I lavoratori che hanno deciso di posticipare la pensione e godere del Bonus Giorgetti previsto dalla Legge di bilancio 2025 possono da oggi iniziare la procedura. Vediamo quale impatto il bonus avrà sulla busta paga e quali obblighi ricadono sul datore di lavoro
Come noto la legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha modificato i soggetti che possono accedere all’incentivo al posticipo del pensionamento, prevedendo che tale misura possa applicarsi non solo a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile (quota 103) ma anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Si tratta del cosiddetto Bonus giorgetti.
A seguito della normativa i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata e che scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico a fronte dell’accredito delle medesime somme in busta paga (i lavoratori interessati devono darne comunicazione all’INPS).
L’Inps, con propria circolare n. 102 del 16.6.2025, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del pensionamento, a seguito delle novità introdotte dal comma 161 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).
Nota: il Bonus Giorgetti prende il via a far data da oggi 1 settembre 2025 per i lavoratori privati e dal prossimo 1 novembre 2025 per i lavoratori pubblici con con accredito in busta paga dei contributi a carico del lavoratore “esentasse”.
Bonus Giorgetti
Soggetti che possono beneficiare dell’incentivo
Possono accedere all’incentivo al posticipo del pensionamento tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’INPS, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che si trovino, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (41 anni di contributi e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025) o alla pensione anticipata ordinaria di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), entro il 31 dicembre 2025;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- non abbiano conseguito il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 (attualmente pari a 67 anni di età), nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Comunicazione all’Inps da parte del lavoratore interessato
Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo.
La domanda può essere presentata tramite:
- servizio online;
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- patronati e intermediari dell’Istituto.
Nota: per controllare se si ha diritto al bonus, basta accedere al sito INPS con le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE o eIDAS) e seguire questi passaggi:
- Accedere alla sezione “Pensione e Previdenza”.
- Cliccare su “Domanda di pensione”.
- Selezionare “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”.
- Andare nell’area tematica “Certificati” e cliccare su “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”.
L’Istituto di Previdenza verifica i requisiti pensionistici del soggetto richiedente e entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne da comunicazione al nuovo datore di lavoro.
Cosa comporta per il datore di lavoro l’accoglimento della domanda presentata dal lavoratore all’Inps?
A seguito della rinuncia al versamento dei contributi da parte del lavoratore, il datore di lavoro è esentato dal pagamento della contribuzione che sarebbe stata a carico del dipendente (rimane invariato l’obbligo di versamento della quota di contribuzione a carico dell’azienda). L’incentivo non offre benefici ai datori di lavoro e non richiede la regolarità contributiva (DURC regolare).
Dopo la comunicazione, il datore di lavoro interromperà il versamento della quota IVS del lavoratore e compenserà le somme attraverso le normali modalità di conguaglio contributivo
Nota: l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota IVS a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.
Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.
Esposizione nel modello UniEmens
I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”., indicando:
- 1)nell’elemento “CodiceCausale” il codice “L577”;
- 2)nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica;
- 3)nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” il valore “PROTOCOLLO”;
- 4)nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
- 5)nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- 6)nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.
Esposizione in Lista PosPA
Per l’esposizione dei dati degli iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento occorre compilare gli elementi di “RecuperoSgravi” con il codice recupero “53”.
Esposizione in PosAgri
I datori di lavoro agricoli devono esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l’incentivo al posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
- in “Tipo Retribuzione”/”CodiceRetribuzione” il codice “Y”;
- in “AgevolazioneAgr”/”CodAgio” il codice “PP”.
Durata dell’incentivo
L’incentivo può essere richiesto una sola volta e cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti condizioni :
- revoca della facoltà di rinuncia (possibile una sola volta), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- conseguimento di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Nota: la facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore (sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data).
Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
- 1)sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi;
- 2)nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Cosa comporta per il lavoratore l’accoglimento della domanda da parte dell’Inps?
La rinuncia ai contributi IVS da parte del lavoratore non influisce sulle quote di pensione da calcolare con sistema retributivo (circolare INPS n. 82/2023) ma comporta invece una diminuzione dell’aliquota di finanziamento e di calcolo della quota contributiva della pensione (la pensione futura sarà più bassa).
La mancata applicazione della contribuzione IVS a carico del lavoratore (in via generale il 9,19 % della retribuzione lorda) comporta un aumento della busta paga e le somme percepite a titolo di esonero contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, co. 2, lett. i-bis del TUIR) e, pertanto, non sono soggette a tassazione.
Nota: gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.
Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali. la legge di Bilancio 2025 ha previsto, per la prima volta, l’esenzione ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche dei contributi accreditati nel cedolino stipendiale.
Esempio pratico
Ipotizzando un’aliquota contributiva del 9,19% e un coefficiente di trasformazione pensionistica del 5,608% (in caso di pensionamento a 67 anni), il beneficio e il relativo impatto sulla pensione può essere indicato nel seguente modo :
- 1.500 euro lordi: bonus di 137,85 euro al mese e riduzione della pensione pari a 7,73 euro mensili dopo 1 anno;
- 2.000 euro lordi: bonus di 183,80 euro e riduzione di 10,31 euro;
- 2.500 euro lordi: bonus di 229,75 euro e riduzione di 12,88 euro;
- 3.000 euro lordi: bonus di 275,70 euro e riduzione di 15,46 euro.
Nota: il taglio sulla pensione cresce proporzionalmente in base alla durata della fruizione dell’incentivo (1, 2 o 3 anni) e all’entità dello stipendio lordo.
NdR. Ecco come funziona in pratica il Bonus Giorgetti per il lavoratore
Lunedì 1 Settembre 2025
Celeste e Marta Vivenzi
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