei beni da assicurare, si deve considerare il costo di ricostruzione a nuovo per gli immobili e il costo di rimpiazzo per macchinari, impianti e attrezzature.
IVA
Nota di variazione IVA: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le tempistiche nel concordato preventivo
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 9 settembre 2025, n. 234
A seguito di un’istanza di interpello (risposta n. 234/2025), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti per le aziende che si trovano a gestire l’insolvenza di un cliente attraverso un concordato preventivo, e vogliono recuperare l’IVA su crediti che non saranno incassati. Nel caso specifico, un’azienda creditrice ha chiesto se, dopo la revoca di una prima procedura di concordato e l’apertura di una nuova, potesse attendere la conclusione di quest’ultima per emettere la nota di variazione.
La risposta è stata positiva: l’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che non vi è “consecuzione” tra due procedure di concordato che non hanno un’unica “causa” (come già stabilito dalla Cassazione, cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), e quindi ogni procedura va gestita singolarmente. Di conseguenza, si applica la nuova formulazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, modificato dall’art. 18 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis).
In pratica, l’azienda che ha scelto di partecipare alla procedura di concordato può attendere la sua conclusione, e l’esito infruttuoso del piano di riparto, per emettere la nota di variazione in diminuzione e recuperare l’IVA non incassata.
Questa possibilità è conforme a quanto già indicato nella circolare n. 20/E del 2021. La nota di variazione deve essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si verifica il presupposto per la variazione, e il diritto alla detrazione va esercitato entro la liquidazione periodica o la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.
IVA E IMPOSTA DI REGISTRO
Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 19 agosto 2025, n. 210
Con la Risposta n. 210/2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire il trattamento fiscale, ai fini IVA e registro, della cessione di un marchio.
Il quesito è stato posto da una società, operante nel settore dei profumi, che ha acquisito la piena proprietà di un marchio (e dei relativi diritti IP collegati, come disegni e modelli) da un’altra società. L’istante era già licenziataria del medesimo marchio e gestiva autonomamente tutte le fasi operative: ricerca e sviluppo, approvvigionamento, pianificazione della produzione (affidata a terzi), controllo qualità, logistica e marketing. La società venditrice non deteneva né personale né altri asset (formule, packaging, attrezzature) relativi allo sfruttamento del marchio.
Nella citata risposta l’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa unionale (Direttiva n. 2006/112/CE) e nazionale (art. 2555 c.c.), ha ribadito che la nozione di cessione d’azienda (o suo ramo) presuppone il trasferimento di un “complesso di beni organizzato” idoneo a svolgere un’attività economica autonoma. Ha inoltre evidenziato come il Codice della proprietà industriale permetta esplicitamente il trasferimento del marchio separatamente dall’azienda, a condizione che non derivi inganno per il pubblico.
Poiché, nel caso di specie, risulta ceduto solo il marchio e i diritti IP accessori (necessari a garantire la continuità estetica e qualitativa dei prodotti), ma non un complesso organizzato, l’Agenzia conclude che l’operazione non costituisce un trasferimento di ramo d’azienda, ma una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (cessione di marchio).
Di conseguenza, l’operazione è imponibile IVA e, per il principio di alternatività (art. 40, TUR), sconta l’imposta di registro in misura fissa.
IVA
La detrazione dell’IVA sulle spese legali e tutela dell’amministratore e/o dei dipendenti
Cassazione, 25 giugno 2025, n. 17111 e n. 17112
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi sul tema della detraibilità dell’IVA riferita a spese legali sostenute da una società per la difesa penale dei propri amministratori e/o dipendenti.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone un nesso “diretto e immediato” tra l’acquisto di beni o servizi e una o più operazioni tassate a valle o, più in generale, l’attività economica del soggetto passivo. L’analisi della Corte parte da un consolidato principio civilistico, mutuato dalla disciplina del mandato e, in particolare, dall’art. 1720 c.c., ossia che affinché un costo sostenuto dall’amministratore possa essere rimborsato dalla società, è necessario che esso sia stato affrontato “a causa”, e non semplicemente “in occasione”, del proprio incarico.
Le spese per la difesa in un processo penale, anche qualora questo si concluda con il proscioglimento dell’accusato, non scaturiscono direttamente dall’adempimento del mandato, bensì da un “elemento intermedio”, ovvero l’iniziativa di un terzo (l’accusa), che, seppur rivelatasi infondata, spezza il nesso di causalità diretta con l’attività di gestione. La Corte ha chiarito che “si estende alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico, mentre esulano dall’ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso”.
Traslando poi il principio sul piano della deducibilità del costo, la Corte afferma che l’inerenza richiesta dall’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 esige la medesima correlazione diretta con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. I costi per la difesa penale, invece, non sono qualificabili come costi di “operazioni sociali legittime”, poiché la loro finalità primaria è quella di tutelare l’interesse del singolo individuo, non quello dell’impresa a produrre reddito imponibile. L’esito del procedimento penale non può retroattivamente mutare la natura di un costo, la cui inerenza va valutata al momento del suo sostenimento e in relazione alla sua causa genetica, non ai suoi effetti eventuali e futuri. Tale precisazione rafforza la barriera tra l’accertamento del fatto, proprio dei giudizi di merito, e la sua qualificazione giuridica, che costituisce il nucleo del giudizio di legittimità, ribadendo che l’inerenza è un concetto da valutare ex ante e non ex post.
IRPEF
Riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni
Agenzia delle Entrate, Circolare 8 agosto 2025, n. 12/E
Con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative agli Uffici in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, come disposto dal D.Lgs. n. 192/2024 pubblicato in attuazione della delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
Tra le novità evidenziamo:
- attività agricole tecnologiche e green: sono quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati, e delle attività che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. I redditi prodotti da tali attività saranno trattati come redditi agrari;
- coltivazioni “fuori suolo” effettuate all’interno di fabbricati accatastati: anche le attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione all’interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) sono ora riconosciute come produttive di reddito agrario, a condizione che rispettino limiti legati alla superficie agraria di riferimento. Per effetto di tale intervento normativo sono ricondotte nel novero delle attività agricole produttive di reddito agrario le cosiddette “vertical farm”, le “colture idroponiche” e la “micropropagazione in vitro”;
- cessione crediti di carbonio CO2: i redditi prodotti dalle produzioni di beni, sia materiali sia immateriali, compresi quelli debitamente certificati, derivanti dalle attività agricole che impiegano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, si configurano come agrari. Si configurano come tali, entro certi limiti, anche quelli conseguiti per la cessione di crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, debitamente certificati.
IVA
Reverse charge logistica: il modello per l’opzione IVA transitoria e il software “ReverseChargeLogistica”
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 luglio 2025, 309107
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E
Con il provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l’opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (art. 1, comma 60, della Legge n. 207/2024 – legge di Bilancio 2025).
Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia l’opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso art. 1 della legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l’estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, rese nell’ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.
In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono optare per una soluzione alternativa: l’IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale è solidalmente responsabile per l’imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell’imposta senza possibilità di compensazione. L’opzione ha una validità di tre anni.
L’opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato.
L’invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l’Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software “ReverseChargeLogistica” sul proprio sito web.
È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l’opzione già esercitata.
Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all’interno dei rispettivi cassetti fiscali, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La consultazione è accessibile anche all’intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”.
Il committente deve versare l’IVA tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045 denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.
IRPEF
Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future
INPS, Circolare 5 settembre 2025, n. 123
L’INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha chiarito l’ampliamento dell’ambito di applicazione del bonus asilo nido. In base alle modifiche introdotte dall’art. 6-bis del D.L. n. 95/2025, ora il contributo non è più limitato solo agli asili nido pubblici e privati autorizzati, ma si estende a tutti i servizi educativi per l’infanzia previsti dal D.Lgs. n. 65/2017. Ciò significa che il bonus può essere richiesto anche per la frequenza di micronidi, “sezioni primavera”, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, purché le strutture siano autorizzate dalle regioni o dagli enti locali. Sono invece esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi puramente ricreativi.
La circolare INPS introduce un’altra importante novità a partire dal 1° gennaio 2026: le domande accolte avranno effetto anche per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Negli anni successivi al primo, sarà sufficiente che i richiedenti accedano al servizio telematico per confermare le mensilità richieste e allegare la prova di almeno un pagamento. Per i nidi pubblici con pagamento posticipato, basterà l’attestazione di iscrizione. Per il supporto domiciliare, invece, sarà necessario presentare ogni anno un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità di frequenza a causa di una grave patologia. L’INPS ha già comunicato alle proprie sedi territoriali di riesaminare le domande precedentemente respinte in base alle nuove regole.
AGEVOLAZIONI
Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese
Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, D.M. 8 agosto 2025
È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 8 agosto 2025 (in G.U. Serie Generale n. 208 dell’8 settembre 2025), che stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione di incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici, finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri.
Gli incentivi, erogati come sconto in fattura dal venditore, sono destinati a:
- persone fisiche: residenti in città con più di 50.000 abitanti e nelle relative aree di pendolarismo, che rottamano un veicolo termico euro 5 o inferiore e acquistano un veicolo elettrico M1 nuovo (con prezzo di listino fino a 35.000 euro, escluse le dotazioni opzionali). L’incentivo può arrivare a un massimo di 11.000 euro, a seconda del valore dell’ISEE del richiedente. La persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi;
- microimprese: con sede nelle stesse aree urbane, che rottamano un veicolo termico omologo e acquistano fino a due veicoli elettrici nuovi di categoria N1 o N2. L’incentivo massimo è pari al 30% del prezzo (IVA esclusa), fino a 20.000 euro per ciascun veicolo. Il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
Per usufruire del bonus, è obbligatorio rottamare il veicolo usato, che non potrà essere reimmatricolato. Inoltre, l’acquirente deve mantenere la proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi. L’incentivo deve essere convalidato sulla piattaforma SOGEI entro 30 giorni dalla sua generazione. I bonus non sono cumulabili con altri incentivi nazionali o europei.
VERSAMENTI
Versamenti agli enti bilaterali: nuove causali contributo
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 settembre 2025, n. 48/E
Con Risoluzione n. 48/E del 4 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle richieste pervenute dall’INPS, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Istituto da destinare ad Enti Bilaterali.
Come noto, con convenzioni stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato, mediante il modello F24, il servizio di riscossione dei contributi all’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.
Queste le causali istituite:
- “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”;
- “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”;
- “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”;
- “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”;
- “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.
AGEVOLAZIONI
NASpI e regime impatriati: l’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione fiscale
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 1° settembre 2025, n. 228
Con Risposta n. 228 del 1° settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.L. n. 147/2015), anche con riferimento alle somme percepite nel 2024 a titolo di NASpI.
L’Amministrazione ha precisato che, sebbene l’indennità di disoccupazione sia qualificata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, essa non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per questo motivo le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, che ha come obiettivo l’incentivazione del rientro di soggetti che producono effettivamente redditi da lavoro nel territorio nazionale, e devono quindi essere assoggettate a tassazione ordinaria per l’intero importo.
INCENTIVI
Fondoprofessioni finanzia corsi su intelligenza artificiale per studi professionali e aziende
Fondoprofessioni, Avviso 23 luglio 2025, n. 9/25
Fondoprofessioni finanzia la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e aziende collegate aderenti, rispondendo ai diversi fabbisogni di sviluppo delle competenze e della competitività, anche in considerazione delle evoluzioni del comparto professionale e del mercato del lavoro.
Con l’Avviso n. 9/25 dello scorso 23 luglio, a carattere sperimentale, Fondoprofessioni intende intervenire esclusivamente nell’ambito della formazione per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, attraverso il finanziamento di attività formative relative alla conoscenza e all’utilizzo dell’IA, destinate al singolo dipendente o ad un piccolo gruppo di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.
Obiettivi dell’Avviso:
- finanziare piani formativi rivolti al singolo dipendente o a un piccolo gruppo di colleghi, che prevedano la conoscenza e l’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tenuto conto della specifica attività svolta dal discente/dai discenti;
- promuovere una formazione altamente personalizzata, finalizzata a trasferire competenze/abilità per un uso consapevole, efficiente ed efficace dell’Intelligenza Artificiale all’interno del proprio Studio/Azienda;
- sostenere un approccio formativo esperienziale e orientato alla concreta applicazione operativa all’interno dello specifico contesto lavorativo, anche attraverso percorsi di affiancamento e on the job.
AGEVOLAZIONI
No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c’è comproprietà con il coniuge
Cassazione, Sentenza 3 settembre 2025, n. 24477
La comproprietà di un’abitazione con il coniuge nello stesso comune, anche se in regime di comunione ordinaria, impedisce di usufruire dei benefici “prima casa” per un nuovo acquisto. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025.
Per poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, che prevedono l’imposta di registro ridotta al 2% (o l’IVA al 4%), l’acquirente non deve essere titolare, neanche in comproprietà con il coniuge, di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su un’altra casa situata nello stesso comune in cui si effettua il nuovo acquisto (lett. b, nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986).
Inoltre, non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti su un’altra casa già acquistata con i benefici “prima casa” (lett. c).
La sentenza della Cassazione chiarisce che la regola della lett. b si applica a qualsiasi tipo di comproprietà con il coniuge, sia essa legale o ordinaria. Questo perché l’obbligo di coabitazione e il godimento congiunto dell’immobile in costanza di matrimonio rendono la casa idonea a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, indipendentemente dal regime di comunione. Per cui, se si possiede già una casa con il coniuge nello stesso comune, non si ha diritto ai benefici per un secondo acquisto in quel comune.
La regola appena esposta non si applica se l’immobile già posseduto è oggettivamente inidoneo all’uso abitativo, come nel caso di un’abitazione inagibile. Su questo punto, la giurisprudenza ha già fornito dei chiarimenti (cfr. Cassazione n. 24478/2025, n. 20981/2021, n. 100/2010).
È importante sottolineare che la preclusione vale solo per la comproprietà con il coniuge. Se la comproprietà avviene con altri soggetti (ad esempio, fratelli o genitori), i benefici “prima casa” per il nuovo acquisto non sono preclusi.
PROFESSIONISTI
Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD
AgID, Comunicato 28 luglio 2025
Con Comunicato indirizzato congiuntamente agli Ordini e Collegi professionali, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno ricordato che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 6-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005). Ogni PEC professionale presente in INI-PEC, dunque, viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica.
Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel Registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l’indirizzo PEC comunicato ex lege a INI-PEC da parte dell’ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.
INAD, invece, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.
Mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente; fa però eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all’art. 6-quater, comma 2, del CAD. La precisazione fornita nel comunicato si è resa necessaria in quanto, negli ultimi mesi, diversi professionisti avevano segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC (originariamente registrato in INI-PEC, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti) anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.
Cosa fare se non si desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali?
Dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS, è possibile procedere in due modi:
- modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale);
- cancellare il domicilio digitale da INAD.
TERZO SETTORE
5 per mille: ultima chance per accreditarsi entro il 30 settembre
Gli enti no profit che non si sono accreditati in tempo per il riparto del 5 per mille 2025 hanno una seconda opportunità. Possono infatti regolarizzare la loro posizione entro il 30 settembre 2025 grazie all’istituto della “remissione in bonis”.
Per poter partecipare al riparto, l’ente deve soddisfare due condizioni entro il 30 settembre:
- presentare la domanda di accreditamento;
- pagare una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115 (senza possibilità di compensazione, come specificato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 1° giugno 2018).
Per gli Enti del Terzo Settore (ETS) c’è un requisito aggiuntivo. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l’ente deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 dicembre 2025.Ciò significa che, anche se si presenta la domanda di accreditamento entro il 30 settembre, l’effettiva partecipazione al 5 per mille 2025 sarà garantita solo se l’ente otterrà l’iscrizione al RUNTS entro la fine dell’anno. I tempi per l’iscrizione al Registro sono quelli stabiliti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.
Un aspetto positivo è che l’accreditamento ottenuto per l’anno in corso è valido anche per gli anni successivi, a meno che non vengano meno i requisiti per accedere al beneficio.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali
Agenzia delle entrate, Avviso 5 settembre 2025
Con avviso del 5 settembre l’Agenzia delle Entrate ha avvertito i contribuenti che è in corso una campagna di phishing ai danni della stessa Agenzia, mirata al furto delle credenziali di posta elettronica delle potenziali vittime, e realizzata tramite false notifiche e-mail che sembrano provenire dal noto servizio di condivisione file WeTransfer.
Le comunicazioni, infatti, hanno le sembianze delle notifiche del servizio WeTransfer e sembrano provenire da un dominio istituzionale (gov.it), inducendo così il destinatario a scaricare i documenti fiscali allegati alla stessa, tra i quali una presunta falsa fattura denominata “FatturaAgenziaEntrate.pdf”.
Le comunicazioni, inoltre, trasmettono un senso d’urgenza dato dalla presenza, nel corpo del messaggio, di una scadenza imminente (“Scade oggi”).
L’Agenzia, totalmente estranea a questa tipologia di comunicazioni, raccomanda come di consueto di prestare la massima attenzione e di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.
APPROFONDIMENTI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità
Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.
Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.
Il decreto “Correttivo” (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto importanti novità per i soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10).
Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell’Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024:
- +10% per un ISA pari a 10,
- +15% per un ISA tra 9 e meno di 10,
- e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9.
Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali. L’adesione garantisce l’accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si conseguirà nel biennio. Tra questi, i più rilevanti sono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all’IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026. È confermata la possibilità di tassare il “maggior reddito” concordato con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024. Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l’aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%). Per il primo anno (2025), l’incremento di reddito proposto sarà “scontato” del 50%. Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026.
L’accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l’eccedenza prima di accettare la proposta. Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi. Una nuova clausola introduce un “blocco reciproco” per i professionisti che partecipano a un’associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa.
Il rischio più critico è la decadenza, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni. La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l’intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis.
La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie.
L’adesione al CPB 2025-2026 comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.
Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028.
L’adesione è una decisione complessa che richiede un’analisi attenta dei benefici e dei rischi. Le nuove soglie “anti-aumento” per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l’adesione richiede una “fedeltà fiscale” assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.
AGEVOLAZIONI
Nuovo modello di comunicazione per Superbonus 2025
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321370
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus. Si tratta dell’unica agevolazione a cui, a oggi, è ancora possibile applicare queste due opzioni, ma solo in casi specifici.
La possibilità di scegliere una delle due opzioni è molto limitata, in seguito alle restrizioni introdotte da vari decreti legge (D.L. n. 11/2023, D.L. n. 212/2023 e D.L. n. 39/2024). Si può usufruirne se i lavori svolti rientrano nelle casistiche previste da queste norme.
Per poter comunicare l’opzione, è fondamentale avere la documentazione in regola:
- per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus): un tecnico deve certificare il rispetto dei requisiti e la congruità dei costi, inviando la documentazione all’ENEA;
- per gli interventi sismici (sismabonus): un professionista strutturale deve attestare la riduzione del rischio e la congruità delle spese, secondo il D.M. n. 58/2017.
- Visto di conformità: un professionista abilitato (commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, CAF) deve verificare che la documentazione sia completa e corretta, inclusa l’idoneità delle coperture assicurative.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2026 per le spese sostenute nel 2025.
L’invio avviene telematicamente e cambia a seconda dei casi:
- per singole unità immobiliari: l’invio è a carico del professionista che ha rilasciato il visto di conformità;
- per interventi condominiali: l’invio può essere fatto dal professionista che ha rilasciato il visto o dall’amministratore di condominio.
Se l’intervento richiede l’invio all’ENEA, la comunicazione potrà essere inviata solo a partire dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione da parte dell’ENEA.
Il rispetto dei termini è cruciale. Se la comunicazione non viene inviata entro la scadenza, le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non sono più valide. A differenza del passato, non è più possibile rimediare con la “remissione in bonis” (come stabilito dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 39/2024).
Una volta ottenuta la cessione del credito o lo sconto, il credito d’imposta che ne deriva può essere utilizzato solo in compensazione con il modello f24, rispettando la stessa ripartizione in rate annuali della detrazione originale. Il credito può essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e comunque non prima del 1° gennaio 2026.
Il credito non fruito entro il 31 dicembre di ciascun anno non può essere riportato agli anni successivi, non è rimborsabile e non può essere ulteriormente ceduto.
APPROFONDIMENTI
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 30 settembre 2025 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE | Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Martedì 30 settembre 2025 | Adesione al concordato preventivo biennale | Termine ultimo per la presentazione del modello CPB per l’adesione al concordato preventivo biennale. | Imprese e lavoratori autonomi, soggetti ISA, che intendono aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. | Telematica |
Cordiali saluti,
Studio Mattonai
Bientina lì, 19/09/2025
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