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Incentivi auto elettriche 2025 per le microimprese, le regole ufficiali pubblicate nel decreto


Le misure adottate nel 2025 per il sostegno alla mobilità sostenibile sono una opportunità per le microimprese italiane. L’obiettivo principale è incentivare la sostituzione dei veicoli commerciali tradizionali con mezzi a emissioni zero nelle aree urbane più soggette a inquinamento, mediante contributi economici.

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Grazie al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ai fondi dedicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte possono oggi valutare con maggiore concretezza il passaggio ai veicoli commerciali elettrici sfruttando condizioni agevolate. Comprendere le regole ufficiali, le modalità di accesso e i criteri di eleggibilità è determinante per orientarsi in un quadro normativo finalizzato a sostenere la transizione ecologica nel settore dei trasporti.

Definizione di microimpresa e ambito di applicazione del decreto

Secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/955 e recepito dal decreto, una microimpresa è un’entità economica che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, calcolati secondo i parametri previsti dal regolamento europeo (UE) 2023/955 e allegati di riferimento.

L’ambito di applicazione delle agevolazioni sulle auto elettriche riguarda le microimprese con sede legale entro le aree urbane funzionali: territori definiti dall’ISTAT sulla base di agglomerati cittadini che superano i 50.000 abitanti e le relative “commuting zone”, ossia le zone interessate dai flussi di pendolarismo lavorativo documentati al censimento generale della popolazione. Sono esclusi i territori extraurbani e le imprese che non rispettano i parametri dimensionali e territoriali sopra descritti. L’intento regolamentare è indirizzare le risorse verso quelle organizzazioni che operano nei contesti maggiormente interessati dal rinnovo del parco veicoli commerciale.

Requisiti per beneficiare degli incentivi: requisiti soggettivi, territoriali e documentali

L’accesso ai contributi prevede il rispetto di una pluralità di condizioni. Da un lato, occorre che l’impresa possieda i requisiti soggettivi di microimpresa in termini di organico e volume d’affari, sia regolarmente iscritta al registro delle imprese, operi nel pieno esercizio dei propri diritti e non sia coinvolta in procedure concorsuali (salvo il concordato con continuità aziendale).

Dal punto di vista territoriale, la sede legale deve essere situata in un’area urbana funzionale conforme alla definizione ISTAT e risultare in regola con gli obblighi fiscali e contributivi. Inoltre, il contributo è erogabile solo in presenza della proprietà, da almeno sei mesi, di un veicolo commerciale da destinare alla rottamazione, appartenente alle categorie N1 o N2 e omologato in una classe ambientale pari o inferiore a Euro 5.

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Tra i documenti richiesti figurano la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione relativa ai requisiti d’impresa e territoriali, la targa del veicolo da demolire, l’attestazione degli aiuti “de minimis” ricevuti nei precedenti 36 mesi e l’assenza di cause di esclusione dalla disciplina sugli aiuti di Stato.”

Tipologia e importi degli incentivi per le microimprese

L’intervento economico previsto si configura come contributo a fondo perduto commisurato percentualmente al prezzo di acquisto del veicolo commerciale elettrico scelto. Per le microimprese, il bonus copre fino al 30% del valore di listino ufficiale (al netto dell’IVA), con un massimale fissato a 20.000 euro per ciascun mezzo. L’acquisizione deve riguardare veicoli di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) o N2 (fino a 12 tonnellate), destinati al trasporto merci e alimentati esclusivamente da motore elettrico a batteria.

Ogni microimpresa può beneficiare dell’incentivo per un massimo di due mezzi nuovi, da immatricolare e intestare al titolare. Il beneficio non è riconosciuto per veicoli plug-in hybrid o per veicoli già immatricolati. Il contributo è erogato direttamente dal venditore sotto forma di sconto immediato in fattura, che sarà successivamente rimborsato dal Ministero tramite l’apposita piattaforma digitale. La misura si inserisce nel regime degli aiuti di Stato de minimis, con limiti cumulativi negli ultimi tre anni.

Condizioni obbligatorie: rottamazione, limiti di acquisto e tempistiche

Il diritto all’incentivo è subordinato al rispetto di specifiche condizioni. La rottamazione costituisce elemento imprescindibile: il veicolo da demolire deve appartenere alla stessa categoria (N1 o N2), essere intestato al titolare della microimpresa da almeno sei mesi ed essere conforme alle classi ambientali da Euro 0 a Euro 5. L’agevolazione è limitata a due nuovi mezzi per azienda e impone il mantenimento della proprietà e intestazione del veicolo acquistato per almeno ventiquattro mesi.

La finestra temporale per accedere al contributo va dall’apertura della piattaforma fino alla data limite del 30 giugno 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Va ricordato che l’intera procedura, dalla prenotazione alla consegna e demolizione, richiede il rispetto rigoroso delle tempistiche, incluso l’obbligo di validazione del voucher richiesto e la tempestiva radiazione dal PRA del veicolo rottamato da parte del concessionario incaricato.

Procedura per la richiesta e modalità di erogazione del contributo

La domanda per il sostegno pubblico avviene in forma digitale tramite la piattaforma telematica predisposta dalla Società Generale di Informatica (Sogei), accessibile da microimprese e concessionarie debitamente accreditate. Gli step sono articolati: registrazione della microimpresa beneficiaria e del venditore, presentazione della documentazione richiesta (dati aziendali, autodichiarazione, targa del veicolo da rottamare, elenco degli aiuti de minimis ricevuti), generazione e rilascio del voucher di prenotazione del contributo. In fase contrattuale, il concessionario provvede alla validazione del voucher entro 30 giorni dall’emissione, pena annullamento e rientro delle risorse nel fondo.

L’incentivo viene scontato al momento dell’acquisto e rimborsato al venditore dal Ministero dell’Ambiente. Il veicolo destinato alla rottamazione deve essere consegnato in concessionaria alla firma del contratto, con conseguente obbligo, per il venditore, della demolizione entro 30 giorni. Tutte le operazioni devono essere registrate sulla piattaforma, inclusa la data di consegna e la radiazione del veicolo termico. Non è consentito utilizzare il contributo per l’eventuale anticipo sul prezzo d’acquisto.

La disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis” impone che l’importo complessivo degli incentivi pubblici ricevuti dall’impresa, a vario titolo, non superi i limiti prescritti dal regolamento europeo nei tre esercizi finanziari precedenti alla richiesta. Tale soglia, per le imprese attive nel settore generale, è attualmente pari a 300.000 euro (Regolamento UE 2023/2831).

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L’agevolazione statale prevista dal decreto non può essere sommata ad altri benefici analoghi di natura nazionale, regionale o comunitaria riconosciuti per l’acquisto dello stesso veicolo. Ogni impresa dovrà presentare una dichiarazione relativa agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti e verificare il rispetto della soglia massima, pena decadenza dal diritto al contributo.



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