Condividi l’articolo:
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) con il Decreto del 18 luglio 2025, prot. 334451, ha stabilito i criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi compensativi destinati a sostenere la ripresa economica e produttiva delle imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura.
Fondo di solidarietà nazionale per la pesca e l’acquacoltura: obiettivi
Il Fondo di solidarietà nazionale per la pesca e l’acquacoltura è destinato a finanziare contributi compensativi a favore delle imprese del settore che abbiano subito danni alle strutture produttive o alla produzione, a causa di avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:
- per le avversità che rientrano nella definizione di calamità naturali o di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, i contributi vengono erogati nel rispetto degli articoli 49 e 51 del Regolamento (UE) 2022/2473;
- per le avversità atmosferiche che non rientrano in tali definizioni, gli aiuti sono invece regolati dal Regolamento (UE) n. 717/2014 in materia di aiuti “de minimis”.
Il decreto Masaf del 18 luglio 2025 specifica inoltre che:
- per calamità naturali si intendono eventi come terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;
- per eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali si intendono condizioni meteorologiche sfavorevoli — quali gelo, tempeste, grandine, ghiaccio, precipitazioni intense o persistenti, o siccità grave — che comportino una riduzione della produzione superiore al 30% della media calcolata sui tre anni precedenti o sulla media triennale del quinquennio precedente (escludendo il valore più alto e quello più basso).
In questo modo, il Fondo assicura un sostegno economico mirato alle imprese colpite da eventi straordinari, distinguendo tra calamità naturali e condizioni climatiche assimilabili.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al Fondo di solidarietà nazionale per la pesca e l’acquacoltura le imprese che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
L’accesso è consentito soltanto alle aziende che:
- non hanno stipulato polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, come previsto dal Programma assicurativo annuale della pesca e dell’acquacoltura (art. 14-bis del D.lgs. 154/2004);
- non si trovano in stato di fallimento o insolvenza, salvo eventuale riabilitazione;
- risultano regolarmente individuate secondo le procedure stabilite dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs. 154/2004.
Come si attiva la procedura
Per avviare le procedure di concessione degli aiuti previsti, i soggetti abilitati devono, entro 90 giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, presentare la proposta di riconoscimento della natura eccezionale dell’evento.
Alla proposta va allegata la seguente documentazione:
- relazione tecnico-economica e sociale che descriva la realtà produttiva colpita e dimostri una riduzione della produzione superiore al 30% rispetto alla media di riferimento;
- relazione tecnica redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, perito edile, ecc.) che evidenzi il nesso causale tra i danni rilevati e l’evento calamitoso;
- relazione tecnico-scientifica volta a descrivere il fenomeno meteo-marino, climatico o distrofico, utile a valutarne il carattere di eccezionalità, di calamità naturale o di evento climatico assimilabile a calamità naturale.
In questo modo si attiva la fase preliminare necessaria al riconoscimento formale dell’evento e alla successiva concessione degli aiuti.
Avvio dell’istruttoria
La Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura è l’organo che, ricevuta la documentazione prevista, avvia l’istruttoria per verificare i requisiti e valutare l’idoneità degli atti presentati.
Per questa attività si avvale del supporto scientifico di enti specializzati, come il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o l’ISPRA, che hanno 30 giorni di tempo per redigere una relazione tecnica sull’evento.
Al termine della procedura, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste emana il decreto che riconosce formalmente la natura eccezionale dell’evento e ne dichiara l’ufficiale eccezionalità,
Presentazione delle domande
Le imprese di pesca e acquacoltura che intendono ottenere l’indennizzo devono presentare domanda entro due mesi dalla declaratoria dell’evento calamitoso, pena l’irricevibilità.
La richiesta va inviata tramite PEC all’indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it, e corredata dalla seguente documentazione:
- perizia giurata o asseverata, redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, perito edile, ecc.), che riporti il calcolo dei danni e della perdita di reddito in conformità agli articoli 49 e 51 del Reg. (UE) 2022/2473;
- attestazione della Capitaneria di Porto o dell’Autorità territoriale competente, quando applicabile, che certifichi il fermo dell’unità da pesca per almeno 20 giorni consecutivi dall’evento;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che confermi la mancata sottoscrizione di polizze assicurative agevolate e il rispetto dei limiti di cumulo;
- autorizzazione del proprietario del natante, in caso di imprese di pesca, che consenta la corresponsione dell’indennità direttamente all’armatore.
Modalità di concessione ed erogazione degli aiuti
Alle imprese di pesca e acquacoltura viene riconosciuto il ristoro dei danni alla produzione derivanti da eventi dichiarati eccezionali.
Per le imprese di pesca, l’indennizzo è subordinato alla condizione che l’unità da pesca sia rimasta inattiva per almeno 20 giorni consecutivi a partire dall’evento calamitoso.
Il contributo può coprire fino a un massimo del 70% del danno accertato, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili.
Se l’ammontare complessivo delle richieste supera le somme stanziate, l’importo spettante a ciascuna impresa viene ridotto proporzionalmente. La liquidazione delle domande avviene fino a esaurimento dei fondi previsti per il 2025.
Cumulo degli aiuti
Il contributo previsto può essere sommato ad altri sostegni concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da enti pubblici, purché la somma complessiva non superi l’ammontare del danno effettivamente accertato.
In ogni caso, l’aiuto concesso, insieme a eventuali altri indennizzi (comprese le polizze assicurative), non può eccedere il 100% dei costi ammissibili.
Se viene accertato che un’impresa ha percepito aiuti superiori a questo limite, il Ministero procederà al recupero delle somme indebitamente ricevute, maggiorate degli interessi.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link