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Con la risposta n. 233 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sul tema del trattamento fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, affrontando questa volta una questione di notevole interesse pratico: le spese per optional e accessori richiesti dal lavoratore e pagati a parte tramite trattenuta in busta paga.
Molte aziende, infatti, riconoscono l’utilizzo di veicoli ai propri dipendenti come forma di fringe benefit, offrendo anche la possibilità di personalizzare il mezzo con accessori extra, il cui costo viene sostenuto direttamente dal lavoratore.
Per uso promiscuo si intende la possibilità concessa al dipendente di utilizzare l’automobile aziendale non solo per le esigenze di lavoro, ma anche per scopi personali e privati. Questa caratteristica rende l’auto aziendale un vero e proprio benefit accessorio, soggetto a specifiche regole fiscali, poiché il suo valore deve essere in parte imputato come reddito da lavoro dipendente.
La risposta dell’Agenzia fornisce, quindi, un chiarimento importante, sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, su come tali somme incidano – o meno – sulla determinazione del valore imponibile del benefit auto.
Prima di passare in rassegna il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria e la risposta fornita con l’interpello n. 233/2025, è utile richiamare brevemente il quadro normativo che disciplina il trattamento fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Contesto normativo di riferimento
La disciplina di base è contenuta nell’articolo 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), che stabilisce quali somme e valori concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. In particolare, la norma dispone che rientrano nel reddito non solo le somme in denaro corrisposte dal datore di lavoro, ma anche i beni e i servizi concessi al dipendente a titolo di fringe benefit, tra i quali rientrano le auto aziendali.
Per questa tipologia di benefit, il legislatore ha introdotto una modalità semplificata di calcolo dell’imponibile: l’uso promiscuo del veicolo non viene valutato in base all’effettivo utilizzo o ai costi sostenuti, bensì secondo un criterio forfetario. Tale criterio è previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, che quantifica il valore imponibile applicando una percentuale prefissata al costo chilometrico individuato annualmente nelle tabelle ACI, moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15.000 km.
La Legge di bilancio 2025 ha modificato la disposizione, confermando l’impostazione forfetaria ma introducendo una graduazione in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo. In particolare, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025, la quota di costo da assoggettare a tassazione è pari a:
- 10% del valore ACI per le auto elettriche,
- 20% per le ibride plug-in,
- 50% per le altre tipologie di veicoli.
Con questa modifica, il legislatore ha inteso incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale, mantenendo però intatta la logica semplificatrice del regime: il valore imponibile resta determinato in via forfetaria, prescindendo dall’uso effettivo del mezzo e dai costi reali sostenuti dal lavoratore o dall’impresa.
Auto aziendali con optional aggiuntivi
La questione oggetto della risposta n. 233/2025 prende le mosse dal comportamento di una società che concede ai propri dipendenti l’uso promiscuo di veicoli aziendali, determinando il valore imponibile del fringe benefit secondo i criteri forfetari previsti dalle tabelle ACI. Nel caso specifico, tuttavia, l’istante ha evidenziato che alcuni lavoratori hanno richiesto l’installazione di optional aggiuntivi sui veicoli loro assegnati, sostenendone il costo tramite una trattenuta in busta paga.
Il dubbio sollevato riguarda il corretto trattamento fiscale di tali somme: in particolare, la società ha chiesto se i corrispettivi versati dai dipendenti per gli accessori potessero essere considerati alla stregua di trattenute idonee a ridurre il valore imponibile del fringe benefit auto. La questione trae origine dal fatto che l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR stabilisce che il valore tassabile del veicolo debba essere assunto “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”.
La società ha quindi interpellato l’Agenzia delle Entrate per sapere se, ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali, le somme versate dai lavoratori per la personalizzazione del veicolo dovessero o meno essere sottratte dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
Secondo la società, il calcolo del fringe benefit auto, essendo integralmente forfetario e indipendente dai costi effettivi (come chiarito da precedenti circolari ministeriali), dovrebbe consentire di considerare qualsiasi trattenuta a carico del dipendente, anche quelle relative agli optional richiesti, come elemento idoneo a ridurre il reddito imponibile.
Optional a carico del dipendente non incidono sul fringe benefit
L’Amministrazione finanziaria, nella risposta n. 233/2025, ha chiarito che l’espressione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, contenuta nell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, non può essere interpretata in senso generico. Secondo l’Agenzia, infatti, essa si riferisce solo agli importi che il datore di lavoro addebita al dipendente per l’uso personale del veicolo, determinati sulla base dei valori convenzionali ACI.
Di conseguenza, le spese sostenute dal lavoratore per gli optional aggiuntivi – pur se trattenute in busta paga – non incidono sulla quantificazione del fringe benefit. Questo perché gli accessori extra non rientrano nel costo chilometrico elaborato dall’ACI e non sono collegati al godimento del veicolo in quanto tale, ma rappresentano una scelta personale del dipendente.
L’Agenzia richiama, a supporto, anche la propria prassi consolidata (circolari n. 326/1997 e n. 1/E/2007), secondo cui il valore imponibile del benefit auto è determinato in via del tutto forfetaria, prescindendo dai costi effettivi e dalla percorrenza reale, e può essere ridotto solo da trattenute connesse direttamente all’utilizzo promiscuo del mezzo.
Pertanto, il datore di lavoro può certamente consentire ai dipendenti di personalizzare i veicoli aziendali, ma il costo degli optional richiesti e pagati dal lavoratore non incide sul calcolo del fringe benefit. Poiché tali accessori non rientrano nei valori convenzionali delle tabelle ACI, le relative somme devono essere semplicemente trattenute dal netto in busta paga, senza produrre alcuna riduzione dell’importo imponibile da assoggettare a tassazione.
Implicazioni per imprese e lavoratori
In definitiva, le aziende possono continuare a offrire ai dipendenti la possibilità di personalizzare i veicoli aziendali, ma è fondamentale chiarire che tali spese non hanno alcun effetto fiscale: il fringe benefit resta invariato e la tassazione non subisce riduzioni.
Per i lavoratori, questo significa che la scelta di aggiungere optional rappresenta un costo extra sostenuto di tasca propria, che non comporta alcun vantaggio sul piano del reddito imponibile.
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