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Taranto: Contro-replica del lavoratore sul mancato pagamento presso il Centro di Aggregazione


In merito alla delicata questione riguardante il mancato pagamento della retribuzione di un lavoratore disabile nel tarantino, riceviamo e pubblichiamo la contro-replica del diretto interessato

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«Spettabili, in riferimento alla smentita richiesta da P.g. Melanie Klein e da voi doverosamente pubblicata, ritengo opportuno precisare quanto segue.

1. Sul contenuto e sulla natura della mia lettera aperta

La mia lettera aperta non ha mai attribuito alla P.g. Melanie Klein la responsabilità diretta del mancato pagamento degli stipendi.

Ho riportato fatti oggettivi:

i lavoratori (me compreso) sono stati assunti dalla Coop. Soc. Giandro Assistance, che è l’unica datrice di lavoro diretta;

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questa cooperativa è entrata in difficoltà economiche, causando il mancato pagamento delle retribuzioni per oltre nove mesi;

in base al capitolato e alla normativa vigente, esistono strumenti di tutela che avrebbero potuto attivarsi tramite la capofila dell’Rti (la P.G. Melanie Klein) o la Stazione Appaltante (Comune di Taranto).

La mia narrazione non ha dunque accusato Melanie Klein di non aver pagato i propri dipendenti, ma ha denunciato il fatto che né la capofila né il Comune abbiano esercitato strumenti di garanzia e surroga a tutela dei lavoratori.

Criticare un’inerzia contrattuale o istituzionale non equivale a diffamare: equivale a denunciare un malfunzionamento che ha colpito concretamente cinque lavoratori e le loro famiglie.

2. Responsabilità della capofila Rti

La mia lettera ha richiamato un principio giuridico consolidato: la responsabilità solidale della capofila nei Raggruppamenti Temporanei d’Impresa (Rti).

D.Lgs. 50/2016, art. 48, c. 5: “Le imprese riunite sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante”.

D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice), art. 68, c. 9: la responsabilità solidale si estende all’intera esecuzione dell’appalto, nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.

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Cons. Stato, V, 16.05.2017, n. 2324: la mandataria è garante dell’esecuzione integrale dell’appalto.

Cass. civ., sez. lav., 17.02.2012, n. 2279: la responsabilità solidale della capogruppo si estende anche agli obblighi retributivi.

Trib. Ragusa, sent. n. 356/2025: la limitazione della responsabilità solidale è possibile solo se espressamente prevista; in mancanza, ricade su tutti i membri dell’Rti.

La chiamata in causa della P.G. Melanie Klein nella mia lettera non era quindi arbitraria né lesiva: era un richiamo a precise norme e pronunce che attribuiscono alla capofila un ruolo di garanzia.

3. Obbligo di surroga del Comune di Taranto

Altrettanto fondato era il richiamo all’obbligo di surroga della Stazione Appaltante.

D.Lgs. 50/2016, art. 30, c. 6-bis (introdotto dalla L. 85/2023): la P.A. deve trattenere le somme dovute all’appaltatore e pagare direttamente i lavoratori in caso di inadempienza retributiva.

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La mia lettera non ha fatto altro che sottolineare come, a fronte di uno strumento legale esistente, non sia stata data attuazione, con conseguente danno per i lavoratori.

4. Sul mandato della Coop. Giandro Assistance

È agli atti che la Coop. Giandro Assistance abbia rinunciato a riscuotere le somme a lei dovute ed autorizzato i lavoratori a rivolgersi alla capofila per il pagamento, riconoscendo di fatto il ruolo della P.G. Melanie Klein come mandataria e come soggetto ricevente le somme dal Comune. La Coop.va Giandro ha rendicontato le spese, ma ha rinunciato a riscuotere quanto a lei dovuto, chiedendo alla Cooperativa Melanie Klein di sostituirsi a lei e di procedere in sua vece al pagamento dei propri dipendenti. (Si allega l’accordo tra la Giandro e i dipendenti da utilizzare per riscontro e non da pubblicare). La motivazione per cui Giandro Assistance non era stata citata nella lettera è essenzialmente questo.

5. Sulla presunta diffamazione

Ribadisco con fermezza che non ho mai avuto intenzione di ledere l’immagine della P.G. Melanie Klein.

La mia lettera aperta è stata un atto di testimonianza, di denuncia civile e sociale, basato su fatti reali e norme giuridiche.

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Non ho mai affermato che la P.G. Melanie Klein non abbia pagato i propri dipendenti.

Ho invece denunciato l’inerzia di chi, per legge e per ruolo, avrebbe potuto intervenire per tutelare i lavoratori.

Se una lettera aperta può essere scomoda, non per questo può essere considerata diffamatoria: il diritto di cronaca e di critica sociale tutela proprio la possibilità di denunciare pubblicamente situazioni che ledono diritti fondamentali.

6. Conclusione

La cooperativa inadempiente nei pagamenti è stata la Coop. Giandro, datrice di lavoro diretta.

La P.G. Melanie Klein è stata chiamata in causa esclusivamente in quanto capofila dell’RTI, con obblighi di garanzia.

Il Comune di Taranto aveva strumenti di intervento in surroga, rimasti inutilizzati.

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Non ho mai detto altro, né inteso dire altro.

Per questo respingo ogni accusa di falsità o diffamazione.

In conclusione e per maggior sintesi dopo aver letto con attenzione la richiesta di rettifica della P.G. Melanie Klein. Voglio con chiarezza ribadire che:

non ho mai scritto che la cooperativa capofila non paga i propri dipendenti, né ho mai inteso danneggiarne l’immagine.

Ho scritto che io e altri quattro colleghi della Coop. Giandro Assistance siamo da nove mesi senza stipendio.

Ho ricordato che, per legge, la capofila di un Rti è responsabile in solido dell’appalto e che il Comune ha il dovere di intervenire in surroga quando i lavoratori restano senza paga.

Questi non sono giudizi, ma fatti oggettivi sanciti da norme e confermati dalla giurisprudenza.

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E mentre si discute di “danni di immagine” da chiedere a chi è senza reddito, noi lavoratori subiamo un danno concreto: affitti non pagati, bollette sospese, figli da mantenere, salute compromessa.

La vera rettifica non è sulle parole della mia lettera: è sui fatti che ancora oggi ci costringono a vivere senza dignità.

Noi non chiediamo privilegi.

Chiediamo solo ciò che ci spetta: il salario per il nostro lavoro.

E continueremo a dirlo, ad alta voce.

Quindi:

 

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Diffidiamo pertanto la Cooperativa Melanie Klein dal continuare ad attribuirci dichiarazioni mai scritte ne pronunciate.

Chiediamo altresì che venga ristabilita la verità dei fatti, nel rispetto della dignità dei lavoratori coinvolti e del diritto di cronaca e di critica.

Si rileva inoltre che il tentativo di screditare la presente denuncia mediante la minaccia di querela per diffamazione integra, di per sé, gli estremi di tale reato, considerato che nella lettera non ho mai diffuso accuse false. Abbiamo soltanto raccontato la nostra condizione, che è già di per sé una ferita.

Con osservanza,

Alessandro Zoriaco – conclude. 



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