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Nis2 e fornitori di servizi data center, le regole: come adeguarsi


Il 14 dicembre 2022 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) rafforzando il proprio quadro normativo in materia di cybersicurezza, estendendo l’ambito di applicazione a nuovi settori e imponendo requisiti più stringenti relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, abrogando la direttiva (UE) 2016/1148 (NIS 1).

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L’Italia ha recepito la direttiva attraverso l’introduzione del Decreto Legislativo n. 138 del 4 Settembre 2024. Le aziende e gli enti pubblici coinvolti nei provvedimenti dovranno adeguarsi, innalzando il loro livello di sicurezza e unificandolo con lo standard europeo. Tra i soggetti direttamente coinvolti figurano i fornitori di servizi di data center che sono considerati infrastrutture critiche per la resilienza digitale dell’Europa.

Chi sono i fornitori di servizi di data center secondo la NIS 2

La NIS 2 rappresenta un passo fondamentale verso il rafforzamento della sicurezza e della resilienza digitale a livello europeo, ponendo un’attenzione specifica sui fornitori di servizi di data center, considerati infrastrutture essenziali per il funzionamento delle società moderne e delle economie digitali. L’obiettivo centrale della NIS 2 è assicurare che questi operatori adottino misure idonee per prevenire, gestire e mitigare i rischi informatici, garantendo la continuità operativa anche in caso di incidenti. La direttiva identifica una serie di obblighi stringenti che investono l’intera governance aziendale e coinvolgono sia la dimensione fisica sia quella logica della sicurezza.

Questi operatori offrono servizi infrastrutturali per l’elaborazione, l’archiviazione e la trasmissione di dati digitali, e sono quindi tenuti a rispettare obblighi specifici in materia di:

  • Gestione del rischio: la direttiva impone l’adozione di un approccio sistematico alla gestione del rischio, che prevede la valutazione continua delle minacce e delle vulnerabilità che possono compromettere la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati e dei servizi erogati. I fornitori devono implementare politiche e procedure formali per identificare, analizzare e mitigare i rischi, con un’attenzione particolare a scenari di attacco complessi e in continua evoluzione, come quelli legati al cybercrime, agli atti di sabotaggio o all’interruzione dei servizi critici.
  • Sicurezza fisica e logica: Oltre alla protezione delle infrastrutture digitali (reti, sistemi, dati), la NIS 2 richiede anche robusti controlli di sicurezza fisica sugli accessi ai data center, ai locali tecnici e alle apparecchiature sensibili. Si tratta di garantire che solo personale autorizzato possa entrare nelle aree critiche e che siano adottate misure contro furti, intrusioni o danni accidentali. Sul piano logico, è fondamentale implementare sistemi avanzati di autenticazione, monitoraggio continuo, crittografia e segmentazione delle reti per prevenire accessi non autorizzati e limitarne l’impatto.
  • Business continuity: La direttiva esige che i fornitori di data center predispongano solidi piani di continuità operativa e disaster recovery, in modo da poter garantire la ripresa tempestiva delle attività in caso di incidente, attacco informatico o evento catastrofico. Questi piani devono essere testati regolarmente e coinvolgere sia l’aspetto tecnologico sia quello organizzativo, includendo procedure di backup, ridondanza dei sistemi e comunicazione efficace con clienti e stakeholder
  • Notifica degli incidenti: In caso di violazione della sicurezza o altro incidente rilevante, la NIS 2 obbliga alla notifica tempestiva alle autorità competenti e, se necessario, agli utenti dei servizi coinvolti. La segnalazione deve contenere una descrizione dettagliata dell’accaduto, le conseguenze, le misure adottate e un’analisi degli impatti. Questo obbligo mira a favorire la trasparenza, la condivisione delle informazioni e la risposta coordinata a livello nazionale e europeo.
  • Governance della cybersicurezza: La governance richiede che il management sia coinvolto attivamente nella definizione delle strategie e delle politiche di sicurezza, promuovendo una cultura aziendale orientata alla prevenzione e alla resilienza. È necessario designare ruoli e responsabilità, formare il personale e monitorare costantemente l’efficacia delle misure adottate, adottando un ciclo continuo di miglioramento sulla base delle minacce emergenti e delle migliori pratiche internazionali.

Per i motivi sopra descritti si parla di fornitori di data center come soggetti “essenziali” o “importanti”, in quanto si fa riferimento al loro ruolo cruciale nel garantire la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture digitali su cui si fondano società moderne e economie digitali.

La direttiva NIS 2 li identifica infatti come infrastrutture vitali, la cui interruzione potrebbe avere impatti significativi sulla continuità dei servizi digitali, sulla sicurezza nazionale e sul funzionamento di servizi pubblici e privati fondamentali. In altri termini, la normativa attribuisce loro una responsabilità strategica nella protezione dell’ecosistema digitale europeo, elevando il livello di attenzione e di vigilanza richiesti per prevenire, gestire e mitigare i rischi informatici.

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La differenza tra soggetti “essenziali” e “importanti” nella NIS 2

La direttiva NIS 2 introduce una distinzione significativa tra “soggetti essenziali” e “soggetti importanti”, due categorie di operatori chiave per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione Europea. Questa differenziazione è centrale per stabilire il livello di obblighi di sicurezza e di supervisione a cui sono sottoposti i diversi attori.

I soggetti essenziali sono quelle organizzazioni, aziende o enti che svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento della società e dell’economia. Si tratta di realtà la cui interruzione dei servizi, anche temporanea, avrebbe impatti gravi e diffusi su settori strategici come energia, trasporti, sanità, infrastrutture digitali, finanza e altri servizi vitali. Per questo motivo, ai soggetti essenziali la NIS 2 impone requisiti di sicurezza più stringenti, controlli più frequenti e una supervisione rafforzata da parte delle autorità competenti. Esempi: fornitori di servizi energetici, gestori di reti di comunicazione elettronica, operatori di data center critici, ospedali e istituzioni finanziarie di rilievo.

I soggetti importanti sono organizzazioni che, pur non rientrando nella categoria degli essenziali, rivestono comunque un ruolo significativo nella catena di fornitura o nell’erogazione di servizi digitali e infrastrutturali. Anche se un eventuale incidente in queste realtà può avere conseguenze rilevanti, l’impatto a livello sociale, economico o nazionale è generalmente meno esteso rispetto ai soggetti essenziali. Per questa categoria, la NIS 2 prevede obblighi di sicurezza robusti, ma con un regime di supervisione meno gravoso e controlli prevalentemente ex post, cioè successivi a segnalazioni o incidenti.

Principali differenze operative

  • Supervisione: i soggetti essenziali sono soggetti a controlli regolari e proattivi, mentre per i soggetti importanti la supervisione è in genere reattiva, attivata da incidenti o segnalazioni.
  • Obblighi di notifica: entrambe le categorie devono notificare incidenti rilevanti, ma i tempi e le modalità possono variare, con requisiti più stringenti per i soggetti essenziali.
  • Sanzioni e responsabilità: le sanzioni previste dalla normativa possono essere più elevate per i soggetti essenziali, vista la loro criticità per la collettività.

Sicurezza dell’infrastruttura fisica: Nis 2 e fornitori data center

La sicurezza fisica è un pilastro fondamentale della NIS 2. I data center devono garantire:

  • Controllo degli accessi fisici: sistemi biometrici, badge RFID-Radio Frequency Identification, videosorveglianza H24.
  • Protezione perimetrale: recinzioni, barriere anti-intrusione, vigilanza armata.
  • Sistemi antincendio e antiallagamento: con rilevatori intelligenti e sistemi di spegnimento automatico.
  • Ridondanza energetica: gruppi di continuità (UPS), generatori diesel, doppia alimentazione.

La direttiva sottolinea l’interconnessione tra sicurezza fisica e logica, riconoscendo che un attacco fisico può compromettere la disponibilità e l’integrità dei dati tanto quanto un attacco informatico.

Sicurezza logica e informatica

La sicurezza logica imposta dalla NIS 2 si basa su un approccio “multirischio” e sistemico.

I fornitori devono implementare:

Inoltre, la direttiva impone formazione continua del personale, gestione sicura degli asset e politiche di accesso basate sul principio del minimo privilegio. Sotto il profilo della governance, la NIS2 impone al top management dei Soggetti Essenziali e Importanti non solo la creazione di misure per la gestione dei rischi, ma anche l’istituzione di programmi di formazione erogati con regolarità alla popolazione aziendale.

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Rispetto al risk management, la Direttiva NIS2 stabilisce l’obbligo di valutare i rischi e di adottare misure di natura tecnica e organizzativa per contrastarli efficacemente.

Obblighi di compliance e sanzioni

La direttiva NIS 2 chiede che ogni stato adotti una strategia nazionale per la cybersicurezza (art. 7), impostando obiettivi, risorse, misure strategiche e normative.

Dal 2024, i fornitori devono registrarsi presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dimostrare la conformità ai requisiti NIS 2. Le sanzioni per la mancata conformità possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato globale.

Impatto sulla supply chain

La NIS 2 pone attenzione alla catena di approvvigionamento. I fornitori di data center devono valutare la sicurezza dei propri subfornitori e partner, integrando criteri di cybersicurezza nei contratti e nei processi di procurement.

Per le attività pubbliche e private oggetto della direttiva, selezionare fornitori certificati ISO 27001 significa allinearsi con maggiore facilità alle disposizioni che mirano a proteggere la catena di approvvigionamento, mitigando i rischi provenienti dal contatto con aziende esterne.



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