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Dl Fiscale 2025 convertito in legge: le novità per il settore edilizia


Dalle modalità di estinzione dei giudizi collegati alla “rottamazione-quater” all’estensione del ravvedimento speciale anche per il concordato preventivo biennale 2025-2026

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Dall’obbligo di motivazioni adeguate per i controlli fiscali presso le imprese all’importante novità sulla costituzione di usufrutto sugli immobili che, insieme alla cessione di ogni altro diritto reale, sarà tassata come plusvalenza solo entro 5 anni dall’acquisto/costruzione. Sono le novità di particolare interesse per il settore delle costruzioni, introdotte dalla legge 30 luglio 2025, n.108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n.84 del 17 giugno 2025.

Confermati, invece, gli obblighi di tracciabilità dei rimborsi spese limitati alle sole trasferte in Italia, con esclusione di quelle all’estero, la revisione del sistema di calcolo della maxi-deduzione Irpef/Ires per nuove assunzioni e l’esclusione dallo split payment per le società quotate.

Di seguito, il dettaglio delle misure fiscali d’interesse dopo la conversione del D.L. 84/2025 secondo Ance, l’associazione nazionale costruttori edili.

Tracciabilità rimborsi spese dei dipendenti in trasferta (art.1, co.1, lett.b e h, co.3 e co.8)

Il D.L. 84/2025, anche nel testo risultante dopo la conversione in legge, ritorna sulla disciplina dei rimborsi spese per i dipendenti in trasferta, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (art.1, co.81-83, legge 204/2024), che ha previsto un obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta.

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In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, queste spese non concorrono a formare il reddito dei dipendenti medesimi, e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, solo se pagate con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carta di credito, carta di debito).

Il D.L. 84/2025 precisa ora che l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica solo alle spese di trasferta sostenute nel territorio dello Stato (con esclusione, quindi, delle spese per le missioni all’estero, che non entrano nel reddito da lavoro dipendente e sono deducibili per il datore di lavoro anche senza pagamento con sistemi tracciabili).

In questo senso, si è già espressa anche l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.188 dell’11 luglio 2025, confermando che per le spese relative a trasferte fuori dal territorio dello stato non è più richiesta la tracciabilità dei pagamenti.

La novità si applica sempre alle spese di trasferta sostenute a partire dal periodo d’imposta 2025 con la precisazione che, per il datore di lavoro ai fini della deducibilità dei costi, l’esclusione dalla tracciabilità per le spese di trasferta all’estero si applica dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del D.L. Fiscale (cfr. art.1, co.8).

Concessione di usufrutto e redditi diversi – Norma interpretativa (art.1, co.1-bis)

In fase di conversione in legge del D.L. 84/2025 è stata introdotta una disposizione volta a specificare l’ambito applicativo della disposizione che, dal 1° gennaio 2024, include, ai fini IRPEF, fra i redditi diversi, la costituzione di altri diritti reali di godimento su beni immobili, che si aggiunge alla concessione di usufrutto, già prevista dalla medesima disposizione (cfr. art.67, co.1, lett.h, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Questo nuovo intervento normativo si inserisce nell’ambito della riforma della tassazione delle plusvalenze immobiliari, operante dal 1° gennaio 2024, in base alla quale il regime di imponibilità ai fini IRPEF dei “redditi diversi” viene differenziato a seconda che l’atto abbia ad oggetto la “costituzione” del diritto di usufrutto e degli altri diritti reali di godimento su beni immobili, ovvero il “trasferimento” di immobili e dei diritti reali immobiliari (cfr.art.1, co.92, della legge 213/2023 – legge di Bilancio 2024).

In sostanza, il nuovo regime ha determinato l’applicazione di un diverso regime impositivo tra:

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  • – gli atti di “concessione in usufrutto” e “costituzione” degli altri diritti reali di godimento, i quali rientrano nell’art.67, co.1, lett.h del TUIR e, quindi, generano redditi diversi tassati a prescindere dal periodo di possesso precedente e dalla natura dell’immobile ceduto;
  • – gli atti di cessione a titolo oneroso di beni immobili e di diritti reali immobiliari, i quali continuano a ricadere nell’art.67, co.1, lett.b, del TUIR, generando plusvalenze immobiliari imponibili alle condizioni previste dalla norma (ossia se relativi a immobili diversi dalle aree edificabili, o qualora effettuati entro i 5 anni successivi all’acquisto, salvo quelli acquisti per successione e quelli relativi ad unità adibite ad abitazione principale la cui cessione non genera mai plusvalenza tassata).

A tal riguardo, il D.L. 84/2025 stabilisce che la “costituzione” dell’usufrutto sull’immobile viene tassata come “reddito diverso” (ai sensi della lett.h, co.1, dell’art.67) nell’ipotesi in cui il soggetto concedente mantiene un altro diritto reale sullo stesso (ad es. la nuda proprietà).

Invece, la medesima operazione si identifica come “plusvalenza” se il soggetto che costituisce l’usufrutto cede contestualmente e per intero anche ogni altro diritto reale sul bene (ad es. cede anche la nuda proprietà ad un terzo, diverso da chi acquista l’usufrutto).

In quest’ultimo caso, quindi, tutta l’operazione è tassata ai fini IRPEF come “plusvalenza”, solo se avviene entro 5 anni dall’acquisto o costruzione dell’immobile, ovvero se sull’immobile sono stati eseguiti interventi agevolabili con il Superbonus da meno di 10 anni (cfr. art.67, co.1, lett.b e b-bis, del TUIR).

In questo senso, la modifica contenuta nel D.L. 84/2025 semplifica e rende più favorevole il regime fiscale ai fini IRPEF collegato a questa particolare fattispecie, nella quale il proprietario originario trasferisce a terzi la titolarità sull’immobile anche se questa viene differenziata fra usufrutto e nuda proprietà (cfr. sul tema anche Studio n. 14-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato).

 

“Maxi-deduzione” per le nuove assunzioni (art.3)

La legge 108/2025, di conversione del D.L. Fiscale conferma, altresì, la modifica in tema di “maxi-deduzione Irpef/Ires” del 120% o 130% (per i lavoratori fragili) per le imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, introdotta nel 2024 (D.Lgs. 216/2023) e prorogata dalla legge di Bilancio 2025 per il triennio 2025-2027.

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Al riguardo, infatti, il D.L. 84/2025 rivede un aspetto dell’applicabilità del beneficio fiscale, che, come noto, viene riconosciuto all’impresa se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta considerato (ad es. 2025) è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (ad es. 2024).

In particolare, il D.L. Fiscale modifica il meccanismo di calcolo di questo incremento occupazionale in caso di nuove assunzioni in presenza di gruppi d’imprese (cd. “gruppo interno”, da considerar come un unico soggetto economico), per quel che riguarda le “società collegate” al gruppo (cfr. anche il D.M. 25 giugno 2024, attuativo della misura).

In sostanza, nel caso di gruppi d’imprese, la verifica dell’incremento occupazionale complessivo rispetto all’anno precedente va effettuata senza tenere conto del numero dei dipendenti delle “società collegate” (cfr. anche la Relazione illustrativa al D.L. Fiscale).

Di conseguenza, il gruppo “interno” da considerare per il calcolo di questo dato è quello costituito dalle società residenti controllanti, controllate (anche indirettamente) o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.

Questa novità si applica dal periodo d’imposta 2024.

Ravvedimento speciale e CPB per il 2025/2026 (art.12-ter)

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Durante la conversione in legge del D.L. 84/2025 è stato introdotto il “ravvedimento speciale”, in via opzionale, anche per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale – cd. CPB per il biennio 2025-2026, possibilità già riconosciuta per coloro che hanno aderito al CPB per le annualità 2024-2025.

In particolare, con la nuova disposizione, è possibile sanare quanto dovuto ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) ed IRAP, per uno o più periodi d’imposta ancora accertabili, relativi alle annualità comprese tra il 2019 ed il 2023, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un’imposta sostitutiva dell’IRAP.

Inoltre, come già stabilito per coloro che hanno aderito al CPB nel 2024-2025, la possibilità di usufruire del “ravvedimento speciale” viene ora concessa anche ai soggetti ISA che, anche per una sola delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023 hanno dichiarato specifiche cause eccezionali correlate all’esercizio dell’attività d’impresa (ad es. esistenza di una causa di esclusione dagli ISA a seguito della pandemia da COVID-19, o di condizioni di non normale svolgimento dell’attività).

 



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