L’art. 6, comma 1 del decreto del Mase 21 luglio 2025 individua le energy service company tra i soggetti obbligati unitamente alle aziende che abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia o siano in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato
Certificati bianchi: cambia la disciplina per le Esco (energy service company) e per le aziende certificate con la pubblicazione del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 21 luglio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2025, n. 211.
Di cosa si tratta
I certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica – Tee) sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia.
In particolare, il nuovo decreto si occupa:
- di determinare gli obiettivi e gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030;
- di definire la disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei certificati bianchi, introducendo modalità alternative o aggiuntive per l’attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
I soggetti obbligati
Gli obblighi riguardano, tra i tanti, anche i soggetti pubblici o privati che, per tutta la durata della vita utile del progetto [art. 6, comma 1, lettera c)]:
- siano in possesso della certificazione di cui alla norma Uni Cei 11352 (Esco)
- o abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma Uni Cei 11339
- o siano in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma Iso 50001.
Altre misure
Il D.M. 21 luglio 2025 definisce anche:
- i requisiti e le modalità di ammissione al meccanismo;
- la procedura di valutazione e certificazione dei risparmi energetici;
- i metodi di valutazione e certificazione dei risparmi;
- le attività di controllo e le sanzioni;
- la copertura degli oneri per l’adempimento degli obblighi;
- l’emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica;
- i corrispettivi a carico dei soggetti incentivati per la copertura dei costi operativi;
- l’eventuale cumulabilità con altri incentivi;
- i sistema a base d’asta;
- i rapporti relativi allo stato di attuazione;
- le misure di semplificazione e accompagnamento.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 21 luglio 2025; la tabella 1 «Tipologie degli interventi» dell’allegato 2 è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 21 luglio 2025
Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e
successive modificazioni ed integrazioni. (25A04923)
(Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2025, n. 211)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto determina gli obiettivi e gli obblighi
quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per
il periodo 2025-2030 da conseguire attraverso il meccanismo dei
certificati bianchi.
2. E’ inoltre definita la disciplina generale del meccanismo per il
rilascio dei certificati bianchi e sono introdotte modalita’
alternative o aggiuntive per l’attribuzione dei benefici funzionali
al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) certificato bianco o anche titolo di efficienza energetica
(TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La
dimensione commerciale di ogni certificato bianco e’ pari a una
tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);
b) componente rigenerato: componente gia’ utilizzato, sottoposto
a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria
che ne consentano il ripristino delle normali condizioni di
operativita’;
c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema
tecnologico assunto come riferimento per il calcolo dei risparmi
energetici addizionali riconosciuti ai fini dei certificati bianchi.
Il consumo di baseline corrisponde al valore del consumo antecedente
alla realizzazione del progetto, salvo quanto previsto all’art. 5,
comma 6 e dall’allegato 1, punto 1.3. Per i nuovi impianti, edifici o
siti per i quali non esistono consumi energetici precedenti, il
consumo di baseline e’ pari al consumo di riferimento;
d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del
progetto di riferimento, cioe’ il consumo che, in relazione al
progetto proposto, e’ attribuibile all’intervento, o l’insieme di
interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla
data di presentazione del progetto, costituiscono l’offerta standard
di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato
dalla normativa;
e) contratto tipo: contratto che disciplina i rapporti tra il
soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto (se diverso
dal soggetto proponente) ovvero i soggetti titolari per i casi di cui
all’art. 6, comma 4 e il Gestore dei servizi energetica – GSE S.p.a.
(GSE) ai fini dell’erogazione dei certificati bianchi;
f) data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio
dei lavori per la realizzazione del progetto. Non sono rilevanti ai
fini della determinazione di tale data l’acquisto del terreno o i
lavori preparatori, come la richiesta di permessi o la realizzazione
di studi di fattibilita’ preliminari;
g) data di prima attivazione del progetto: data in cui il
progetto inizia a generare risparmi addizionali di energia primaria;
h) distributore: la persona giuridica che effettua attivita’ di
trasporto dell’energia elettrica e gas attraverso le reti di
distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di
competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare
della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua
attivita’ di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti
locali per la consegna ai clienti finali;
i) energia elettrica o gas distribuiti sull’intero territorio
nazionale: somma dell’energia elettrica, a tutti i livelli di
tensione, o del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti
autorizzati alla distribuzione, inclusi gli autoconsumi degli stessi
soggetti;
j) energia elettrica o gas distribuiti da un distributore:
energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o gas trasportati
ai clienti finali connessi alla rete del distributore, inclusi gli
autoconsumi del distributore;
k) Ministero: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica;
l) obblighi quantitativi nazionali: quota degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che deve essere
conseguita dai singoli soggetti obbligati;
m) obbligo minimo: quota dell’obbligo di competenza di ciascun
soggetto obbligato, per un determinato anno d’obbligo, pari al 60%
dell’obbligo relativo all’anno stesso e degli eventuali residui degli
anni precedenti;
n) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso
del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della
richiesta, secondo quanto specificato all’allegato 1 al presente
decreto;
o) progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di
interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare
del progetto, riferiti all’intero componente, mezzo di trasporto,
linea produttiva, edificio o loro parti. Il progetto puo’ comprendere
la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi,
nonche’ la modifica del layout di linee produttive. Sono esclusi
interventi di manutenzione e ripristino delle normali condizioni di
esercizio. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici,
l’intervento puo’ interessare, anche contestualmente, l’involucro,
gli impianti e i dispositivi tecnologici;
p) progetto a consuntivo (PC): progetto in cui i risparmi sono
valutati con il metodo di consuntivo, come definito nell’allegato 1,
in conformita’ a un programma di misura approvato dal GSE;
q) progetto di efficienza energetica (di seguito anche
«progetto»): intervento o insieme di interventi realizzati dal
medesimo soggetto titolare del progetto, salvo quanto previsto
dall’art. 6, comma 4, presso uno o piu’ stabilimenti, edifici o siti
comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformita’
ad un programma di misura approvato dal GSE;
r) progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di
efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e
per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per
la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti
rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un
incentivo a carico del meccanismo dei certificati bianchi, al netto
degli impianti gia’ esistenti afferenti o funzionali al medesimo
progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto e’
successiva alla data di presentazione dell’istanza di accesso al
meccanismo dei certificati bianchi, salvo quanto previsto dal punto
1.7 dell’allegato 1 al presente decreto;
s) progetto di riferimento: l’intervento o l’insieme di
interventi che, in relazione al progetto proposto, e’ realizzato con
i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del
progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici
e normativi;
t) progetto standardizzato (PS): progetto con metodo di
valutazione dei risparmi standardizzato, come definito nell’allegato
1, in conformita’ al programma di misura approvato dal GSE;
u) richiesta certificazione risparmi a consuntivo (RC): la
richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla
realizzazione del progetto a consuntivo;
v) richiesta certificazione risparmi standardizzata (RS):
richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla
realizzazione del progetto standardizzato;
w) richiesta certificazione risparmi semplificata: RC o RS
presentata secondo le modalita’ previste dall’allegato 1, punto 3.5;
x) risparmio energetico addizionale: differenza, in termini di
energia primaria (espressa in TEP), tra il consumo di baseline e il
consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto. Tale
risparmio e’ determinato, con riferimento al medesimo servizio reso,
assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul
consumo energetico;
y) ESCO o SSE: Societa’ di servizi energetici che realizza
interventi di risparmio energetici, anche finanziati autonomamente o
tramite terzi, conseguendo un aumento di efficienza del sistema di
domanda e offerta di energia del cliente e assumendo la
responsabilita’ del risultato nel rispetto del livello di servizio
concordato;
z) soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di
ammissibilita’ di cui all’art. 6, comma 1, che presenta l’istanza per
la richiesta di incentivo al GSE; puo’ anche non coincidere con il
titolare del progetto ovvero con uno dei soggetti titolari per i casi
di cui all’art. 6, comma 4. Qualora il soggetto proponente non
coincida con il soggetto titolare e per i casi di cui all’art. 6,
comma 4, l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE e’ presentata
su delega dei soggetti titolari;
aa) soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene
l’investimento per il progetto, ovvero i soggetti che sostengono
l’investimento secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4;
bb) vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono
riconosciuti i certificati bianchi, nei limiti dell’allegato 2 del
presente decreto.
2. Per quanto non espressamente previsto al comma 1, si applicano
le definizioni previste dall’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115 e dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102.
Art. 3
Soggetti obbligati
1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente
decreto sono:
a) i distributori di energia elettrica che alla data del 31
dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno
piu’ di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di
distribuzione;
b) i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre
di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno piu’ di
50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
2. Gli obblighi di cui all’art. 4, commi 4 e 5, costituiscono onere
reale sulle reti di distribuzione. Gli obblighi o le frazioni di
obbligo non ancora ottemperati si trasferiscono automaticamente a
tutti i soggetti che subentrano ai soggetti di cui al comma 1, in
qualsiasi forma, nella attivita’ di distribuzione.
3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, le quote d’obbligo
a carico del soggetto subentrante sono proporzionali al quantitativo
di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito dalle
reti oggetto di subentro, per ciascun anno a cui tali volumi sono
riferiti ai fini della quantificazione dell’obbligo o frazione di
obbligo oggetto di trasferimento, indipendentemente dal numero di
utenti successivamente connessi alle rispettive reti.
Art. 4
Obiettivi e obblighi quantitativi nazionali
per il periodo 2025-2030
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio
energetico da conseguire per il periodo 2025-2030 attraverso il
meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima (PNIEC) 2024.
2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure:
a) interventi associati al rilascio di certificati bianchi;
b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al
rilascio di certificati bianchi;
c) interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per
i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 20 maggio
2015, n. 106 e associati al rilascio di certificati bianchi;
d) interventi gia’ agevolati nell’ambito del meccanismo dei
certificati bianchi che continuano a generare risparmi anche dopo la
conclusione del periodo di vita utile.
3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento
dell’efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e
gas a carico dei soggetti di cui all’art. 3 sono conseguiti mediante
risparmi associati al rilascio di certificati bianchi, al netto dei
titoli ritirati dal GSE per energia da CAR e per interventi di
efficientamento eseguiti nell’ambito del decreto ministeriale n.
106/2015, fatto salvo quanto previsto ai commi 10 e 11.
4. Negli usi finali di energia elettrica, i soggetti obbligati di
cui all’art. 3, comma 1, lettera a), conseguono una riduzione dei
consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati
bianchi, secondo le seguenti quantita’ e cadenze annuali:
a) 0,8556 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2025;
b) 1,0416 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2026;
c) 1,2276 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2027;
d) 1,4136 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2028;
e) 1,5996 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2029;
f) 1,7918 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2030.
5. Negli usi finali di gas naturale, i soggetti obbligati di cui
all’art. 3, comma 1, lettera b), conseguono una riduzione dei consumi
di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi,
secondo le seguenti quantita’ e cadenze annuali:
a) 0,5244 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2025;
b) 0,6384 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2026;
c) 0,7524 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2027;
d) 0,8664 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2028;
e) 0,9804 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2029;
f) 1,0982 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno
2030.
6. Ciascun distributore di energia elettrica obbligato adempie agli
obblighi quantitativi nazionali di cui al comma 4 in misura
proporzionale al rapporto tra la quantita’ di energia elettrica
distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete, autocertificata
dallo stesso, e la quantita’ di energia elettrica distribuita
sull’intero territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all’art.
3, comma 1, lettera a), determinata annualmente dall’Autorita’ di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sulla base dei dati
relativi all’anno precedente a quello appena trascorso.
7. Ciascun distributore di gas naturale obbligato adempie agli
obblighi quantitativi nazionali di cui al comma 5 in misura
proporzionale al rapporto tra la quantita’ di gas naturale
distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso
autocertificata, e la quantita’ di gas naturale distribuita sul
territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
lettera b), determinata annualmente da ARERA, sulla base dei dati
relativi all’anno precedente a quello appena trascorso.
8. Entro il 31 ottobre di ogni anno ARERA comunica al Ministero e
al GSE la quota parte degli obblighi, a carico di ciascun soggetto
obbligato, determinata ai sensi dei commi 6 e 7. Tali dati sono
pubblicati dal GSE sul proprio sito web istituzionale.
9. Gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti entro il
31 maggio dell’anno successivo a quello d’obbligo. Nell’anno
d’obbligo e’ possibile adempiere a una quota inferiore al 100%, ma
almeno pari al 60%, dell’obbligo, purche’ la quota residua sia
compensata nei due anni successivi.
10. I risparmi energetici derivanti da interventi finalizzati a
migliorare l’efficienza delle reti elettriche e del gas naturale
contribuiscono all’adempimento degli obblighi quantitativi nazionali
a carico dei soggetti obbligati. Per tali interventi non sono
rilasciati certificati bianchi, fatti salvi gli interventi di
sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell’utenza.
11. I certificati bianchi emessi a fronte di progetti eseguiti
nell’ambito del decreto ministeriale n. 106/2015 e annullati dal GSE
nell’anno di riferimento dell’obbligo quantitativo nazionale,
riducono in egual misura gli obblighi quantitativi nazionali relativi
all’anno successivo.
Art. 5
Requisiti e modalita’ di ammissione
al meccanismo dei Certificati Bianchi
1. Per l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi e’
redatto e trasmesso al GSE un progetto ammissibile conforme
all’allegato 1.
2. All’allegato 2, tabella 1, e’ riportato l’elenco non esaustivo
dei progetti ammissibili, distinti per tipologia di intervento e
forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori di vita
utile. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla tabella 1 sono
effettuati dal GSE, previa richiesta di nulla osta al Ministero, che
lo rilascia entro trenta giorni, decorsi i quali il nulla osta si
intende acquisito. Gli aggiornamenti e le integrazioni sono resi
disponibili sul sito istituzionale del GSE decorsi trenta giorni
dalla data di acquisizione del nulla osta o dell’assenso del
Ministero.
3. I progetti ammissibili acquisiscono le autorizzazioni necessarie
entro i termini previsti dalla normativa vigente e sono conformi a
quanto previsto dall’art. 6 dei decreti del Ministro delle attivita’
produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, del 20 luglio 2004, ove applicabile.
4. I progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi
non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro
capacita’ di incremento dell’efficienza energetica. Per tali
progetti, il risparmio di energia addizionale e’ determinato:
a. in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla
situazione di baseline, per i progetti che prevedano interventi di
sostituzione con la produzione di energia tramite le fonti solare,
aerotermica, geotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da
biomasse comprese tra le tipologie di cui all’art. 8, comma 4,
lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio
2012;
b. in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto
alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.
5. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i
progetti di efficienza energetica di cui all’art. 5 dei decreti
ministeriali del 20 luglio 2004 sono applicati i valori di potere
calorifico inferiore di cui all’allegato 2, in conformita’ a quanto
indicato all’allegato IV alla direttiva 2012/27/UE e successive
modifiche e integrazioni.
6. Non sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi i
progetti predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a
prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i progetti che
generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali
individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti
realizzati ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.
Art. 6
Soggetti ammessi alla presentazione
e alla realizzazione dei progetti
1. Possono presentare il progetto di cui all’art. 5 per
l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi:
a) i soggetti obbligati, anche attraverso societa’ controllanti
ovvero separate, partecipate, controllate o operanti in affiliazione
commerciale di cui all’art. 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004,
n. 239 e successive modifiche e integrazioni;
b) i distributori di energia elettrica e gas naturale diversi dai
soggetti obbligati;
c) i soggetti pubblici o privati che, per tutta la durata della
vita utile del progetto, sono in possesso della certificazione di cui
alla norma UNI CEI 11352 o hanno nominato un esperto in gestione
dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o sono in
possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in
conformita’ alla norma ISO 50001.
2. Il soggetto titolare del progetto puo’ essere diverso dal
soggetto proponente di cui al comma 1 e, in tal caso, l’istanza per
l’ammissione al meccanismo del certificati bianchi e’ presentata dal
soggetto proponente su delega del soggetto titolare. Nell’ipotesi di
cui al comma 1, lettera c), se il soggetto titolare differisce dal
soggetto proponente, il possesso della certificazione e’ richiesto
esclusivamente al soggetto proponente.
3. I certificati bianchi sono riconosciuti al soggetto titolare
mediante la stipula di un contratto conforme al contratto tipo.
Nell’ambito del contratto il soggetto titolare puo’ espressamente
chiedere il riconoscimento dei certificati bianchi direttamente e
univocamente in capo al soggetto proponente, in qualita’ di soggetto
delegato e nei limiti della delega presentata al GSE. In questi casi,
il contratto e’ sottoscritto da tutti i soggetti, che sono
responsabili in solido dell’adempimento di tutti gli obblighi
derivanti dal presente decreto, secondo le modalita’ stabilite dal
contratto medesimo.
4. Gli interventi nella titolarita’ di diversi soggetti possono
essere aggregati in unico progetto qualora riconducibili alla
medesima tipologia di cui all’allegato 2, tabella 1, e qualora per il
progetto sia stato correttamente stimato un risparmio energetico
addizionale annuo complessivo non superiore a 50 TEP. In tal caso, il
contratto tipo, sottoscritto da tutti i soggetti titolari, prevede il
riconoscimento dei certificati bianchi direttamente in favore del
soggetto proponente e la responsabilita’ in solido dei soggetti
titolari per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente
decreto, secondo le modalita’ stabilite dal contratto medesimo.
5. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee
di impresa ovvero forme associate di soggetti privati comunque
denominate possono connotarsi come soggetto titolare del progetto,
ovvero come uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a
condizione che i componenti abbiano sostenuto in quota parte
l’investimento per la realizzazione dell’intervento. A tal fine e’
conferito a una delle imprese o a uno dei soggetti, con un unico
atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare
in nome e per conto dei mandanti, per le finalita’ di cui al presente
decreto e per la stipula del contratto tipo.
6. I raggruppamenti temporanei tra enti pubblici territoriali
possono connotarsi come soggetto titolare del progetto, ovvero come
uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a condizione
che i componenti abbiano sostenuto in quota parte l’investimento per
la realizzazione dell’intervento. In tal caso e’ obbligo del
raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto
amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le
finalita’ di cui al presente decreto e per la stipula del contratto
tipo.
7. Lo schema di contratto tipo e’ approvato dal Ministero su
proposta del GSE e pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 7
Procedura di valutazione e certificazione
dei risparmi energetici
1. Il GSE svolge l’attivita’ di valutazione e certificazione dei
risparmi di energia primaria derivanti dalla realizzazione dei
progetti sulla base dei criteri di cui all’art. 5 e dei metodi di
valutazione di cui all’art. 8.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1,
Accredia e la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia
(FIRE) mettono a disposizione del GSE, secondo modalita’ da
quest’ultimo definite, le informazioni relative alle certificazioni
UNI CEI 11352, UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine dei
responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai
sensi dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di
valutazione preliminare (RVP) di cui al all’allegato 1, punto 1.7, o
dell’istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi, il GSE
nomina un responsabile del procedimento.
4. L’esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a
consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di
verifica e certificazione dei risparmi RC o RS e’ comunicato dal GSE
al soggetto proponente entro novanta giorni dalla ricezione delle
stesse.
5. Nel caso di richieste di verifica e certificazione dei risparmi
RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute
modifiche ai progetti ai sensi del comma 7, il termine di cui al
comma 4 e’ di quarantacinque giorni.
6. Il GSE puo’ chiedere una sola volta al soggetto proponente di
fornire integrazioni all’istanza e, in tal caso, le valutazioni di
cui ai commi 4 e 5 si concludono, rispettivamente, entro sessanta
giorni e quarantacinque giorni dalla ricezione delle integrazioni. E’
comunque fatta salva la facolta’ per il soggetto proponente di
fornire integrazioni a supporto dell’istanza.
7. In sede di presentazione della prima richiesta di verifica e
certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se necessario, nelle
successive richieste, il soggetto proponente puo’ presentare
richieste documentate di modifica dei progetti a consuntivo o
standardizzati (PC o PS) gia’ approvati. In tal caso, nei termini
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, il GSE verifica i dati trasmessi in
fase di presentazione del progetto PC o PS e i dati trasmessi in sede
di presentazione delle RC o RS, al fine di verificare
l’ammissibilita’ del progetto oggetto della modifica progettuale.
8. Il GME emette i certificati bianchi per un ammontare complessivo
corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal
GSE.
Art. 8
Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la
realizzazione dei progetti di efficienza energetica di cui al
presente decreto sono i seguenti:
a) metodo a consuntivo, in conformita’ ad un programma di misura
predisposto secondo quanto previsto dall’allegato 1, capitolo 1, che
consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile
mediante il progetto realizzato su uno o piu’ stabilimenti, edifici o
siti comunque denominati;
b) metodo standardizzato, in conformita’ ad un programma di
misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto
previsto dall’allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il
risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su
piu’ stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia
dimostrata la ripetitivita’ dell’intervento in contesti simili e la
non convenienza economica del costo relativo all’installazione e alla
gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del
valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla
realizzazione del progetto, ovvero la difficolta’ operativa relativa
all’installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per
misurare i consumi e le variabili operative. Gli aggiornamenti e le
integrazioni dell’elenco non esaustivo delle tipologie di interventi
valutabili attraverso la modalita’ standardizzata e delle relative
schede PS sono effettuati dal GSE con le medesime modalita’ previste
per l’aggiornamento della tabella 1 di cui all’art. 5, comma 2.
2. Ai fini dell’ammissibilita’ al meccanismo dei certificati
bianchi, dai progetti deve risultare la possibilita’ di conseguire,
almeno i livelli minimi di risparmio energetico addizionale di cui
all’allegato 1, capitolo 6, distinti a seconda del metodo di cui al
comma 1.
Art. 9
Controlli
1. Durante l’intera vita utile dei progetti, il GSE verifica a
campione l’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto
mediante controlli documentali o ispezioni e sopralluoghi in sito,
comprese operazioni di campionamento e caratterizzazione dei
combustibili o di altri materiali impiegati, al fine di accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento degli incentivi di cui al presente decreto;
b) la conformita’ degli interventi al progetto approvato e alle
disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del
progetto;
c) la congruita’ tra l’incentivo erogato e i risparmi energetici
derivanti dall’intervento effettuato;
d) la completezza e regolarita’ della documentazione da
conservare sulla base di quanto stabilito nei progetti approvati,
incluse le eventuali varianti, e dalla normativa vigente al momento
dell’approvazione del progetto.
2. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui al presente
articolo, il GSE puo’ avvalersi di soggetti terzi dotati di idonee
competenze specialistiche.
3. Le attivita’ di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241, in contraddittorio con il soggetto destinatario
dei certificati bianchi o suo delegato; dell’attivita’ di controllo
sono informate le altre parti contrattuali.
4. Le attivita’ di controllo sono svolte nell’interesse pubblico da
personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata
qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e
autonomia di giudizio e che nell’esercizio di tali attivita’ riveste
la qualifica di pubblico ufficiale ed e’ tenuto alla riservatezza su
ogni informazione acquisita.
5. In caso di sopralluogo, fatti salvi i controlli senza preavviso,
il GSE comunica l’avvio del procedimento a mezzo lettera raccomandata
A/R o Posta elettronica certificata (PEC), indicando il luogo, la
data, l’ora, il nominativo dell’incaricato del controllo e la
documentazione da rendere disponibile, con invito al soggetto
proponente e al soggetto titolare del progetto a presenziare e
collaborare alle relative attivita’, anche tramite delegato. Il
sopralluogo puo’ essere svolto presso la sede del soggetto titolare
del progetto e presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati i
progetti.
6. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il soggetto
proponente, e’ tenuto a adottare tutte le precauzioni affinche’ le
attivita’ di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
7. Nel corso dei sopralluoghi possono essere richiesti e acquisiti
atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione
ritenuta utile nonche’ effettuati rilievi fotografici, purche’ si
tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo.
Al termine dello svolgimento delle operazioni, e’ redatto un processo
verbale con indicazione delle operazioni effettuate, della
documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle
eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare, dal soggetto
proponente o dal suo delegato e ne e’ rilasciata copia. Nel verbale
si da’ atto dell’eventuale rifiuto di sottoscrivere il verbale.
8. Il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno
il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai
rilievi evidenziati nel corso delle attivita’ di controllo. Il GSE e’
tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini
dell’attivita’ di controllo.
9. Il termine di conclusione del procedimento di controllo e’
fissato in centottanta giorni, fatti salvi casi di maggiore
complessita’. Il procedimento di controllo si conclude con l’adozione
di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte
nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate
dall’interessato.
10. I controlli di cui al presente articolo non modificano ne’
sostituiscono i controlli attribuiti alle amministrazioni statali,
regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di
attivita’ di servizio pubblico in base alla normativa vigente. Fermo
restando il potere sanzionatorio loro spettante, tali soggetti
segnalano al GSE eventuali violazioni rilevanti ai fini degli
obblighi di cui al presente decreto.
11. Ai fini di cui al presente articolo il GSE sottopone
annualmente all’approvazione del Ministero il piano dei controlli
corredato da una stima dei costi prevedibilmente necessari e
trasmette con la stessa periodicita’ il riepilogo dei dati relativi
alle verifiche eseguite e all’esito delle stesse.
Art. 10
Esiti dei controlli e sanzioni
1. Se nel corso dei controlli emergono violazioni rilevanti,
secondo quanto stabilito all’art. 42, comma 3, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai fini dell’erogazione degli
incentivi di cui al presente decreto, il GSE rigetta l’istanza di
ammissione agli incentivi ovvero dispone la decadenza dai medesimi
con conseguente recupero dei certificati bianchi gia’ emessi,
valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell’anno
antecedente a quello dell’accertamento.
2. Sono rilevanti le violazioni da cui consegua l’indebito accesso
agli incentivi, tra cui:
a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti
falsi, mendaci o contraffatti al fine accedere indebitamente agli
incentivi;
b) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti dei
soggetti incaricati di eseguire i controlli, consistente anche nel
diniego di accesso alle strutture interessate dal progetto e nella
disponibilita’ del soggetto titolare del progetto ovvero alla
documentazione strettamente connessa all’attivita’ di controllo;
c) l’alterazione della configurazione dell’intervento, non
comunicata al GSE, finalizzata a ottenere un incremento degli
incentivi;
d) l’utilizzo di componenti contraffatti o oggetto di furto;
e) l’inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti
provvedimenti emanati in esito all’attivita’ di controllo;
f) manomissione degli strumenti di misura installati ai fini
della contabilizzazione del risparmio;
g) insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il
mantenimento degli incentivi.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, qualora siano riscontrate
violazioni, irregolarita’ o inadempimenti rilevanti ai fini
dell’esatta quantificazione degli incentivi, il GSE provvede, in
conformita’ alla normativa applicabile:
a) alla rideterminazione dei certificati bianchi emessi in
relazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate;
b) al recupero dei certificati bianchi riconosciuti in eccesso o
dell’equivalente valore monetario.
4. Nel caso di progetti che abbiano beneficiato del coefficiente di
durabilita’ previsto dalla deliberazione dell’ARERA EEN 9/11 del 27
ottobre 2011, eventuali modifiche intervenute successivamente alla
vita utile dei progetti, qualora connesse alla realizzazione di nuovi
investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non
comportano il recupero dei certificati emessi per effetto
dell’applicazione del coefficiente medesimo, ne’ la decadenza o il
ricalcolo degli incentivi gia’ maturati e possono accedere al
beneficio dei certificati bianchi, al netto del risparmio gia’
incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza
energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE
per l’eventuale adeguamento delle modalita’ di determinazione dei
risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nel corso dei
controlli emerga la mancata comunicazione al GSE delle modifiche
intervenute nel corso della vita utile di tali progetti, il GSE e’
tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto
dell’applicazione del coefficiente di durabilita’.
5. Qualora risulti la non verificabilita’ o non attendibilita’ di
alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei certificati
bianchi richiesti ed emessi, il GSE puo’ motivatamente procedere al
ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative e disporre
specifiche prescrizioni in merito alla verificabilita’ ed
attendibilita’ dei dati da fornire per le successive rendicontazioni
dei risparmi, fatto salvo quanto previsto al comma 3 ove applicabile.
Art. 11
Adempimenti dei soggetti obbligati e verifiche
1. Entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno i
soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi posseduti
ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministro delle attivita’
produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, del 20 luglio 2004 da utilizzare per adempiere
all’obbligo, mediante il loro annullamento.
2. Il GSE verifica annualmente l’adempimento degli obblighi di cui
all’art. 4, tenendo conto delle eventuali quote derivanti dalle
compensazioni di cui all’art. 4, comma 9, e ne comunica gli esiti al
Ministero, all’ARERA ai fini delle sanzioni di cui al comma 3 nonche’
ai fini degli adempimenti di cui all’art. 12 e al GME ai fini
dell’aggiornamento dei conti proprieta’ su cui sono depositati i
certificati bianchi dei soggetti obbligati.
3. In caso di mancato adempimento degli obblighi, fermo restando
l’obbligo di adempimento, l’ARERA applica sanzioni per ciascun titolo
mancante ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e ne fa
comunicazione al Ministero e al GSE.
4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 contribuiscono alla
copertura degli oneri di cui all’art. 12, comma 1.
Art. 12
Copertura degli oneri per l’adempimento degli obblighi
1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l’adempimento degli
obblighi di cui all’art. 4 trovano copertura sulle componenti delle
tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e
del gas naturale.
2. La copertura dei costi per ciascuna delle due sessioni di cui
all’art. 11, comma 1, e’ effettuata secondo modalita’ definite
dall’ARERA, in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei
certificati bianchi sul mercato organizzato e sugli scambi
bilaterali, definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale
valore massimo e’ aggiornato anche tenendo conto dell’eventualita’ di
cui all’art. 21, comma 1, in modo da mantenere il rispetto di criteri
di efficienza nella definizione degli oneri e dei costi del sistema.
3. I risparmi realizzati mediante progetti nel settore dei
trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano
copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la
distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al presente
articolo.
Art. 13
Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla
realizzazione di progetti di efficienza energetica
1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno e fino alla scadenza del
relativo anno d’obbligo di cui all’art. 4, comma 9, a favore e su
specifica richiesta dei soggetti obbligati, il GSE emette certificati
bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza
energetica, a un valore unitario pari a 10 euro.
2. Fino all’anno d’obbligo 2029 compreso, i certificati bianchi di
cui al comma 1 possono essere ceduti a favore dei soggetti obbligati
esclusivamente nella misura necessaria al raggiungimento del proprio
obbligo minimo, a condizione che tali soggetti gia’ detengano sul
proprio conto proprieta’ un ammontare di certificati bianchi pari
almeno:
a) per l’anno d’obbligo 2025, al 40% dell’obbligo minimo di
propria competenza;
b) per l’anno d’obbligo 2026, al 50% dell’obbligo minimo di
propria competenza;
c) per l’anno d’obbligo 2027, al 60% dell’obbligo minimo di
propria competenza;
d) per l’anno d’obbligo 2028, al 70% dell’obbligo minimo di
propria competenza;
e) per l’anno d’obbligo 2029, al 80% dell’obbligo minimo di
propria competenza.
3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del GSE, il GME comunica
l’ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprieta’ di
ciascun soggetto obbligato. Il GSE tiene contabilita’ separata di
tali certificati.
4. I certificati bianchi di cui al presente articolo:
a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li
riceve;
b) in deroga a quanto previsto all’allegato 2, secondo capitolo,
sono contraddistinti da una specifica tipologia;
c) sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima
sessione utile ai fini del conseguimento dell’obbligo del soggetto
obbligato che li ha richiesti;
d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all’art.
12.
5. Per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti
obbligati delle somme per l’acquisizione dei certificati bianchi di
cui al presente articolo e’ effettuata tramite un conguaglio a valere
sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi
dell’art. 12.
6. I soggetti obbligati che acquisiscono certificati bianchi dal
GSE secondo le modalita’ di cui al presente articolo, riscattano in
tutto o in parte la somma corrisposta per l’acquisizione a fronte
della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di
progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato. Il
riscatto avviene a decorrere dai primi certificati acquisiti e
inoltre:
a) e’ ammesso esclusivamente nel caso in cui il soggetto
obbligato detenga, a meno dei certificati oggetto del riscatto, un
numero di certificati bianchi eccedente l’obbligo minimo annuale;
b) e’ ammesso esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno
d’obbligo definito ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5;
c) non e’ ammesso nello stesso anno d’obbligo in cui i
certificati sono stati emessi.
7. Per ogni anno d’obbligo, la restituzione delle risorse oggetto
del riscatto di cui al comma 6 e’ effettuata tramite un conguaglio a
valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai
sensi dell’art. 12. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione, per
i certificati riscattati, del contributo tariffario valido per l’anno
in corso.
8. Il GSE pubblica una guida operativa per l’attuazione del
presente articolo, previa approvazione del Ministero e, con
riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 7, dell’ARERA.
9. Il GSE comunica annualmente al Ministero l’ammontare di
certificati emessi ai sensi del presente articolo, i soggetti
beneficiari e gli eventuali certificati riscattati ai sensi del comma
6.
Art. 14
Corrispettivi a carico dei soggetti incentivati
per la copertura dei costi operativi
1. I soggetti che richiedono l’accesso al meccanismo dei
certificati bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa
stabilita ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e nel
rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2014.
2. La tariffa di cui al comma 1, corrisposta per le proposte di
progetti a consuntivo e standardizzati (PC e PS), e’ equiparata a
quella prevista per le Proposte di progetto e programma di misura
(PPPM) di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012 e la tariffa corrisposta per le richieste di verifica e
certificazione dei risparmi (RC o RS) e’ equiparata a quella prevista
per le RVC di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012.
3. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito istituzionale le
modalita’ operative per la corresponsione di cui al presente
articolo.
Art. 15
Mercato dei certificati bianchi
1. I certificati bianchi possono essere oggetto di libera
contrattazione tra le parti o di contrattazione nel mercato
organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli,
secondo modalita’ definite dall’ARERA.
2. I soggetti iscritti al registro dei certificati bianchi o
ammessi al mercato dei certificati bianchi sono tenuti a comunicare
al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri
soggetti iscritti al registro dei certificati bianchi o ammessi al
mercato dei certificati bianchi, fornendo l’elenco con l’indicazione
nominativa delle societa’ partecipate e il valore percentuale di
ciascuna di tali partecipazioni; sono altresi’ tenuti a comunicare
l’eventuale presenza, nel mercato o nel registro, di altri soggetti
appartenenti al medesimo gruppo societario.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche dal GME
sul proprio sito istituzionale.
Art. 16
Cumulabilita’
1. I certificati bianchi emessi in relazione a progetti presentati
dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con
altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe
dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali
destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle norme
operative e dei limiti derivanti dalla normativa europea, l’accesso
a:
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d’impresa e i crediti di imposta per
l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso, il numero di
certificati bianchi spettanti ai sensi del presente decreto e’
ridotto del 50%;
d) contributi nell’ambito delle attivita’ connesse all’attuazione
dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo
nell’ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell’ambito di
investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno
alla transizione industriale, di cui all’art. 1, commi 478 e 479,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In tali casi il numero di
certificati bianchi spettanti ai sensi del presente decreto e’
ridotto del 50%.
2. Nei casi di cui al comma 1 resta fermo che dal cumulo degli
incentivi non devono derivare sovracompensazioni.
Art. 17
Sistema a base d’asta
1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di
risparmio energetico fissati dal PNIEC, tenuto conto del grado di
efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessita’ di
conseguire risultati aggiuntivi, puo’ essere introdotto un nuovo
sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al
ribasso, definito con decreto del Ministro dell’ambiente e della
sicurezza energetica (Ministro), d’intesa con la Conferenza unificata
e sentita ARERA.
2. Le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP
risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare
specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o
settori economici. Tale valore e’ costante per il periodo di
incentivazione specificato nel bando d’asta gestito dal GSE.
L’incentivo annuo riconosciuto e’ pari al prodotto tra il valore
economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici
addizionali riconosciuti.
3. Il valore economico posto a base d’asta tiene conto delle
specificita’ della tecnologia o della tipologia progettuale
considerate, nonche’ delle esternalita’ ambientali positive generate.
Il decreto di cui al comma 1 definisce, tra l’altro, la copertura dei
costi del sistema d’asta, a valere sulle tariffe dell’energia
elettrica e del gas naturale.
4. Accedono alle aste i soggetti titolari del progetto. Il decreto
di cui al comma 1, o il bando dell’asta, prevede un intervallo
temporale tra il momento di svolgimento dell’asta e l’avvio degli
obblighi di rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi
stimati per la realizzazione degli interventi.
Art. 18
Rapporti relativi allo stato di attuazione
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, avvalendosi del
supporto del GME, trasmette al Ministero e all’ARERA una relazione
sull’attivita’ svolta e sui progetti realizzati nell’ambito del
presente decreto.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene:
a) informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei
progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli
interventi;
b) la quantificazione dei risparmi energetici realizzati
nell’anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio (TEP) e validi per il conseguimento degli
obiettivi di cui all’art. 4;
c) il numero di certificati bianchi emessi nell’anno di
riferimento;
d) le previsioni relative ai dati di cui alle lettere b) e c) per
l’anno d’obbligo successivo;
e) l’andamento delle transazioni dei certificati bianchi, nonche’
il rapporto tra il volume cumulato dei certificati bianchi e il
valore dell’obbligo di cui all’art. 4, commi 4 e 5, riferiti all’anno
precedente;
f) i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato
nonche’ complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati
bianchi.
3. La relazione di cui al comma 1 e’ pubblicata sul sito
istituzionale dal GSE e dal GME.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno il GSE, anche avvalendosi dei
dati acquisiti dal GME, comunica al Ministero l’ammontare dei
certificati bianchi in possesso dei soggetti che detengono un conto
proprieta’, che, alla data del primo giugno dello stesso anno, eccede
gli obblighi quantitativi nazionali e lo pubblica sul proprio sito
web istituzionale, specificando la quota di essi in possesso dei
soggetti obbligati.
5. Il GSE pubblica i seguenti dati sul proprio sito istituzionale:
a) con cadenza mensile, il numero e la tipologia dei progetti
presentati nonche’ i risparmi conseguibili; il numero e la tipologia
di interventi dei progetti approvati nonche’ i relativi risparmi
riconosciuti; il numero dei progetti rigettati e in corso di
valutazione;
b) con cadenza mensile, l’indicazione dei certificati bianchi
emessi per l’anno d’obbligo corrente;
c) con cadenza annuale, fatti salvi eventuali aggiornamenti
trimestrali ove necessari, le stime dei certificati bianchi che
saranno riconosciuti fino alla scadenza dell’anno d’obbligo.
6. Il GSE effettua un monitoraggio dell’impatto dei costi diretti e
indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita’
delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese
quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione
e l’adozione da parte dello Ministero di misure volte a ridurre tale
impatto.
7. Il GME segnala tempestivamente al Ministero e all’ARERA
eventuali comportamenti non rispondenti ai principi di trasparenza e
neutralita’ verificatisi nello svolgimento delle transazioni dei
certificati bianchi.
Art. 19
Misure di semplificazione e accompagnamento
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, il GSE sottopone al Ministero una guida operativa
contenente:
a) informazioni per l’individuazione, la definizione e la
presentazione dei progetti e per la formulazione delle richieste di
accesso agli incentivi;
b) chiarimenti utili per l’accesso mediante la modalita’
semplificata di cui all’allegato 1, punto 3.5;
c) chiarimenti in relazione ai progetti indicati all’allegato 2,
tabella 1;
d) descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in
considerazione quelle identificate a livello europeo, e delle
potenzialita’ di risparmio in termini economici ed energetici
derivanti dalla loro applicazione;
e) indicazioni per l’individuazione dei valori del consumo di
riferimento.
2. La guida operativa di cui al comma 1, i suoi aggiornamenti e
integrazioni, sono approvati con decreto del Ministero.
3. Nell’ambito del programma di informazione e formazione di cui
all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
l’ENEA, di concerto con il GSE, dedica una specifica sezione alla
promozione della conoscenza e dell’utilizzo del meccanismo dei
certificati bianchi.
4. Al fine di incrementare il tasso di presentazione di progetti di
efficienza energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che
supporti i soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei
progetti suddetti anche attraverso:
a) l’implementazione di strumenti per la simulazione preventiva
dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino ad
evidenziare la fattibilita’;
b) la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici,
procedurali e amministrativi definiti in relazione alle richieste
effettive formulate dagli operatori nell’ambito dell’operativita’ del
meccanismo;
c) l’individuazione di best practice e di soluzioni standard per
le problematiche piu’ frequenti;
d) nel rispetto della normativa sulla privacy, l’implementazione
di una banca dati dei progetti approvati ai sensi del presente
decreto, suddivisi per tipologia di intervento, contenente la
descrizione sintetica del progetto, l’indicazione del consumo di
baseline, dell’algoritmo di calcolo dei risparmi, dei risparmi
energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla
realizzazione del progetto.
Art. 20
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto si applica ai progetti presentati in data
successiva alla sua entrata in vigore, a eccezione dei casi di cui al
comma 2.
2. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati ai
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 28 dicembre 2012 e per i progetti a consuntivo e
standardizzati approvati ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dell’11 gennaio 2017 e successive
modificazioni ed integrazioni in data precedente all’entrata in
vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla
data di presentazione del progetto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le istanze relative
ai progetti a consuntivo presentate ai sensi del decreto ministeriale
28 dicembre 2012 e approvate dal GSE, per le quali non sono state
presentate richieste di rendicontazione dei risparmi, sono annullate
a decorrere da diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto.
4. I grandi progetti riconosciuti ai sensi dell’art. 8 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2012 che non generano, nell’arco di un
determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP sono rendicontabili
per l’anno in questione attraverso la richiesta di verifica e
certificazione a consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono
riconosciute le eventuali premialita’ concesse all’atto
dell’ammissione.
Art. 21
Meccanismi di stabilita’ e disposizioni finali
1. Al fine di assicurare l’equilibrio tra domanda e offerta nel
mercato dei certificati bianchi, qualora dai rapporti e dalle
comunicazioni di cui all’art. 18 emerga che l’ammontare dei
certificati bianchi emessi e da emettere non sia coerente con gli
obiettivi di riduzione dei consumi dei soggetti obbligati di cui
all’art. 4, il Ministro ha facolta’ di aggiornare gli obiettivi e
obblighi di cui al medesimo art. 4, nonche’ la percentuale di cui
all’art. 13, comma 2, per i successivi anni d’obbligo.
2. Entro il 31 dicembre 2030 con decreto del Ministro, d’intesa con
la Conferenza unificata, sentita l’ARERA, sono determinati gli
obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per
gli anni successivi al 2030.
3. A decorrere dal 1° giugno 2031, qualora non siano stati definiti
obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2030 o
non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la
tutela degli investimenti, per ciascun anno di durata residua di
diritto all’incentivo il GSE ritira i certificati bianchi generati
dai progetti in corso, riconoscendo un valore medio registrato sulla
piattaforma di scambio del GME nel periodo 2025-2030, ridotto del
10%. Con provvedimento di ARERA sono stabilite criteri e modalita’
per l’attuazione del presente articolo.
4. L’ARERA, con uno o piu’ provvedimenti, definisce le modalita’
con le quali la CSEA riconosce al GSE i costi sostenuti per
l’attuazione del comma 3, con oneri a valere sul conto per la
promozione dell’efficienza energetica negli usi finali, posto a
copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
5. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
6. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte
integrante, e’ trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore
il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato 1
Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC»
1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del
«progetto a consuntivo» (di seguito «PC») di cui all’art. 8 del
presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale
conseguibile attraverso la realizzazione del progetto, tramite una
misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella
configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base
della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria,
in conformita’ al PC e al programma di misura, predisposto secondo le
disposizioni del presente allegato 1 e approvato dal GSE.
1.2. Ai fini dell’accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al
punto 1.1 sia costituito da piu’ interventi, questi ultimi dovranno
essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi
«RC» che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai
singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di
monitoraggio.
1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il
proponente dovra’ considerare le misure dei consumi e delle variabili
operative relative ad un periodo almeno pari a dodici mesi precedenti
la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno
giornaliera. Tali misure dei consumi e delle variabili operative
possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data
di avvio della realizzazione del progetto purche’ le stesse siano
comunque rappresentative delle condizioni ante intervento. In ogni
caso il proponente del progetto e’ tenuto ad effettuare una analisi
atta ad identificare le variabili operative che influenzano il
consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura delle stesse.
E’ ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore
qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano
rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei
parametri di funzionamento che influenzano il consumo.
E’ data facolta’ al soggetto proponente di individuare, quale
consumo di baseline, il valore inferiore tra il consumo di
riferimento e il consumo ex ante desumibile dalle schede tecniche di
prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure
effettuate per un periodo inferiore ai dodici mesi o con frequenza
non giornaliera qualora non rappresentative dei consumi annuali.
Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del
servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post,
tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle
condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si
configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di
baseline e’ pari al consumo di riferimento.
Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e,
dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione
ante intervento, il consumo di baseline e’ pari al consumo di
riferimento.
1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto
che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia’ in
corso di incentivazione, il proponente dovra’ sottoporre al GSE,
nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto gia’
approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il
calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. E’ data
facolta’ al soggetto proponente di indicare che la modifica
progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita
utile del progetto gia’ in corso di incentivazione ovvero,
alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post
intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita
utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.
1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita’, le informazioni
di cui al capitolo 4 del presente allegato, rese dal proponente del
progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
1.6. L’esito dell’istruttoria e’ comunicato al soggetto
proponente nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 del presente
decreto.
1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve
rientrare nei primi dodici mesi dalla data di approvazione del PC o
del PS, trascorsi i quali l’ammissione del progetto agli incentivi
perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, e’
data facolta’ al soggetto proponente di presentare al GSE in data
antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:
a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la
volonta’ di accedere al meccanismo di incentivazione, quale
precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l’invio di
tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna
altresi’ a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o
PS entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione preliminare.
In tal caso, il GSE effettuera’ la valutazione tecnica del progetto
solo a seguito della formale presentazione dell’istanza di accesso al
meccanismo dei certificati bianchi;
b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte
della corresponsione al GSE della tariffa di cui all’art. 14, comma
1, vigente per le proposte di PC e PS. In tal caso, il GSE
comunichera’ l’esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP
secondo i tempi e le modalita’ di cui all’art. 7, comma 4. A valle
dell’eventuale esito positivo sull’ammissibilita’ della RVP al
meccanismo, il soggetto proponente e’ comunque tenuto a presentare al
GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi
entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione della RVP
evidenziando le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto
originario, le quali, al fine di massimizzare l’efficienza
dell’azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova
valutazione istruttoria da parte del GSE.
La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate
una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il
progetto. Qualora siano decorsi i ventiquattro mesi di cui alle
lettere precedenti, la presentazione del PC o del PS, associati alla
CP o RVP presentata, comporta l’applicazione di una penalita’ al
progetto, da attribuire in sede di richiesta di verifica e
certificazione dei risparmi sottoforma di decurtazione dei TEE da
riconoscere, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di
decorrenza del termine dei ventiquattro mesi e la data di
presentazione del PC o del PS. Tale decurtazione, per ciascun PC o
PS, sara’ applicata nella misura del:
a) 20% per un ritardo inferiore o uguale a dodici mesi;
b) 40% per un ritardo superiore a dodici mesi e inferiore o
uguale a ventiquattro mesi;
c) 60% per un ritardo superiore a ventiquattro mesi e inferiore
o uguale a trentasei mesi;
d) 80% per un ritardo superiore a trentasei mesi e inferiore o
uguale a quarantotto mesi.
La penalita’ non sara’ applicata qualora la data di avvio della
realizzazione del progetto risulti successiva alla data di
presentazione del PC o PS associati alla CP o RVP presentata.
Non saranno, invece, ammessi PC o PS presentati con un ritardo
superiore a quarantotto mesi qualora la data di avvio della
realizzazione del progetto sia precedente alla data di presentazione
del PC o PS.
Le modalita’ di presentazione della comunicazione e della RVP, e
la relativa documentazione ed informazioni da allegare, sono rese
disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.8. I risparmi conseguiti nell’ambito dei PC sono contabilizzati
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli
interventi, la quale decorre dalla data in cui viene avviato il
programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla
data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il programma
di misura sia avviato in data successiva al termine dei trentasei
mesi, e’ data comunque facolta’ al soggetto proponente di
contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita
utile, conformemente a quanto previsto dal punto 3.4. in relazione
alla durata dei periodi di monitoraggio.
2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati «PS»
2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del
«progetto standardizzato» (di seguito «PS») di cui all’art. 8 del
presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale
conseguibile attraverso progetti presso uno o piu’ stabilimenti,
edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:
a) la ripetitivita’ del progetto, ovvero degli interventi che
lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative
ovvero a condizioni operative differenti qualora normalizzabili;
b) la non convenienza economica dell’investimento relativo
all’installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli
interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati
bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la
difficolta’ operativa relativa all’installazione dei misuratori
dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili
operative.
2.2. Ai fini dell’accesso al meccanismo, qualora il PS sia
costituito da piu’ interventi, questi ultimi dovranno essere
caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi
«RS» che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai
singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di
monitoraggio.
2.3. Con le modalita’ di cui al punto 1.1 dell’allegato 2 e’
approvato l’elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle
quali puo’ essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul
sito istituzionale del GSE, e’ aggiornato periodicamente secondo
quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi
al meccanismo e’ comunque data la possibilita’ di proporre nuove
tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con
metodo standardizzato. In particolare, i soggetti ammessi possono
proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i
relativi requisiti minimi di ammissibilita’ in relazione all’utilizzo
e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l’algoritmo
per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da
incentivare e la metodologia di misurazione standardizzata del
campione rappresentativo.
2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e’ rendicontato sulla base
di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo
campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che
caratterizzano il progetto, o gli interventi che lo compongono, sia
nella configurazione di baseline, sia in quella post intervento, in
conformita’ ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal
GSE. L’algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato e’ applicato
estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione
rappresentativo, all’insieme degli interventi realizzati nell’ambito
del progetto.
2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente
rappresentativo sia della configurazione di baseline sia di quella
successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita’
e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare.
2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere
considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e
delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a dodici
mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di
campionamento almeno giornaliera. Tali misure dei consumi e delle
variabili operative possono afferire anche a periodi di monitoraggio
successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto
purche’ le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni
ante intervento. In ogni caso il proponente e’ tenuto ad effettuare
una analisi atta ad identificare le variabili operative che
influenzano il consumo dei sistemi oggetto di intervento ed una
misura delle stesse.
2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure
relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori
siano rappresentative dei consumi annuali, sara’ possibile proporre
una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati
misurati.
2.8. L’algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare
e le modalita’ di misura di cui al presente capitolo, sono indicati
nell’ambito della presentazione del PS.
2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita’ della richiesta
di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente
allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2.10. Il contenuto dei PS puo’ essere aggiornato sulla base
dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato secondo quanto
previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b) del presente decreto. Per
aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto
dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o
standard normativi costituisce aggiornamento che puo’ essere
apportato senza la trasmissione al Ministero della proposta di
aggiornamento del GSE.
2.11. L’esito dell’istruttoria e’ comunicato al soggetto
proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 del
presente decreto.
2.12. I risparmi conseguiti nell’ambito dei PS sono
contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile
degli interventi, la quale decorre dalla data in cui viene avviato il
programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla
data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il programma
di misura sia avviato in data successiva al termine dei trentasei
mesi, e’ data comunque facolta’ al soggetto proponente di
contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita
utile, conformemente a quanto previsto dal punto 3.4. in relazione
alla durata dei periodi di monitoraggio.
3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi
3.1. Ai fini di quanto previsto all’art. 7, comma 1, e all’art.
10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti
proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di
certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito
rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti dal progetto,
unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti
secondo quanto previsto al capitolo 5.
3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al piu’, entro
centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. La
presentazione delle RC o RS oltre il suddetto termine comporta
l’applicazione di una penalita’, sottoforma di decurtazione dei TEE
spettanti, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di
decorrenza del termine dei centoventi giorni e la data di
presentazione della RC o RS, rapportato alla durata del periodo di
monitoraggio. Tale decurtazione, per ciascuna RC o RS, sara’ al
massimo pari al totale dei TEE spettanti per la rendicontazione
presentata.
3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni
inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le
informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per
l’ammissibilita’ del progetto realizzato.
3.4. Le RC o RS devono riferirsi a periodi di monitoraggio
contigui e annuali. Limitatamente ai progetti caratterizzati da
elevati risparmi, e’ possibile proporre, in sede di presentazione del
PC o del PS, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a
rendicontazioni semestrali, qualora il numero di certificati bianchi
annui del progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa,
rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi
annui del progetto sia almeno pari a 1.000. Limitatamente ai progetti
caratterizzati da un programma di misura avviato in data successiva
al termine dei trentasei mesi di cui ai punti 1.8 e 2.12, sara’
ammesso un periodo di monitoraggio di durata inferiore solo al fine
di garantire il rispetto del termine della vita utile del progetto.
3.5. Per i progetti che non risultano costituiti da piu’
interventi e per i quali non si sia verificata una variazione
significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica e
certificazione, qualora le stesse abbiano generato singolarmente un
risparmio annuo non superiore a 250 tep, e’ data facolta’ al soggetto
proponente di richiedere il riconoscimento dei risparmi mediante la
modalita’ semplificata, a partire dalla quarta richiesta e fino al
termine della vita utile del progetto, solo in assenza di
malfunzionamenti o di modifiche ai sensi dell’art. 7, comma 7. La
modalita’ semplificata prevede, a fronte dell’invio della
documentazione di cui al capitolo 5, il riconoscimento di un
risparmio addizionale annuo pari al risparmio medio riconosciuto
nelle prime tre richieste.
4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei
progetti
4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilita’, le
informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto
notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000:
a) informazioni relative al soggetto proponente e al soggetto
titolare, quali:
i. documento di riconoscimento del legale rappresentante del
soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validita’;
ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia:
a. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all’art.
2, comma 1, lettera z);
b. una societa’ di servizi energetici (ESCO), la
certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validita’;
c. un soggetto in possesso di un sistema di gestione
dell’energia certificato in conformita’ alla norma ISO 50001, copia
del certificato in corso di validita’;
d. un soggetto che ha nominato un EGE, l’incarico dell’EGE
e la corrispondente certificazione di validita’ secondo la norma UNI
CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati per
tutta la durata della vita utile del progetto. Fermo restando il
rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto
del principio dell’autonomia contrattuale, puo’ variare nel tempo il
soggetto individuato;
e. un soggetto obbligato alla nomina del responsabile per
la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante
l’avvenuta nomina per l’anno in corso. Quanto indicato alla presente
lettera e’ applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando il
rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto
del principio dell’autonomia contrattuale, puo’ variare nel tempo il
soggetto individuato;
iii. documentazione che consenta di verificare che il
soggetto titolare ha sostenuto l’investimento.
b) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione,
contenente:
iv. la descrizione del contesto in cui l’intervento viene
realizzato: informazioni relative all’impianto, edificio o sito
comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo,
codice catastale, attivita’ ivi svolte nell’ambito del progetto,
codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al
titolare dell’impianto o del sito e l’indicazione di eventuali
progetti presentati per il medesimo edificio o sito oggetto di
intervento;
v. la descrizione dei sistemi di produzione e/o prelievo
dell’energia termica e elettrica;
vi. la descrizione esaustiva dell’intervento, ovvero:
la descrizione delle differenze tra la situazione di
baseline ed ex post, eventualmente corredata da planimetrie,
diagrammi di flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti
e dei nuovi componenti che si intende installare;
nel caso di utilizzo di componenti rigenerati,
documentazione che consenta di verificare che i componenti siano
effettivamente rigenerati;
ai soli fini statistici, la stima dei costi strettamente
riconducibili all’intervento stesso come indicato al successivo punto
4.2. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non
convenienza economica dell’investimento relativo all’installazione e
alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte
del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili
dalla realizzazione del progetto, ovvero alla difficolta’ operativa
relativa all’installazione dei misuratori dedicati ai singoli
interventi per misurare i consumi e le variabili operative;
ai soli fini informativi, l’indicazione della data presunta
di avvio del primo periodo di monitoraggio;
vii. la descrizione esaustiva del programma di misura,
corredata:
dell’indicazione delle modalita’ di definizione dei consumi
di baseline e delle variabili operative che influenzano i consumi
energetici, nonche’ delle relative misure nella situazione ante
intervento;
della descrizione delle modalita’ di calcolo dei risparmi
addizionali con riferimento:
al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione
delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
alla presenza di vincoli normativi o a prescrizioni di
natura amministrativa di cui al comma 6, dell’art. 5 del presente
decreto;
nel caso di nuova installazione, alla documentazione che
consenta di verificare che il progetto generi risparmi addizionali
rispetto al progetto di riferimento, ovvero rispetto al progetto
standard di mercato in termini tecnologici e normativi;
degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti
di misura;
della documentazione tecnica relativa alla strumentazione
di misura che si intende installare e della relativa classe di
precisione;
della descrizione dell’algoritmo di calcolo dei risparmi
generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;
della procedura di gestione dei casi di perdita di dati e
taratura della strumentazione di misura;
nel caso dei PS, della descrizione della metodologia
adottata per l’estensione delle risultanze delle misurazioni
effettuate sul campione rappresentativo all’insieme degli interventi
realizzati;
nel caso dei PS, della documentazione che consenta di
verificare la rappresentativita’ del campione scelto in conformita’
con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente allegato.
c) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto
dell’intervento, ove presente, al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2 dell’allegato 1 e al
punto 1.5 dell’allegato 2;
d) dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal
soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di
qualunque natura gia’ concessi al medesimo progetto da parte di
amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonche’
dell’Unione europea o di organismi internazionali;
e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto
non e’ stato ancora stato realizzato alla data di presentazione
dell’istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all’art. 2, comma
1, lettera r). In particolare, un cronoprogramma dei lavori, con
indicazione dei principali milestone di progetto, della presunta data
di avvio della realizzazione del progetto;
4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto,
sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente
riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:
a) opere murarie e assimilate;
b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione
o posa in opera;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei
consumi energetici nell’attivita’ svolta attraverso gli impianti o
negli immobili facenti parte dell’unita’ produttiva interessata dal
programma la cui disponibilita’ sia riferibile esclusivamente al
soggetto titolare del progetto;
d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da
realizzare, alle attivita’ di direzione dei lavori, di collaudo e di
sicurezza connesse con la realizzazione del programma d’investimento;
e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.
4.3. Il GSE puo’ richiedere, se del caso, ulteriori informazioni
e documentazione finalizzata a una piu’ approfondita valutazione
della proposta progettuale, nell’ambito dei tempi istruttori massimi
definiti dal presente decreto.
4.4. Il GSE predispone e pubblica sul proprio sito internet i
format dei documenti di cui al punto 4.1.
5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei
risparmi
5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere
conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato
in fase di valutazione del PC o PS. Per le richieste di
certificazione dei risparmi semplificate, dovra’ essere fornita una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal soggetto
proponente, attestante il rispetto delle condizioni previste per il
riconoscimento dei risparmi mediante la modalita’ semplificata.
5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e
certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria
responsabilita’, che i progetti per i quali si richiede la verifica e
certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformita’ al
dettato dell’art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell’art. 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e
integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilita’
tra diverse forme di incentivo.
5.3. Unitamente alla prima RC o RS il soggetto proponente del
progetto e’ tenuto a trasmettere:
a) documentazione attestante l’effettiva la data di avvio della
realizzazione del progetto;
b) matricola dei misuratori installati;
c) matricole/codici identificativi dei principali componenti
installati.
6. Dimensione minima dei progetti
6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi dodici mesi
del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non
inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle
tipologie di progetto PS approvate.
6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi dodici mesi
del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non
inferiore a 10 TEP.
6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui
ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei
certificati bianchi.
7. Documentazione da conservare
7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall’art. 9 del
presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di
certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati bianchi
siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal
presente decreto.
7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i
soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni
pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel
progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro
di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella
documentazione inviata al GSE, nonche’ il rispetto delle disposizioni
di cui al presente decreto.
8. Diagnosi energetiche
8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da
diagnosi energetica eseguita in conformita’ all’allegato 2 del
decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del
corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento,
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24
dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la
copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE
S.p.a. per le attivita’ di gestione, verifica e controllo, inerenti i
meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto
allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto
notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, attestante il diritto a godere dell’agevolazione suddetta,
fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.
8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia
un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi
dell’art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Allegato 2
Modalita’ riconoscimento dei certificati bianchi
1. Modalita’ di riconoscimento dei certificati bianchi
1.1. La tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie
di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della
vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. L’elenco
progetti standardizzati (PS) riporta un elenco non esaustivo delle
tipologie di interventi valutabili attraverso la modalita’
standardizzata, distinte per settore. Qualora il soggetto proponente
presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla
tabella 1 ovvero all’elenco progetti standardizzati (PS), il GSE ne
valuta l’ammissibilita’ ai sensi del presente decreto e sottopone le
risultanze dell’istruttoria al Ministero che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento delle stesse, rilascia il nulla osta circa
l’inserimento della tipologia nella tabella 1 ovvero nell’elenco
progetti standardizzati (PS). La tabella 1 e l’elenco progetti
standardizzati (PS) con le relative schede PS possono essere quindi
aggiornati rispettivamente con le modalita’ di cui all’art. 5, comma
2 e di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del presente decreto.
1.2. Al fine di considerare debitamente l’obsolescenza
tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto e alla
capacita’ del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il
periodo di riconoscimento dei certificati bianchi, il parametro U non
puo’ superare i dieci anni.
1.3. All’atto della presentazione della domanda, il soggetto
proponente puo’ richiedere che, per la meta’ della durata della vita
utile del progetto, il volume di certificati bianchi erogati sia
moltiplicato per il fattore K1 =1,5. In tali casi, per la rimanente
durata della vita utile, il numero di certificati bianchi erogati a
seguito delle rendicontazioni dei risparmi e’ moltiplicato per il
fattore K2 =0,5.
1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i
progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di potere
calorifico inferiore di cui all’allegato IV alla direttiva
2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile
in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la
valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovra’ essere
certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 6, comma
1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
1.5. Nei casi in cui l’intervento di efficienza energetica
ammesso al meccanismo dei certificati bianchi venga realizzato in
attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformita’
all’allegato 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 presso gli
stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall’intervento
medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato
di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati
ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di
certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di carbon
footprint, water footprint o dei flussi di massa rispettivamente
secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, e’ riconosciuto un
risparmio energetico addizionale per l’intero periodo di vita utile
pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40
TEP.
2. Tipi e caratteristiche dei certificati bianchi
2.1. I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi:
a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di
energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi
finali di energia elettrica;
b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di
energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi
di gas naturale;
c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di
forme di energia primaria diverse dall’elettricita’ e dal gas
naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme
di energia primaria diverse dall’elettricita’ e dal gas naturale,
realizzati nel settore dei trasporti.
La dimensione commerciale dei certificati bianchi e’ pari a 1
TEP. Ai fini dell’emissione dei certificati bianchi, i risparmi di
energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con
criterio commerciale.
Parte di provvedimento in formato grafico
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