La Circolare n. 24/2025 dell’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti applicativi in merito all’obbligo di presentazione del manifesto merci in arrivo (MMA) e in partenza (MMP), a seguito della Determinazione Direttoriale n. 16914/RU del 25 luglio 2025, che ha dato attuazione agli articoli 61 e 62 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (DNC), introdotte dal D.Lgs. 141/2024 L’intervento si rende necessario per garantire una uniforme applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda le provviste di bordo, le categorie esentate e gli ulteriori casi di esonero dal deposito dei manifesti. Provviste e dotazioni di bordo Un primo punto di rilievo riguarda le provviste e dotazioni di bordo, ossia i beni destinati all’approvvigionamento di aeromobili e navi.
Con il parere PO 86/2025 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di stipulare la polizza di responsabilità civile professionale per i soggetti che risultano iscritti all’albo ma che dichiarano di non esercitare la professione. Il quesito è stato sollevato dal Consiglio dell’Ordine di Livorno, che ha chiesto se l’obbligo assicurativo previsto dalla normativa vigente sussista anche per chi, pur formalmente iscritto, non svolge attività professionale.
Il 10 settembre 2025 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e Fintecna Spa, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di rendere più efficace ed uniforme la gestione delle procedure di Amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, in particolare per ciò che riguarda la corretta trattazione dei crediti fiscali. L’accordo è stato firmato da Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, e da Antonio Turicchi, amministratore delegato di Fintecna Spa.
L’Interpello 235/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta un tema pratico di grande rilievo per i gestori di distributori: la corretta qualificazione delle carte prepagate carburante ai fini dell’IVA e il rischio di duplicazione d’imposta in sede di ricarica ed utilizzo La società istante, operante nella distribuzione di carburanti per autotrazione con annessa area di servizio, ha istituito un sistema di carte prepagate nominative che i clienti possono ricaricare con denaro, da spendere successivamente per l’acquisto di benzina, gasolio o GPL presso l’unica stazione di servizio gestita dalla stessa. Il funzionamento prevede che: il cliente ricarichi la carta, pagando con strumenti tracciabili o contanti; la società emetta fattura immediata con la dicitura ricarica carta prepagata per vendita carburanti, riportando imponibile e IVA; successivamente, il cliente utilizzi la carta per effettuare il rifornimento, e il corrispettivo del carburante erogato confluisca nei registri giornalieri telematici e nella relativa liquidazione IVA L’istante ha fatto presente che tale sistema comporta il pagamento dell’IVA due volte: la prima al momento della ricarica, la seconda al momento dell’effettivo rifornimento.
L’Interpello 236/2025 dell’Agenzia delle Entrate interviene su un tema di stretta attualità: la cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) in caso di variazione dell’attività esercitata, con particolare riferimento all’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 e ai suoi riflessi sugli ISA da allegare alle dichiarazioni dei redditi La società istante, Alfa S.r.l. semplificata, opera come agente plurimandatario di commercio nel settore del noleggio di autoveicoli, svolgendo un ruolo di intermediario nella stipula di contratti di noleggio a breve e lungo termine. L’attività consiste esclusivamente nell’attività di intermediazione, senza fornire direttamente i servizi di noleggio.
L’Interpello 237/2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti rilevanti sul tema delle auto elettriche e ibride plug-in concesse in uso promiscuo ai dipendenti, con particolare riferimento al trattamento fiscale delle spese di ricarica presso colonnine pubbliche, alla luce delle disposizioni dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR La Società istante intende rinnovare il proprio parco veicoli, oggi composto esclusivamente da auto con motore a combustione, introducendo anche veicoli elettrici e ibridi plug-in. L’attuale policy aziendale prevede che le spese per il rifornimento di carburante, sostenute per i veicoli assegnati ad uso promiscuo ai dirigenti, restino a carico della società, entro un limite annuo prestabilito.
L’Interpello 238/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta un tema particolarmente delicato: la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa nel caso in cui l’acquisto del nuovo immobile avvenga prima della vendita di quello precedentemente posseduto, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge di Bilancio 2025. L’Istante aveva acquistato nel 2003, insieme al futuro coniuge, un’abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa, corrispondendo l’imposta di registro nella misura del 3, per un totale di 1.000 euro.
Con la pubblicazione di apposito DM del MASE sono stati fissati criteri e modalità per la concessione degli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici, riconosciuto: alle persone fisiche per l’acquisto di un’auto elettrica (categoria M1), con un contributo di . 9.000 o . 11.000 in base al valore dell’ISEE alle microimprese, per l’acquisto di un massimo di 2 veicoli elettrici commerciali (cat. N1 e N2), fino a un massimo di . 20.000 per veicolo, nel limite del 30 del prezzo d’acquisto e nel rispetto del de minimis.
I processi verbali di constatazione redatti dall’amministrazione finanziaria che attestano l’inesistenza sul mercato delle società fornitrici coinvolte in una frode carosello godono di tre diversi livelli di attendibilità a seconda della natura dei fatti da loro attestati: fede privilegiata per i fatti direttamente osservati o compiuti dal pubblico ufficiale; fede fino a prova contraria per dichiarazioni e documenti, se sono indicate le fonti; elemento di prova valutabile anche senza indicazione dei soggetti, salvo inattendibilità motivata o contrasto con altre prove. Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 24818 del 9 settembre 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Il MEF ha recentemente emanato le disposizioni attuative dell’agevolazione cd. mini-Ires (o Ires premiale), introdotta dalla legge di bilancio 2025, che prevede la riduzione di 4 punti percentuali dell’IRES dovuta dalle società di capitali (non in piccola trasparenza fiscale) che: accantonano almeno l’80 dell’utile dell’esercizio 2024 destinando almeno il 30 di tale accantonamento al realizzo di investimenti in beni 4.0 o transizione 5.0 non riducono la base occupazionale rispetto al triennio precedente e incrementano l’occupazione dei dipendenti a tempo indeterminato di almeno l’1 (o di 1 unità, nel caso quest’ultimo importo sia inferiore).
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2025, entra in vigore il decreto del 6 agosto 2025 emanato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che riguarda il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022 e, in particolare, la sottomisura 17.3. L’atto ministeriale introduce l’avviso pubblico finalizzato a raccogliere proposte per l’integrazione delle quote di adesione alla copertura mutualistica, riferite alle annualità dal 2019 al 2023.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 208 dell’8/09/2025 il DM 8/08/2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con cui vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto destinati all’acquisto di veicoli a emissioni zero. L’intervento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5, dedicato al programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.
Con il Messaggio n. 2623 del 9 settembre 2025, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti e istruzioni operative riguardanti la misura di sostegno denominata Carta Dedicata a Te, prevista dal Decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025. La misura, rivolta ai nuclei familiari in stato di bisogno, è finalizzata a garantire il sostegno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, in continuità con quanto già avvenuto nelle precedenti annualità.
Con il Messaggio n. 2624 del 9 settembre 2025, l’INPS ha fornito dettagli sulla seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero, misura fondamentale per garantire la regolarità nell’erogazione delle prestazioni pensionistiche ed evitare pagamenti indebiti a seguito del decesso dei beneficiari. L’attività di verifica, gestita da Citibank N.A., coinvolge i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (con l’eccezione dei Paesi scandinavi e dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29943 depositata il 29 agosto 2025, ha stabilito un principio importante in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La vicenda riguarda la condotta di un contribuente che, dopo essere stato raggiunto da avvisi di accertamento, ha trasferito al figlio convivente le quote sociali di una società immobiliare, rimanendo però amministratore della stessa.
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