Nell’ambito degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa sempre più gruppi societari fanno ricorso alla facoltà prevista dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (d’ora in poi “CCII”) di presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti unitario che coinvolga tutte le società del gruppo.
In particolare, l’art. 284, comma 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter), prevede la possibilità di presentare con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 57 (accordi di ristrutturazione dei debiti “ordinari”), 60 (accordi di ristrutturazione dei debiti “agevolati,”) e 61 (accordi di ristrutturazione dei debiti “ad efficacia estesa”), CCII. È consentita, dunque, l’instaurazione di una procedura unitaria di gruppo per ottenere l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti anche di tipo agevolato o ad efficacia estesa.
Ai fini di detta disciplina rileva la definizione di “gruppo di imprese”, prevista dall’art. 2, comma 1, lett. h), CCII, secondo il quale il gruppo è rappresentato dall’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies, c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. Dunque, nell’ambito della crisi di impresa si è in presenza di un “gruppo”, anche nel caso di una persona fisica che detiene il controllo di una pluralità di società e sulle quali esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo è possibile presentare un piano unitario, oppure distinti piani per ciascuna società, ma reciprocamente “collegati” o “coordinati”, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive (art. 284, comma 3, CCII).
La domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione di gruppo, a norma del primo periodo dell’art. 284, comma 4, CCII, deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario, ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati.
La seconda parte del predetto comma 4 stabilisce, inoltre, che il piano o i piani di gruppo quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo, ma ciò vale per il solo concordato preventivo di gruppo, in quanto viene richiamato il comma 1 dell’art. 284, CCII (che disciplina il concordato preventivo di gruppo) e non anche il comma 2 del medesimo articolo, il quale, come detto, disciplina l’accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo.
Sempre il comma 4, dell’art. 284, CCII, prosegue prevedendo che la domanda (tanto di accordo di ristrutturazione di gruppo che di concordato di gruppo) deve, inoltre, fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate su struttura del gruppo e vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il Registro Imprese (o i Registri Imprese) in cui è stata effettuata la pubblicità circa l’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497-bis, c.c..
Infine, al ricorso per l’accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione di gruppo deve essere allegato, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per le procedure “singole”, anche il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
Al di là del fatto che si tratta di una procedura di gruppo, il comma 5 dell’art. 284, CCII, precisa che il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori, devono essere comunque idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna.
Le peculiarità dell’accordo di ristrutturazione di gruppo riguardano anche l’attestazione del professionista indipendente, il quale, a norma del comma 5 dell’art. 284, CCII, in presenza di una procedura di gruppo, deve attestare:
a) la veridicità dei dati aziendali;
b) la fattibilità del piano o dei piani;
c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo.
Da precisare che detta ultima attestazione riguarda soltanto la procedura di concordato preventivo, in quanto, come detto in precedenza, solo per tale procedura il secondo periodo, del comma 4, richiede che debba essere quantificato il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo.
Pertanto, rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti individuali, nell’ambito di quelli di gruppo, l’attestatore, oltre agli elementi ordinariamente richiesti dall’art. 57, CCII (ovvero l’attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano), deve indicare nella propria relazione anche le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario, ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa.
A tale riguardo, i Principi di attestazione dei piani di risanamento pubblicati dal CNDCEC, nella versione aggiornata del 2024, evidenziano che l’opzione di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati oppure piani autonomi per ciascuna impresa spetta all’imprenditore in crisi e può essere motivata sulla base dei vantaggi attesi per il gruppo derivanti dalla gestione unitaria (par. 10.7.1.).
Il parametro di riferimento nell’assunzione di tale scelta, tesa ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria e a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa appartenente al gruppo, muove dalla considerazione che tale scelta possa assicurare benefici per i creditori di ciascuna impresa, tenuto conto della maggiore convenienza per essi rispetto alla scelta alternativa.
Ferma l’autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese appartenenti al gruppo, l’attestatore deve verificare che eventuali effetti negativi subìti da una società del gruppo siano connessi a un vantaggio del gruppo e a vantaggi compensativi (par. 10.7.2.).
La maggiore convenienza si verifica quando esista per i creditori di ciascuna impresa un beneficio anche per effetto della esistenza di vantaggi compensativi, fondati su elementi non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa (par. 10.7.4.).
La convenienza della scelta adottata dall’imprenditore in crisi deve essere oggetto di specifico giudizio di attestazione che potrà essere rilasciato complessivamente per l’intero gruppo di imprese coinvolte nella ristrutturazione (par. 10.7.4.).
Nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo è possibile presentare anche una proposta unitaria di transazione fiscale e contributiva, in quanto l’art. 284-bis, CCII (“Trattamento dei crediti tributari e contributivi”), introdotto dal “Correttivo-ter”, dispone che le società coinvolte in procedure di gruppo possono presentare unitariamente anche le proposte di cui agli artt. 63 (transazione su crediti tributari e contributivi nell’accordo di ristrutturazione dei debiti), 64-bis, comma 1-bis (transazione fiscale e contributiva nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e 88 (trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo).
Se le imprese del gruppo hanno un diverso domicilio fiscale si pone il problema di individuare gli uffici competenti a ricevere la proposta di transazione fiscale e contributiva unitaria nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo.
A tale riguardo, il comma 2 dell’art. 284-bis, CCII, stabilisce che la proposta unitaria di transazione fiscale e contributiva deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’art. 2497-bis, c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Qualora non sia individuabile un unico soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento su tutto il gruppo, assume rilevanza, ai fini dell’invio delle proposte unitarie, il domicilio fiscale dell’impresa del gruppo che presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle Agenzie fiscali e degli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di Legge.
Il comma 3, dell’art. 284-bis, CCII, richiede che alle domande unitarie di transazione fiscale e contributiva devono essere allegati, oltre ai documenti ordinariamente previsti per le proposte individuali, anche quelli previsti per gli accordi di gruppo, nonché le informazioni richieste dall’art. 284, CCII.
Pertanto, nelle proposte unitarie di transazione fiscale e contributiva vanno indicate:
- le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
- le informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese;
- il Registro Imprese o i Registri Imprese in cui è stata effettuata la pubblicità dell’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’ 2497-bis, c.c.. Inoltre, deve essere allegato il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
Il comma 4, dell’art. 284-bis, CCII, precisa, infine, che pure ai fini del trattamento dei crediti tributari assume rilevanza l’autonomia delle masse attive e passive prevista dall’art. 284, CCII.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link