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Diritti Tv calcio, stadi 5G e realtà aumentata nella bozza di riforma


Riflettori puntati sul Ddl

Il Governo accelera sulla riforma dei diritti Tv del calcio e la bozza ufficiale sarà presentata entro settembre. Lo ha detto dal palco del Meeting di Rimini il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Il disegno di legge delega prevede la riforma della gestione dei diritti audiovisivi del calcio e la maggiore innovazione riguarda la proposta di abolire il divieto di esclusiva (art. 3, punto 1a).

Di fatto, alla prossima asta del 2029, un solo operatore, come Sky, o Dazn, o Prime Video, potrà aggiudicarsi i diritti di trasmissione dell’intera Serie A senza più l’obbligo di condividere alcune partite co-esclusive come invece impone ad oggi il concetto del no single buyer della legge Melandri, che verrebbe così superata.

Criteri standard per il 5G sugli spalti

Dal punto di vista tecnologico, la bozza prevede anche, tra le altre cose, la fissazione “dei criteri e delle modalità per la digitalizzazione e la connettività della banda ultra-larga, del 5G e delle tecnologie di futura generazione, anche attraverso misure di sostegno attualmente in vigore, all’interno e all’esterno dell’impiantistica sportiva anche ai fini della implementazione di ecosistemi di realtà virtuale e aumentata, e della gestione remota delle produzioni audiovisive e digitali”.

Una spinta alla modernizzazione della fruizione di contenuti sportivi in 5G che ha l’obiettivo di modernizzare la fruizione aumentata delle partite, come già avviene negli stadi di Roma e Udine, e a Wembley.

5G allo stadio, come cambia la fruizione dell’evento sportivo

L’obiettivo del Governo

L’obiettivo del Governo è correre ai ripari e recuperare quanto più valore possibile da una Serie A che negli anni ha visto depauperare la sua capacità di attrarre fondi, tra stadi obsoleti e club in crisi alle prese con la potenza di fuoco di altri campionati ben più potenti. Non soltanto la Premiere League, ma anche il campionato saudita e persino quello turco, per non parlare della Bundesliga e della Ligue 1, che ormai ci sopravanzano.

Urge una profonda riforma di sistema, a partire dalle regole per l’assegnazione e gestione dei diritti.

Migliorare prodotto e ricavi

Per questo, ha scandito Abodi, “noi cercheremo di dare ogni supporto perché si migliori il prodotto e perché possano migliorare i ricavi, nel rispetto del bene più prezioso che c’è per il calcio che sono i tifosi”.

Infine, “rispetto alla ‘no single buyer rule’ ovvero l’obbligo a non vendere a un solo operatore, nell’ottica di consentire alla Serie A di essere dinamica, flessibile e commercialmente più efficace, abbiamo proposto nella bozza di togliere questo vincolo, anche perché rispetto a quando è stata elaborata la legge sono cambiate tante cose”, ha concluso Abodi.

Calcio, Governo verso superamento della Legge Melandri

Già a giungo era circolata la bozza del disegno di legge che, se varato, farebbe tornare la possibilità di vendere i diritti in forma esclusiva a un singolo operatore, con licenze di durata non superiore ai tre anni. Verrebbe superata quindi la legge Melandri del 2009, che per garantire una maggiore diffusione e pluralità, prevede che i diritti di trasmettere il calcio siano trasmessi senza esclusiva. Nella bozza del disegno di legge si prevede inoltre l’ok alla sponsorizzazione sportiva, anche se soltanto in forma indiretta, da parte di società di scommesse, con la devoluzione di una quota delle somme raccolte dagli operatori in favore dello sviluppo dell’impiantistica sportiva.

Il ruolo dell’Agcom

Nella riforma, l’Agcom avrebbe un ruolo centrale: spetterebbe all’Agenzia infatti la verifica preliminare per autorizzare contratti più lunghi di tre anni (che potrebbero valere per la Serie A), accertando

 le condizioni del mercato audiovisivo e digitale nazionale, anche in riferimento ad altre competizioni, nazionali e internazionali, calcistiche ovvero relative ad altre discipline sportive, tenuto conto della durata dei contratti di licenza e considerata l’evoluzione del mercato unico europeo, verificatesi le quali si possono determinare misure di sfruttamento esclusivo a favore di un solo operatore.

La nuova disciplina sui diritti TV si applicherebbe alle competizioni al via dal primo luglio 2026.

Divisione dei ricavi che prescinde dal numero dei tifosi

Cambierebbe anche la ripartizione dei guadagni che derivano dalla vendita dei diritti (art. 3 punto 1j).

La bozza sottolinea che oltre il 50% dei ricavi verrebbe distribuito in parti uguali tra le squadre che partecipano allo stesso campionato, la restante parte sarebbe assegnata secondo una quota calcolata sia sulla base dei meriti sportivi nelle stagioni successive alla 1999-2000, che tenendo in considerazione il lavoro “di formazione e utilizzazione dei giovani italiani”.

Distribuzione più equa dei proventi

Un cambiamento importante: verrebbero così meno i riferimenti attuali al numero di spettatori allo stadio e davanti alle TV, parametri che hanno finito per premiare per anni i club con il seguito maggiore. Quello nero su bianco nella bozza sembra un approccio più meritocratico, che possa dar vita a una distribuzione più equa tra i diversi club del denaro proveniente dai diritti TV.

Interventi su stadi, scommesse e pirateria

Tra gli altri interventi previsti nella bozza:

  • la modernizzazione degli stadi, con la delega al governo per promuovere uno sviluppo tecnologico e infrastrutturale rapido e sostenibile degli impianti sportivi, sia nuovi che esistenti
  • l’estensione dei diritti che possono essere venduti: oltre alla diretta della partita, l’intero “ecosistema audiovisivo” e digitale attorno all’evento sportivo
  • introduzione del riconoscimento in forma indiretta “della sponsorizzazione da parte degli operatori di giochi e scommesse” tra quelli autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • distribuzione di una quota dei ricavi da giochi e scommesse “agli organizzatori e allo sviluppo dell’impiantistica sportiva” e di un’ulteriore quota al fondo contro il gioco d’azzardo
  • strumenti specifici per il contrasto alla pirateria e alle scommesse illecite
  • campagne educative sui rischi che derivano dal gioco.

Nuovi criteri di ripartizione dei ricavi

Una seconda grande novità riguarda i criteri di ripartizione (art. 3 punto 1j) dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi della Serie A, con l’obiettivo di una «equa ripartizione». Il ddl prevede che «una parte prevalente e comunque superiore al cinquanta per cento» venga distribuita in parti uguali tra i club partecipanti (prima la Melandri fissava un 50% da dividersi in parti uguali); che «una parte venga distribuita per meriti sportivi conseguiti nelle stagioni sportive successive al 1999/2000» (prima si era fissato un 28% dei diritti ripartito per meriti sportivi); infine, che una parte dei diritti sia diviso «sulla base della formazione e dell’utilizzo dei giovani italiani» (la Melandri, invece, ripartiva il rimanente 22% soprattutto in base agli spettatori allo stadio e alle audience tv dei singoli club).

Diritti digitali e canali tematici dei club. Agid per i pareri sui diritti digitali

L’organizzatore dell’evento sportivo e i club che vi partecipano sono titolari (art. 2, punto 1b) non soltanto dei diritti audiovisivi, ma pure di tutti i diritti digitali, accessori, dati e metadati. Riconoscendo ai club il diritto di realizzare e distribuire direttamente prodotti audiovisivi attraverso propri canali tematici. I pareri non vincolanti sui diritti digitali sarebbero in capo all’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale).

Investimenti negli impianti sportivi

Infine, il ddl delega fa riferimento agli impianti sportivi, che dovranno essere infrastrutture strategiche per il rilancio della competitività dello sport italiano. Il provvedimento punta a favorire sia la realizzazione di nuovi stadi, sia l’ammodernamento di quelli esistenti, con riferimento non solo agli stadi ma anche a palazzetti e impianti sportivi scolastici e universitari.

DDL Delega Diritti Sportivi – Bozza e Scheda di sintesi

Delega al Governo per la revisione dei diritti audiovisivi, digitali e accessori, connessi agli eventi sportivi e ai relativi contenuti, nell’ambito di uno sviluppo innovativo dell’impiantistica sportiva.

Art. 1

Oggetto

L’articolo 1 del ddl in titolo contiene l’oggetto dell’intervento normativo.

In particolare, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare:

  • un rapido e sostenibile sviluppo tecnologico e strutturale degli impianti sportivi di nuova realizzazione e dell’ammodernamento, rinnovamento, integrazione e completamento di quelli esistenti;
  • la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori degli eventi sportivi delle competizioni professionistiche a squadre.

Tempistiche:

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con l’Autorità politica delegata all’innovazione e alla trasformazione digitale, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, possono essere adottati eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi.

Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale ciascun decreto può essere comunque emanato. Se il termine per l’espressione del parere scade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di 90 giorni.

Art. 2

Principi

L’articolo 2 detta i princìpi cui deve essere conforme la delega. In sintesi:

  • tutela degli spettatori che fruiscono dal vivo degli eventi sportivi o attraverso reti e piattaforme audiovisive e piattaforme digitali o altri strumenti di comunicazione;
  • riconoscimento in capo al soggetto che organizza la competizione professionistica e alle società sportive la contitolarità di tutti i diritti audiovisivi, di tutti i diritti digitali e di tutti i diritti accessori degli eventi sportivi, attribuendo:
  • definizione della figura e del ruolo dell’organizzatore, dei licenziatari e del contratto di licenza e della relativa durata;
  • previsione della disciplina dei diritti digitali e dei diritti accessori, quali beni oggetto di valore economico e patrimoniale, qualunque sia la tecnologia utilizzata, anche basata sull’intelligenza artificiale, la cui genuinità e veridicità deve essere, a tutela degli operatori e degli utenti, certificata dall’organizzatore perché possano essere immessi nel mercato nazionale e internazionale;
  • disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori degli eventi sportivi.
  • disciplina di un modello di gestione della produzione audiovisiva e digitale, inclusa la relativa titolarità, che consenta all’organizzatore di gestire tutte le fasi della produzione e di coordinare gli standard produttivi;
  • equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dall’esercizio dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori tra le società sportive;
  • in capo alle leghe, consorzi o altre entità comunque denominate che raggruppano le società sportive partecipanti allo stesso campionato, riconoscimento della contitolarità dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori con le società che vi partecipano e che fanno parte della medesima lega, consorzio, entità e prevedendo una disciplina semplificata per la relativa commercializzazione centralizzata ed esclusiva;
  • riconoscimento dell’impiantistica sportiva, quale elemento strategico per lo sviluppo del sistema sportivo e della competitività dell’Italia, anche nell’ambito del Piano Infrastrutturale Strategico Nazionale in conformità, per quanto di eventuale applicazione, con il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • riconoscimento dei requisiti di accessibilità, funzionalità e sostenibilità in relazione a pianificazione, progettazione, costruzione, ristrutturazione, funzionamento e gestione degli impianti sportivi, le cui soluzioni tecniche e progettuali devono essere in sintonia con le esigenze degli utenti, delle comunità circostanti e dell’ambiente, e garantire condizioni di sicurezza tenendo conto delle specificità degli impianti e delle attività che vi si svolgono.

Art. 3

Criteri

L’articolo 3 del DDL in titolo stabilisce che la delega è esercitata secondo criteri che mirano a:

  • Disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori in modo da consentire all’organizzatore di esercitarli direttamente oppure di licenziarli in forma centralizzata, con modalità idonee a ottenere il miglior risultato economico, garantendo accesso, parità di trattamento e libera concorrenza a tutti gli operatori, ferma la possibilità di esclusiva fino a 3 anni, e oltre solo previa verifica dell’AGCOM.
  • Possibilità per l’organizzatore, anche tramite società controllate, di esercitare direttamente i diritti, con accesso ai servizi tecnici e commerciali degli operatori audiovisivi e digitali.
  • Facoltà per ciascuna società sportiva di esercitare e commercializzare:
  • i diritti di archivio;
  • i diritti di gestione dei rapporti con i tifosi;
  • i diritti su dati prestazionali e statistici degli atleti;
  • i diritti di immagine degli atleti;
  • i diritti audiovisivi e digitali di natura secondaria.
  • Riconoscimento all’organizzatore del diritto di esercitare i diritti di cui sopra per finalità promozionali, pubblicitarie, giochi e scommesse, anche su piattaforme digitali, realtà virtuale e aumentata.
  • Gestione centralizzata della produzione audiovisiva e digitale dell’evento sportivo da parte dell’organizzatore, anche da remoto, inclusa post-produzione e grafiche virtuali.
  • Previsione del diritto di cronaca nel rispetto dei vincoli comunitari e nazionali.
  • Definizione dei dati e dei metadati generati dagli eventi sportivi e dalle riprese audiovisive.
  • Riconoscimento della contitolarità del trattamento dei dati di profilazione e anagrafiche degli utenti tra operatore e organizzatore.
  • Riconoscimento in capo all’organizzatore dei diritti di sfruttamento in forma centralizzata dei diritti digitali per eventi e-sport, con misure di defiscalizzazione e procedure accelerate, escluse le attività riconducibili alla disciplina dei giochi e scommesse.
  • Ripartizione delle risorse economiche e finanziarie del mercato dei diritti, con:
  • una parte prevalente superiore al 50% distribuita in parti uguali,
  • una parte per merito sportivo (post stagione 1999/2000),
  • una parte sulla base della formazione e dell’utilizzazione dei giovani italiani.
  • Disciplina della quota di mutualità generale di sistema da applicare sui ricavi della commercializzazione dei diritti, da destinare:
  • ad altri organizzatori,
  • alle finalità di cui alle lettere l), p), q) e r).
  • Predisposizione di strumenti per impedire l’uso illecito delle immagini audiovisive e digitali e contrastare il gioco d’azzardo patologico, riconoscendo anche una quota della raccolta giochi e scommesse a favore degli organizzatori.
  • Ripartizione delle competenze di vigilanza tra AGCOM, AGCM e, per i diritti digitali, l’Agenzia per l’Italia Digitale.
  • Applicazione della nuova disciplina alle competizioni con inizio dopo il 1° luglio 2026.
  • Disciplina di un periodo transitorio per i contratti in essere.
  • Individuazione, con il supporto di Sport e Salute S.p.A. e dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, dei criteri per lo sviluppo e la valorizzazione dell’impiantistica sportiva secondo criteri di efficienza, sostenibilità, accessibilità, sicurezza e redditività, anche tramite:
  • razionalizzazione e semplificazione delle procedure;
  • misure di defiscalizzazione;
  • estensione dei modelli di partenariato pubblico-privato.
  • Previsione dei criteri per la digitalizzazione e connettività degli impianti sportivi (banda ultra-larga, 5G, realtà virtuale e aumentata).
  • Sviluppo delle infrastrutture sportive per ridurre i costi e le emissioni, migliorare i consumi energetici e idrici, anche attraverso il Fondo Transizione 5.0.

Art. 4

Entrata in vigore e invarianza finanziaria

L’articolo 4 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione e disciplina l’invarianza finanziaria.

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