È stata pubblicata sulla GU (del 9 agosto 2025, n. 184) la Legge n. 118, del 8 agosto 2025 che recepisce in Italia le nuove scadenze dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità della Direttiva UE 202272464, Corporate Sutainability Reporting Directive (CSRD) e Direttiva UE 2024/1760, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).
Il contesto normativo di riferimento è il pacchetto Omnibus della Commissione Europea in aiuto alle imprese per mitigare gli sforzi di rendicontazione CSRD. Con Direttiva (UE) 2025/794 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 aprile 2025), la Commissione UE:
- ha rinviato l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance, ESG per grandi imprese dal 2026 al 1° gennaio 2027;
- le PMI quotate, potranno rendicontare le informazioni di sostenibilità ESG dal 2028 in base ad un nuovo standard volontario adottato con atto delegato;
- ha rinviato l’entrata in vigore degli obblighi di due diligence per le imprese con oltre 3000 dipendenti e più 900 mln € di fatturato dal 2027 al 26 luglio 2028.
La legge 118/2025 recepisce in Italia la definizione di “Gruppo” dalla Direttiva contabile UE coerentemente a quella giuridica del Codice civile.
1) Rendicontazione di sostenibilità CSRD: le nuove date dell’obbligo in Italia
Il Decreto-Legge 95/2025, convertito nella Legge 118/2025, recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2025/794 modificando il D. Lgs 125/2024 con riferimento a:
- lo slittamento degli obblighi del reporting di sostenibilità ESG per le imprese italiane, distintamente grandi imprese e PMI quotate;
- rinvio di due anni per le grandi imprese, non già soggette alla dichiarazione non finanziaria, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2027, con obbligo di pubblicazione del report di sostenibilità nel 2028;
- rinvio di due anni per le PMI quotate, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2028 prima pubblicazione del report di sostenibilità nel 2029;
- lo slittamento di un anno per la CSDDD, con applicazione:
- per le imprese con >3.000 dipendenti e >900 milioni € di fatturato dal 26 luglio 2028,
- le altre imprese soggette, applicazione dal 26 luglio 2029.
2) Rendicontazione di sostenibilità CSRD: il perimetro dell’obbligo vecchio e nuovo
Le nuove date si riferiscono ai soggetti obbligati della seconda e terza ondata della Direttiva UE CSRD:
- grandi imprese o gruppi di grandi dimensioni, e
- PMI quotate (escluso le microimprese),
secondo le definizioni della Direttiva UE 2023/2775.
In Italia, il D. Lgs 125/2024, all’art. 1 “Definizioni”, ha recepito i nuovi parametri della Direttiva UE 2023/2775 con alcune modifiche.
Rientrano nel perimetro dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità CSRD:
- le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio, hanno comunicato nel 2025 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 e dovranno comunicheranno per gli esercizi successivi;
- le grandi imprese, o gruppi di grandi dimensioni che, abbiano superato nel primo esercizio di chiusura del bilancio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, i limiti dimensionali di almeno due dei tre criteri seguenti:
- totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
- numero medio dipendenti occupati durante l’esercizio: 250 obbligate a rendicontare le informazioni di sostenibilità nella relazione societaria al bilancio d’esercizio 2027, pubblicazione nel 2028;
- le piccole e medie imprese quotate; le società con valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o dell’Unione Europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività, o successivamente, per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli:
-
- 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: superiore a 450.000 e inferiore a 50.000.000;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a 900.000 e inferiore a euro 500.000.000;
- 3) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250, obbligate a rendicontare le informazioni di sostenibilità nella relazione societaria al bilancio d’esercizio 2028 pubblicazione nel 2029.
3) Rendicontazione di sostenibilità CSRD: quadro di sintesi delle modifiche al D. lgs 125/2024
Articoli modificati |
Modifiche introdotte |
Art. 3 Dlgs 125/2024, Rendicontazione individuale di sostenibilità |
Abrogato il comma 10 che prevedeva la deroga per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2028, per cui le piccole e medie imprese quotate possono omettere, indicando brevemente la motivazione nella relazione sulla gestione societaria, di fornire le informazioni di sostenibilità secondo il comma 8 |
Art. 12 D. lgs 125/2024, Modifiche al TUF delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria |
all’articolo 123-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente: il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2,lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d),f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo |
Art. 17, D. Lgs 125/2024, Entrata in vigore |
Al comma 1, lett. b) è stata allineata la data: il 1° gennaio 2027 o in data successiva, in sostituzione al 1° gennaio 2025, per le grandi imprese; lett. c) è stata allineata: il 1° gennaio 2028 no in data successiva, per le PMI quotate
|
Art. 18, D. Lgs 125/2024, Disposizioni transitorie |
comma 11, le parole: “Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 ottobre 2028” |
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4) Rendicontazione di sostenibilità CSRD: definizione di Gruppo dalla Direttiva contabile UE
La Legge 118/2025 recepisce la definizione di gruppo della Direttiva UE 2013/34 “Direttiva contabile” all’articolo 2, punto 11).
In particolare, con il termine Gruppo deve intendersi un insieme di imprese costituito da un’impresa capogruppo e tutte le imprese controllate dalla stessa.
Di conseguenza:
- l’impresa capogruppo: è quella che esercita controllo su altre imprese;
- le imprese controllate: sono quelle su cui la capogruppo esercita influenza dominante, ad esempio: detiene la maggioranza dei diritti di voto, ha il potere di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, può esercitare influenza dominante per via di accordi contrattuali.
Questa definizione è utilizzata per determinare obblighi di bilancio consolidato, di rendicontazione di sostenibilità, e altre responsabilità normative.
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