In questo articolo affronto le novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in GU 119/2025) sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esamino i cambiamenti normativi che hanno portato a questa revisione – tra cui la Legge 215/2021 (art.37) e il D.M. 2 settembre 2021 – ed il contesto statistico degli infortuni che ne motiva l’urgenza.
Vengono illustrate in dettaglio le nuove regole sui corsi obbligatori (destinatari, ore minime, modalità di erogazione e attestazioni), con particolare riguardo a ruoli coinvolti, requisiti e docenti, nonché alle modifiche specifiche per l’uso delle attrezzature di lavoro, per la formazione dei datori di lavoro (16 ore obbligatorie + modulo cantieri) e per la formazione antincendio (secondo il D.M. 2/9/2021). Infine, discuto le conseguenze operative per progettisti, RSPP, aziende e formatori.
Contesto normativo e motivazioni infortunistico-statistiche
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 supera e unifica i precedenti accordi (2011, 2012, 2016) sulla formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008. La Legge 215/, approvata il 17 dicembre 2021, ha esteso l’art.37 del TUSL, introducendo nuovi obblighi formativi per tutti i datori di lavoro. In parallelo, il D.M. 2/9/2021 ha ridefinito la formazione antincendio (livelli 1-2-3, pratica obbligatoria, aggiornamento 5 anni). Dal punto di vista delle statistiche infortunistico, i dati Inail per il 2024 mostrano oltre 593mila infortuni denunciati (più 0,4% sul 2023) e 1.202 casi mortali (fonte: inail.it). La maggior parte dei decessi (42,3%) avviene al di fuori dell’azienda (itinerari casa-lavoro, trasporti), mentre il numero di morti in itinere è cresciuto del 10,2%. A livello settoriale si confermano frequenti incidenti con macchinari: ad esempio, il sistema Infor.Mo. registra 245 infortuni mortali su carrelli elevatori (su circa 5.500 incidenti totali di quell’ambito, 2002-2020). Questi dati, unitamente alla crescita delle malattie professionali, indicano la necessità di una formazione più efficace e specializzata. In particolare, la diffusione di attrezzature di sollevamento, mezzi mobili, spazi confinati e rischi specifici negli ambienti di lavoro moderni motiva l’introduzione di nuovi corsi e standard più stringenti.
Formazione obbligatoria: destinatari, ruoli e percorsi formativi
L’Accordo 2025 definisce in modo organico tutti i percorsi formativi obbligatori previsti dal TUSL 81/2008.
I soggetti destinatari sono tutte le figure chiave del sistema di prevenzione aziendale: lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro (ai sensi dell’art.37), RSPP/ASPP (art.32), datori-RSPP (art.34), coordinatori in cantiere (art.98), lavoratori autonomi e dipendenti in ambienti confinati (DPR 177/2011) e operatori di attrezzature che richiedono l’abilitazione (art.73 co.5).
In pratica, l’Accordo ricompatta in un unico testo tutti i corsi che prima erano frammentati. I contenuti minimi di ogni corso (moduli formativi) sono modulati per ogni figura: ad esempio la formazione generale dei lavoratori (4 h) e la specifica (da 4 a 12 h a seconda dei rischi) restano confermate, mentre ai preposti è dedicato un corso minimo 12 ore (novità per approfondire competenze di vigilanza). Il corso per i dirigenti richiede almeno 16 ore, come in passato. Un elemento nuovo è l’obbligo di verifica finale dell’apprendimento in ogni corso di sicurezza (anche per lavoratori e preposti), requisito che i percorsi devono prevedere.
Le modalità di erogazione ora includono chiarimenti specifici: è richiesta didattica in presenza per la parte teorica (max 30 partecipanti) e addestramento pratico con rapporto docente/allievi max 1:6.
Viene introdotto il ruolo del responsabile del progetto formativo (ente organizzatore) e del tutor aziendale. Si confermano le modalità aule/video-comferenza ed e-learning solo per parti teoriche, ma con precise linee guida. Per i docenti, l’Accordo definisce requisiti minimi: istruzione secondaria e formazione/preparazione comprovata, con specifiche liste di esperienze o titoli per ogni tipologia di corso (ad esempio docenti RSPP, preposti, ecc.). Si enfatizza inoltre l’obbligo di aggiornamento quinquennale degli attestati (preposti biennale, gli altri 5 anni) e la verifica periodica dell’efficacia della formazione da parte del datore di lavoro.
Formazione dei datori di lavoro e dirigenti
Una novità di rilievo è l’introduzione di corsi dedicati ai datori di lavoro, in ottemperanza alla Legge 215/2021. Dal 24 maggio 2025 i datori devono seguire un percorso obbligatorio minimo di 16 ore. Tale formazione ha lo scopo di far acquisire conoscenze sul T.U. 81/08 (art.18) e rafforzare la consapevolezza delle responsabilità del ruolo. Il corso prevede due moduli (giuridico-normativo e organizzativo) e copre temi chiave: organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e vigilanza sulle misure di sicurezza. Ai datori di imprese affidatarie in cantieri temporanei/mobili si aggiunge obbligatoriamente un modulo cantieri di almeno 6 ore, con focus su PSC e piano sicurezza. La scadenza per completare la formazione dei datori è fissata entro 24 mesi dall’entrata in vigore (quindi entro maggio 2027). I corsi già effettuati entro tale data restano validi se conformi ai nuovi contenuti.
Parallelamente, l’Accordo introduce un percorso di 12 ore per i preposti (preceduto dalla formazione generale + specifica base), potenziando le competenze operative e di vigilanza. I dirigenti mantengono il corso minimo di 16 ore. Per le figure RSPP/ASPP non sono cambiate le durate (da 32 fino a 120 ore a seconda del titolo di studio), ma tali percorsi sono ora integrati nella struttura unitaria dell’Accordo. In generale, tutti i corsi devono ora prevedere una verifica finale obbligatoria e un adeguamento contenutistico che rispecchi le modifiche normative (es. poteri nuovi del preposto).
Corsi di abilitazione per attrezzature di lavoro
Il nuovo accordo ridefinisce e amplia i corsi per l’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono patentino (art.73 c.5 TUSL). Restano i corsi tradizionali (PLE, gru mobili e a torre, carrelli elevatori, trattori agricoli/forestali, pompe cemento), ma il campo si amplia: sono introdotti corsi specifici per macchine operatrici precedentemente non normate. In particolare, sono stati istituiti i corsi per:
- Macchina agricola raccogli-frutta (CRF)
– 8 ore totali (4 teoriche + 4 pratiche) - Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) – 8 ore (4+4)
- Carroponte (carriponte)
– modulo teoria 4 ore + pratica variabile (6 ore per comando in cabina o comando pensile, 7 ore per entrambe)
Questi corsi si aggiungono ai già esistenti per gru, PLE, carrelli, escavatori grandi, ecc. Notiamo come i miniescavatori (<6 tonnellate) siano ora esplicitamente inclusi: l’Accordo abolisce infatti l’esclusione che prima dispensava le macchine sotto i 60 quintali da abilitazione, imponendo a ogni operatore di escavatore (anche piccolo) di frequentare il corso dedicato. In pratica, tutti i lavoratori non abilitati che usano tali macchine devono essere formati entro la nuova scadenza.
Le motivazioni di queste novità sono evidenti: gli incidenti con macchine mobili sono fonte frequente di gravi infortuni. Oltre ai dati INAIL complessivi, indagini specifiche Infor.Mo mostrano che infortuni mortali con carrelli elevatori sono stati 245 su 5.500 casi analizzati (2002-2020), spesso per schiacciamento (52% delle lesioni gravi). Anche le gru (mobili e a torre) e i macchinari agricoli hanno elevati indici di rischio. I nuovi corsi puntano a colmare lacune formative: ogni operatore deve ora avere un attestato specifico, rilasciato da enti abilitati, che include prove pratiche e teoriche formali. Anche i requisiti dei docenti dei corsi attrezzature si inaspriscono: deve essere dimostrata esperienza o formazione specialistica per insegnare alle macchine specifiche.
Formazione antincendio secondo D.M. 2/9/2021
Il settore antincendio riflette le modifiche introdotte dal D.M. 2 settembre 2021 (entrato in vigore il 4/10/2022). Da quel provvedimento derivano tutte le novità rilevanti: la denominazione dei corsi passa a Livello 1, 2, 3 (al posto dei “vecchi” rischio basso, medio, alto), basata sulla classificazione delle attività aziendali per volume, materiali combustibili e caratteristiche dei locali. Il Livello 1 corrisponde a rischio basso, il 2 a medio e il 3 a alto. L’Accordo attuale richiama questi livelli senza modificarli: ad esempio nel modulo “datore – cantieri” si chiarisce che addetti a costruzioni sotterranee o uso di esplosivi necessitano di formazione avanzata (l.2 o 3).
Sono confermati i programmi già previsti dal DM 2021, che richiedono per ciascun livello parte teorica e addestramento pratico (uso estintori, idranti, evacuazione). Importante novità: il D.M. sancisce l’obbligo di esercitazioni pratiche per tutti i livelli e vieta la sola formazione in e-learning. Inoltre, l’aggiornamento degli addetti passa da 3 a 5 anni. L’Accordo Stato-Regioni 2025 recepisce queste disposizioni (richiamando in allegato le tabelle antincendio aggiornate) e sottolinea che anche i formatori antincendio devono essere adeguatamente qualificati (come previsto dal DM stesso). In sintesi, chi organizza i corsi antincendio in azienda ora si attiene al nuovo assetto normativo: al termine della formazione deve essere conseguito l’attestato «addetto antincendio – livello X (ex basso/medio/alto)» e l’aggiornamento quinquennale.
Nuovi corsi introdotti e adeguamenti operativi
Oltre a quelli già menzionati (CRF, CMM, carriponte, escavatori <6t), l’Accordo prevede anche corsi specifici per operazioni in spazi confinati: i lavoratori che entrano in ambienti sospetti di inquinamento devono seguire appositi moduli pratica+teoria (riassunti nel “Corso per ambienti confinati”), con attestato dedicato. Altri corsi “nuovi” riguardano i lavoratori autonomi di imprese affidatarie (in ottemperanza art.97) e datori-dirigenti/preposti di ditte subappaltatrici nei cantieri (con moduli di 6 ore per cantieri). Questi percorsi sono stati creati per sanare vuoti formativi e garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Riepilogo dei nuovi percorsi (alcuni attivi da subito, altri con regime transitorio fino al 2026):
- Corso Datori di lavoro (16h)
e Modulo Cantieri (6h). - Corso Preposti (12h), subordinato alla formazione lavoratore.
- Corsi attrezzature nuove (CRF 8h, CMM 8h, carriponte 10-11h totali).
- Formazione spazi confinati
(teoria+addestramento specifico). - Lavori in quota / uso DPI III categoria – 12 ore (4 teoria + 8 pratica), aggiornamento ogni 5 anni
Questi interventi mirano a colmare gap formativi emersi da incidenti recenti: ad esempio, i lavori in spazi confinati restano tra le attività più pericolose e dipendono fortemente dall’addestramento specialistico. Nei processi industriali moderni, anche il datore stesso – quali progettisti o imprenditori – deve essere pienamente formato per assumere responsabilità dirette.
Quali implicazioni operative per ingegneri, RSPP e aziende?
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