Si restringe la platea delle start-up innovative a causa di nuove limitazioni che ne frenano la crescita e lo sviluppo. Secondo quanto precisato dalla circolare direttoriale 29 luglio 2025 del Ministero delle imprese e del made in Italy, per mantenere il proprio status agevolato la start-up dovrà essere una piccola e media impresa con ricavi la cui soglia non potrà superare i 5 milioni di euro.
La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese sarà consentita oltre il quinto anno (estendibile fino al settimo), ma solo in presenza di un aumento dei ricavi del 100% rispetto al sesto anno di iscrizione. In aggiunta, per mantenere la propria qualifica le start-up innovative non potranno esercitare prevalentemente l’attività di agenzia e di consulenza.
Secondo quanto chiarito dal documento di prassi, inoltre, in base ai nuovi requisiti i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese attraverso un modello di autocertificazione unificato, approvato dal Ministero che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli uffici camerali.
Ricavi. Per l’iscrizione alla sezione speciale del registro imprese la start-up dovrà avere le caratteristiche dimensionali della Pmi (come da Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce) e a partire dal secondo anno di iscrizione dovrà registrare, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, un valore della produzione totale annua non superiore a 5 milioni di euro (i due requisiti non devono ritenersi in contraddizione ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente).
Nel dichiarare questo requisito la start-up deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ‘collegate’ ma anche delle imprese che la controllano e che sono a essa ‘associate’. Sempre nel rispetto dei limiti dimensionale, le start-up associate, collegate o controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
Attività di consulenza. La sopra menzionata autocertificazione annuale aggiornata dovrà inoltre attestare che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione (da parte della legge 193/2024) dell’art. 25, comma 2, lett. f) del dl 179/2012. A tal fine per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri. Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti:
- 70.2, consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
- 74.99, tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.; sono esclusi anche i relativi sottocodici. Per esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:
- 74.99.1, consulenza agraria;
- 74.99.2, consulenza in materia di sicurezza;
- 74.99.3, consulenza ambientale e di risparmio energetico;
- 74.99.4, consulenza in enogastronomia;
- 74.99.9, attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Attività di agenzia. Per “agenzia” bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, come per esempio le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della legge 204/1985. Peraltro, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, occorre prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il registro imprese e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto a inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del registro (lo stesso modello conterrà anche una dichiarazione dell’impresa relativa all’esclusione dello svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza).
Periodo transitorio. La Circolare ha precisato che nei guardi delle start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 193/2024, modificativa del dl 179/2012, che hanno svolto “in prevalenza attività di agenzia e consulenza”, non si procederà a una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.
Le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell’art. 25 del dl 179/2012 possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative (di cui all’art. 4, comma 2, del dl 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015).
Requisiti per la permanenza nel registro oltre il terzo anno
Permanenza nel registro oltre il terzo anno. Per la permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale oltre la conclusione del terzo anno dall’iscrizione e fino a un massimo di 5 anni è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (comma 2-bis, art. 25, dl 179/2012):
- incremento al 25% delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una p.a.;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo che porti a una partecipazione di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere attestato al termine dei tre anni di permanenza nella sezione speciale.
In fase di conferma per il mantenimento dell’iscrizione, decorso il terzo anno la start-up dovrà attestare anche i seguenti requisiti (comma 2, art. 25):
- è una microimpresa o una Pmi;
- è costituita da non più di 60 mesi;
- è residente in Italia o nell’Ue;
- a partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a cinque milioni di euro;
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o di laurea, ecc.;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, ecc.
Requisiti per la permanenza nel registro oltre il quinto anno
Permanenza nel registro oltre il quinto anno. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, sino a un massimo di 4 anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”. Ciò è possibile ove intervenga almeno uno dei seguenti (comma 2-ter, art. 25):
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un Oicr (Organismo di investimento collettivo del risparmio), di importo superiore a 1 milione di euro;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100% annuo.
Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere attestato al termine dei cinque anni complessivi di permanenza nella sezione speciale. Le modalità di attestazione sono le seguenti:
- per l’aumento di capitale, lett. a): documentazione attestante l’aumento di capitale da presentarsi al momento della dichiarazione di possesso dei requisiti. Per il primo biennio di proroga, l’evento aumento di capitale deve essersi realizzato nei primi cinque anni di permanenza nella sezione speciale.
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Per il secondo biennio di proroga, l’evento ulteriore aumento di capitale deve realizzarsi nel periodo tra 5° e il 7° anno di permanenza in sezione speciale;
- per l’incremento dei ricavi, lett. b): il requisito va verificato sulla base del bilancio relativo al quinto anno di permanenza nella sezione speciale. Per la proroga dei primi due anni, l’incremento dei ricavi va calcolato rispetto all’anno precedente (rispetto al quarto anno di iscrizione). Per la proroga dei secondi due anni, l’incremento dei ricavi va calcolato rispetto al sesto anno di iscrizione.
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