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Polizza catastrofale obbligatoria dal 1 ottobre 2025 medie imprese


La polizza catastrofale diventa obbligatoria per le medie imprese italiane a partire dal 1 ottobre 2025. Lo stabilisce il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito nella Legge 27 maggio 2025, n. 78 (A.C. 2333-A), recante Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

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L’obbligo per le imprese di stipulare la polizza catastrofale vuole garantire la continuità e la stabilità del sistema produttivo nazionale, imponendo una copertura assicurativa specifica contro terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Scadenza polizza catastrofale per categoria di impresa

Il D.L. 39/2025 stabilisce termini distinti per l’adempimento all’obbligo di polizza catastrofale:

  • Grandi imprese: obbligo già in vigore dal 31 marzo 2025, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno 2025.
  • Medie imprese: obbligo dal 1 ottobre 2025.
  • Piccole e microimprese: obbligo dal 31 dicembre 2025.

La proroga, rispetto alle scadenze iniziali previste dalla legge di bilancio 2024 e dal D.L. 202/2024, risponde alla necessità di consentire alle imprese un’analisi accurata delle offerte assicurative, riducendo il rischio di scelte affrettate o di rincari ingiustificati.

Come stabilire le dimensioni aziendali

Il decreto richiama le classificazioni europee della Raccomandazione 2003/361/CE e della Direttiva UE 2013/34, individuando le soglie dimensionali come segue:

  • Microimprese: meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  • Piccole imprese: meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
  • Medie imprese: meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o bilancio annuo non oltre 43 milioni di euro.
  • Grandi imprese: superamento di almeno due tra i seguenti criteri: 25 milioni di euro di stato patrimoniale, 50 milioni di euro di ricavi, 250 dipendenti.

Secondo la relazione tecnica, l’obbligo di Polizza catastrofale interessa circa 5,48 milioni di microimprese, 336 mila piccole imprese, 43 mila medie imprese e 9.456 grandi imprese.

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Beni soggetti a copertura assicurativa

La Polizza catastrofale per le imprese deve riguardare tutti i beni materiali impiegati nell’attività, anche se non di proprietà, purché rientranti nella voce B-II, numeri 1, 2 e 3, dell’articolo 2424 del Codice Civile.

Sono compresi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, nonché terreni. Gli eventi naturali da coprire includono sismi, terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nelle FAQ pubblicate il 1 aprile 2025, ha chiarito che l’obbligo assicurativo con polizza catastrofale si estende ai beni effettivamente utilizzati, anche se non iscritti tra le immobilizzazioni in bilancio.

Valutazione dei beni e condizioni della polizza

Il D.L. 39/2025 specifica i parametri di calcolo del valore assicurato:

  • Immobili: valore di ricostruzione a nuovo.
  • Beni mobili: costo di rimpiazzo.
  • Terreni: costo di ripristino delle condizioni precedenti all’evento.

Il contratto di Polizza catastrofale deve prevedere franchigia o scoperto massimo pari al 15% del danno e premi calcolati in funzione del rischio effettivo.

Per le grandi imprese e per i gruppi che sottoscrivono un’unica polizza globale non si applica il limite del 15%.

Sanzioni in caso di inadempimento polizza catastrofale

Il D.L. 39/2025 introduce un quadro sanzionatorio puntuale per chi non rispetta l’obbligo di stipulare o rinnovare la Polizza catastrofale.

  • Sanzioni pecuniarie: l’IVASS, a seguito di accertamento della violazione o di comportamenti elusivi, è tenuto a irrogare una sanzione amministrativa compresa tra 100.000 e 500.000 euro.
  • Esclusione da risorse pubbliche: l’inadempimento comporta la preclusione all’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie, incluse quelle destinate a coprire i danni derivanti da calamità naturali e catastrofali.

La stipula della Polizza catastrofale assume quindi una valenza non solo legale, ma anche strategica per preservare la continuità aziendale e mantenere il diritto a eventuali interventi pubblici di sostegno.

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Esclusioni e limitazioni

La normativa stabilisce che non sono assicurabili con polizza catastrofale e non possono beneficiare di indennizzi o agevolazioni pubbliche:

  • immobili privi di titolo edilizio valido;
  • fabbricati abusivi non sanati o non oggetto di procedura di condono;
  • beni già coperti da un’analoga polizza.

È inoltre previsto che l’indennizzo debba essere destinato al ripristino dei beni danneggiati o alla ricostruzione della loro funzionalità.

Nel caso in cui l’impresa subisca un’interruzione dell’attività, potrà essere riconosciuto un lucro cessante fino al 40% dell’indennizzo.

Strumenti di supporto: SACE e IVASS

Per facilitare l’adempimento alla polizza catastrofale obbligatoria, il D.L. 39/2025 affida a SACE S.p.A. la possibilità di garantire fino al 50% degli indennizzi, con un tetto massimo di 5 miliardi di euro annui, garantiti dallo Stato.

In parallelo, l’IVASS ha predisposto un portale di comparazione delle polizze, che consente alle imprese di valutare in modo trasparente le offerte disponibili e segnalare eventuali aumenti speculativi dei premi.

Polizza catastrofale: cosa devono fare le imprese

Per rispettare le scadenze, le imprese, in particolare le medie, con termine al 1 ottobre 2025, devono:

  • censire e valutare i beni da assicurare secondo i parametri di ricostruzione, rimpiazzo e ripristino;
  • richiedere e confrontare i preventivi della polizza catastrofale tramite il portale IVASS;
  • sottoscrivere la polizza catastrofale entro la data prevista;
  • conservare la documentazione contrattuale e, se necessario, notificare la stipula ai proprietari dei beni assicurati.

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