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Guida al reddito di inclusione aggiornata dopo le modifiche normative 2025 in vigore


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Le più recenti modifiche sull’Assegno di Inclusione dopo la normativa 2025: requisiti, beneficiari, calcolo degli importi, nuove soglie ISEE, procedure di domanda, strumenti di controllo e casi particolari

L’Assegno di Inclusione denota una svolta significativa nelle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà in Italia, agendo come misura sostitutiva del precedente strumento di sostegno economico. L’avvio della nuova disciplina si accompagna a un’importante revisione dettata dalle modifiche normative del 2025, che mirano a una maggiore equità nell’accesso e nell’efficacia dei benefici. L’intervento legislativo si è concentrato sull’adeguamento dei parametri reddituali e patrimoniali, con l’obiettivo di aumentare la platea degli aventi diritto e rafforzare le tutele per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il quadro regolatorio aggiornato tiene conto delle nuove soglie ISEE e dei limiti di reddito, consentendo una risposta più calibrata alle esigenze dei nuclei familiari in difficoltà. Questo strumento non si limita all’erogazione di un beneficio monetario, ma integra obblighi di attivazione sociale e lavorativa, valorizzando percorsi di inserimento e autonomia. L’approccio adottato riflette un rafforzamento della coesione sociale e una maggiore attenzione alla personalizzazione degli interventi, nell’ambito di un sistema di welfare più dinamico e responsabile.

Evoluzione normativa, dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione

L’assetto normativo italiano relativo alle misure di contrasto alla povertà ha vissuto una trasformazione di rilievo negli ultimi anni. Il Reddito di Cittadinanza, operativo dal 2019, aveva introdotto un modello ispirato ai principali sistemi europei di minimum income, sostenendo quanti si trovavano in condizioni di difficoltà economica. Tuttavia, nel tempo sono emersi limiti, soprattutto nella capacità di favorire un reale inserimento lavorativo e nella gestione delle verifiche sui requisiti dei beneficiari.

Con l’adozione dell’Assegno di Inclusione, a partire dal 2024, il legislatore ha inteso rispondere a queste criticità, implementando un meccanismo maggiormente orientato all’integrazione sociale e alla responsabilizzazione individuale. Tra le innovazioni principali figurano requisiti più specifici in termini di residenza, composizione familiare e condizione di vulnerabilità. Il beneficio si accompagna a un sistema di obblighi attivi, come l’adesione a percorsi di formazione o servizio sociale, puntando a favorire l’inclusione economica e la crescita dell’autonomia.

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Il passaggio normativo si inserisce nel solco degli interventi di adattamento delle politiche di welfare, recependo le indicazioni dei monitoraggi istituzionali e delle osservazioni delle principali associazioni di settore, per assicurare una maggiore aderenza ai reali bisogni delle famiglie e una più efficace distribuzione delle risorse pubbliche.

Requisiti generali per l’accesso all’Assegno di Inclusione nel 2025

L’accesso alla misura nel 2025 è subordinato a diversi requisiti di cittadinanza, residenza, economici e patrimoniali, regolamentati dal decreto attuativo e dalla legge di bilancio vigente. Per quanto riguarda la cittadinanza, la domanda può essere presentata da cittadini italiani, comunitari e cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o con status di protezione internazionale.

Un requisito fondamentale riguarda la residenza in Italia: il richiedente deve risultare residente, in modo regolare, da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, come previsto dall’art. 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. I requisiti di soggiorno e residenza devono essere soddisfatti congiuntamente e valgono per tutti i componenti utili al calcolo del beneficio.

I limiti patrimoniali prevedono il non possesso di immobili oltre la casa di abitazione di valore catastale superiore ai criteri ISEE e nessuno nel nucleo familiare deve possedere auto o moto immatricolati recentemente con cilindrata superiore a livelli specificati dalla normativa, oppure imbarcazioni o aeromobili.

Dal punto di vista del reddito, l’ISEE non deve eccedere 10.140 euro e sono previsti massimali differenziati in presenza di minori, anziani da 67 anni o persone con disabilità. Sono escluse le famiglie in cui un componente risulti disoccupato per dimissioni volontarie o condannato a pene gravi negli ultimi dieci anni. Restano inoltre vietati cumuli con analoghi strumenti di sostegno economico.

Beneficiari, chi può fare domanda e categorie tutelate

La normativa vigente individua una serie di categorie di soggetti legittimati a richiedere l’Assegno di Inclusione, con particolare attenzione ai nuclei familiari che presentano elementi di fragilità sociale ed economica. Possono presentare domanda non solo i cittadini italiani e dell’Unione Europea, ma anche i titolari di protezione internazionale o di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, purché in possesso dei requisiti di residenza previsti.

L’attenzione della misura si concentra sulla presenza, all’interno del nucleo familiare, di almeno uno dei seguenti componenti:

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  • persona con disabilità, come definita ai sensi dei parametri ISEE
  • minore d’età
  • componente ultrasessantenne (almeno 60 anni)
  • individuo in condizione di svantaggio, certificata dai servizi sociali territoriali
  • persona inserita in programmi di cura e assistenza pubblica

Ulteriori categorie protette comprendono le donne vittime di violenza, i soggetti sottoposti a percorsi di protezione specifici e coloro che hanno responsabilità genitoriali o carichi di cura. Il beneficio non viene riconosciuto ai nuclei in cui uno dei componenti sia stato disoccupato in seguito a dimissioni volontarie (salvo giusta causa) negli ultimi dodici mesi, o sia stato destinatario di misure cautelari o sentenze di condanna definitiva recente. Restano esclusi anche soggetti in possesso di patrimoni o beni durevoli oltre le soglie regolamentari e nuclei già beneficiari di strumenti analoghi di sostegno.

Procedura di domanda e rinnovo dell’Assegno di Inclusione

La richiesta della prestazione prevede una procedura telematica attraverso il portale INPS, modalità alternativa tramite patronato o Centri di Assistenza Fiscale. La domanda deve essere correttamente compilata e accompagnata alla Dichiarazione Sostitutiva Unica valida per l’ISEE. In fase istruttoria, vengono verificati tutti i requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali, oltre alla presenza degli elementi di vulnerabilità richiesti dalla disciplina.

Un passaggio fondamentale per l’attivazione consiste nella sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) direttamente sulla piattaforma dedicata. Solo a seguito della firma di questo documento, il percorso di istruttoria prosegue con il coinvolgimento dei servizi sociali. La normativa identifica una tempistica precisa per il completamento dell’iter di presa in carico e dell’incontro con i servizi sociali; nel caso di mancato rispetto dei termini, può scattare la sospensione della misura.

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Dopo i primi 18 mesi di fruizione, è prevista una pausa obbligatoria di almeno un mese, al termine della quale il nucleo familiare può presentare una nuova domanda per il rinnovo. La procedura di rinnovo comporta la ripresentazione della certificazione attestante eventuali condizioni di svantaggio e l’aggiornamento dei dati nell’apposita sezione del modulo. L’accesso alla misura nella seconda annualità risulta semplificato rispetto al primo accesso, ma viene comunque subordinato alla ripetizione delle verifiche di legge e al rispetto degli obblighi di partecipazione attiva stabiliti dalla normativa.

Importo dell’Assegno di Inclusione: calcolo, integrazioni e durata della prestazione

L’importo riconosciuto ai beneficiari della misura varia in funzione della composizione del nucleo familiare, del valore ISEE dichiarato e della presenza di eventuali canoni di locazione. Il calcolo viene effettuato sommando una quota base di integrazione al reddito familiare e, nei casi previsti, ulteriori integrazioni specifiche per l’affitto.

Per il periodo regolamentato dalla Legge di bilancio 2025, l’integrazione massima per il reddito sale a 6.500 euro annui, mentre per i nuclei composti solo da persone di almeno 67 anni o con disabilità gravi, il limite viene incrementato a 8.190 euro, entrambi moltiplicati per i parametri della scala di equivalenza. Se il nucleo vive in abitazione in locazione, viene riconosciuta una maggiore integrazione fino a 3.640 euro annui (1.950 euro nei casi di nuclei tutti con over 67 o disabili), nei limiti dell’importo previsto dal contratto di affitto regolarmente registrato.

  • L’ammontare minimo annuale erogato è di 480 euro per tutti i beneficiari.
  • Il beneficio è accreditato tramite Carta di Inclusione e non è soggetto a tassazione IRPEF.
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  • La durata massima della prestazione è di 18 mesi consecutivi, seguiti da un mese di sospensione obbligatoria, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Per i nuclei che, al termine dei periodi agevolati, partecipano a specifici percorsi di formazione o inserimento lavorativo, la durata può essere prorogata fino alla conclusione dell’attività formativa, nei limiti definiti dalla normativa.

Carta di Inclusione, funzionamento e limiti d’uso

Lo strumento attraverso cui viene erogata la prestazione economica è la Carta di Inclusione, una carta elettronica prepagata destinata esclusivamente ai beneficiari accertati. Il suo funzionamento è improntato sulla tracciabilità delle operazioni e sulla tutela delle categorie più vulnerabili, in conformità alle disposizioni dell’INPS. L’importo viene caricato mensilmente e consente l’acquisto di beni e servizi essenziali presso gli esercizi convenzionati e il pagamento di utenze domestiche e bollette, entro i limiti imposti dalla normativa.

Il beneficiario può effettuare prelievi di contante, fino a un massimo mensile di 100 euro per singolo componente del nucleo, moltiplicato per la scala di equivalenza definita. Le somme non sono soggette a fiscalizzazione e risultano esenti da trattenute. Sulla Carta di Inclusione non è ammesso l’acquisto di beni considerati voluttuari, giochi di fortuna o servizi vietati per legge. Nei casi di nuclei familiari in affitto, è possibile effettuare un bonifico mensile a favore del proprietario dell’immobile indicato nel contratto di locazione. La carta non può essere ricaricata autonomamente dall’utente e decade automaticamente in caso di decadenza dal beneficio o mancato rispetto degli obblighi normativi previsti per il percettore.

Nuove regole sui controlli e obblighi dei beneficiari

Il rafforzamento delle attività di monitoraggio e controllo sui beneficiari costituisce un caposaldo della disciplina aggiornata. Sono introdotti sistemi di verifica incrociata dei dati patrimoniali e reddituali, basati sull’interconnessione tra piattaforme digitali gestite da INPS, Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici. Per le dichiarazioni mendaci e le omissioni, sono previste sanzioni amministrative e penali, inclusa la perdita immediata del beneficio.

L’obbligo di aggiornamento tempestivo di ogni variazione reddituale o patrimoniale che incida sui requisiti, così come di eventuali modifiche nella composizione del nucleo, è fondamentale per evitare sospensioni o revoche. Tra i principali doveri dei percettori rilevano:

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  • presentazione presso i servizi sociali entro i termini stabiliti
  • adesione a percorsi formativi o lavorativi, salvo esoneri documentati
  • comunicazione immediata di nuove occupazioni o cambi di stato

Il sistema, inoltre, permette modalità semplificate per soggetti fragili e favorisce, in presenza di oggettivi impedimenti, l’utilizzo di soluzioni da remoto (colloqui via videochiamata o visite domiciliari), su indicazione dei case manager dei servizi sociali.

Casi particolari: abitazioni in locazione e maggiorazioni per specifiche categorie

Per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, la disciplina prevede una maggiore attenzione sia nella fase di accesso sia per il calcolo dell’importo spettante. Il limite di reddito familiare valido per l’ammissione viene elevato fino a 10.140 euro, equiparato alla soglia ISEE, così da considerare le maggiori spese sostenute per il canone d’affitto.

L’integrazione collegata all’affitto può raggiungere, nei casi ordinari, la quota massima di 3.640 euro all’anno e spetta nei limiti del canone previsto dal contratto di locazione regolarmente registrato. Per nuclei composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, oppure con tutti i membri in stato di disabilità grave o non autosufficienza, la maggiorazione massima viene aumentata a 1.950 euro. La presenza di minori, ultrasessantenni o persone in condizioni di svantaggio certificato consente, inoltre, di applicare la scala di equivalenza ai fini del calcolo di un importo personalizzato.

Tra i casi particolari, si prevede che le soglie di accesso e le integrazioni aggiuntive vengano riconosciute solo in presenza della documentazione aggiornata in sede di domanda, garantendo il rispetto delle ultime normative sulle prestazioni sociali agevolate.

Il contributo straordinario e i bonus una tantum nel 2025

Nel 2025 è stato previsto un contributo straordinario appositamente destinato ai nuclei che terminano la prima fruizione di 18 mesi dell’Assegno di Inclusione e sono interessati dalla mensilità di sospensione obbligatoria fra un ciclo e l’altro. Questa misura, introdotta dal decreto di sostegno ai comparti produttivi e recepita nella normativa di settore, prevede l’erogazione di un importo aggiuntivo fino a 500 euro, una tantum e in via eccezionale, per rafforzare le azioni di contrasto alla povertà e assicurare continuità di sostegno nei periodi di interruzione temporanea del beneficio.

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Secondo le indicazioni INPS, la liquidazione del contributo avviene automaticamente all’apertura della nuova annualità: per chi presenta domanda di rinnovo nel mese di luglio, il pagamento decorre dal 14 agosto 2025, mentre per le istanze successive viene riconosciuto insieme alla prima mensilità utile o comunque entro il mese di dicembre 2025.

Oltre al contributo straordinario, la legge di bilancio consente l’introduzione di bonus una tantum mirati per categorie di beneficiari particolarmente colpiti da sospensioni o condizioni di disagio economico, a seconda delle priorità di intervento sociale stabilite dal Governo e dall’INPS nei propri atti applicativi.

Esempi di calcolo dell’importo in diverse situazioni familiari

La determinazione dell’importo spettante ai beneficiari varia sensibilmente a seconda del reddito, dell’ISEE e delle spese di locazione sostenute dal nucleo. Di seguito alcuni esempi basati sulle ipotesi standard più frequenti, tenendo conto delle medesime soglie aggiornate al 2025:

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Condizione familiare Reddito annuo Canone annuo affitto Importo annuo ADI Quota mensile
Nucleo singolo senza reddito 0 € 4.500 € 10.140 € 845 €
Single con reddito medio 6.500 € 3.000 € 3.000 € 250 €
Nucleo con reddito superiore 8.140 € 3.640 € 3.640 € 303,33 €

Per ciascun componente aggiuntivo (ad esempio minorenni o ultrasessantenni), l’importo viene ricalcolato in funzione della scala di equivalenza, che tiene conto della numerosità familiare e delle condizioni di particolare fragilità. Se non sono presenti spese di locazione, il beneficio totale si riduce dell’integrazione relativa all’affitto, lasciando la sola quota riconducibile all’integrazione del reddito minimo secondo i parametri normativi e il livello ISEE effettivo del nucleo beneficiario.

Scadenze, sospensioni delle mensilità e tempi di pagamento

Il regime dei pagamenti e le tempistiche relative all’Assegno di Inclusione seguono regole dettate sia dalla normativa primaria che dalle circolari INPS periodicamente aggiornate. Dal 2025, il beneficio viene erogato in 11 mensilità annue: è previsto un mese di sospensione obbligatoria dopo un primo ciclo di 18 mesi e tra i successivi periodi di rinnovo, per garantire la corretta gestione amministrativa e l’aggiornamento delle posizioni.

Dopo la presentazione della domanda e la validazione dei requisiti, la prima erogazione avviene dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale. Nel caso del rinnovo, la nuova annualità decorre dal secondo mese successivo alla mensilità sospesa, con pagamento a partire dal 14 agosto per le richieste accolte a luglio. Le richieste successive vedono l’erogazione del contributo straordinario contestualmente alla prima mensilità utile e comunque non oltre dicembre dell’anno di riferimento.

Il mancato rispetto delle scadenze per incontri con i servizi sociali o la mancata comunicazione di variazioni sostanziali comportano la sospensione temporanea o la decadenza dal diritto. Il rispetto del calendario dei pagamenti pubblicato dall’INPS garantisce la piena regolarità dei flussi, salvo gli adeguamenti dettati da aggiornamenti normativi e amministrativi.

Dati sui beneficiari: tendenze e numeri del 2024-2025

I dati raccolti dal Ministero del Lavoro e dall’INPS tra gennaio 2024 e giugno 2025 evidenziano una platea di beneficiari molto ampia e una costante crescita del coinvolgimento sociale. Nel primo semestre del 2024, oltre 868.000 nuclei familiari hanno ricevuto almeno una mensilità della misura, corrispondenti a circa 2,1 milioni di persone coinvolte. Le richieste di rinnovo presentate nella seconda metà dell’anno si attestano su numeri rilevanti: secondo stime ufficiali, sono state circa 355.000 le domande di rinnovo inoltrate a luglio, con ulteriori 72.000 a settembre e 35.000 a ottobre.

Le statistiche mostrano una prevalenza di beneficiari appartenenti a famiglie con figli minori, persone anziane e nuclei colpiti da disabilità o svantaggio sociale. Il tasso di adesione più elevato si registra nelle regioni meridionali e nelle aree metropolitane, con una distribuzione che rispecchia la mappa delle disuguaglianze socioeconomiche italiane. L’aggiornamento dei parametri ISEE per l’anno 2025 potrebbe ulteriormente ampliare questa platea, rafforzando il ruolo della misura nella lotta alla povertà.



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